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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 762/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5290/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9015453764-000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica
09420230023489601), deducendo la mancata notifica della stessa e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Comune di Reggio Calabria che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
In data 29.12.2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava la procedura di notifica dell'atto prodromico e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della notifica della cartella di pagamento prodromica depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
La notifica avveniva a mani del destinatario con consegna allo sportello dell'Ufficio postale in data 3.11.2023
a seguito di un tentativo di notifica in data 19.10.2023.
Dalla relata di notifica depositata da ADER emerge che l'Banca_1 addetto allo sportello consegnava il plico (allo sportello), a seguito di un primo tentativo di notifica non riuscito.
In ordine alla valenza di tale attestazione la Suprema Corte ha precisato come ”in tema di notificazione degli atti tributari - vuoi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vuoi ai sensi della l. n. 890 del 1982 - l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione e, avendo natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione all'attività complessivamente svolta dall'Banca_1, sia quella in esso espressamente consacrata che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto" Cass. 25487/2025.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della predetta notifica e di quella dell'atto impugnato in data 1.8.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto per il tributo (ES ) in contestazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER e Comune di Reggio
Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5290/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2024-9015453764-000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica
09420230023489601), deducendo la mancata notifica della stessa e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Comune di Reggio Calabria che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
In data 29.12.2025 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava la procedura di notifica dell'atto prodromico e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della notifica della cartella di pagamento prodromica depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
La notifica avveniva a mani del destinatario con consegna allo sportello dell'Ufficio postale in data 3.11.2023
a seguito di un tentativo di notifica in data 19.10.2023.
Dalla relata di notifica depositata da ADER emerge che l'Banca_1 addetto allo sportello consegnava il plico (allo sportello), a seguito di un primo tentativo di notifica non riuscito.
In ordine alla valenza di tale attestazione la Suprema Corte ha precisato come ”in tema di notificazione degli atti tributari - vuoi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vuoi ai sensi della l. n. 890 del 1982 - l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione e, avendo natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione all'attività complessivamente svolta dall'Banca_1, sia quella in esso espressamente consacrata che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto" Cass. 25487/2025.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della predetta notifica e di quella dell'atto impugnato in data 1.8.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto per il tributo (ES ) in contestazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER e Comune di Reggio
Calabria, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.