Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
Se dopo la pronuncia del giudice del divorzio sopravvengono "giustificati motivi", con riferimento alla valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, la fissazione per la prima volta di un assegno divorzile può avvenire ai sensi dell'art. 9, e non dell'art. 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 06/11/2006 n° 23673Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria G. - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato METTI Claudio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TO AO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 17159/2003 proposto da:
RT AO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 1, presso l'avvocato GIUFFRIDA Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA BARTOLOMEI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FA NI;
- intimato -
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di ANCONA emessa il 26/03/2003, depositata il 05/04/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/11/2005 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente l'Avvocato GIUFFRIDA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Macerata, con sentenza dell'11 aprile 1988, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da NI AT e da PA OR, senza assumere provvedimenti di natura economica poiché i coniugi avevano reciprocamente rinunziato ad un assegno di mantenimento.
Con decreto del 14 dicembre 2002, lo stesso Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso di PA OR ed a modifica delle condizioni previste nella detta sentenza, disponeva a carico del AT l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di Euro 750,00, con decorrenza dal 28 gennaio 2002. Il decreto veniva impugnato in via principale da AT NI e in via incidentale da PA OR. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza (rectius decreto) del 05/04/2003, in parziale riforma, determinava in Euro 1.500,00 l'assegno mensile a carico del AT. A fondamento della decisione la Corte Territoriale osservava che: 1) la revisione delle condizioni di divorzio in tema di rapporti economici è subordinata unicamente alla sopravvenienza di nuove circostanze, indipendentemente da una precedente statuizione sul punto;
2) la OR aveva documentato, con la produzione di un modello "Unico 1999" negativo, di non disporre di meni adeguati per godere di un tenore di vita analogo a quello, pacificamente elevato, goduto all'epoca del divorzio ed aveva documentato altresì, con certificazioni sanitarie, il peggioramento delle sue condizioni di salute e la conseguente attuale impossibilità di procurarsi da sola detti mezzi;
3) a fronte di tale situazione, era risultato che il AT godeva di un tenore di vita specialmente elevato di una particolare dovizia di mezzi finanziari;
4) la OR, comunque, non aveva provato che il peggioramento delle sue condizioni fosse intervenuto in epoca anteriore alla sua domanda e, pertanto, nulla poteva pretendere per il passato.
Avverso detta ordinanza NI AT propone ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo. PA OR resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo proposto il ricorrente principale deduce violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, lamentando l'applicazione del rito camerale al posto di quello ordinario in una fattispecie nella quale non poteva parlarsi di "revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6" della citata Legge, dato che dette disposizioni, in assenza di una richiesta delle parti, erano mancate, in sede di sentenza di divorzio;
per la stessa ragione, in difetto di una valutazione degli elementi di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, il ricorrente deduce l'impossibilità di una comparazione, che in effetti la Corte di Appello non aveva svolto, della situazione attuale degli ex coniugi con quella precedente, in via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità del rito camerale, il ricorrente lamenta, comunque, che era mancata del tutto una valutazione degli elementi di cui all'art. 5, comma 6, citato, poiché la Corte aveva preso in considerazione soltanto le denuncie dei redditi prodotte dalla OR, senza considerare che al tempo del matrimonio non era prevedibile l'evoluzione positiva della condizione economica del AT, che il matrimonio tra le parti aveva avuto una brevissima durata ed il divorzio risaliva a quindici anni prima e senza, anche sotto tale profilo, verificare l'effettiva sussistenza di una modifica delle condizioni delle parti.
Il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente contesta la possibilità di una revisione delle condizioni del divorzio alla stregua di quanto previsto dalla L. n. 898 del 1970, art.
9. Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che la norma di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, che consente la revisione, tra l'altro, delle condizioni di divorzio relative ai rapporti economici per sopravvenienza di "giustificati motivi", può essere legittimamente applicata, in difetto di espressa distinzioni, anche all'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato originariamente negato o non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, onde è consentito al coniuga divorziato di richiedere, successivamente a tale pronuncia ed in relazione al citato art. 9, la determinazione dell'assegno precedentemente non fissato;
peraltro, anche in tal caso non deve essere compiuta una nuova (o prima) determinazione della misura dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 Legge cit., in quanto il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, contenuto nel suddetto art. 9, implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio (Cass. 29 settembre 2002, n. 13860; Cass. 25 agosto 1998, n. 8427; Cass. 29 maggio 1990, n. 5029;
Cass. 9 aprile 1983, n. 2514; Cass. 19 ottobre 1977, n. 4470; Cass. 6 aprile 1977, n. 1303). A tale orientamento deve essere data continuità, confermando che, dopo la pronunzia del Giudice del divorzio, nel caso di mancata attribuzione di un assegno - sia perché la domanda è stata respinta, sia perché non è stata neppure proposta, sia perché, come nella specie, è stata rinunciata - la fissazione per la prima volta di un assegno può avvenire, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 e non ai sensi del precedente art. 5, se sopravvengono giustificati motivi relativi all'indisponibilità di mazzi adeguati o comunque all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ovvero relativi alle condizioni ed al reddito dei coniugi. Per quanto appena detto, il motivo è infondato anche laddove lamenta la mancata comparazione della situazione attuale degli ex coniugi con quella precedente. Al riguardo, occorre premettere che il decreto con il quale la Corte di Appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., solo per violazione di legge, cui è riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, la quale si configura allorché questa ultima sia materialmente omessa (cioè quando si verifica una radicale carenza della stessa), ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), non è, invece, consentita, nell'ambito del ricorso ex art. 111 Cost., una verifica della sufficienza e razionalità dalla motivazione in relazione alle risultanze probatorie (Cass. 4 settembre 2004, n. 17895; Cass. 24 settembre 2002, n. 13860). In aderenza ai ricordati limiti, il ricorrente denunzia una violazione di legge e non un vizio di motivazione. Tuttavia, esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione, il vizio denunziato non sussiste poiché la Corte di Appello, secondo quanto previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, ha effettuato la dovuta comparazione tra la situazione economica attuale e quella al momento del divorzio, rilevando che la donna non disponeva di un reddito proprio e che la sopravvenuta malattia non consentiva alla stessa di procurarsi mezzi adeguati per godere di un tenore di vita pari a quello precedentemente goduto.
Con l'unico motivo proposto la ricorrente incidentale deduce la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte di Appello, dopo avare ritenuto determinante la documentazione relativa al reddito della OR nel 1998, aveva affermato che la stessa non aveva provato che il peggioramento delle sue condizioni fosse anteriore alla domanda di revisione.
Il motivo è inammissibile in considerazione dei ricordati limiti del ricorso ex art. 111 Cost.. Resta così assorbita ogni considerazione sulla possibilità, erroneamente ipotizzata (v. Cass. 9 gennaio 2003, n. 113; Cass. 5 luglio 1986, n. 4415; Cass. 20 maggio 1985, n. 3080) nella sentenza impugnata e condivisa dalla ricorrente, di far decorrere la revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, da una data antecedente quella della domanda.
Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006