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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 430/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 638/2025, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 8663/2020
R.G., datata 10/2/2025, pubblicata in data 12/12/2025, avente ad oggetto
“Divorzio – Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Saporito per Parte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata in Salerno al
Corso Garibaldi 148 presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marino, per Controparte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore in Salerno alla via Beniamino Freda n. 50;
APPELLATO
1 E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/3/2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 638/2025, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
8663/2020 R.G., datata 10/2/2025, pubblicata in data 12/12/2025, nei confronti di . Con tale atto ha chiesto, in Controparte_1 Parte_1 particolare, quanto segue: «propone APPELLO … chiedendo che l'On.le
Corte adita, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: - sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo all'ex coniuge del diritto di Parte_1 ricevere una somma a titolo di assegno divorzile, determinarla in una somma non inferiore ad €. 1.000,00, con il correttivo dell'ISTAT annuale - disporre che il sig. contribuisca nella misura del 100% alle spese Controparte_1 straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore;
- ripristinare l'ordine alla ASL di Salerno di corrispondere direttamente ad gli Parte_1 emolumenti dovuti dal dr. . Con vittoria di spese e competenze di CP_1 causa con attribuzione».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUSIONI»: «1) rigettare, nel merito, integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata nr. 638/2025 resa dal Tribunale di
Salerno, dr.ssa Caterina Costabile, all'esito del proc. R.G. 6683/2020; 2) condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 23/10/2025, nei
2 termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
Il
Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe: - affida il figlio minore Persona_1
(20.5.2009) in via esclusiva alla madre con residenza Parte_1 prevalente presso la stessa;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone che il sig. possa liberamente incontrare il figlio minore Controparte_1 Per_1 concordando direttamente con il figlio i tempi e le modalità degli incontri nel rispetto dei desideri, degli interessi e degli impegni del minore;
- assegna la casa familiare sita in Salerno alla via Antonio Iannuzzi n. 35 alla sig.ra
; - determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro Parte_1
700,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno per il mantenimento del figlio minore posto a carico del sig. Per_1 [...]
ed in favore della sig.ra da versarsi entro il 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore;
- rigetta la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne Per_2 divenuto autosufficiente;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
- spese compensate».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado, più sopra indicata. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: con riguardo all'assegno divorzile, la sentenza impugnata è basata su errati presupposti di fatto e di diritto, nonché sull'errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, nella parte in cui non ritiene sussistenti i presupposti per il
3 riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente Parte_1
; il giudice di prime cure, confermando la funzione assistenziale e in
[...] pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, basandosi su errati presupposti di fatto e sulla non corretta applicazione dei conferenti principi giurisprudenziali dallo stesso richiamati, esclude il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno di mantenimento (rectius divorzile); e ciò in quanto ritiene accertata la “costituzione di una famiglia di fatto tra la sig.ra ed il sig. pur difettando prova rigorosa in Pt_1 Pt_2 ordine alla sussistenza della stabile convivenza;
accertata l'assenza di convivenza tra la sig.ra e il sig. , il giudice di prime cure Pt_1 Pt_2 desume di essere in presenza comunque di una vera e propria famiglia di fatto caratterizzata da uno stabile progetto di vita in comune dalla pari durata della relazione della sig.ra con il sig. e la durata del matrimonio tra Pt_1 Pt_2
e prima della proposizione del ricorso per separazione, Pt_1 CP_1 ovvero circa 10 anni e mezzo;
dalla mera lettura degli atti di causa risulta, invece, che il ricorso per separazione dei coniugi - è stato Pt_1 CP_1 depositato in data 1/1/2014 che e i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 31/7/1993, e pertanto in detto errato riferimento temporale tra la durata del matrimonio (di oltre 20 anni) e la relazione della sig.ra con il sig. (durata meno della metà), fa venire meno Pt_1 Pt_2
l'efficacia presuntiva del detto presupposto fattuale posto a fondamento della
“presunzione di famiglia di fatto” nel provvedimento gravato;
non si può prescindere dall'evidenziare che la motivazione assorbente della mancata costituzione di una famiglia di fatto, in uno alla assenza di coabitazione, dei sigg. e , è la convivenza della odierna appellante con i figli Pt_1 Pt_2
e (della sig.ra e del sig. ), del tutto avulsi dalla Per_1 Per_2 Pt_1 CP_1 relazione sentimentale dei sigg. e;
è ius receptum che grava Pt_1 Pt_2 sull'ex coniuge l'onere di provare la sussistenza di un nuovo progetto di vita del richiedente l'assegno divorzile con il nuovo partner, da cui discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche;
nella fattispecie de qua non è stato prodotto, ma neanche dedotto e/o articolato, dal resistente alcun elemento probatorio che consentisse la dimostrazione della “famiglia di fatto” ritenuta accertata nella sentenza gravata;
irrilevante e ininfluente, ai fini della valutazione della sussistenza della componente assistenziale dell'assegno
4 divorzile, è poi il richiamo nella sentenza gravata alla considerazione “che il
Tribunale avrebbe dovuto” comunque fare della circostanza che la beneficiaria gode dell'assegnazione della casa familiare e al suo valore economico ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto, anche in ipotesi di comproprietà del bene, che potrebbe attenere alla quantificazione, ma non alla sussistenza dell'assegno divorzile richiesto anche avendo riguardo al mero profilo assistenziale;
oltre alla componente assistenziale, nella fattispecie di cui è causa sussiste anche la componente compensativa - perequativa;
dall'istruttoria svolta risulta inconfutabilmente che la sig.ra versa in condizioni economicamente svantaggiate e sussiste una Pt_1 disparità evidente tra i redditi delle parti e tra le condizioni economiche complessivamente intese, nonché che le attuali condizioni reddituali deteriori della odierna appellante sono la conseguenza dei ruoli endofamiliari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, e della stessa vicenda matrimoniale;
anche il giudice di prime cure conferma che è stato provato dalla richiedente che la stessa si sia dedicata in costanza di matrimonio in via esclusiva all'accudimento dell'altro coniuge, della casa e della prole per scelta condivisa col coniuge;
se la scelta matrimoniale delle parti è stata inconfutabilmente quella di creare una famiglia basata prevalentemente sulle entrate del capofamiglia, senza la necessità che la moglie proseguisse negli studi riservando alla stessa il ruolo di casalinga, è in re ipsa l'assenza di occasioni professionali e reddituali, in quanto incompatibili con la esclusiva funzione di casalinga della sig.ra concordata tra i coniugi;
le Pt_1 motivazioni poste a fondamento del rigetto della domanda di assegno divorzile nella sentenza gravata da Tribunale di Salerno, sono insufficienti a confutare la accertata sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile alla odierna appellante;
risulta inconfutabilmente che non solo esiste una evidente notevole sproporzione tra le condizioni economiche dei coniugi, ovvero una inesistente capacità reddituale della odierna appellante rispetto a quella notevole del resistente, ma anche che detta disparità economica dipende dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della sig.ra in funzione Pt_1 dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare;
dalla istruttoria svoltasi e
5 dalla documentazione prodotta è stata provata la circostanza dell'impossibilità della odierna ricorrente di accedere al mondo del lavoro e/o della qualificazione professionale anche durante la pendenza del giudizio di separazione dovendosi anche in detto periodo dedicarsi completamente a crescere i figli;
successivamente, con la crescita dei figli, la sig.ra ha Pt_1 cercato infruttuosamente una occasione lavorativa;
con riguardo alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore, la sentenza impugnata, in quanto basata su non condivisibili presupposti di fatto e di diritto, nonché sull'errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, nella parte in cui dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore;
la ricorrente (odierna appellante) , di anni 57, non svolge attività lavorativa;
è assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del resistente (odierno appellato) è ha solo redditi a titolo di assegno di mantenimento;
il resistente
(odierno appellato), di anni 66, è medico psichiatra presso una struttura ospedaliera;
ha dichiarato redditi elevati;
è proprietario esclusivo della casa familiare (il cui mutuo è stato estinto), di un immobile in comproprietà con il figlio (locato a terzi); ha venduto in corso di causa un appartamento Per_2 sito in Fisciano al di lui fratello;
sussiste una notevole sproporzione tra le capacità reddituali dei genitori;
sussiste contraddittorietà della sentenza gravata laddove il giudice di prime cure, disattendendo il principio di proporzionalità sancita dall'art 337 ter c.c., determina nella eguale percentuale del 50% la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per il figlio minore;
la sentenza gravata va riformata, ponendo Per_1 integralmente a carico del padre le spese straordinarie per il figlio minore
; sussiste omessa pronuncia sulla domanda di conferma dell'ordine Per_1 alla di corrispondere alla sig.ra gli Parte_3 Parte_1 emolumenti dovuti a titolo di contributo al mantenimento dei figli e a titolo di assegno divorzile della stessa.
La prospettazione della vicenda offerta dalla parte appellata.
In merito alla invocata (dalla parte appellante) assenza di convivenza con l'ing. , va osservato che quanto segue: nel CP_2 corso del processo di primo grado, il teste di parte appellata sig. CP_3 confermava di aver effettuato appostamenti in via Iannuzzi,
[...]
6 residenza della sig.ra riscontrando per il periodo dal Parte_1
15.04.2021 al 19.04.2021 che il sig. , puntualmente alle ore 13:40, Pt_2 parcheggiava il suo veicolo Volkswagen di colore nero tg. EX989TJ nei pressi del fabbricato posto al numero civico 35, aprendo il portone che consente l'accesso ad un'area nella quale sono presenti 4 fabbricati e il portone di ingresso alla scala B entrambi con le chiavi in suo possesso;
il riferiva circostanziatamente le caratteristiche dello stato dei luoghi CP_3 ove è ubicata la casa coniugale e confermava che dall'esterno del fabbricato,
o meglio dalla sua posizione, era possibile vedere l'ingresso della scala B che era di fronte e che anche di sera ciò era visibile in quanto il parco era illuminato;
il confermava che, i giorni 15 – 16 e 19 aprile 2021 alle CP_3 ore 15,00 circa il sig. usciva dallo stesso palazzo e che la CP_2 sera dei giorni 15 – 16 e 19 aprile 2021, lo stesso, parcheggiava il suo veicolo in via Iannuzzi intorno alle ore 21 e 40 circa, apriva il portone e rientrava nel palazzo al numero civico 35; il precisava che negli stessi giorni il CP_3 servizio di sorveglianza veniva sospeso alle ore 00:00 e il sig. CP_2 era ancora all'interno del palazzo di via Iannuzzi n. 35 scala B e che la
[...] mattina non effettuava accertamenti;
gli stessi riprendevano intorno alle ore
12 e 30; il teste sig. , ascoltato nel corso del processo, CP_2 confermava di essere il fidanzato della sig.ra più o meno dal Parte_1
2014 e che le volte che gli capitava di andare a casa della sig.ra , andava Pt_1 via non più tardi delle ore 11,00; l'ing. confermava, pertanto, di Pt_2 dormire a casa della , per poi lasciare l'abitazione prima delle ore 11,00; Pt_1 la sig.ra all'udienza del 25.10.2021 precisava di avere una Parte_1 relazione affettiva stabile con il sig. da circa 5 anni (2016); CP_2 tale circostanza è in palese contrasto con la dichiarazione del sig. CP_2 resa all'udienza del 27.06.2023, che dichiarava di essere fidanzato con
[...] la sig.ra più o meno dal 2014; è del tutto evidente che tale Parte_1 rapporto sussiste almeno dal 2014; la sig.ra ha un rapporto Parte_1 stabile di natura affettiva con il sig. sin dall'inizio dell'anno CP_2
2014, «(vedasi anche la dichiarazione di nel Persona_3 procedimento penale R.G. 1052/2014 – allegato 6 della memoria integrativa relativa all'udienza del 26.05.2022)»; alla pagina 5 della sentenza N.
1605/2019 del 10.05.2019 il Tribunale pone in risalto la circostanza che il
7 C.T.U. dott.ssa precisava che i ragazzi (aveva Persona_4 ascoltato i figli della coppia e per redigere la perizia) Per_2 Per_1 riconoscevano nell'ing. la figura paterna;
è del tutto CP_2 evidente, quindi, che effettivamente era sorta una nuova famiglia e che sicuramente il sig. viveva stabilmente, anche di notte, CP_2 nell'appartamento insieme all'intero nucleo familiare;
il resistente ha dimostrato ampiamente l'instaurazione di una stabile convivenza dell'ex coniuge con un nuovo partner (sig. ) a partire quantomeno CP_2 dall'inizio dell'anno 2014 che ancora oggi è in essere;
venivano prodotte numerose foto (effettuate in fase investigativa dal dott. Controparte_3 dalle quali si evince in maniera inequivocabile il rapporto sentimentale tra l'appellante e il sig. che, infatti, passeggiano mano nella CP_2 mano per la città; trattasi di una vera e propria famiglia di fatto;
la nuova convivenza dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio, rileva ai fini della revoca della misura se tra la nuova coppia esiste un legame affettivo stabile e duraturo;
l'ing. oltre ad essere un noto CP_2 professionista, nonché consulente del Tribunale di Salerno, è persona facoltosa, risulta proprietario di numerosi appartamenti, negozi e terreni;
la
Cassazione, le Corti di Appello e i Tribunali hanno sostenuto che i titolari dell'assegno di mantenimento e divorzile perdono il diritto a percepirlo “in presenza di un nuovo legame, stabile e duraturo”; in altre parole, chi è separato o divorziato, in caso di nuova convivenza, perde l'assegno di cui è già beneficiario in quanto può fare affidamento sul contributo del nuovo partner;
nel caso de quo il fidanzato della sig.ra gode di un Parte_1 patrimonio di gran lunga superiore a quello dell'appellato; la formazione di una famiglia di fatto rileva in re ipsa ed è considerata una giusta causa di esclusione – irreversibile – del dovere di mantenimento;
contrasta con la coscienza sociale pretendere dal coniuge – o ex coniuge – l'assegno di mantenimento o divorzile quando si è costituita una nuova famiglia di fatto con un'altra persona;
la giurisprudenza non richiede la dimostrazione di una
“relazione amorosa” tra l'ex moglie e il nuovo convivente, potendo bastare anche un rapporto platonico;
non si può infatti porre a carico dell'ex marito l'onere di dimostrare il grado di intimità tra i due;
la prova della coabitazione non è essenziale per dimostrare la nascita di una famiglia di fatto;
i due
8 potrebbero vivere anche in luoghi diversi, come spesso succede per motivi di lavoro;
è vero che la perdita dell'assegno si giustifica solo in presenza di una nuova relazione stabile e continuativa ma non è necessaria la convivenza sotto lo stesso tetto al fine di potersi definire coppia;
Ciò che conta, affermano i giudici della Suprema Corte, è l'esistenza di un nuovo legame, di un progetto comune, al di là della coabitazione che potrebbe essere impedita dalle più svariate ragioni di lavoro o calcoli personali;
la nuova relazione affettiva ha, senza ombra di dubbio, migliorato il tenore di vita della ricorrente rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio con il sig.
; la sig.ra , per tale motivo, non ha più Controparte_1 Parte_1 diritto all'assegno di mantenimento;
la stessa gode dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà del sig. , il quale dovrà far Controparte_1 fronte anche all'esborso economico per l'affitto di una nuova abitazione;
l'appellato non può essere gravato di ulteriore prova viste le ammissioni della sig.ra e del sig. e delle risultanze istruttorie;
Parte_1 CP_2 la relazione stabile e duratura è stata provata oltre ogni limite consentito, il sig. non può spingersi oltre;
il nuovo progetto di vita della Controparte_1 sig.ra con il sig. è stato ampiamente Parte_1 CP_2 provato e documentato;
la coabitazione tra l'ex coniuge e il nuovo partner non può essere ulteriormente provata dall'appellato; la sigra Parte_1 dopo la separazione e prima del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ha donato al figlio il 50 % Persona_3 dell'appartamento sito in Salerno alla via Nazario Sauro n. 8 depauperando il suo patrimonio;
la sig.ra nulla ha provato né allegato Parte_1 rispetto alla rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali;
in ordine alla ripartizione paritaria nella misura del 50 % per le spese straordinarie per il figlio minorenne, la decisione del tribunale è corretta e conforme alla giurisprudenza maggioritaria.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata nel senso e con le precisazioni di seguito esposte.
I punti da esaminare sono i seguenti: aa) la domanda della di Pt_1 previsione di un assegno divorzile in suo favore;
bb) la domanda della Pt_1 di disporre che il contribuisca nella misura del 100 % alle spese CP_1
9 straordinarie contratte nell'interesse del figlio minorenne;
cc) ripristinare l'ordine alla ASL di Salerno di corrispondere direttamente a Parte_1 gli emolumenti dovuti dal . CP_1
La domanda di previsione di un assegno divorzile di mantenimento a carico del in favore della CP_1 Pt_1
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di previsione di un assegno divorzile di mantenimento a carico del in favore della CP_1
sulla base della seguente motivazione: «… B) La ricorrente – titolare di Pt_1 un assegno di mantenimento di euro 500,00 – ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro mille. Orbene, va ricordato che le
Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018 n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite
29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria…. In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente". Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
10 procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà". La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482). Nel caso di specie va rilevato che il resistente, sin dalla comparsa di costituzione ha allegato che la sig.ra ha instaurato Pt_1 una stabile convivenza con altro uomo, il sig. . Parte_4
La ricorrente alla udienza presidenziale ha riferito sul punto: “Io ho una relazione con il sig. da circa 5 anni ma non conviviamo” CP_2
(cfr. verb. ud. 25.10.2021), circostanza confermata anche dal sig. Parte_4
sentito come teste alla udienza del 27.6.2023 (“sono il fidanzato di
[...]
più o meno dal 2014… le volte che mi capita di andare a Parte_1 casa della sig.ra vado via non più tardi delle 11 ”). Nel caso di specie, Pt_1 pur difettando prova rigorosa in ordine alla sussistenza della stabile convivenza (all'uopo non appaiono sufficienti gli esiti delle indagini investigative confermate dal teste alla udienza del Controparte_3
27.6.2023), si è in ogni caso pacificamente in presenza di una relazione che dura da oltre dieci anni, ovvero di una vera e propria famiglia di fatto caratterizzata da uno stabile progetto di vita in comune (basti qui evidenziare che il matrimonio tra la ed il è durato 10 anni e mezzo prima Pt_1 CP_1
11 della proposizione del ricorso di separazione). Ebbene, la più attenta giurisprudenza di merito – condivisa da questo Tribunale (v. anche decreto del 3.1.2020 in – ha ritenuto che “La mancanza di coabitazione tra Pt_5 la richiedente l'assegno divorzile e il nuovo compagno non vale a superare la prova della sussistenza di un progetto di vita in comune… in quanto le ragioni sottese alla scelta della non coabitazione (ormai in alcuni casi assente anche nelle coppie coniugate) possono essere molteplici…” (cfr.
Trib. Milano, sez. IX, 30 gennaio 2018, in . … Anche la S.C. – Pt_5 seppure in relazione al diverso tema della risarcibilità del danno da decesso - ha osservato che risulta “necessario prendere atto del mutato assetto della società… dal quale emerge che ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 13.4.2018, n. 9178).
Del resto, la scelta di una condivisione solo saltuaria della medesima abitazione da parte dei componenti di una coppia, secondo comune esperienza, ben può essere legata a contingenze (logistiche, famigliari, di lavoro) di per sé non decisive nella prospettiva assunta (cfr. Trib. La Spezia,
23/11/2020, n. 567 in De Jure). … All'uopo deve tuttavia rimarcarsi che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
07/08/2024, n. 22288; Cass. civ., sez. I, 08/03/2024, n. 6253; Cass. civ., S.U.,
05/11/2021, n. 32198). Pertanto, l'accertata costituzione di una famiglia di fatto tra la sig.ra ed il sig. – equiparabile per le ragioni Pt_1 Pt_4 suesposte alla stabile convivenza - esclude la possibilità di riconoscere la componente assistenziale dell'assegno di mantenimento. Non pare, del resto, inopportuno evidenziare che il Tribunale avrebbe dovuto comunque considerare che la ricorrente beneficia della assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del resistente. La S.C. ha, difatti, già da tempo chiarito che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento o di quello
12 divorzile, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337-sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cass. civ., sez. I, 05/04/2023, n. 9432; Cass. civ., sez. I, 28/03/2023, n. 8764; Cass. civ., sez. I, 21/09/2022, n. 27599; Cass. civ., sez. I, 21/07/2021, n. 20858).
Per quanto, invece, attiene alla componente perequativa va ricordato che la
S.C. con varie pronunce ha chiarito che la circostanza che durante il matrimonio uno dei coniugi non abbia lavorato non è sufficiente a fare presumere l'esistenza di rinunce lavorative nell'interesse della famiglia.
L'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (…). Nel caso di specie deve ritenersi sicuramente provato all'esito della prova testimoniale espletata che la sig.ra si sia dedicata in costanza di matrimonio alla gestione della famiglia e Pt_1 dei figli per scelta condivisa col coniuge, ma nulla è stato né allegato né tantomeno provato in ordine alla rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali. Non può del resto non valutarsi che la stessa ricorrente ha allegato di aver rinunciato dopo il matrimonio ad ultimare il percorso di studi
13 universitario per conseguire la laurea in giurisprudenza per dedicarsi alla famiglia, matrimonio tuttavia contratto quando la sig.ra aveva 26 anni Pt_1
(e, dunque, era in evidente ritardo rispetto all'ordinario percorso di studi all'epoca quadriennale) ed il sig. ne aveva 35 (e, pertanto, aveva già CP_1 conseguito la laurea in medicina – ivi compresa la specializzazione - ed avviato la propria carriera professionale). Inoltre, il primo figlio della coppia
( ) è stato adottato nel 1999, ovvero sei anni dopo la celebrazione del Per_2 matrimonio, periodo in cui la avrebbe potuto – volendo – completare il Pt_1 percorso di studi universitario. Conseguentemente, alla luce di quanto sin qui complessivamente esposto, il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione perequativa».
La motivazione posta a base della sentenza impugnata merita di essere condivisa, con le seguenti precisazioni.
La cassazione, con riguardo all'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, ha affermato, in particolare, i seguenti principi [cfr. Cass. civ., sez. U-, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018]: la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte
14 della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi, quali emergono dagli atti, va affermato che non sussistono i presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della
. Pt_1
La cassazione ha affermato, sul punto, in maniera condivisibile, i seguenti principi: ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno [cfr.
Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 3645 del 7/2/2023]; in tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 14256 del 5/5/2022; in attuazione del predetto principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito pronunciata in data anteriore a S.U. n. 32198 del 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile, poiché né nel ricorso per cassazione né con le memorie illustrative ex art. 380 bis, comma 1 c.p.c., era stata specificamente dedotta l'ipotetica consistenza di un contributo offerto dalla coniuge richiedente l'assegno alla comunione familiare, alla eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio,
15 all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge].
Dagli atti emerge in maniera certa la sussistenza di una stabile relazione fra la e il suo nuovo compagno . Qualche dubbio Pt_1 Pt_2 permane sulla effettiva coabitazione fra la e il;
dagli atti Pt_1 Pt_2 emerge, tuttavia, che essi hanno una frequentazione tendenzialmente quotidiana, che si verifica senz'altro alle ore dei pasti e, di sera, ben oltre l'ora della cena. La relazione dura da diversi anni (a prescindere dal raffronto con la durata del matrimonio fra la e il ). Nella casa coniugale Pt_1 CP_1 abitata dalla abitano anche i due figli (uno maggiorenne e uno Pt_1 minorenne) e il frequenta abitualmente il nucleo familiare così Pt_2 creatosi. Dagli atti emerge, poi, una costante presenza del nella vita Pt_2 della , anche nella ex casa coniugale, ora abitata dalla insieme ai Pt_1 Pt_1 figli nati dal matrimonio con il . CP_1
Tutti questi elementi dimostrano in maniera inconfutabile che la ha instaurato in il una relazione stabile e duratura, tale da Pt_1 Pt_2 costituire una vera e propria relazione “more uxorio”, pur in assenza di prove certe in ordine alla costante coabitazione fra i due.
Va, quindi, presunta una adeguata contribuzione economica del
[...]
alla vita della coppia di fatto da lui instaurata con la . Le Pt_2 Pt_1 deduzioni del in ordine alla capacità reddituale e patrimoniale del CP_1
, inoltre, non risultano adeguatamente contestate dalla . Pt_2 Pt_1
In ogni caso, poi, non emergono adeguati elementi per escludere che la possa in futuro svolgere attività lavorativa. La , inoltre, Pt_1 Pt_1 continua a godere della casa coniugale, per vivervi con i figli, ricevendo in tal modo un vantaggio economico derivante dal risparmio delle spese occorrenti per procurarsi una casa di abitazione.
Correttamente, quindi, il tribunale ha escluso che possa riconoscersi alla l'assegno divorzile nella componente assistenziale. Pt_1
Per quel che riguarda la componente perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, poi, va ugualmente esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della . Pt_1
Dalle risultanze degli atti e dalle deduzioni delle parti emerge che la ha contratto matrimonio con il in data 31/7/1993, all'età di Pt_1 CP_1
16 ventisei anni circa. L'abbandono degli studi di giurisprudenza, quindi, qualora fosse connesso con il matrimonio, sarebbe comunque avvenuto in ritardo rispetto al normale corso di studi. Il primo figlio (adottato) Per_2 risulta nato in [...] (11/2/1998: cfr. la sentenza impugnata), ben cinque anni circa dopo il matrimonio. Ciò induce a ritenere che non risulta alcun idoneo legame fra l'abbandono degli studi da parte della e l'impegno per Pt_1
l'eventuale accudimento di figli. Non risulta, inoltre, che il abbia CP_1 tratto alcun giovamento, ai fini del conseguimento dei suoi titoli di studio, dalla relazione con la . Non risultano neppure adeguati contributi della Pt_1
allo sviluppo della carriera professionale del o rinunce, Pt_1 CP_1 concordate fra i coniugi, da parte della a occasioni professionali o di Pt_1 lavoro, derivanti dal matrimonio.
La sentenza di primo grado ha così motivato sul punto: «Nel caso di specie deve ritenersi sicuramente provato all'esito della prova testimoniale espletata che la sig.ra si sia dedicata in costanza di matrimonio alla Pt_1 gestione della famiglia e dei figli per scelta condivisa col coniuge, ma nulla è stato né allegato né tantomeno provato in ordine alla rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali. Non può del resto non valutarsi che la stessa ricorrente ha allegato di aver rinunciato dopo il matrimonio ad ultimare il percorso di studi universitario per conseguire la laurea in giurisprudenza per dedicarsi alla famiglia, matrimonio tuttavia contratto quando la sig.ra aveva 26 anni (e, dunque, era in evidente ritardo rispetto all'ordinario Pt_1 percorso di studi all'epoca quadriennale) ed il sig. ne aveva 35 (e, CP_1 pertanto, aveva già conseguito la laurea in medicina – ivi compresa la specializzazione - ed avviato la propria carriera professionale). Inoltre, il primo figlio della coppia ( ) è stato adottato nel 1999, ovvero sei anni Per_2 dopo la celebrazione del matrimonio, periodo in cui la avrebbe potuto – Pt_1 volendo – completare il percorso di studi universitario. Conseguentemente, alla luce di quanto sin qui complessivamente esposto, il Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione perequativa».
La motivazione contenuta nella sentenza di primo grado va, quindi, integralmente condivisa. La sentenza impugnata va senz'altro confermata nella parte in cui ha rigettato la domanda della di previsione, in suo Pt_1
17 favore, di un assegno divorzile a carico del . CP_1
La decisione.
La contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minorenne . Per_1
La sentenza impugnata ha disposto che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore (nato in data [...]). Per_1
Il tribunale ha così motivato la sua decisione sul punto: «… La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi
(art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299); Nel caso di specie è emerso che: 1) la ricorrente, di anni 57, non svolge attività lavorativa;
è assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del resistente;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di
6.678,00 euro (a titolo di assegno di mantenimento), per l'anno di imposta
2022 un reddito imponibile di 6.00,00 euro (a titolo di assegno di mantenimento), per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 6.678,00 euro (a titolo di assegno di mantenimento); era comproprietaria con il resistente di un immobile in Salerno ceduto a terzi in sede di espropriazione immobiliare (avviata a causa del mancato pagamento del mutuo); 2) il resistente, di anni 66, è medico psichiatra presso una struttura ospedaliera;
ha dichiarato nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di 73.256,00 euro, nell'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 77.186,00 euro e per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 75.903,00 euro;
è proprietario esclusivo della casa familiare (il cui mutuo è stato estinto), di un immobile in comproprietà con il figlio (locato a terzi); ha venduto in Per_2 corso di causa un appartamento sito in Fisciano al di lui fratello;
era comproprietario con la ricorrente di un immobile in Salerno in cui per lungo
18 tempo ha vissuto e che è stato ceduto a terzi in sede di espropriazione immobiliare (avviata a causa del mancato pagamento del mutuo. Pertanto, tenuto conto della situazione patrimoniale delle parti, delle aumentate esigenze del minore connesse all'età e della sostanziale assenza di forme di mantenimento diretto da parte del resistente, il Tribunale ritiene congruo determinare a decorrere dalla presente pronuncia in euro 700,00 l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre oltre alla contribuzione nella misura del 50 % alle spese straordinarie».
Questa motivazione va integralmente condivisa. Alla luce di tutto quanto più sopra osservato che è vero che sussiste uno squilibrio patrimoniale fra gli ex coniugi. La , tuttavia, continua a godere della casa familiare. Pt_1
Non sussistono adeguati elementi per escludere che la possa in futuro Pt_1 svolgere attività lavorativa. La , inoltre, ha instaurato una stabile Pt_1 relazione con un nuovo compagno, che, secondo le deduzioni del CP_1
(non adeguatamente contestate dalla ), gode di una buona situazione Pt_1 reddituale e patrimoniale. E' stato, poi, riconosciuto alla un assegno di Pt_1 mantenimento di € 700,00 (oltre rivalutazione) per il mantenimento del figlio minorenne . Alla luce di tutte queste circostanze risulta senz'altro Per_1 congruo che la e il contribuiscano alle spese straordinarie per Pt_1 CP_1 il figlio nella misura del 50 % ciascuno. Anche su questo punto la Per_1 sentenza impugnata merita condivisione e va confermata, con rigetto dell'impugnazione sul punto proposta.
La decisione.
La domanda di ripristino dell'ordine di pagamento diretto alla Pt_1 degli emolumenti dovuti dal alla CP_1 Pt_1
La parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione alla omessa pronuncia in ordine alla domanda della di “ Pt_1 confermare l'ordine alla di corrispondere alla sig.ra Parte_3 gli emolumenti dovuti a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli e della stessa, e all'esito del giudizio a titolo di assegno divorzile”.
Per la parte relativa a emolumenti e ad assegno divorzile, la decisione del tribunale relativa a quanto dovuto dal per il CP_1 mantenimento della è assorbita al rigetto della domanda di assegno Pt_1
19 divorzile, atteso che la sentenza impugnata statuisce che nulla è dovuto dal alla per il mantenimento sella stessa. CP_1 Pt_1
Per quel che concerne, invece, l'assegno di mantenimento per il figlio minorenne , unica somma dovuta dal alla a Per_1 CP_1 Pt_1 seguito della decisione del tribunale attualmente impugnata, effettivamente risulta omessa ogni pronunzia sul punto dal giudice di primo grado.
Va, in proposito, osservato che la cassazione ha affermato, in argomento, in maniera condivisibile, che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 23668 del 6/11/2006], e che in tema di separazione personale dei coniugi,
l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità [cfr. Cass. civ., sez. 1-, ordinanza n. 5604 del 28/2/2020].
Nel caso in esame non sussistono agli atti elementi per ritenere che il comportamento dell'obbligato sia tale da suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento. Ne consegue che va senz'altro rigettata la relativa domanda proposta dalla , con parziale corrispondente riforma Pt_1 della sentenza impugnata in ordine alla omessa pronunzia sul punto.
Va anche osservato che, in ogni caso, la avrebbe a Pt_1
20 disposizione lo strumento procedurale contemplato nell'art. 473 bis.37 per ottenere il pagamento diretto da parte del terzo, pur in assenza di specifico ordine del giudice sul punto.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata, salvo per la omessa pronuncia più sopra evidenziata (per la quale va operata la parziale riforma più sopra esposta). La sentenza impugnata risulta, per il resto, corretta, con le precisazioni più sopra formulate. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata, salvo che in ordine alla predetta omessa pronuncia.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza impugnata.
Va puntualizzato che le parti hanno avuto ampia possibilità di svolgere ogni possibile difesa e che, quindi, risulterebbe del tutto superflua
(oltre che contrastante con le esigenze di rapida definizione del giudizio) la concessione di ulteriori termini e il rinvio a ulteriori udienze.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente disposto la integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, del contegno processuale delle parti e della circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile a entrambi i coniugi. Questa statuizione merita, quindi, conferma.
Le spese del secondo grado vanno, invece, poste a carico della parte appellante interamente soccombente in grado di appello, anche quanto alla domanda sulla quale vi è stata omessa pronuncia;
tali spese vano liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate. Quanto al valore della causa, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, con riduzione al minimo per l'assenza di questioni di particolare rilievo;
lo scaglione viene individuato in ragione della misura dell'assegno di mantenimento richiesto dalla nell'atto di Pt_1 appello, non emergendo elementi idonei per quantificare in maniera diversa il
21 valore della causa.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di
, nei confronti di , essendo l'impugnazione Parte_1 Controparte_1 proposta avverso la sentenza n. 638/2025, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 8663/2020
R.G., datata 10/2/2025, pubblicata in data 12/12/2025, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. tenuto conto dell'appello proposto sul punto nell'interesse di
[...]
in parziale corrispondente riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta la domanda proposta da di Parte_1 confermare l'ordine alla ASL di corrispondere a Parte_3 [...] gli emolumenti dovuti a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio , dichiarando assorbita nella presente Per_1 decisione ogni determinazione in ordine alla medesima domanda di corresponsione diretta da parte del terzo di somme dovute a titolo di contribuzione per spese straordinarie per il figlio e per assegno Per_1 divorzile;
2. rigetta nel resto l'appello, con corrispondente conferma nel resto della sentenza impugnata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese e competenze del secondo grado di giudizio e
[...] liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi ed
€ 2.904,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1
22 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30/5/2002.
Salerno, 13/11/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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