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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 367/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Reali (C.F.
- PEC: – FAX: 0532-210291) del Foro di C.F._2 Email_1
Ferrara, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico PEC:
, in virtù di procura allegata, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e Email_1
art. 10 D.P.R. 123/2001, al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Cento (FE), Via Pedagna n. 7
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 - All'udienza del 4 giugno 2025 la ricorrente ha accettato la proposta del resistente, comparso personalmente, di erogazione in suo favore di un assegno di mantenimento di 450,00 euro al mese.
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, ritualmente notificato, Parte_1
adiva questo Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal marito con Controparte_1 obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere in suo favore un assegno perequativo maritale di
500,00 euro al mese in ragione della evidente sproporzione reddituale fra i coniugi. non si costituiva in giudizio ma compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis Controparte_1
21 c.p.c. dichiarando di non opporsi alla separazione e di voler provvedere al mantenimento della moglie con la somma mensile di 450,00 euro.
Parte ricorrente accettava la proposta e il giudice, all'esito dell'udienza, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dalla circostanza per cui i coniugi non convivono più da circa due mesi, sia dall'insistere della ricorrente nella domanda di separazione, cui il resistente non si è opposto.
Quanto alle questioni accessorie alla separazione, la domanda della ricorrente di vedersi corrisposto dal marito un assegno di mantenimento può trovare accoglimento in quanto sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 156 c.c. segnatamente la evidente sproporzione reddituale fra i coniugi a favore del marito che percepisce una pensione di oltre mille euro in più rispetto alla moglie e continua a svolgere anche se a chiamata la propria attività lavorativa di autista.
Sul quantum, si ritiene adeguato l'importo concordato fra le parti nella misura di 450,00 euro al mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, con decorrenza dalla data della presente decisione.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_2
nei confronti di con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, ogni
[...] Controparte_1
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
Rimini il 14/11/1955, e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Sant'Agostino (FE) il 31 marzo 1986.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terre del Reno di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune anche ai fini dello scioglimento della comunione legale
Anno 1986 Atto n. 3 Parte II Serie A
1) Con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a favore di a titolo di assegno di mantenimento, Parte_1
l'importo di euro 450,00 al mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat come per legge.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 4 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 367/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Reali (C.F.
- PEC: – FAX: 0532-210291) del Foro di C.F._2 Email_1
Ferrara, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico PEC:
, in virtù di procura allegata, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e Email_1
art. 10 D.P.R. 123/2001, al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Cento (FE), Via Pedagna n. 7
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 - All'udienza del 4 giugno 2025 la ricorrente ha accettato la proposta del resistente, comparso personalmente, di erogazione in suo favore di un assegno di mantenimento di 450,00 euro al mese.
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, ritualmente notificato, Parte_1
adiva questo Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal marito con Controparte_1 obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere in suo favore un assegno perequativo maritale di
500,00 euro al mese in ragione della evidente sproporzione reddituale fra i coniugi. non si costituiva in giudizio ma compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis Controparte_1
21 c.p.c. dichiarando di non opporsi alla separazione e di voler provvedere al mantenimento della moglie con la somma mensile di 450,00 euro.
Parte ricorrente accettava la proposta e il giudice, all'esito dell'udienza, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dalla circostanza per cui i coniugi non convivono più da circa due mesi, sia dall'insistere della ricorrente nella domanda di separazione, cui il resistente non si è opposto.
Quanto alle questioni accessorie alla separazione, la domanda della ricorrente di vedersi corrisposto dal marito un assegno di mantenimento può trovare accoglimento in quanto sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 156 c.c. segnatamente la evidente sproporzione reddituale fra i coniugi a favore del marito che percepisce una pensione di oltre mille euro in più rispetto alla moglie e continua a svolgere anche se a chiamata la propria attività lavorativa di autista.
Sul quantum, si ritiene adeguato l'importo concordato fra le parti nella misura di 450,00 euro al mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, con decorrenza dalla data della presente decisione.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_2
nei confronti di con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, ogni
[...] Controparte_1
diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
Rimini il 14/11/1955, e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Sant'Agostino (FE) il 31 marzo 1986.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terre del Reno di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune anche ai fini dello scioglimento della comunione legale
Anno 1986 Atto n. 3 Parte II Serie A
1) Con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a favore di a titolo di assegno di mantenimento, Parte_1
l'importo di euro 450,00 al mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat come per legge.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 4 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3