Art. 8.
Il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono.
Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.
Il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono.
Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.