Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 2339
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dai Magistrati Luccioli, Magno, Bonomo, Di Amato e Giancola. Le parti in causa erano un ex coniuge, che ha presentato ricorso principale, e l'altro ex coniuge, che ha risposto con un controricorso e un ricorso incidentale. Il ricorrente principale contestava la decisione della Corte d'Appello di Ancona, che aveva aumentato l'assegno di divorzio, sostenendo che non vi fossero giustificati motivi per la revisione e che la Corte non avesse effettuato una comparazione adeguata tra le condizioni economiche attuali e quelle al momento del divorzio. Dall'altro lato, l'ex coniuge sosteneva la necessità di un adeguamento dell'assegno, evidenziando il peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute.

Il giudice ha rigettato il ricorso principale, affermando che la revisione delle condizioni di divorzio è legittima anche in assenza di una precedente richiesta di assegno, in base all'art. 9 della Legge n. 898 del 1970. La Corte ha ritenuto che la situazione economica attuale della ricorrente giustificasse l'aumento dell'assegno, poiché la stessa non disponeva di mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio. Inoltre, ha escluso vizi di motivazione, confermando che la Corte d'Appello aveva effettuato una comparazione adeguata tra le condizioni economiche dei coniugi. Infine, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, compensando le spese di giudizio.

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Massime1

Se dopo la pronuncia del giudice del divorzio sopravvengono "giustificati motivi", con riferimento alla valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, la fissazione per la prima volta di un assegno divorzile può avvenire ai sensi dell'art. 9, e non dell'art. 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Commentario1

  • 1Cassazione Civile, sez. I, sentenza 06/11/2006 n° 23673Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 2339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2339
Data del deposito : 2 febbraio 2006

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