Articolo 8 della Legge 22 febbraio 1951, n. 149
Articolo 7Articolo 9
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4 aprile 1951
Art. 8.
Le promozioni del segretario della Scuola di metodo per educatori dei ciechi hanno luogo con le modalita' di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107 , che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.
Le promozioni al grado 12° delle maestre di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge, hanno luogo per anzianita' dopo tre anni di permanenza nel grado 13°. Esse sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1951