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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2025, n. 8414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8414 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettetrentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8414 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2025 Letta la requisitoria del dott. Raffaele Gargiulo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha rigettato il reclamo proposto da CE RI avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Consigliere della medesima Corte, dott. Luana Lino, con cui veniva disposto il trattenimento di una missiva inviata dal suddetto, imputato, sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all'art. art. 41-bis Ord. pen., nel procedimento dinanzi a detta Corte, e avente come destinatario BE LT. Ha rilevato, invero, detto Tribunale che: - il blocco della missiva appare fondato su ragioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, meritevoli di tutela in via prioritaria rispetto al diritto alla corrispondenza del detenuto;
- dal contenuto della suddetta missiva emerge la presenza di un cuoricino con all'interno lettere alfabetiche puntate tiii~ che potrebbero celare messaggi criptici, inviati all'esterno dal detenuto, in relazione a situazioni o attività illecite;
- la natura della relazione intrattenuta dal detenuto con la destinataria della missiva non appare dirimente, essendo logico presumere che vengano utilizzate proprio le persone con cui il medesimo vanta un rapporto più intimo per filtrare informazioni riservate. 2. Avverso tale ordinanza RI ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione. 2.1. Col primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e in particolare dell'art. 34 cod. proc. pen. per incompatibilità del Presidente del Collegio. Lamenta il difensore che il Presidente del collegio ed estensore del provvedimento impugnato è la medesima persona fisica che ha redatto il provvedimento di trattenimento della missiva. Si rileva che tale circostanza era resa nota al detenuto solo con la notifica del provvedimento, non avendo il medesimo partecipato all'udienza per essere stato il provvedimento assunto nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., con impossibilità, quindi, di ricorrere all'istituto della ricusazione, che è proprio dell'imputato e non del suo difensore. 2.2. Col secondo motivo vengono dedotti violazione degli artt. 18-ter, 41- bis, 69 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 2, 3, 25, 111 Cost., 3 e 6 Cedu, e 2 vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato disposto il trattenimento della missiva. Si duole la difesa che il provvedimento col quale è stato disposto il trattenimento sia privo di qualsivoglia motivazione ("V° si trattenga"); e che in merito a tale lacuna la Corte di appello non ha espresso alcun giudizio limitandosi a colmarla con una motivazione che dà atto di un'operazione ermeneutica che non coglie nel segno, essendosi, invero, spiegato con memoria difensiva che le iniziali interne al cuore (N.R.D.M.N. e non N.R.D.R.N. come indicato nel provvedimento impugnato, che travisa al riguardo il contenuto della stessa missiva) corrispondevano alle iniziali del nucleo familiare, e in particolare della coppia, IN e BE (N.R.), della figlia del detenuto, IS (D.), della figlia della convivente, IC (M.), e del nome scelto per l'eventuale figlio nascituro della coppia in caso di esito positivo della procedura di FIVET, IN (N.). Rileva, inoltre, il difensore che non è stata valutata l'estraneità della LT ad ogni contesto criminoso. Alla luce dei suddetti motivi, la difesa insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Manifestamente infondata è la doglianza di cui al primo motivo di impugnazione. Invero, il provvedimento di trattenimento risulta redatto dal Consigliere della Corte di appello di Messina Luana Lino, che non risulta componente del Collegio che ha deciso il reclamo e ha emesso l'ordinanza oggetto di impugnazione in questa sede (come è dato evincere dalla lettura di detta ordinanza). Peraltro, l'esistenza di una causa d'incompatibilità - che, per quanto appena osservato, non ricorre nel caso in esame - non incidendo sulla capacità del giudice non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (per tutte Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266990). 1.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso. Ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del Pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'istituto penitenziario, il giudice procedente può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e, quindi, anche che sia trattenuta per 3 esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Detta norma va, poi, coordinata con quella di cui all'art. 41-bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto sottoposto a regime speciale di detenzione, prevede espressamente al comma 2- quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza. In tale contesto, la Corte di appello fornisce una motivazione immune da censure laddove, nei termini specificamente sopra riportati, ritiene integrato dal contenuto della missiva un pericolo per l'ordine e la sicurezza. E lo fa, con specifico riferimento al linguaggio e alla terminologia usati nella missiva trattenuta, con ciò dimostrando che è stato specificamente valutato il contenuto dello scritto con modalità non palesemente illogiche. Va, al riguardo, osservato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva disposto il trattenimento di una missiva in ragione di anomale indicazioni di numeri e di persone). Di contro, il motivo di ricorso dimostra la sua infondatezza, limitandosi a contestare le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, seppure scevre da vizi logici e giuridici, e a fare leva sull'omessa considerazione di una memoria che non sembra offrire una giustificazione chiarificatrice dello scritto, considerato che il condannato risulta chiamarsi CE e non IN e che l'ultima iniziale viene ricollegata a un possibile futuro figlio della coppia (che, inoltre, avrebbe dovuto chiamarsi AN e non IN). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
lettetrentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8414 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2025 Letta la requisitoria del dott. Raffaele Gargiulo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha rigettato il reclamo proposto da CE RI avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Consigliere della medesima Corte, dott. Luana Lino, con cui veniva disposto il trattenimento di una missiva inviata dal suddetto, imputato, sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all'art. art. 41-bis Ord. pen., nel procedimento dinanzi a detta Corte, e avente come destinatario BE LT. Ha rilevato, invero, detto Tribunale che: - il blocco della missiva appare fondato su ragioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, meritevoli di tutela in via prioritaria rispetto al diritto alla corrispondenza del detenuto;
- dal contenuto della suddetta missiva emerge la presenza di un cuoricino con all'interno lettere alfabetiche puntate tiii~ che potrebbero celare messaggi criptici, inviati all'esterno dal detenuto, in relazione a situazioni o attività illecite;
- la natura della relazione intrattenuta dal detenuto con la destinataria della missiva non appare dirimente, essendo logico presumere che vengano utilizzate proprio le persone con cui il medesimo vanta un rapporto più intimo per filtrare informazioni riservate. 2. Avverso tale ordinanza RI ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione. 2.1. Col primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e in particolare dell'art. 34 cod. proc. pen. per incompatibilità del Presidente del Collegio. Lamenta il difensore che il Presidente del collegio ed estensore del provvedimento impugnato è la medesima persona fisica che ha redatto il provvedimento di trattenimento della missiva. Si rileva che tale circostanza era resa nota al detenuto solo con la notifica del provvedimento, non avendo il medesimo partecipato all'udienza per essere stato il provvedimento assunto nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., con impossibilità, quindi, di ricorrere all'istituto della ricusazione, che è proprio dell'imputato e non del suo difensore. 2.2. Col secondo motivo vengono dedotti violazione degli artt. 18-ter, 41- bis, 69 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 2, 3, 25, 111 Cost., 3 e 6 Cedu, e 2 vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato disposto il trattenimento della missiva. Si duole la difesa che il provvedimento col quale è stato disposto il trattenimento sia privo di qualsivoglia motivazione ("V° si trattenga"); e che in merito a tale lacuna la Corte di appello non ha espresso alcun giudizio limitandosi a colmarla con una motivazione che dà atto di un'operazione ermeneutica che non coglie nel segno, essendosi, invero, spiegato con memoria difensiva che le iniziali interne al cuore (N.R.D.M.N. e non N.R.D.R.N. come indicato nel provvedimento impugnato, che travisa al riguardo il contenuto della stessa missiva) corrispondevano alle iniziali del nucleo familiare, e in particolare della coppia, IN e BE (N.R.), della figlia del detenuto, IS (D.), della figlia della convivente, IC (M.), e del nome scelto per l'eventuale figlio nascituro della coppia in caso di esito positivo della procedura di FIVET, IN (N.). Rileva, inoltre, il difensore che non è stata valutata l'estraneità della LT ad ogni contesto criminoso. Alla luce dei suddetti motivi, la difesa insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Manifestamente infondata è la doglianza di cui al primo motivo di impugnazione. Invero, il provvedimento di trattenimento risulta redatto dal Consigliere della Corte di appello di Messina Luana Lino, che non risulta componente del Collegio che ha deciso il reclamo e ha emesso l'ordinanza oggetto di impugnazione in questa sede (come è dato evincere dalla lettura di detta ordinanza). Peraltro, l'esistenza di una causa d'incompatibilità - che, per quanto appena osservato, non ricorre nel caso in esame - non incidendo sulla capacità del giudice non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (per tutte Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266990). 1.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso. Ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del Pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'istituto penitenziario, il giudice procedente può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e, quindi, anche che sia trattenuta per 3 esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Detta norma va, poi, coordinata con quella di cui all'art. 41-bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto sottoposto a regime speciale di detenzione, prevede espressamente al comma 2- quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza. In tale contesto, la Corte di appello fornisce una motivazione immune da censure laddove, nei termini specificamente sopra riportati, ritiene integrato dal contenuto della missiva un pericolo per l'ordine e la sicurezza. E lo fa, con specifico riferimento al linguaggio e alla terminologia usati nella missiva trattenuta, con ciò dimostrando che è stato specificamente valutato il contenuto dello scritto con modalità non palesemente illogiche. Va, al riguardo, osservato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva disposto il trattenimento di una missiva in ragione di anomale indicazioni di numeri e di persone). Di contro, il motivo di ricorso dimostra la sua infondatezza, limitandosi a contestare le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, seppure scevre da vizi logici e giuridici, e a fare leva sull'omessa considerazione di una memoria che non sembra offrire una giustificazione chiarificatrice dello scritto, considerato che il condannato risulta chiamarsi CE e non IN e che l'ultima iniziale viene ricollegata a un possibile futuro figlio della coppia (che, inoltre, avrebbe dovuto chiamarsi AN e non IN). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.