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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VE ET
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7578/2024 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. LAMBIASE ALESSANDRO
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Umberto, 354 95129 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 01.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_2 giudizio innanzi a questo Tribunale la società proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n°1534/2024(R.G. n. 3172/2024) reso dal Tribunale civile di Catania in data 23.05.2024 e notificato in data 05.07.2024, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 13.441,96 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fattura emessa dall'opposto in ragione della sottoscrizione, in data 19.10.2022, di un contratto di esecuzione di ordini pubblicitari aventi ad oggetto inserzioni su servizi In Rete Standard, Scheda
Pagine Gialle Casa e servizi Google Adv -traffico.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, eccependo l'inesistenza del credito vantato dalla , il difetto di prova del credito stesso, contestando CP_1
l'esatto adempimento di , nonché l'ammontare del credito richiesto. Controparte_1
Chiedeva pertanto al Tribunale adito.: “…rigettata e disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione: - in via principale: non concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo di pagamento, mancando il requisito della prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c.; - revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento, in considerazione delle motivazioni in diritto ed in fatto, esposte nel corpo del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento;
- per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante opponente, per le motivazioni esposte nel presente atto;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande di . Con vittoria di spese, competenze e onorari Controparte_1 di giudizio, e con espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed
IVA.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto e concludeva chiedendo:”…disattesa ogni contraria istanza,eccezione e difesa: 1) Preliminarmente munire l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; 2) Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dalla Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1534/2024 - R.G.n. 3172/2024 del 23/05/2024;3) Condannare
[...]
l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali.”
Con decreto ex art.171 bis cpc del 20.11.2024 il G.I differiva l'udienza per la comparizione delle parti al 26.02.2025 e assegnava i termini di cui all'art.171 ter cpc.
pagina 2 di 8 Con ordinanza del 05.03.2025 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, rigettava la richiesta di CTU formulata da parte opponente e rinviava all'udienza del 01.12.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza dell'1.12.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il GI si riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Secondo il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi
(onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i pagina 3 di 8 fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova è una condizione necessaria per affermare la sussistenza di un diritto.
Dall'altro lato colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Ciò premesso nel caso in esame la società odierna opposta- sostiene di aver Controparte_1 sottoscritto con l'opponente una commissione annuale a rinnovo automatico n. B0968484.1 del
19/10/2022 per l'esecuzione di ordini pubblicitari aventi ad oggetto inserzioni su servizi “In Rete
Standard, Scheda Pagine Gialle Casa e servizi Google Adv -traffico”, a fronte della quale ha emesso una fattura n. AN00150454 del 29/11/2022 di € 13.441,96, rimasta insoluta.
Di contro, parte opponente, eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento nei confronti di in quanto i servizi sottoscritti nel modulo d'ordine pubblicitario non sarebbero Controparte_1 stati svolti correttamente, il credito non sarebbe provato e non sarebbe quindi né certo, né liquido né esigibile.
In particolare, parte opponente lamenta che l'opposta non ha dimostrato il servizio reso nel corso del rapporto commerciale intercorso ed inoltre la campagna pubblicitaria, concordata e asseritamente realizzata dalla stessa, non ha dato alcun risultato in termini di contatti e di aumento della clientela.
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione relativa alla mancata attivazione della mediazione da parte dell'opposta.
L'opponente, in seno alla memoria difensiva del 16/01/2025, eccepisce la mancata attivazione, da parte della , del procedimento di mediazione previsto dall'art. 10 delle condizioni generali. Controparte_1
Detta eccezione non pare fondata.
Invero il procedimento trova esclusiva applicazione per le controversie relative a “interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione” del contratto medesimo, e non anche “in relazione al pagamento di quanto dovuto dal debitore”, ipotesi per la quale l'art. 11.2 delle condizioni generali prevede, ai fini della competenza territoriale, un trattamento differenziato.
Difatti dal confronto dei due articoli (10 e 11.2) delle condizioni generali (in atti) risulta chiara la volontà delle parti di distinguere l'ipotesi in cui sorga una controversia relativa “interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e cessazione / risoluzione” del contratto, caso in cui sussiste la competenza esclusiva del Tribunale di Milano ed è previsto il tentativo di mediazione innanzi la pagina 4 di 8 Camera arbitrale della stessa città, rispetto all'ipotesi in cui la agisca per richiedere il Controparte_1
“pagamento di quanto dovuto dal debitore”( caso in esame).
Quest'ultimo caso non è contemplato ai fini del tentativo di mediazione ex art. 10 cond. gen., mentre è specificamente previsto dall'art. 11.2 cond. gen. al fine di estendere la competenza territoriale ad ulteriori quattro fori (Torino, Roma, Napoli, Catania).
Entrando nel merito della controversia, occorre esaminare innanzitutto la questione della presenza e validità o meno dell'accordo tra le parti nonché la sua efficacia.
Orbene agli atti di causa risulta provato l'accordo contrattuale tra le parti.
Il creditore opposto ha prodotto la commissione n.B0968484.1 del 19/10/2022, con cui la Pt_1 Pt_2 richiedeva a l'esecuzione di ordini pubblicitari aventi ad oggetto inserzioni
[...] Controparte_1 su servizi online. Nello stesso modulo d'ordine venivano specificate le caratteristiche dell'accordo.
Parte opponente ha solo labialmente contestato l'esistenza di tale accordo, dichiarando tuttavia in seno all'atto di citazione di averlo sottoscritto e di aver quindi accettato consapevolmente le clausole in esso inserite.
Orbene dalle risultanze istruttorie risulta provato e non contestato il dedotto accordo tra le parti per la fornitura dei servizi su cui si fonda la richiesta del creditore opposto.
Le ulteriori doglianze, peraltro molto generiche, di parte opponente circa la mancata prova del credito di parte opposta nonché sulla capacità della fattura di assolvere a dimostrazione del dovuto sono documentalmente smentite.
Se da un lato è principio consolidato che le fatture prodotte nel ricorso monitorio non costituiscono prova idonea nel giudizio di cognizione e non sono sufficienti al fine di dimostrare l'esistenza della pretesa creditoria “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass.
03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383;
Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014
n° 462).
La società opponente, oltre a riconoscere l'assunzione dell'obbligazione contrattuale, non risulta aver pagina 5 di 8 mai contestato la ricezione del documento fiscale, recapitato tramite lo S.D.I., trattandosi di fattura elettronica.
La fattura di pagamento n. AN00150454 del 29/11/2022, posta a base del D.I. opposto, è stata debitamente notificata all'opponente, come emerge dalla documentazione depositata da
(docc. nn 7: copia fattura elettronica n. AN00150454 del 29/11/2022 di € 13.441,96 CP_1 in formato .xml con relativa ricevuta attestante l'avvenuta consegna alla . Parte_1
L'accordo può quindi certamente ritenersi provato nell'an.
Un altro profilo di cui si duole l'opponente è quello relativo all'esatto adempimento della prestazione contrattuale. A dire della , l'opposta sarebbe stata inadempiente agli obblighi contrattuali Pt_1 concordati, offrendo un servizio totalmente inadeguato. Difatti, l'opponente non avrebbe mai ricevuto alcuna evidenza delle campagne pubblicitarie che la avrebbe svolto né tantomeno avrebbe CP_1 mai ricevuto alcun riscontro in termini di contatti e/o di aumento della clientela.
Anche tale doglianza appare infondata.
Innanzitutto, nel caso in esame, contrariamente a quanto esposto dall'opponente, le obbligazioni oggetto del contratto sottoscritto dalla parte sono obbligazioni “di mezzi” e non “di risultato”.
Dalla documentazione depositata dall'opposta (doc.6), in particolare si evince che la pagina di destinazione collegata al sito'www. .it' dell'opponente ha totalizzato ben nn. 2.929.050 Controparte_2
'impressioni' (id est: visualizzazioni nelle ricerche) e 25.233 'click' (numero di aperture link al sito), sicché è pacifico che i servizi sono stati regolarmente attivati e l'opposta ha assolto la sua funzione promozionale-pubblicitaria.
Inoltre, come previsto dall'art.
3.3 Cond. Gen. dell'Addendum al Modulo Ordine – Pubblicita' Online
L: “ fornisce al Cliente una reportistica completa, che risponde agli standard di trasparenza CP_1 verso i Clienti richiesti da Google ai Partner ( ”Requisiti di Trasparenza” all'interno della sezione
“Norme per terze parti di Google” visibile al link https://support.google.com/adspolicy/answer/6086450?hl=it&ref_topic= 6089797). - La reportistica è accessibile in ogni momento su Area Clienti”.
La committente, quale proprietaria del sito aveva, quindi, la possibilità di controllare l'andamento del servizio anche utilizzando “Google Analytics”, la piattaforma Google che raccoglie i dati dal sito web per creare report che forniscono informazioni sul traffico.
Tutte le inserzioni realizzate hanno evidentemente assolto la propria funzione pubblicitaria, posto che gli spazi pubblicitari risultano pienamente idonei ad assicurare la efficacia promozionale in favore pagina 6 di 8 dell'impresa . Pt_1
L'opposta risulta quindi adempiente rispetti gli obblighi contrattuali assunti e ogni doglianza va rigettata perché non provata.
Da ultimo, l'opponente contesta l'ammontare del credito ingiunto, ritenendo che il mancato deposito da parte dell'opposta, di qualsivoglia documentazione e/o report avente data certa confermerebbe l'impossibilità di determinare anche l'ammontare di quanto illegittimamente richiesto.
A suo dire, le somme contenute nella fattura azionata sarebbero incomprensibili, abnormi, oltre che illegittime ed infondate.
Anche tale eccezione non può accogliersi per le seguenti motivazioni.
Dall'esame della commissione contrattuale n. B0968484.1 del 19/10/2022, risulta che la Parte_2 si è obbligata a corrispondere alla un “IMPORTO COMPLESSIVO (OLTRE
[...] Controparte_1
ALLA IMPOSTE IN VIGORE) di € 11.018,00” per ogni annualità (cfr. docc. nn. 2 e 5).
Conseguentemente, la fattura di riferimento n. AN00150454 del 29/11/2022 è stata emessa per la somma di € (11.018,00 + IVA 22% =) 13.441,96.
Ne deriva la correttezza della somma ingiunta di € 13.441,96 (11.018,00 importo fattura oltre IVA).
Alla luce di tutte le considerazioni effettuate, il credito della società opposta Controparte_1 risulta dunque provati, posto che la società ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto e l'ulteriore documentazione a sostegno, solo genericamente contestata dalla
Parte_2
Ne consegue che l'opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata e della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa VE ET, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7578/2024 R.G., così provvede:
1.Rigetta l'opposizione spiegata dalla in persona del legale rappresentante p.t. e per Parte_2
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°1534/2024(R.G. n. 3172/2024) reso dal Tribunale civile di
Catania in data 23.05.2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
2.Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in Parte_2
pagina 7 di 8 favore della in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. VE ET
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VE ET
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7578/2024 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. LAMBIASE ALESSANDRO
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Umberto, 354 95129 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 01.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_2 giudizio innanzi a questo Tribunale la società proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n°1534/2024(R.G. n. 3172/2024) reso dal Tribunale civile di Catania in data 23.05.2024 e notificato in data 05.07.2024, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 13.441,96 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fattura emessa dall'opposto in ragione della sottoscrizione, in data 19.10.2022, di un contratto di esecuzione di ordini pubblicitari aventi ad oggetto inserzioni su servizi In Rete Standard, Scheda
Pagine Gialle Casa e servizi Google Adv -traffico.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, eccependo l'inesistenza del credito vantato dalla , il difetto di prova del credito stesso, contestando CP_1
l'esatto adempimento di , nonché l'ammontare del credito richiesto. Controparte_1
Chiedeva pertanto al Tribunale adito.: “…rigettata e disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione: - in via principale: non concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo di pagamento, mancando il requisito della prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c.; - revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento, in considerazione delle motivazioni in diritto ed in fatto, esposte nel corpo del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento;
- per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante opponente, per le motivazioni esposte nel presente atto;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande di . Con vittoria di spese, competenze e onorari Controparte_1 di giudizio, e con espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed
IVA.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto e concludeva chiedendo:”…disattesa ogni contraria istanza,eccezione e difesa: 1) Preliminarmente munire l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; 2) Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dalla Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 1534/2024 - R.G.n. 3172/2024 del 23/05/2024;3) Condannare
[...]
l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali.”
Con decreto ex art.171 bis cpc del 20.11.2024 il G.I differiva l'udienza per la comparizione delle parti al 26.02.2025 e assegnava i termini di cui all'art.171 ter cpc.
pagina 2 di 8 Con ordinanza del 05.03.2025 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, rigettava la richiesta di CTU formulata da parte opponente e rinviava all'udienza del 01.12.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza dell'1.12.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il GI si riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Secondo il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi
(onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i pagina 3 di 8 fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova è una condizione necessaria per affermare la sussistenza di un diritto.
Dall'altro lato colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Ciò premesso nel caso in esame la società odierna opposta- sostiene di aver Controparte_1 sottoscritto con l'opponente una commissione annuale a rinnovo automatico n. B0968484.1 del
19/10/2022 per l'esecuzione di ordini pubblicitari aventi ad oggetto inserzioni su servizi “In Rete
Standard, Scheda Pagine Gialle Casa e servizi Google Adv -traffico”, a fronte della quale ha emesso una fattura n. AN00150454 del 29/11/2022 di € 13.441,96, rimasta insoluta.
Di contro, parte opponente, eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento nei confronti di in quanto i servizi sottoscritti nel modulo d'ordine pubblicitario non sarebbero Controparte_1 stati svolti correttamente, il credito non sarebbe provato e non sarebbe quindi né certo, né liquido né esigibile.
In particolare, parte opponente lamenta che l'opposta non ha dimostrato il servizio reso nel corso del rapporto commerciale intercorso ed inoltre la campagna pubblicitaria, concordata e asseritamente realizzata dalla stessa, non ha dato alcun risultato in termini di contatti e di aumento della clientela.
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione relativa alla mancata attivazione della mediazione da parte dell'opposta.
L'opponente, in seno alla memoria difensiva del 16/01/2025, eccepisce la mancata attivazione, da parte della , del procedimento di mediazione previsto dall'art. 10 delle condizioni generali. Controparte_1
Detta eccezione non pare fondata.
Invero il procedimento trova esclusiva applicazione per le controversie relative a “interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione” del contratto medesimo, e non anche “in relazione al pagamento di quanto dovuto dal debitore”, ipotesi per la quale l'art. 11.2 delle condizioni generali prevede, ai fini della competenza territoriale, un trattamento differenziato.
Difatti dal confronto dei due articoli (10 e 11.2) delle condizioni generali (in atti) risulta chiara la volontà delle parti di distinguere l'ipotesi in cui sorga una controversia relativa “interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e cessazione / risoluzione” del contratto, caso in cui sussiste la competenza esclusiva del Tribunale di Milano ed è previsto il tentativo di mediazione innanzi la pagina 4 di 8 Camera arbitrale della stessa città, rispetto all'ipotesi in cui la agisca per richiedere il Controparte_1
“pagamento di quanto dovuto dal debitore”( caso in esame).
Quest'ultimo caso non è contemplato ai fini del tentativo di mediazione ex art. 10 cond. gen., mentre è specificamente previsto dall'art. 11.2 cond. gen. al fine di estendere la competenza territoriale ad ulteriori quattro fori (Torino, Roma, Napoli, Catania).
Entrando nel merito della controversia, occorre esaminare innanzitutto la questione della presenza e validità o meno dell'accordo tra le parti nonché la sua efficacia.
Orbene agli atti di causa risulta provato l'accordo contrattuale tra le parti.
Il creditore opposto ha prodotto la commissione n.B0968484.1 del 19/10/2022, con cui la Pt_1 Pt_2 richiedeva a l'esecuzione di ordini pubblicitari aventi ad oggetto inserzioni
[...] Controparte_1 su servizi online. Nello stesso modulo d'ordine venivano specificate le caratteristiche dell'accordo.
Parte opponente ha solo labialmente contestato l'esistenza di tale accordo, dichiarando tuttavia in seno all'atto di citazione di averlo sottoscritto e di aver quindi accettato consapevolmente le clausole in esso inserite.
Orbene dalle risultanze istruttorie risulta provato e non contestato il dedotto accordo tra le parti per la fornitura dei servizi su cui si fonda la richiesta del creditore opposto.
Le ulteriori doglianze, peraltro molto generiche, di parte opponente circa la mancata prova del credito di parte opposta nonché sulla capacità della fattura di assolvere a dimostrazione del dovuto sono documentalmente smentite.
Se da un lato è principio consolidato che le fatture prodotte nel ricorso monitorio non costituiscono prova idonea nel giudizio di cognizione e non sono sufficienti al fine di dimostrare l'esistenza della pretesa creditoria “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass.
03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383;
Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014
n° 462).
La società opponente, oltre a riconoscere l'assunzione dell'obbligazione contrattuale, non risulta aver pagina 5 di 8 mai contestato la ricezione del documento fiscale, recapitato tramite lo S.D.I., trattandosi di fattura elettronica.
La fattura di pagamento n. AN00150454 del 29/11/2022, posta a base del D.I. opposto, è stata debitamente notificata all'opponente, come emerge dalla documentazione depositata da
(docc. nn 7: copia fattura elettronica n. AN00150454 del 29/11/2022 di € 13.441,96 CP_1 in formato .xml con relativa ricevuta attestante l'avvenuta consegna alla . Parte_1
L'accordo può quindi certamente ritenersi provato nell'an.
Un altro profilo di cui si duole l'opponente è quello relativo all'esatto adempimento della prestazione contrattuale. A dire della , l'opposta sarebbe stata inadempiente agli obblighi contrattuali Pt_1 concordati, offrendo un servizio totalmente inadeguato. Difatti, l'opponente non avrebbe mai ricevuto alcuna evidenza delle campagne pubblicitarie che la avrebbe svolto né tantomeno avrebbe CP_1 mai ricevuto alcun riscontro in termini di contatti e/o di aumento della clientela.
Anche tale doglianza appare infondata.
Innanzitutto, nel caso in esame, contrariamente a quanto esposto dall'opponente, le obbligazioni oggetto del contratto sottoscritto dalla parte sono obbligazioni “di mezzi” e non “di risultato”.
Dalla documentazione depositata dall'opposta (doc.6), in particolare si evince che la pagina di destinazione collegata al sito'www. .it' dell'opponente ha totalizzato ben nn. 2.929.050 Controparte_2
'impressioni' (id est: visualizzazioni nelle ricerche) e 25.233 'click' (numero di aperture link al sito), sicché è pacifico che i servizi sono stati regolarmente attivati e l'opposta ha assolto la sua funzione promozionale-pubblicitaria.
Inoltre, come previsto dall'art.
3.3 Cond. Gen. dell'Addendum al Modulo Ordine – Pubblicita' Online
L: “ fornisce al Cliente una reportistica completa, che risponde agli standard di trasparenza CP_1 verso i Clienti richiesti da Google ai Partner ( ”Requisiti di Trasparenza” all'interno della sezione
“Norme per terze parti di Google” visibile al link https://support.google.com/adspolicy/answer/6086450?hl=it&ref_topic= 6089797). - La reportistica è accessibile in ogni momento su Area Clienti”.
La committente, quale proprietaria del sito aveva, quindi, la possibilità di controllare l'andamento del servizio anche utilizzando “Google Analytics”, la piattaforma Google che raccoglie i dati dal sito web per creare report che forniscono informazioni sul traffico.
Tutte le inserzioni realizzate hanno evidentemente assolto la propria funzione pubblicitaria, posto che gli spazi pubblicitari risultano pienamente idonei ad assicurare la efficacia promozionale in favore pagina 6 di 8 dell'impresa . Pt_1
L'opposta risulta quindi adempiente rispetti gli obblighi contrattuali assunti e ogni doglianza va rigettata perché non provata.
Da ultimo, l'opponente contesta l'ammontare del credito ingiunto, ritenendo che il mancato deposito da parte dell'opposta, di qualsivoglia documentazione e/o report avente data certa confermerebbe l'impossibilità di determinare anche l'ammontare di quanto illegittimamente richiesto.
A suo dire, le somme contenute nella fattura azionata sarebbero incomprensibili, abnormi, oltre che illegittime ed infondate.
Anche tale eccezione non può accogliersi per le seguenti motivazioni.
Dall'esame della commissione contrattuale n. B0968484.1 del 19/10/2022, risulta che la Parte_2 si è obbligata a corrispondere alla un “IMPORTO COMPLESSIVO (OLTRE
[...] Controparte_1
ALLA IMPOSTE IN VIGORE) di € 11.018,00” per ogni annualità (cfr. docc. nn. 2 e 5).
Conseguentemente, la fattura di riferimento n. AN00150454 del 29/11/2022 è stata emessa per la somma di € (11.018,00 + IVA 22% =) 13.441,96.
Ne deriva la correttezza della somma ingiunta di € 13.441,96 (11.018,00 importo fattura oltre IVA).
Alla luce di tutte le considerazioni effettuate, il credito della società opposta Controparte_1 risulta dunque provati, posto che la società ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto e l'ulteriore documentazione a sostegno, solo genericamente contestata dalla
Parte_2
Ne consegue che l'opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata e della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa VE ET, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7578/2024 R.G., così provvede:
1.Rigetta l'opposizione spiegata dalla in persona del legale rappresentante p.t. e per Parte_2
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°1534/2024(R.G. n. 3172/2024) reso dal Tribunale civile di
Catania in data 23.05.2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
2.Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in Parte_2
pagina 7 di 8 favore della in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. VE ET
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