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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3226/2022
Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza del 27.05.2025
Alle ore 11.53, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Michele Bellino in sostituzione dell'avv. Andrea Cerini;
Parte_1 per l'avv. Giovanni Avallone. Controparte_1
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Bellino, per parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
L'avv. Avallone, per parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, in particolare eccepisce la mancata prova della sussistenza del termine semestrale per la revocabilità del pagamento contestato non avendo parte attrice dimostrato, neppure documentalmente la data di presentazione deposito del ricorso al concordato preventivo e non sussistendo il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, non essendovi prova della conoscenza e/o conoscibilità dello stato di insolvenza della in quanto gli elementi Pt_1 di prova addotti dalla curatela attengono a circostanze di fatto verificatosi successivamente al pagamento.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 27.05.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Azzurra Guerra, all'esito della camera di consiglio che ha fatto seguito alla discussione orale dei procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3226 2022 R.G.A.C.C. tra in persona del Curatore p.t., avv. Laura Maria Pia Tota, Parte_1 rappresenta e difesa dall'avv. Andrea Cerini, come da procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale
- ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giovanni Avallone, come da procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale
- CONVENUTA-
OGGETTO: revocatoria fallimentare
****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO****
Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del fallimento della esponeva Pt_1 che: - la società, dopo essere stata inizialmente sottoposta alla procedura di concordato preventivo con decreto in data 18.12.2019, era stata dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Trani in data 27.2.2021; - uno dei suoi fornitori era stata la;
- a CP_1 partire dal gennaio 2019 , la non era stata in grado di saldare tempestivamente le Pt_1 forniture della tanto da richiedere la modifica delle modalità di pagamento ( CP_1 cambiali anziché bonifico bancario), saldando la fattura n. 23/2019 di importo pari ad €
4.323,85 in ritardo rispetto alla scadenza prestabilita ( luglio anziché maggio). La curatela evidenziava, poi, come i ripetuti inadempimenti della società fallita alle sue obbligazioni e le dilazioni di pagamento dalla stessa richieste, valutati unitamente all'anomalo mezzo di pagamento utilizzato, la cambiale, costituivano indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza della scientia decotionis della in capo alla fornitrice, motivo per cui Pt_1 chiedeva, a mente dell'art.67 secondo comma L.F., revocarsi il pagamento eseguito e condannarsi pertanto la convenuta al versamento nelle casse del fallimento dell'importo complessivo dei pagamenti in questione, pari ad euro 4.323,85; il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva la deducendo l'assenza, nel caso di specie, dei presupposti CP_1 oggettivi e soggettivi della revocatoria fallimentare, rientrando il caso de quo nell'ipotesi di esenzione ex art. 67 terzo comma L.F..
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14.1.2025, la prima celebrata dalla scrivente in modalità cartolare, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
Va premesso che la presente domanda presuppone l'applicazione del principio giurisprudenziale che ha esteso al concordato preventivo, in ipotesi di consecuzione di procedure, il disposto di cui all'art.67 secondo comma L.F. che prevede la possibilità di agire in revocatoria in relazione ai pagamenti “compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”, ovvero quando il fallimento sia stato dichiarato in consecuzione ad una precedente procedura di concordato preventivo, il termine di 6 mesi a ritroso previsto dalla suindicata norma si computa a partire non dalla dichiarazione di fallimento ma dall'apertura della procedura di concordato preventivo ( in tal senso, si veda per tutte, Cass., 13.4.2016
n. 7324).
Nella specie il pagamento contestato si colloca nei sei mesi antecedenti il 18.12.2019, data dell'apertura del concordato.
Ciò posto si osserva che la domanda è però infondata.
E' pacifico in atti che la a partire da luglio 2019, non era riuscita a rispettare le Pt_1 scadenze di alcuni pagamenti dovuti alla fornitrice e che, per tale motivo, aveva CP_1 richiesto una dilazione nei pagamenti (cfr. docc.9 fascicolo di parte attrice); è poi pacifico, oltre che documentalmente provato, che il pagamento in questione – riportati analiticamente nei prospetti contenuti nell'atto di citazione - era stato effettuato in ritardo con bonifico bancario. Pacifici i fatti di causa, deve verificarsi se sussiste l'elemento soggettivo, ovvero la c.d. scientia decoctionis. Come noto, in tema di revocatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 67
L.F. occorre che la curatela provi la conoscenza effettiva, da parte dell'accipiens, dello stato di insolvenza della società, poi dichiarata fallita. La prova di tale condizione può legittimamente fondarsi su elementi indiziari purché caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, a tal fine, non basta un'astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, essendo necessaria la presenza di concreti collegamenti dell'accipiens con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.
Nel caso di specie, non vi è prova certa della conoscenza effettiva. Ed invero l'unico elemento di prova offerto dalla curatela attiene al ritardo nel pagamento verificatosi fra maggio e luglio 2019 (collocandosi nell'arco di tempo ricompreso fra tali mesi la scadenza della fattura in questione indicata dalla stessa curatela), ritardo che, di per sé solo, può anche attestare solamente una situazione di difficoltà economica temporanea della società debitrice, una crisi reversibile di liquidità, o quant'altro, mentre non può sostenersi che, da tale ritardo, la dovesse aver desunto un vero e proprio stato di decozione in capo CP_2 alla anche perché deve osservarsi che il suindicato periodo di tempo in cui si sono Pt_1 manifestate tali difficoltà della debitrice è rimasto contenuto nell'arco di circa 3 mesi, periodo compatibile, appunto, anche con eventuali difficoltà economiche temporanee del debitore (cosa diversa sarebbe stata ove i ritardi si fossero presentati in modo sistematico per uno o due anni ad esempio). Ne consegue che in tal senso il pagamento contestato non può nemmeno ritenersi certamente anomalo in quanto effettuato oltre i “termini d'uso”; se così fosse, considerata anche la notoria crisi economica in atto da molti anni, tutte le imprese che sono, o sono state, in ritardo di mesi in relazione a diversi pagamenti, dovrebbero considerarsi automaticamente in stato di decozione.
Né la pretesa consapevolezza dello stato di decozione in capo alla fornitrice potrebbe desumersi dalle modalità dei pagamenti contestati: per quanto infatti spesso, nei rapporti commerciali, le imprese regolino i pagamenti col sistema delle ricevute bancarie o dei bonifici bancari, l'emissione di cambiali non può considerarsi un mezzo del tutto anomalo di pagamento, potendo il debitore farvi ricorso ogni volta che, eventualmente anche per difficoltà temporanee, non riesca ad assicurare il tempestivo pagamento. Sotto altro profilo, si osserva anche che è pur vero, che il riferimento ai “termini d'uso” deve riguardare non le prassi del settore ma le modalità di pagamento proprie del rapporto fra le parti (cfr. Cass.civ., sez.I, 7/12/16 n.25162) ma tale principio non può nemmeno essere interpretato in modo del tutto restrittivo, nel senso di ritenere accertato lo stato di decozione di un'impresa ogni qual volta le modalità di pagamento, per un periodo non particolarmente lungo (come nella specie), possano aver subito delle modifiche rispetto alle esatte modalità previste nel contratto: il ricorso a modalità diverse di pagamento, infatti, laddove (come nella specie, per quanto sopra considerato in merito all'utilizzo della cambiale) queste non si presentino come del tutto anomale è soluzione che si riconnette verosimilmente anche a situazioni di difficoltà economica del debitore non definitive, magari proprio al fine di consentirne il superamento ed il ritorno alle normali modalità contrattuali di pagamento. Una diversa interpretazione, peraltro, non sarebbe autorizzata dal principio generale di conservazione del contratto, conducendo in fin dei conti a minare in modo eccessivo la stabilità di molti contratti di durata, quali quelli di fornitura.
Discorso diverso avrebbe potuto farsi ove risultassero utilizzati mezzi effettivamente anomali e rari di pagamento quali, ad esempio, il denaro contante (per somme non ingenti)
o la datio in solutum, ma non è questo il caso.
Non si ritiene pertanto che la curatela abbia offerto prove certe in merito alla conoscenza dello stato di decozione – conoscenza che, per consolidata giurisprudenza, deve essere effettiva, non bastando l'eventuale conoscibilità di tale stato - che la fornitrice avrebbe a suo dire avuto nei 6 mesi anteriori all'apertura del concordato preventivo.
Alcun rilievo può attribuirsi ai protesti elevati a carico della società, poi, fallita. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte “In tema di revocatoria fallimentare, la prova dell'esistenza di protesti a carico del fallendo non è ancora prova che di tali protesti la parte creditrice fosse a conoscenza ed occorre, quindi che la curatela, per completare il proprio onere probatorio, individui il veicolo attraverso il quale le manifestazioni d'insolvenza - nel caso,
i protesti - sono giunte a conoscenza del creditore. Di norma, la pubblicazione nel bollettino dei protesti costituisce prova indiziaria idonea, ma la conoscenza del protesto può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo che il giudice del merito riconosca idoneo e salva sempre la prova contraria che il convenuto in revocatoria può fornire”.
Nella specie, la pubblicazione del bollettino dei protesti in atti evidenzia che la maggior parte dei mancati pagamenti è stata pubblicata successivamente al pagamento impugnato. La lettera di messa in mora, poi, è del settembre 2019.
Poiché nessun altro elemento indiziario è stato dedotto, si deve ritenere non dimostrato l'elemento soggettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo gli scaglioni valoriali dettati dalla tabella n. 2 allegata al DM 147/2022 ridotti della metà, in considerazione della non particolare complessità della vicenda processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di con atto di citazione notificato in data Parte_2 CP_1
30.6.2022 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna la al pagamento, in favore di CP_3 Parte_2 Pt_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.275,00 oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, ed oneri, fiscali e previdenziali, se dovuti.
Trani, 27 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza del 27.05.2025
Alle ore 11.53, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Michele Bellino in sostituzione dell'avv. Andrea Cerini;
Parte_1 per l'avv. Giovanni Avallone. Controparte_1
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Bellino, per parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
L'avv. Avallone, per parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, in particolare eccepisce la mancata prova della sussistenza del termine semestrale per la revocabilità del pagamento contestato non avendo parte attrice dimostrato, neppure documentalmente la data di presentazione deposito del ricorso al concordato preventivo e non sussistendo il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, non essendovi prova della conoscenza e/o conoscibilità dello stato di insolvenza della in quanto gli elementi Pt_1 di prova addotti dalla curatela attengono a circostanze di fatto verificatosi successivamente al pagamento.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 27.05.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Azzurra Guerra, all'esito della camera di consiglio che ha fatto seguito alla discussione orale dei procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3226 2022 R.G.A.C.C. tra in persona del Curatore p.t., avv. Laura Maria Pia Tota, Parte_1 rappresenta e difesa dall'avv. Andrea Cerini, come da procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale
- ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giovanni Avallone, come da procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale
- CONVENUTA-
OGGETTO: revocatoria fallimentare
****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO****
Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del fallimento della esponeva Pt_1 che: - la società, dopo essere stata inizialmente sottoposta alla procedura di concordato preventivo con decreto in data 18.12.2019, era stata dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Trani in data 27.2.2021; - uno dei suoi fornitori era stata la;
- a CP_1 partire dal gennaio 2019 , la non era stata in grado di saldare tempestivamente le Pt_1 forniture della tanto da richiedere la modifica delle modalità di pagamento ( CP_1 cambiali anziché bonifico bancario), saldando la fattura n. 23/2019 di importo pari ad €
4.323,85 in ritardo rispetto alla scadenza prestabilita ( luglio anziché maggio). La curatela evidenziava, poi, come i ripetuti inadempimenti della società fallita alle sue obbligazioni e le dilazioni di pagamento dalla stessa richieste, valutati unitamente all'anomalo mezzo di pagamento utilizzato, la cambiale, costituivano indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza della scientia decotionis della in capo alla fornitrice, motivo per cui Pt_1 chiedeva, a mente dell'art.67 secondo comma L.F., revocarsi il pagamento eseguito e condannarsi pertanto la convenuta al versamento nelle casse del fallimento dell'importo complessivo dei pagamenti in questione, pari ad euro 4.323,85; il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva la deducendo l'assenza, nel caso di specie, dei presupposti CP_1 oggettivi e soggettivi della revocatoria fallimentare, rientrando il caso de quo nell'ipotesi di esenzione ex art. 67 terzo comma L.F..
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14.1.2025, la prima celebrata dalla scrivente in modalità cartolare, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
Va premesso che la presente domanda presuppone l'applicazione del principio giurisprudenziale che ha esteso al concordato preventivo, in ipotesi di consecuzione di procedure, il disposto di cui all'art.67 secondo comma L.F. che prevede la possibilità di agire in revocatoria in relazione ai pagamenti “compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”, ovvero quando il fallimento sia stato dichiarato in consecuzione ad una precedente procedura di concordato preventivo, il termine di 6 mesi a ritroso previsto dalla suindicata norma si computa a partire non dalla dichiarazione di fallimento ma dall'apertura della procedura di concordato preventivo ( in tal senso, si veda per tutte, Cass., 13.4.2016
n. 7324).
Nella specie il pagamento contestato si colloca nei sei mesi antecedenti il 18.12.2019, data dell'apertura del concordato.
Ciò posto si osserva che la domanda è però infondata.
E' pacifico in atti che la a partire da luglio 2019, non era riuscita a rispettare le Pt_1 scadenze di alcuni pagamenti dovuti alla fornitrice e che, per tale motivo, aveva CP_1 richiesto una dilazione nei pagamenti (cfr. docc.9 fascicolo di parte attrice); è poi pacifico, oltre che documentalmente provato, che il pagamento in questione – riportati analiticamente nei prospetti contenuti nell'atto di citazione - era stato effettuato in ritardo con bonifico bancario. Pacifici i fatti di causa, deve verificarsi se sussiste l'elemento soggettivo, ovvero la c.d. scientia decoctionis. Come noto, in tema di revocatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 67
L.F. occorre che la curatela provi la conoscenza effettiva, da parte dell'accipiens, dello stato di insolvenza della società, poi dichiarata fallita. La prova di tale condizione può legittimamente fondarsi su elementi indiziari purché caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, a tal fine, non basta un'astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, essendo necessaria la presenza di concreti collegamenti dell'accipiens con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.
Nel caso di specie, non vi è prova certa della conoscenza effettiva. Ed invero l'unico elemento di prova offerto dalla curatela attiene al ritardo nel pagamento verificatosi fra maggio e luglio 2019 (collocandosi nell'arco di tempo ricompreso fra tali mesi la scadenza della fattura in questione indicata dalla stessa curatela), ritardo che, di per sé solo, può anche attestare solamente una situazione di difficoltà economica temporanea della società debitrice, una crisi reversibile di liquidità, o quant'altro, mentre non può sostenersi che, da tale ritardo, la dovesse aver desunto un vero e proprio stato di decozione in capo CP_2 alla anche perché deve osservarsi che il suindicato periodo di tempo in cui si sono Pt_1 manifestate tali difficoltà della debitrice è rimasto contenuto nell'arco di circa 3 mesi, periodo compatibile, appunto, anche con eventuali difficoltà economiche temporanee del debitore (cosa diversa sarebbe stata ove i ritardi si fossero presentati in modo sistematico per uno o due anni ad esempio). Ne consegue che in tal senso il pagamento contestato non può nemmeno ritenersi certamente anomalo in quanto effettuato oltre i “termini d'uso”; se così fosse, considerata anche la notoria crisi economica in atto da molti anni, tutte le imprese che sono, o sono state, in ritardo di mesi in relazione a diversi pagamenti, dovrebbero considerarsi automaticamente in stato di decozione.
Né la pretesa consapevolezza dello stato di decozione in capo alla fornitrice potrebbe desumersi dalle modalità dei pagamenti contestati: per quanto infatti spesso, nei rapporti commerciali, le imprese regolino i pagamenti col sistema delle ricevute bancarie o dei bonifici bancari, l'emissione di cambiali non può considerarsi un mezzo del tutto anomalo di pagamento, potendo il debitore farvi ricorso ogni volta che, eventualmente anche per difficoltà temporanee, non riesca ad assicurare il tempestivo pagamento. Sotto altro profilo, si osserva anche che è pur vero, che il riferimento ai “termini d'uso” deve riguardare non le prassi del settore ma le modalità di pagamento proprie del rapporto fra le parti (cfr. Cass.civ., sez.I, 7/12/16 n.25162) ma tale principio non può nemmeno essere interpretato in modo del tutto restrittivo, nel senso di ritenere accertato lo stato di decozione di un'impresa ogni qual volta le modalità di pagamento, per un periodo non particolarmente lungo (come nella specie), possano aver subito delle modifiche rispetto alle esatte modalità previste nel contratto: il ricorso a modalità diverse di pagamento, infatti, laddove (come nella specie, per quanto sopra considerato in merito all'utilizzo della cambiale) queste non si presentino come del tutto anomale è soluzione che si riconnette verosimilmente anche a situazioni di difficoltà economica del debitore non definitive, magari proprio al fine di consentirne il superamento ed il ritorno alle normali modalità contrattuali di pagamento. Una diversa interpretazione, peraltro, non sarebbe autorizzata dal principio generale di conservazione del contratto, conducendo in fin dei conti a minare in modo eccessivo la stabilità di molti contratti di durata, quali quelli di fornitura.
Discorso diverso avrebbe potuto farsi ove risultassero utilizzati mezzi effettivamente anomali e rari di pagamento quali, ad esempio, il denaro contante (per somme non ingenti)
o la datio in solutum, ma non è questo il caso.
Non si ritiene pertanto che la curatela abbia offerto prove certe in merito alla conoscenza dello stato di decozione – conoscenza che, per consolidata giurisprudenza, deve essere effettiva, non bastando l'eventuale conoscibilità di tale stato - che la fornitrice avrebbe a suo dire avuto nei 6 mesi anteriori all'apertura del concordato preventivo.
Alcun rilievo può attribuirsi ai protesti elevati a carico della società, poi, fallita. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte “In tema di revocatoria fallimentare, la prova dell'esistenza di protesti a carico del fallendo non è ancora prova che di tali protesti la parte creditrice fosse a conoscenza ed occorre, quindi che la curatela, per completare il proprio onere probatorio, individui il veicolo attraverso il quale le manifestazioni d'insolvenza - nel caso,
i protesti - sono giunte a conoscenza del creditore. Di norma, la pubblicazione nel bollettino dei protesti costituisce prova indiziaria idonea, ma la conoscenza del protesto può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo che il giudice del merito riconosca idoneo e salva sempre la prova contraria che il convenuto in revocatoria può fornire”.
Nella specie, la pubblicazione del bollettino dei protesti in atti evidenzia che la maggior parte dei mancati pagamenti è stata pubblicata successivamente al pagamento impugnato. La lettera di messa in mora, poi, è del settembre 2019.
Poiché nessun altro elemento indiziario è stato dedotto, si deve ritenere non dimostrato l'elemento soggettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo gli scaglioni valoriali dettati dalla tabella n. 2 allegata al DM 147/2022 ridotti della metà, in considerazione della non particolare complessità della vicenda processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di con atto di citazione notificato in data Parte_2 CP_1
30.6.2022 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna la al pagamento, in favore di CP_3 Parte_2 Pt_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.275,00 oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, ed oneri, fiscali e previdenziali, se dovuti.
Trani, 27 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra