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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NASONI MARIA CP_1 C.F._1
LETIZIA e da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
MEZZETTI STEFANIA avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e ontraevano matrimonio in Massarosa (LU) in CP_1 Controparte_2
data 9 luglio 1986, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massarosa (LU),
Anno 1986, Parte II, Serie A, n. 51 e che dalla loro unione erano nati i figli, , il 17 aprile Per_1
1988, ed , il 28 marzo 1997. Per_2 - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 17.09.2024 , il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 205/2024, r.g. n.
2262/2024;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massarosa (LU) in data 9 luglio 1986, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massarosa (LU), Anno
1986, Parte II, Serie A, n° 51
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
1) come già convenuto tra le parti al punto 1 delle condizioni di separazione, Controparte_2
resterà a vivere nell'immobile di San Giuliano Terme (PI), Via Nino Bixio n. 18/H, senza versamento di indennità alcuna, fino al 31 dicembre 2027, prevedendo che, a far data dall'1.1.2028, la medesima dovrà rilasciare l'immobile, nella libera disponibilità anche del marito, al fine della messa in vendita. I coniugi convengono a tal proposito che dal 1.1.2028 la casa dovrà essere messa in vendita, al prezzo che concordemente all'epoca verrà ritenuto congruo considerato il mercato immobiliare, dividendo il corrispettivo della vendita al 50% tra di loro, e sostenendo al 50 % eventuali spese tecniche e di mediazione immobiliare.
DISPONE, sull'accordo delle parti che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L.
n. 898/1970, il Sig. dovrà versare alla sig.ra in un'unica soluzione, come CP_1 CP_2
liquidazione una tantum, l'importo di € 23.000,00 (ventitremila/00 euro) da corrispondersi con le seguenti modalità: quanto ad € 8.000,00 il giorno della data dell'udienza cartolare relativa alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio , quanto ad € 7.500,00 entro e non oltre il 31.12.2025 e quanto ai restanti € 7.500 ,00 entro e non oltre il 30 giugno 2026.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune Massarosa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 25.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NASONI MARIA CP_1 C.F._1
LETIZIA e da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
MEZZETTI STEFANIA avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e ontraevano matrimonio in Massarosa (LU) in CP_1 Controparte_2
data 9 luglio 1986, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massarosa (LU),
Anno 1986, Parte II, Serie A, n. 51 e che dalla loro unione erano nati i figli, , il 17 aprile Per_1
1988, ed , il 28 marzo 1997. Per_2 - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 17.09.2024 , il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 205/2024, r.g. n.
2262/2024;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massarosa (LU) in data 9 luglio 1986, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massarosa (LU), Anno
1986, Parte II, Serie A, n° 51
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che:
1) come già convenuto tra le parti al punto 1 delle condizioni di separazione, Controparte_2
resterà a vivere nell'immobile di San Giuliano Terme (PI), Via Nino Bixio n. 18/H, senza versamento di indennità alcuna, fino al 31 dicembre 2027, prevedendo che, a far data dall'1.1.2028, la medesima dovrà rilasciare l'immobile, nella libera disponibilità anche del marito, al fine della messa in vendita. I coniugi convengono a tal proposito che dal 1.1.2028 la casa dovrà essere messa in vendita, al prezzo che concordemente all'epoca verrà ritenuto congruo considerato il mercato immobiliare, dividendo il corrispettivo della vendita al 50% tra di loro, e sostenendo al 50 % eventuali spese tecniche e di mediazione immobiliare.
DISPONE, sull'accordo delle parti che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L.
n. 898/1970, il Sig. dovrà versare alla sig.ra in un'unica soluzione, come CP_1 CP_2
liquidazione una tantum, l'importo di € 23.000,00 (ventitremila/00 euro) da corrispondersi con le seguenti modalità: quanto ad € 8.000,00 il giorno della data dell'udienza cartolare relativa alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio , quanto ad € 7.500,00 entro e non oltre il 31.12.2025 e quanto ai restanti € 7.500 ,00 entro e non oltre il 30 giugno 2026.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune Massarosa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 25.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina