Articolo 13 della Legge 4 giugno 1962, n. 524
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 luglio 1962
Art. 13.
Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei cancellieri o di quella degli assistenti commerciali, con effetto dalla data, di entrata in vigore della presente legge, purche' siano in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano superato apposito concorso per titoli ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al comma seguente.
Tale giudizio verra' espresso dalla Commissione prima di prendere in esame i titoli di ciascun impiegato.
La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa e' presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe ed e' composta altresi' da un Consigliere di Stato, un docente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in materie contabili ovvero, secondo il caso, in materie tecniche commerciali, e da due funzionari del Ministero per gli affari esteri aventi qualifica non inferiore a Primo segretario di legazione ed equiparata.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di Secondo segretario di legazione.
I titoli da valutare ai fini del concorso sono:
a) la qualita' del servizio prestato;
b) gli incarichi di natura amministrativa o tecnica svolti in Italia e all'estero;
c) la conoscenza di lingue straniere;
d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura, e della maturita' del candidato.
I titoli di cui alle lettere a) e b) devono riferirsi al servizio prestato nella attuale carriera di appartenenza.
La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualita' del servizio di cui alla lettera a), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera b) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere c) e d).
Per conseguire la idoneita' il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualita' del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneita', al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.
Il decreto che indice il concorso e' pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al penultimo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresi' agli impiegati del ruolo aggiunto ai ruolo organico della carriera esecutiva istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496 , i quali presentino domanda di essere collocati nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri ovvero nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali istituito con il precedente articolo 7. A tale fine vengono istituite, rispettivamente nei due ruoli aggiunti di concetto suddetti, le qualifiche di cancelliere aggiunto di II e di I classe nonche' quelle di assistente commerciale aggiunto di II e I classe. L'organico previsto per le qualifiche, rispettivamente di cancelliere e di assistente commerciale nelle annesse tabelle IX e XI viene, pertanto, aumentato, col criterio dell'organico cumulativo, di tanti posti quanti saranno gli impiegati che supereranno il concorso previsto nel presente articolo.
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con l' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , possono chiedere, nei modi e alle condizioni previste nei precedenti commi, di essere collocati provvisoriamente nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei cancellieri o in quello corrispondente alla carriera degli assistenti commerciali in attesa dell'assorbimento nei ruoli organici di concetto previsto dall'articolo 14 della presente legge.
Tutti gli impiegati che intendono chiedere il passaggio in una carriera di concetto a termini del presente articolo devono presentare la relativa domanda, nei modi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il concorso di cui ai presente articolo dovra' essere espletato prima dei concorsi ordinari per l'accesso alle carriere dei cancellieri e degli assistenti commerciali.
Entrata in vigore il 1 luglio 1962