Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituito in giudizio;
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, S. Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del documento -OMISSIS- Fascicolo n.-OMISSIS- assunto da ADER e ricevuto dal ricorrente in data 20.05.2022, con il quale è stata data comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria di alcuni beni immobili di cui il ricorrente è proprietario comunista siti in -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IC IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, di cui in epigrafe, inoltrata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con allegato “ Dettaglio delle somme da pagare ” riferito, per quanto qui rileva, a pretese per prelievi supplementari nel settore del latte ed interessi per le annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, già oggetto di cartella di pagamento n. -OMISSIS- notificata il 16 marzo 2015.
Tale comunicazione sarebbe stata emessa in spregio dell’ordinanza cautelare n. 571/2022, resa nel distinto giudizio R.G. n. 24/2022, con cui questo Tribunale aveva sospeso gli atti presupposti, e produrrebbe effetti afflittivi in quanto determina un vincolo di indisponibilità giuridica sui beni immobili del ricorrente, pregiudicandone la libera circolazione e la possibilità di utilizzarli a garanzia dell’accesso al credito.
2. La comunicazione di iscrizione ipotecaria ha fatto seguito all’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- per complessivi euro 120.484,79, relativa alle medesime annualità lattiere, nonché ad atti di pignoramento presso terzi e a preventiva comunicazione ipotecaria, atti a loro volta impugnati in separato giudizio (R.G. n. 24/2022) con successivi motivi aggiunti.
3. Il ricorso è stato inizialmente proposto in via principale ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con domanda di ottemperanza asseritamente giustificata dalla dedotta violazione della citata ordinanza cautelare. In subordine, parte ricorrente ha chiesto di riqualificare l’azione ai sensi dell’art. 29 c.p.a. avverso l’atto di iscrizione ipotecaria.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto la conversione del rito in quello ordinario, sospendendo nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato.
Nell’ambito dell’azione impugnatoria, così riqualificata, il ricorrente ha articolato censure di illegittimità derivata, insistendo, tra l’altro, sulla non debenza delle somme per asserito contrasto con la sentenza della Corte di giustizia, 27 giugno 2019, causa C348/18, nonché sulla violazione dell’art. 1948, comma 1, n. 4, c.c.
4. AGEA si è costituita in giudizio con memoria di forma, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibilità di definire il giudizio in rito per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattenendo quindi la causa in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché rivolto avverso un atto che si colloca nella fase propriamente esecutiva della riscossione coattiva.
È opportuno premettere che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, ivi incluse le questioni inerenti alla determinazione del prelievo e la riscossione sino alla notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, in quanto atti espressivi dell’esercizio del potere autoritativo in materia.
La giurisdizione esclusiva, tuttavia, non si estende alla fase successiva, nella quale l’amministrazione agisce con strumenti di natura esecutiva e paraesecutiva, funzionali alla soddisfazione coattiva del credito, non più riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi in senso stretto.
Tale principio è stato inequivocabilmente affermato, in termini generali e con specifico riferimento al prelievo latte, dalla giurisprudenza costante, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo “ investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali, ma non investe anche la fase esecutiva ” (Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2023, n. 1318; in conformità, T.A.R. Veneto, sez. IV, 28 dicembre 2023, n. 1995; T.A.R. Veneto, sez. IV, 17 maggio 2024, n. 2998; T.A.R. Veneto, sez. IV, 22 gennaio 2025, n. 139; T.A.R. Veneto, sez. IV, 7 marzo 2025, n. 489).
6. Nel quadro normativo di riferimento, l’iscrizione di ipoteca di cui all’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 costituisce un atto preordinato alla fase esecutiva, espressivo di una tutela conservativa sui cespiti patrimoniali del debitore funzionale all’espropriazione forzata. È misura tipicamente collocata a valle della formazione del titolo e degli atti di riscossione in senso stretto, in quanto volta a garantire la fruttuosità dell’azione esecutiva, senza incidere sull’ an o sul quantum del credito. Per ciò stesso, essa si sottrae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie elencate dall’art. 133 c.p.a. e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, deputato a conoscere delle opposizioni relative agli atti dell’esecuzione e, più in generale, delle controversie sull’esercizio del potere esattoriale nella fase coattiva.
Questo approdo è espressamente ribadito dalla più recente giurisprudenza di questo Tribunale, alla quale si intende dare continuità, secondo cui “ l’iscrizione ipotecaria costituisce atto preordinato alla fase esecutiva, in quanto inquadrabile fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito; di conseguenza esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo gli atti di iscrizione ipotecaria ” (T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 457/2024).
7. L’angolo prospettico da cui muove ricorrente — che incentra il gravame sulla dedotta non debenza del credito contributivo da prelievo supplementare - non sposta i termini della questione di giurisdizione.
Invero, il riparto di giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, desunto dalla natura dell’atto impugnato e dalla posizione giuridica dedotta in giudizio, a prescindere dalla natura del vizio dedotto. Quando l’azione sia diretta contro un atto che appartiene alla sequenza esecutiva della riscossione coattiva, la cognizione spetta, di per sé, al giudice ordinario, anche se le censure lambiscano il merito del credito o profilino vizi derivati rispetto all’illegittimità di atti soggetti alla cognizione del giudice amministrativo.
È, infatti, nella sede propria del giudice ordinario che potranno essere fatte valere le questioni inerenti all’esistenza, alla validità e all’efficacia del titolo e alla sussistenza delle condizioni di esigibilità del credito.
In questo quadro, l’eventuale illegittimità a monte dell’atto presupposto non trasforma la natura dell’atto (a valle) di iscrizione ipotecaria, che resta atto esecutivo o paraesecutivo, e come tale estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Per le stesse ragioni non assume rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, l’avvenuta riqualificazione del rito da ottemperanza a ordinario, il cui effetto lascia impregiudicato il sindacato in rito sulla giurisdizione, che costituisce pregiudiziale logicogiuridica anche della cognizione della domanda caducatoria.
8. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudizio potrà essere riproposto nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, c.p.a. dinanzi al giudice ordinario, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente intervenute.
La peculiarità della vicenda induce il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. per riproporre il giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
IC IN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IN | Ida AI |
IL SEGRETARIO