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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10122 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine ex art. 127 ter cod. proc. civ. assegnato alle parti, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n.
18915/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici, viale Ascione n. 29, presso lo studio dell'avv. Luciano De Maio, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
- resistente - conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si conclude per la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Con rifusione di spese ed onorari, come per legge'.
Per il Controparte_1
pagina 1 '…insiste affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto rilascio dei visti in favore dei congiunti del ricorrente;
si chiede che le spese del giudizio siano integralmente compensate alla luce delle ragioni illustrate nella comparsa di costituzione'. premesso
Con la presente azione, ha chiesto di Parte_1
'…accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricongiungersi con i suoi familiari e, per l'effetto ordinare alla PA procedente di procedere anche a fronte della scadenza del nulla osta per motivi familiari emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Asti, condannando parte resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura che all'esito dell'istruttoria
l'On. Giudicante riterrà congrua'. Evidenzia il ricorrente di aver conseguito il nulla osta '…al ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli e Parte_2 Persona_1
e che dopo essere stati '…invitati in Persona_2
ambasciata per la legalizzazione della documentazione […] ad oggi sono ancora in attesa di essere convocati per l'apposizione del visto sul passaporto nonostante i solleciti scritti del 7 febbraio 2024 e del 27 marzo 2024'
Si è costituito il convenuto rappresentando CP_1
l'intervenuto rilascio dei titoli ed instando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
* * *
pagina 2 Deve osservarsi in via preliminare, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come il giudizio proposto debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con il coniuge e dei figli minori e chiesto conseguenti statuizioni di condanna.
Sempre in limine litis va evidenziata l'intervenuta parziale soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza del rilascio dei titoli di ingresso a favore dei familiari. La conseguente richiesta avanzata da entrambe le parti di pronunciare la cessazione della materia del contendere può essere accolta limitatamente alle richieste avanzate con riferimento a tale aspetto, restando in ogni caso da decidere la domanda di risarcimento del danno pure formulata da parte ricorrente e per la quale non vi è stata rinuncia. Le domande vanno comunque tutte esaminate, anche secondo il principio della soccombenza virtuale, al fine di procedere alla regolamentazione complessiva delle spese di lite.
Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente sono in parte fondate.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e per
[i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
pagina 3 non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare [...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.
394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del
pagina 4 Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente
[mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico'. Per come
è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta CP_2
una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere.
Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio
2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
pagina 5 Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della CP_1
sua costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso, sicché la domanda di condanna al rilascio dei visti deve ritenersi fondata.
Va invece disattesa la richiesta di risarcimento del danno, rispetto alla quale sia sufficiente osservare come parte ricorrente non abbia dimostrato, ma invero, neppure compiutamente allegato, il pregiudizio, economico e/o non patrimoniale, subito in conseguenza del supposto ritardo della pubblica amministrazione. In ragione di tale carenza, la domanda non può essere accolta.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dei visti;
- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Roma, 5 luglio 2025. Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine ex art. 127 ter cod. proc. civ. assegnato alle parti, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n.
18915/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici, viale Ascione n. 29, presso lo studio dell'avv. Luciano De Maio, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
- resistente - conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si conclude per la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Con rifusione di spese ed onorari, come per legge'.
Per il Controparte_1
pagina 1 '…insiste affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto rilascio dei visti in favore dei congiunti del ricorrente;
si chiede che le spese del giudizio siano integralmente compensate alla luce delle ragioni illustrate nella comparsa di costituzione'. premesso
Con la presente azione, ha chiesto di Parte_1
'…accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricongiungersi con i suoi familiari e, per l'effetto ordinare alla PA procedente di procedere anche a fronte della scadenza del nulla osta per motivi familiari emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Asti, condannando parte resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura che all'esito dell'istruttoria
l'On. Giudicante riterrà congrua'. Evidenzia il ricorrente di aver conseguito il nulla osta '…al ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli e Parte_2 Persona_1
e che dopo essere stati '…invitati in Persona_2
ambasciata per la legalizzazione della documentazione […] ad oggi sono ancora in attesa di essere convocati per l'apposizione del visto sul passaporto nonostante i solleciti scritti del 7 febbraio 2024 e del 27 marzo 2024'
Si è costituito il convenuto rappresentando CP_1
l'intervenuto rilascio dei titoli ed instando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
* * *
pagina 2 Deve osservarsi in via preliminare, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come il giudizio proposto debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con il coniuge e dei figli minori e chiesto conseguenti statuizioni di condanna.
Sempre in limine litis va evidenziata l'intervenuta parziale soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza del rilascio dei titoli di ingresso a favore dei familiari. La conseguente richiesta avanzata da entrambe le parti di pronunciare la cessazione della materia del contendere può essere accolta limitatamente alle richieste avanzate con riferimento a tale aspetto, restando in ogni caso da decidere la domanda di risarcimento del danno pure formulata da parte ricorrente e per la quale non vi è stata rinuncia. Le domande vanno comunque tutte esaminate, anche secondo il principio della soccombenza virtuale, al fine di procedere alla regolamentazione complessiva delle spese di lite.
Ciò posto, le domande proposte da parte ricorrente sono in parte fondate.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e per
[i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
pagina 3 non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare [...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.
394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del
pagina 4 Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente
[mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico'. Per come
è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta CP_2
una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere.
Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio
2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
pagina 5 Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della CP_1
sua costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso, sicché la domanda di condanna al rilascio dei visti deve ritenersi fondata.
Va invece disattesa la richiesta di risarcimento del danno, rispetto alla quale sia sufficiente osservare come parte ricorrente non abbia dimostrato, ma invero, neppure compiutamente allegato, il pregiudizio, economico e/o non patrimoniale, subito in conseguenza del supposto ritardo della pubblica amministrazione. In ragione di tale carenza, la domanda non può essere accolta.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dei visti;
- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Roma, 5 luglio 2025. Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6