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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 16.09.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 473/23 del Tribunale di Reggio
Calabria Giudice Unico del Lavoro, depositata in data 7.03.2023,
TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, che agisce in P.IVA_2 proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_1 con gli Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio,Valeria Grandizio
( ) e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente C.F._1 che disgiuntamente (notificazioni e comunicazioni all' indirizzo di posta elettronica certificata
t ) Email_1
Appellante
CONTRO
(CF. ) nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. M.C. Giovannelli, giusta procura in atti
Appellato
e nei confronti di
, rappresentato e dall'Avv. Anna Lo Presti Controparte_3
( ) C.F._3 Appellata
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
In fatto e in diritto
Primo grado. agiva per l'accertamento della infondatezza della pretesa contributiva portata Parte_2 dalla dall'intimazione di pagamento n. 09420229000470892000, ricevuta il 22.04.2022, con particolare riferimento alle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn.
09420050042350937000, 09420060001809788000, 09420080020953505000,
0942008003736133100, 09420090002870745000, 09420090028374274000,
09420090035231311000, 09420090039991590000, 09420100012481163000,
09420100018188737000, 09420100021250558000, 09420100031344189000
09420110003164566000 09420110005505742000, 09420110010463046000,
09420110031394316000, 09420140001037239000, 09420140017916840000 ed agli avvisi di addebito nn. 39420112000030536000, 39420112000345524000, 39420112000647063000,
39420120000072286000, 39420120000818011000, 39420120001255515000,
39420120001778234000, 39420120002079066000 39420120002440352000,
39420120004628983000, 39420130001170275000, 39420130001423807000,
39420130002936972000, 39420130003454035000, 39420140001003464000.
39420140002565763000; 39420140004602665000; 39420140005030970000;
39420150000411883000; 39420150001692152000; 39420150002724452000;
3942015000290095000 aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende, eccependo la prescrizione del credito contributivo. CP_ Nella resistenza di e dell' che, costituitasi tardivamente, Controparte_4 depositava le cartelle di pagamento notificate e gli atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, il Tribunale ha così statuito:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al pagamento del carico Parte_2 contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420229000470892000, annullando quest'ultima, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn.
09420050042350937000, 09420060001809788000, 09420080020953505000,
0942008003736133100, 09420090002870745000, 09420090035231311000,
09420100018188737000, 09420110003164566000 09420090039991590000,
09420100021250558000, 09420110005505742000, 09420090028374274000,
09420100012481163000, 09420100031344189000 09420110010463046000, 09420110031394316000, 09420140001037239000, 09420140017916840000 e agli avvisi di addebito nn. 39420112000030536000, 39420112000345524000, 39420112000647063000,
39420120000072286000, 39420120000818011000, 39420120001778234000,
39420120004628983000, 39420130002936972000, 39420140002565763000;
39420150000411883000; 3942015000290095000; 39420120002079066000
39420130001170275000, 39420130003454035000, 39420140004602665000;
39420150001692152000; 39420120001255515000, 39420120002440352000,
39420130001423807000, 39420140001003464000. 39420140005030970000;
39420150002724452000; - pone a carico dell' e dell' , CP_1 Controparte_3 in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente …” Secondo il primo giudice la tardività della costituzione in giudizio dell' avrebbe comportato, quale effetto preclusivo, la Controparte_3 decadenza dalla possibilità di produrre validamente in giudizio eventuali atti interruttivi della stessa.
APPELLO.
Propone appello l' per i motivi di seguito trattati;
si è costituita la ricorrente, mentre l' CP_1
CP_
si è costituita aderendo ai motivi di gravame dell' chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'originaria domanda, con vittoria di spese.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 16/09/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17/09/2025 .
°°°°° CP_ L' contesta preliminarmente la mancata evocazione in giudizio della quale CP_1 litisconsorte necessario trattandosi di crediti ceduti e nel merito la dichiarazione di inutilizzabilità della produzione documentale dell'Agenzia a causa della sua costituzione tardiva, CP_5 deducendo che avrebbe potuto costituire principio di prova e in ogni caso sarebbe acquisibile qualora sia ritenuta indispensabile per accertare la verità materiale anche d'ufficio, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. Aggiunge che la tardività della costituzione del convenuto rileva esclusivamente rispetto alla decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito e di chiamare terzi in causa, laddove l'eccezione di interruzione della prescrizione configura eccezione in senso lato, che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cpc, dal giudice, tenuto, secondo tale norma, all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai finì della decisione.
Peraltro, la produzione documentale prodotta tardivamente, qualora sia ritenuta indispensabile per accertare la verità materiale, può essere acquisibile anche aliunde dal giudice d'ufficio, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c
L'appello è parzialmente fondato.
Quanto all'eccezione di nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, è sufficiente rilevare che risulta agli atti del giudizio di primo grado, l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di in ottemperanza all'ordinanza del giudice del 19.10.2022. CP_1
Nel merito, va richiamata ex art. 118 disp. att.c.p.c. – salve le modifiche richieste dalle specificità del presente giudizio - la motivazione resa in precedenti sentenze di questa Corte emesse in analoghe fattispecie, a partire dalla n. 137/2025 pubblicata il 21.03.2025 a definizione del gravame iscritto al n. 141/2023 RG.
Orbene, l'eccezione di interruzione della prescrizione è mera deduzione difensiva, di tal che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., per cui la tardiva costituzione del concessionario non impedisce l'acquisizione della documentazione allegata a supporto dell'eccezione.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato (24728/2019, n. 14755/2018) che <l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, come peraltro accade in ambito previdenziale (ed a differenza della materia civile) per la stessa eccezione di prescrizione del credito contributivo (Cass. ordinanza n. 31345/2018, n. 9226/2018, n. 27163/2008, n.
230/2002). 4.- Talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relativo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale. 5.- La decadenza prevista dall'art.416, 2° e 3° comma c.p.c. per il convenuto che si costituisce in ritardo riguarda, infatti, oltre le domande riconvenzionali, le sole "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" ed "i mezzi di prova dei quali intende avvalersi". Talchè a nulla poteva rilevare nella presente causa che il concessionario della
si fosse costituito in ritardo, potendo egli allegare il fatto interruttivo della CP_3 prescrizione in relazione al quale il giudice esercitare il proprio potere di ammissione della prova, a prescindere dalla decadenza probatoria pure prodottasi per la parte.>>.
Conf. (Cass., 24813/22): -In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti
Fatte queste premesse, va dato atto che ha documentato la notificazione degli avvisi di CP_1 addebito oggetto dell'atto opposto, mentre ha allegato sia la documentazione relativa CP_6 alla notifica delle cartelle di pagamento che la notifica di ulteriori atti successivamente alla notifica delle cartelle (“comunicazione preventiva di iscrizione di ipotecaria n.
0947620140000091100 con raccomandata ricevuta il 12.12.2014, una intimazione di pagamento
N.094 2019 90023111 39/000 con raccomandata ricevuta il 19.07.2019, un ulteriore atto di intimazione 09420199006779078000 notificato in data 16.12.2019 e l'avviso di intimazione dall'intimazione di pagamento n. 09420229000470892000 oggi opposta notificata il
22/04/2022), allegando alla memoria di costituzione la relativa documentazione.
Successivamente alla costituzione dei resistenti la difesa della ricorrente si è limitata alla vaga impugnazione e contestazione “in quanto documenti del tutto inidonei a dimostrare
l'interruzione della prescrizione invocata con l'odierno giudizio”, senza dunque prendere posizione, come era suo onere in forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, sulle specifiche allegazioni delle controparti e sui singoli atti interruttivi versati in atti.
Orbene, ad esclusione delle cartelle n. 09420050042350937000 notificata il 02/02/2006; n.
09420060001809788000 notificata il 24/02/2006; n. 09420080020953505000 notificata il
26/11/2008; n. 09420080037361331000 notificata il 03/03/2009; n. 09420090002870745000, relativa a contributi del 2008 e per la quale non è stata fornita la prova della notifica presuntivamente effettuata il 14/01/2010; n. 09420090028374274000 notificata il 21/09/2009 e
09420090035231311000 notificata il 06/11/2009, per le quali la prescrizione si era già compiuta alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0947620140000091100, effettuata con raccomandata ricevuta il 12.12.2014, il carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio risulta ancora dovuto.
Difatti la comunicazione preventiva di iscrizione dell'ipoteca del 12.12.2014, si considera regolarmente notificata in ossequio al principio giurisprudenziale, a cui questa Corte ritiene di aderire, secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione
e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. Civ.Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del
28/12/2018).
Parimente valida è la notifica dell'avviso di intimazione N. 094 2019 90023111 39/000, depositata nel fascicolo di primo grado ed effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c, per la quale il concessionario ha dato prova dell'avvenuta notifica, avendo effettuato tutti gli adempimenti connessi.
“In ipotesi di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre
2012 relativa all'art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., sicché
è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver ricostruito correttamente la normativa in materia, ha ritenuto come ritualmente espletate tutte le formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ., non potendosi così in questa sede censurare un accertamento di fatto che, per sua stessa natura, risulta insindacabile dal giudice di legittimità.” ( Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024,
n.21600).
L' ha compiuto tutti gli adempimenti previsti: il deposito di Controparte_7 copia dell'atto presso la casa del comune, l'affissione dell'avviso di deposito e la spedizione al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell'avvenuto deposito effettuata il 01.07.2019, per cui la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione, per come evincibile dal fatto che la raccomandata sia stata successivamente ritirata in data
19.07.2019 dal figlio convivente.
Dal momento che la prescrizione era stata già interrotta dall'avviso di intimazione N. 094 2019
90023111 39/000 notificato il 11.07.2019, nessun rilievo assume l'atto di intimazione
09420199006779078000 notificato in data 16.12.2019, per il quale il Concessionario ha provveduto a depositare la relata di notifica effettuata ai sensi del 140 c.p.c. ma non l'intimazione di pagamento.
Entro tali limiti l'appello è meritevole di accoglimento e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovuto in quanto prescritto il carico contributivo portato dalle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420050042350937000 notificata il 02/02/2006; n.
09420060001809788000 notificata il 24/02/2006; n. 09420080020953505000 notificata il
26/11/2008; n. 09420080037361331000 notificata il 03/03/2009; 09420090002870745000 relativa a contributi del 2008 e per la quale non è stata fornita la prova della notifica presuntivamente effettuata il 14/01/2010; n. 09420090028374274000 notificata il 21/09/2009 e
09420090035231311000 notificata il 06/11/2009, per il resto rigetta il ricorso originario.
Attesa la riforma della sentenza con accoglimento del petitum originario in misura estremamente ridotta, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono interamente compensarsi
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e nei confronti di CP_1 Parte_2 Controparte_8
e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.473/2023 depositata in data 07.03.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1.In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuto in quanto prescritto il carico contributivo portato dalle seguenti cartelle di pagamento: n.
09420050042350937000; n. 09420060001809788000; n. 09420080020953505000; n.
09420080037361331000; n. 09420090002870745000; n. 09420090028374274000 e
09420090035231311000, per il resto rigetta il ricorso originario;
2. Compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Naso) (dott. Marialuisa Crucitti )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 16.09.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 473/23 del Tribunale di Reggio
Calabria Giudice Unico del Lavoro, depositata in data 7.03.2023,
TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, che agisce in P.IVA_2 proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_1 con gli Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio,Valeria Grandizio
( ) e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente C.F._1 che disgiuntamente (notificazioni e comunicazioni all' indirizzo di posta elettronica certificata
t ) Email_1
Appellante
CONTRO
(CF. ) nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. M.C. Giovannelli, giusta procura in atti
Appellato
e nei confronti di
, rappresentato e dall'Avv. Anna Lo Presti Controparte_3
( ) C.F._3 Appellata
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
In fatto e in diritto
Primo grado. agiva per l'accertamento della infondatezza della pretesa contributiva portata Parte_2 dalla dall'intimazione di pagamento n. 09420229000470892000, ricevuta il 22.04.2022, con particolare riferimento alle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn.
09420050042350937000, 09420060001809788000, 09420080020953505000,
0942008003736133100, 09420090002870745000, 09420090028374274000,
09420090035231311000, 09420090039991590000, 09420100012481163000,
09420100018188737000, 09420100021250558000, 09420100031344189000
09420110003164566000 09420110005505742000, 09420110010463046000,
09420110031394316000, 09420140001037239000, 09420140017916840000 ed agli avvisi di addebito nn. 39420112000030536000, 39420112000345524000, 39420112000647063000,
39420120000072286000, 39420120000818011000, 39420120001255515000,
39420120001778234000, 39420120002079066000 39420120002440352000,
39420120004628983000, 39420130001170275000, 39420130001423807000,
39420130002936972000, 39420130003454035000, 39420140001003464000.
39420140002565763000; 39420140004602665000; 39420140005030970000;
39420150000411883000; 39420150001692152000; 39420150002724452000;
3942015000290095000 aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende, eccependo la prescrizione del credito contributivo. CP_ Nella resistenza di e dell' che, costituitasi tardivamente, Controparte_4 depositava le cartelle di pagamento notificate e gli atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, il Tribunale ha così statuito:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al pagamento del carico Parte_2 contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420229000470892000, annullando quest'ultima, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn.
09420050042350937000, 09420060001809788000, 09420080020953505000,
0942008003736133100, 09420090002870745000, 09420090035231311000,
09420100018188737000, 09420110003164566000 09420090039991590000,
09420100021250558000, 09420110005505742000, 09420090028374274000,
09420100012481163000, 09420100031344189000 09420110010463046000, 09420110031394316000, 09420140001037239000, 09420140017916840000 e agli avvisi di addebito nn. 39420112000030536000, 39420112000345524000, 39420112000647063000,
39420120000072286000, 39420120000818011000, 39420120001778234000,
39420120004628983000, 39420130002936972000, 39420140002565763000;
39420150000411883000; 3942015000290095000; 39420120002079066000
39420130001170275000, 39420130003454035000, 39420140004602665000;
39420150001692152000; 39420120001255515000, 39420120002440352000,
39420130001423807000, 39420140001003464000. 39420140005030970000;
39420150002724452000; - pone a carico dell' e dell' , CP_1 Controparte_3 in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente …” Secondo il primo giudice la tardività della costituzione in giudizio dell' avrebbe comportato, quale effetto preclusivo, la Controparte_3 decadenza dalla possibilità di produrre validamente in giudizio eventuali atti interruttivi della stessa.
APPELLO.
Propone appello l' per i motivi di seguito trattati;
si è costituita la ricorrente, mentre l' CP_1
CP_
si è costituita aderendo ai motivi di gravame dell' chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'originaria domanda, con vittoria di spese.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 16/09/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17/09/2025 .
°°°°° CP_ L' contesta preliminarmente la mancata evocazione in giudizio della quale CP_1 litisconsorte necessario trattandosi di crediti ceduti e nel merito la dichiarazione di inutilizzabilità della produzione documentale dell'Agenzia a causa della sua costituzione tardiva, CP_5 deducendo che avrebbe potuto costituire principio di prova e in ogni caso sarebbe acquisibile qualora sia ritenuta indispensabile per accertare la verità materiale anche d'ufficio, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. Aggiunge che la tardività della costituzione del convenuto rileva esclusivamente rispetto alla decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito e di chiamare terzi in causa, laddove l'eccezione di interruzione della prescrizione configura eccezione in senso lato, che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cpc, dal giudice, tenuto, secondo tale norma, all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai finì della decisione.
Peraltro, la produzione documentale prodotta tardivamente, qualora sia ritenuta indispensabile per accertare la verità materiale, può essere acquisibile anche aliunde dal giudice d'ufficio, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c
L'appello è parzialmente fondato.
Quanto all'eccezione di nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, è sufficiente rilevare che risulta agli atti del giudizio di primo grado, l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di in ottemperanza all'ordinanza del giudice del 19.10.2022. CP_1
Nel merito, va richiamata ex art. 118 disp. att.c.p.c. – salve le modifiche richieste dalle specificità del presente giudizio - la motivazione resa in precedenti sentenze di questa Corte emesse in analoghe fattispecie, a partire dalla n. 137/2025 pubblicata il 21.03.2025 a definizione del gravame iscritto al n. 141/2023 RG.
Orbene, l'eccezione di interruzione della prescrizione è mera deduzione difensiva, di tal che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., per cui la tardiva costituzione del concessionario non impedisce l'acquisizione della documentazione allegata a supporto dell'eccezione.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato (24728/2019, n. 14755/2018) che <l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, come peraltro accade in ambito previdenziale (ed a differenza della materia civile) per la stessa eccezione di prescrizione del credito contributivo (Cass. ordinanza n. 31345/2018, n. 9226/2018, n. 27163/2008, n.
230/2002). 4.- Talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relativo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale. 5.- La decadenza prevista dall'art.416, 2° e 3° comma c.p.c. per il convenuto che si costituisce in ritardo riguarda, infatti, oltre le domande riconvenzionali, le sole "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" ed "i mezzi di prova dei quali intende avvalersi". Talchè a nulla poteva rilevare nella presente causa che il concessionario della
si fosse costituito in ritardo, potendo egli allegare il fatto interruttivo della CP_3 prescrizione in relazione al quale il giudice esercitare il proprio potere di ammissione della prova, a prescindere dalla decadenza probatoria pure prodottasi per la parte.>>.
Conf. (Cass., 24813/22): -In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti
Fatte queste premesse, va dato atto che ha documentato la notificazione degli avvisi di CP_1 addebito oggetto dell'atto opposto, mentre ha allegato sia la documentazione relativa CP_6 alla notifica delle cartelle di pagamento che la notifica di ulteriori atti successivamente alla notifica delle cartelle (“comunicazione preventiva di iscrizione di ipotecaria n.
0947620140000091100 con raccomandata ricevuta il 12.12.2014, una intimazione di pagamento
N.094 2019 90023111 39/000 con raccomandata ricevuta il 19.07.2019, un ulteriore atto di intimazione 09420199006779078000 notificato in data 16.12.2019 e l'avviso di intimazione dall'intimazione di pagamento n. 09420229000470892000 oggi opposta notificata il
22/04/2022), allegando alla memoria di costituzione la relativa documentazione.
Successivamente alla costituzione dei resistenti la difesa della ricorrente si è limitata alla vaga impugnazione e contestazione “in quanto documenti del tutto inidonei a dimostrare
l'interruzione della prescrizione invocata con l'odierno giudizio”, senza dunque prendere posizione, come era suo onere in forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, sulle specifiche allegazioni delle controparti e sui singoli atti interruttivi versati in atti.
Orbene, ad esclusione delle cartelle n. 09420050042350937000 notificata il 02/02/2006; n.
09420060001809788000 notificata il 24/02/2006; n. 09420080020953505000 notificata il
26/11/2008; n. 09420080037361331000 notificata il 03/03/2009; n. 09420090002870745000, relativa a contributi del 2008 e per la quale non è stata fornita la prova della notifica presuntivamente effettuata il 14/01/2010; n. 09420090028374274000 notificata il 21/09/2009 e
09420090035231311000 notificata il 06/11/2009, per le quali la prescrizione si era già compiuta alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0947620140000091100, effettuata con raccomandata ricevuta il 12.12.2014, il carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio risulta ancora dovuto.
Difatti la comunicazione preventiva di iscrizione dell'ipoteca del 12.12.2014, si considera regolarmente notificata in ossequio al principio giurisprudenziale, a cui questa Corte ritiene di aderire, secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione
e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. Civ.Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del
28/12/2018).
Parimente valida è la notifica dell'avviso di intimazione N. 094 2019 90023111 39/000, depositata nel fascicolo di primo grado ed effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c, per la quale il concessionario ha dato prova dell'avvenuta notifica, avendo effettuato tutti gli adempimenti connessi.
“In ipotesi di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre
2012 relativa all'art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., sicché
è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver ricostruito correttamente la normativa in materia, ha ritenuto come ritualmente espletate tutte le formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ., non potendosi così in questa sede censurare un accertamento di fatto che, per sua stessa natura, risulta insindacabile dal giudice di legittimità.” ( Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024,
n.21600).
L' ha compiuto tutti gli adempimenti previsti: il deposito di Controparte_7 copia dell'atto presso la casa del comune, l'affissione dell'avviso di deposito e la spedizione al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell'avvenuto deposito effettuata il 01.07.2019, per cui la notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione, per come evincibile dal fatto che la raccomandata sia stata successivamente ritirata in data
19.07.2019 dal figlio convivente.
Dal momento che la prescrizione era stata già interrotta dall'avviso di intimazione N. 094 2019
90023111 39/000 notificato il 11.07.2019, nessun rilievo assume l'atto di intimazione
09420199006779078000 notificato in data 16.12.2019, per il quale il Concessionario ha provveduto a depositare la relata di notifica effettuata ai sensi del 140 c.p.c. ma non l'intimazione di pagamento.
Entro tali limiti l'appello è meritevole di accoglimento e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovuto in quanto prescritto il carico contributivo portato dalle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420050042350937000 notificata il 02/02/2006; n.
09420060001809788000 notificata il 24/02/2006; n. 09420080020953505000 notificata il
26/11/2008; n. 09420080037361331000 notificata il 03/03/2009; 09420090002870745000 relativa a contributi del 2008 e per la quale non è stata fornita la prova della notifica presuntivamente effettuata il 14/01/2010; n. 09420090028374274000 notificata il 21/09/2009 e
09420090035231311000 notificata il 06/11/2009, per il resto rigetta il ricorso originario.
Attesa la riforma della sentenza con accoglimento del petitum originario in misura estremamente ridotta, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono interamente compensarsi
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e nei confronti di CP_1 Parte_2 Controparte_8
e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.473/2023 depositata in data 07.03.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1.In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuto in quanto prescritto il carico contributivo portato dalle seguenti cartelle di pagamento: n.
09420050042350937000; n. 09420060001809788000; n. 09420080020953505000; n.
09420080037361331000; n. 09420090002870745000; n. 09420090028374274000 e
09420090035231311000, per il resto rigetta il ricorso originario;
2. Compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Naso) (dott. Marialuisa Crucitti )