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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/12/2025, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6322/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6322/2020 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lanciano, presso il cui studio sito in Parte_1
Bari alla via Domenico Morea n. 15 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Labarile e Giannicola Cuscito, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palo del Colle (Ba) alla via Forges
Davanzati n. 11, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 09.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Simona ME Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2020 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Condannare la Signora alla restituzione dell'importo di € Controparte_1
51.918,07 corrispondente alla metà delle somme sino ad oggi sborsate dal per intero, per il Pt_1 pagamento del mutuo contratto da ambo le parti per l'acquisto dell'appartamento cointestato - al
50% - ed adibito a casa coniugale e/o in quella somma maggiore e/o minore che risulterà all'esito della fase istruttoria, con riserva di integrare il contributo unificato qualora il risultato eccedesse
l'attuale valore della causa indicato nella relativa dichiarazione;
in subordine, previo accertamento dell'indebito arricchimento della Sig.ra , la condanna della medesima al Controparte_1 pagamento della stessa somma di € 51.918,07 a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere dell'obbligazione all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, qualora l'odierno Giudicante, ritenesse dovuti al Sig. i ratei del Pt_1 mutuo successivi alla fine della convivenza more uxorio, ovvero dal 2012 a seguire, in quanto le somme da questi precedentemente versate e comprensivi della quota spettante alla , sono CP_1 da considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 2034 cc, voglia condannare la parte convenuta, al pagamento della somma di € 35.069,89 a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere dell'obbligazione all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Parte attrice esponeva in fatto di aver coabitato - senza vincolo di stabilità, solidarietà e affettività - con , dall'anno 2008 all'anno 2012, nell'immobile composto di tre Controparte_1 vani ed accessori con ingresso e box auto, piano terzo, riportato al Catasto urbano di Palo del Colle
(BA) alla via M.L. King, n. 23, foglio 10, part. 878 sub 31 cat., A/3 classe 3 vani 6,5.
Riferiva l'attore che tale immobile veniva da egli acquistato in comproprietà al 50% con la per la somma complessiva di €. 180.000,00 e all'atto della compravendita gli acquirenti CP_1
Contr sottoscrivevano un contratto di mutuo ipotecario con la mediante il quale chiedevano ed ottenevano la somma di €. 170.000,00, da restituire in n. 360 rate mensili di €. 936,01 l'una, con prima scadenza fissata al 31.01.2009 e fino al 31.12.2038.
Aggiungeva, inoltre, il che in data 19.09.2014 le parti stipulavano ex art. 1202 c.c., Pt_1 con la il contratto di mutuo ipotecario per surrogazione per un totale di €. Controparte_3
Contr 154.958,72 da versare ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo concesso da impegnandosi a restituire in n. 300 rate mensili di €. 703,00 cadauna, con addebito sul conto corrente n.
0000103365363 cointestato ad entrambi i mutuatari.
Il Giudice Simona ME Precisava, poi, l'attore che nel giugno 2017 i due conviventi stipulavano con il CP_4 un ulteriore contratto di mutuo per surrogazione per la somma di €. 143.833,48, al fine di
[...] estinguere il debito contratto con la con rate mensili di restituzione dell'importo di €. CP_3
618,00 ciascuna.
Deduceva l'attore che, fin da subito, la convenuta si rifiutava di pagare la metà delle rate, nonostante godesse di una autonomia reddituale sin dal periodo in cui l'immobile era stato acquistato, essendo dipendente dell'Ikea; peraltro, sottolineava il che, terminata la coabitazione nell'anno Pt_1
2012, venuto meno l'interesse a mantenere l'immobile, egli manifestava alla le proprie CP_1 difficoltà economiche a fare fronte da solo al pagamento della rata mensile, richiamandola ai suoi obblighi contrattuali e, malgrado l'ennesimo rifiuto della convenuta a pagare la propria quota di mutuo, egli stesso continuava a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie della casa e alle spese di mantenimento della minore nata durante la loro relazione. Per_1
Inoltre, riferiva ancora l'attore che, terminata nel 2015 la relazione fra le parti, la CP_1 lo rassicurava che entro sei mesi avrebbe lasciato la casa;
tuttavia, tale promessa veniva disattesa e la convenuta continuava ad abitare nell'immobile de quo, con spese a carico del il quale non Pt_1 poteva usufruire dell'immobile, in quanto avrebbe dovuto vivere in Calabria per ragioni di servizio sino al 2018.
Proseguiva il che, con decreto del Presidente del Tribunale di Bari datato 03.03.2020, Pt_1
- emesso a seguito di ricorso ex art. 337 bis c.c. per la regolamentazione dei rapporti anche di natura patrimoniale tra genitori e figli - veniva disposta l'assegnazione della ex casa coniugale alla in quanto genitore collocatario della minore ponendo a carico di ciascuno dei CP_1 Per_1 genitori il pagamento della corrispondente quota di mutuo;
solo in esecuzione del suddetto decreto, quindi, la convenuta iniziava a versare la propria quota di mutuo.
Evidenziava, inoltre, parte attrice che - a fronte della propria retribuzione mensile (€.
1.200,00/1.800,00), della durata della convivenza (anni 4), del lungo periodo di elargizione della somma a titolo di mutuo (anni 13) e del prezzo dell'immobile (€. 180.000,00), nonché tenuto conto anche dello stipendio mensile della (€. 1.500,00 mensili) - tali elargizioni dovevano essere CP_1 considerate sproporzionate, avendo comportato una locupletazione dell'una in danno dell'altro, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2041 c.c., con obbligo per la convenuta di restituire il 50% sull'importo totale delle rate mensili.
Deduceva il che, in caso di convivenza more uxorio, dovesse trovare applicazione la Pt_1 previsione normativa di cui all'art. 2041 c.c., non costituendo dovere morale effettuare rilevanti e continui esborsi economici in favore del convivente;
se era pacifica, infatti, la natura di obbligazione naturale del contributo economico del convivente, al contempo non potevano ignorarsi i parametri di
Il Giudice Simona ME proporzionalità e adeguatezza che, se superati, trasformavano l'obbligazione naturale in una vera e propria operazione economica, passibile sia di restituzione che di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
L'attore rilevava che, nondimeno, era da ritenere assente nella fattispecie la spontaneità della prestazione, tipica dell'obbligazione naturale, integrandosi pertanto un'assenza di causa nelle prestazioni effettuate;
inoltre, il sottolineava che la convenuta non versava in condizioni tali Pt_1 da rendere necessaria un'assistenza economica nella misura prestata dall'attore.
In tesi di parte attrice, la risultava comproprietaria di un immobile per il quale non CP_1 aveva versato le rate di mutuo di sua spettanza, continuando a godere e disporre dello stesso per un periodo di gran lunga superiore rispetto a quello del Pt_1
L'importo da restituire, dunque, andava quantificato nei seguenti termini: n. 68 mensilità per
€. 936,01 dal 31.01.2009 fino al 30.09.2014; n. 30 mensilità per €. 703,00 dal 31.11.2014 al
31.05.2017, a cui andava aggiunta una di €. 835,46 relativa alla mensilità del 31.10.2014; n. 27 mensilità per €. 618,00 dal 31.07.2017 al 31.10.2019; in aggiunta andavano considerate anche le spese relative alle assicurazioni accese sul mutuo calcolate al 50% sul rispettivo importo totale di €. 774,00
e €. 800,00 per un totale complessivo di €. 51.918,07.
Sulla base di tali allegazioni, rassegnava le proprie conclusioni come Parte_1 riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.09.2020, si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente le domande proposte dall'attore, Controparte_1 deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
In primo luogo, la convenuta precisava che la convivenza tra le parti cessava nell'anno 2014,
e non nel 2012 come sostenuto dall'attore; infatti, quest'ultimo lasciava l'immobile solo in quell'anno, essendo la relazione ormai finita e la coabitazione divenuta insostenibile.
Tale versione, in tesi di parte convenuta, era corroborata dagli scritti difensivi dello stesso relativi al procedimento sull'affidamento della minore (istanza del 10.12.2019), in cui veniva Pt_1 affermato che la convivenza si concludeva tra il 2014 e il 2015 e l'immobile veniva lasciato dall'attore nel 2019.
Deduceva, poi, la che l'attore ometteva di rappresentare che tra i due ex conviventi CP_1 era stato raggiunto un accordo, mantenuto anche dopo l'allontanamento dalla casa familiare del consistente nell'impegno della di farsi carico - anche per la quota di spettanza Pt_1 CP_1 dell'attore - sia di tutte le spese concernenti l'immobile oggetto di causa dagli stessi acquistato in comproprietà, sia della cura e del mantenimento della minore mentre il si sarebbe fatto Per_1 Pt_1
Il Giudice Simona ME carico, anche per la quota di spettanza della dell'interezza delle spese del mutuo contratto CP_1 per l'acquisto dell'abitazione.
Rappresentava la convenuta che il suddetto accordo veniva onorato da ambo le parti fino al mese di settembre del 2019, allorquando l'attore decideva di venire meno ai propri impegni;
deduceva, inoltre, la che risultava inveritiero quanto sostenuto dal circa l'asserito CP_1 Pt_1 pagamento da parte dello stesso, oltre che dell'intera rata di mutuo, anche delle spese relative alla casa, alle utenze domestiche, al mantenimento della figlia: infatti, le utenze domestiche risultavano intestate, sin dall'acquisto dell'immobile, alla ed erano state sempre pagate dalla stessa CP_1 mediante addebito sul conto corrente ad ella intestato.
Pertanto, la riferiva che il aveva iniziato a contribuire al mantenimento CP_1 Pt_1 della minore solo a far data dal novembre 2019, nonostante l'odierna convenuta non godesse Per_1 della medesima capacità economica dell'attore e riceveva aiuti economici dai propri familiari;
peraltro, non poteva ignorarsi la circostanza per cui la medesima si era altresì fatta carico, sempre in via esclusiva, degli oneri domestici e di cura della minore, i quali avevano un'autonoma valenza economica.
Con riferimento alla propria condizione economica, la convenuta precisava che solo dal 2019 aveva iniziato a lavorare con un contratto di lavoro full-time, mentre fino a quel momento era sempre stata dipendente in regime part-time, non corrispondendo al vero che il suo stipendio mensile era sempre stato di circa €. 1.500,00.
Asseriva la che la prova della sua buona fede era rappresentata dalla circostanza CP_1 che ella aveva iniziato a pagare la sua quota di mutuo in seguito al decreto del Giudice del 03.12.2020, proprio a dimostrazione dell'esistenza del precedente accordo, in forza del quale, invece, non era tenuta al pagamento di suddetta parte di rata mensile.
In tesi di parte convenuta, la domanda di arricchimento senza causa avanzata dall'attore era evidentemente infondata: più precisamente, non si era verificato alcun arricchimento, avendo la adempiuto alla propria prestazione prevista dall'accordo con l'ex convivente;
né potevano CP_1 considerarsi superati i limiti di adeguatezza e proporzionalità, atteso che solo dal 2019 ella otteneva un contratto di lavoro a tempo pieno, mentre l'attore (agente della Polizia di Stato) - anche quando aveva scelto di allontanarsi dalla famiglia e prestare servizio a Vibo Valentia - aveva sempre dimorato all'interno della caserma, non dovendo, pertanto, sostenere alcuna spesa di alloggio e, perdipiù, in ragione della propria capacità reddituale, aveva potuto provvedere all'acquisto di un immobile di proprietà esclusiva nella località turistica di Santa Domenica e alla sua integrale ristrutturazione per locazioni estive.
Il Giudice Simona ME Assumeva la che la convivenza di fatto dava luogo ad una formazione sociale CP_1 meritevole di tutela, da cui scaturivano reciproci doveri solidaristici di assistenza anche materiale con rilevanza sociale e morale, sicché le periodiche dazioni di somme di denaro da parte di un partner in favore dell'altro - sempre nel rispetto dei principi di spontaneità, adeguatezza e di proporzionalità tra i mezzi dell'adempiente e le esigenze da soddisfare dell'altro - costituivano l'adempimento di un'obbligazione naturale e, pertanto, non avrebbero potuto essere oggetto di restituzione.
Inoltre, con riferimento alle somme versate dal negli anni 2008 e 2009, la Pt_1 CP_1 eccepiva anche l'intervenuta prescrizione.
Infine, parte convenuta formulava eccezione riconvenzionale: in particolare, secondo la tesi prospettata dalla sin dalla nascita della piccola il avrebbe dovuto versare CP_1 Per_1 Pt_1
€. 600,00 al mese quale contributo di mantenimento ordinario per la figlia, per il complessivo importo di €. 78.000,00 (130 mesi), mai corrisposti dall'attore.
La convenuta, pertanto, così concludeva: “- in via principale, rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova;
- in via subordinata, nella denegata e peregrina ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondata, anche solo parzialmente, la domanda ex adverso avanzata, dichiarare dovuta solo la quota parte dei ratei di mutuo successivi alla fine della convivenza more uxorio;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e peregrina ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondata, anche solo parzialmente, la domanda ex adverso avanzata, dichiarare l'intervenuta prescrizione con riferimento ai ratei di mutuo relativi agli anni 2008 e 2009;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
La fase istruttoria si articolava mediante l'espletamento della prova testimoniale, a mezzo dei testi di parte convenuta , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.06.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono seguire l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione giuridica delle attribuzioni patrimoniali dedotte in giudizio, atteso che l'individuazione del titolo azionabile costituisce presupposto logico indefettibile, tanto per la valutazione della fondatezza della domanda quanto per
Il Giudice Simona ME l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con riferimento alle somme versate dal negli anni 2008 e 2009. Pt_1
Infatti, nella fattispecie, l'eccezione di prescrizione - pur avendo carattere preliminare - non può essere scrutinata se non all'esito della corretta qualificazione del diritto fatto valere, dalla quale dipendono la decorrenza, la durata e la stessa configurabilità del termine prescrizionale.
Nel caso de quo, la domanda attorea concerne attribuzioni patrimoniali eterogenee, riferite in parte al periodo di convivenza more uxorio e in parte al periodo successivo alla sua cessazione;
ne consegue che solo previa distinzione tra le prestazioni potenzialmente riconducibili all'adempimento di obbligazioni naturali e quelle astrattamente prive di causa giustificativa può procedersi all'esame dell'eccezione di prescrizione, limitatamente alle sole poste suscettibili di tutela restitutoria o indennitaria.
Mette conto rilevare che la convivenza more uxorio integra una formazione sociale stabile e duratura, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., dalla quale scaturiscono doveri reciproci di assistenza morale e materiale, giuridicamente rilevanti ancorché non coercibili;
ne consegue che le attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della convivenza trovano la loro causa nei doveri solidaristici assunti spontaneamente dai conviventi e, ove rispettino i criteri di proporzionalità e adeguatezza, si configurano come adempimento di obbligazioni naturali ai sensi dell'art. 2034 c.c., con conseguente irripetibilità delle prestazioni eseguite.
In applicazione di tali principi, deve preliminarmente individuarsi il periodo di convivenza rilevante.
Dall'istruttoria è emerso che, pur essendo cessata la relazione sentimentale tra le parti nel
2012, la convivenza materiale e la coabitazione nell'immobile comune si sono protratte sino al 2014; tale circostanza risulta confermata dalle deposizioni testimoniali, dalle dichiarazioni rese dalle parti in altri procedimenti giudiziari e dalla stabile utilizzazione dell'immobile quale centro di riferimento della vita familiare, anche nei periodi di rientro dell'attore dalla sede lavorativa fuori regione.
Più nel dettaglio, la relazione sentimentale intercorrente tra le odierne parti processuali aveva cominciato ad incrinarsi sin dal 2009-2010 (cfr. documenti nn. 2-3- allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice, concernenti il diario in cui la convenuta definiva in buona sostanza svanito il sentimento tra le parti), ma ciò non aveva implicato l'interruzione della coabitazione e, quindi, della convivenza.
Infatti, sia dalle dichiarazioni dell'odierno attore nell'atto introduttivo del procedimento n.
R.G. 6133/2019 sia dagli atti processuali del presente giudizio, si evince che il e la Pt_1 CP_1 hanno coabitato sino al 2014 poiché, seppur la relazione cessava nel 2012, la convivenza di fatto si protraeva per altri due anni, come confermato anche dalle dichiarazioni testimoniali assunte nella fase
Il Giudice Simona ME istruttoria, nonché dalla circostanza che - pur svolgendo la propria attività lavorativa in Calabria - il quando tornava in Puglia, frequentava l'abitazione in Palo del Colle, quale luogo di ritorno Pt_1
e ricongiungimento con la famiglia (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Deve essere esclusa la ripetibilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della convivenza more uxorio, in quanto costituenti adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., di modo che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta assume carattere meramente eventuale e residuale, potendo essere utile unicamente con riferimento alle pretese astrattamente suscettibili di tutela restitutoria o indennitaria.
Le attribuzioni patrimoniali effettuate dall'attore durante la convivenza more uxorio sino al
2014 trovano la loro causa nei doveri di assistenza e solidarietà familiare e costituiscono adempimento di obbligazioni naturali;
non essendo tali prestazioni suscettibili di tutela restitutoria, esse non danno luogo a un diritto soggettivo azionabile e, conseguentemente, sono ontologicamente estranee all'ambito di operatività della prescrizione, che presuppone l'esistenza di un diritto.
In tale prospettiva, l'eccezione di prescrizione non incide sulla tutela sostanziale riconosciuta all'attore in relazione alle somme versate nel periodo di convivenza, restando - semmai - ricondotta in via residuale solo alle somme per le quali può configurarsi un diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., successivamente alla cessazione della convivenza di fatto.
Per tali poste, ove astrattamente configurabili, trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; l'atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione è da individuarsi nel ricorso depositato dall'attore in data 04.11.2019 nel procedimento instaurato ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c., atto che manifesta in modo inequivoco la volontà di far valere le pretese patrimoniali connesse ai rapporti economici intercorsi tra le parti, con conseguente maturazione del relativo effetto estintivo per le sole pretese anteriori al 04.11.2009.
Infatti, ai fini della individuazione del regime prescrizionale applicabile, deve essere chiaro quando il diritto può essere fatto valere, principio ricavabile dall'art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; la Corte di
Cassazione ha più volte evidenziato che la decorrenza della prescrizione non si limita a un criterio meramente cronologico tout court, ma richiede una specifica analisi della natura del diritto azionato e del momento in cui esso concretamente può essere fatto valere, connesso alla percepibilità della pretesa da parte del titolare (cfr. Cass. Civ., ord. n. 24270/2020).
Da tale corretta individuazione discende, in modo conseguente e giuridicamente necessario, che sarebbero state da ritenersi prescritte esclusivamente le pretese creditorie relative alle mensilità comprese tra il 31.01.2009 e il 31.10.2009 (per l'importo complessivo di €. 4.212,04), attribuzioni patrimoniali tuttavia effettuate dall'attore durante la convivenza more uxorio (durata sino al 2014) in
Il Giudice Simona ME adempimento di obbligazioni naturali, insuscettibili di tutela restitutoria e, di conseguenza, come poc'anzi precisato, estranee all'ambito di operatività della prescrizione.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è da ritenersi assorbita.
Passando al merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
In argomento, la Suprema Corte ha statuito che “i versamenti di denaro effettuati da un convivente in favore dell'altro, nel contesto di una relazione affettiva stabile, costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., e non danno luogo a obblighi restitutori. […] L'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura
l'adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.), sempre che il giudice di merito, ad esito di un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, abbia ritenuto che l'attribuzione medesima sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”; è stato altresì chiarito che tale qualificazione non può operare automaticamente, in quanto
“occorre verificare in concreto se le elargizioni siano proporzionate al patrimonio del soggetto che le ha effettuate e adeguate al contesto socio-economico della relazione: quando le dazioni superano tali limiti, può ricorrere l'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; l'ingiustizia dell'arricchimento è configurabile solo in presenza di prestazioni patrimoniali che travalichino i confini dell'assistenza materiale normalmente attesa da un rapporto di convivenza, tenuto conto delle condizioni patrimoniali della coppia” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 11337/2025).
In altri termini, l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura adempimento di obbligazione naturale quando il Giudice di merito accerti che la prestazione sia stata spontanea, proporzionata alle condizioni economiche del solvens e adeguata al contesto socio- economico della relazione;
laddove tali requisiti risultino integrati, resta esclusa tanto la ripetizione dell'indebito quanto il ricorso all'azione generale di arricchimento senza causa.
Nel caso in esame, deve evidenziarsi che, dalla disamina degli estratti conto allegati dalle parti per gli anni di interesse (2009-2014), è emerso che il percepiva uno stipendio medio, quale Pt_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato della Polizia di Stato, di circa €. 2.000,00 (oscillante tra i €. 1.800,00 e i €. 2.200,00 mensili); invece, la percepiva uno stipendio medio di circa CP_1
€. 900,00 (ovvero compreso tra i €. 700,00 e i €. 1.200,00 mensili), quale dipendente con contratto a tempo determinato e part-time della società IKEA.
Va ritenuto, pertanto, che - con riferimento al periodo sino al 2014 - i pagamenti del mutuo effettuati dall'attore si sono collocati all'interno di un assetto familiare caratterizzato da una significativa disparità reddituale, risultando il reddito dell'attore superiore a quello della convenuta,
Il Giudice Simona ME la quale svolgeva attività lavorativa a tempo determinato e part-time e si faceva carico in via prevalente della gestione domestica e della cura della figlia minore.
In tale contesto, il pagamento integrale delle rate di mutuo da parte dell'attore non risulta sproporzionato, né eccedente rispetto alle sue capacità economiche, né tantomeno idoneo a determinare una locupletazione ingiustificata in capo alla convenuta.
Ne deriva che le somme corrisposte dall'attore nel corso della convivenza devono qualificarsi come adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., con conseguente irripetibilità delle prestazioni.
Il pagamento del mutuo da parte dell'attore va qualificato come obbligazione naturale coerente con i principi di proporzionalità e adeguatezza, non rappresentando un travalico dei confini dell'assistenza materiale normalmente attesa da un rapporto di convivenza, alla luce sia dello sbilanciamento sfavorevole alla convenuta della situazione economica e sia dei contributi della stessa al sostentamento della casa famigliare con il pagamento delle spese legate all'immobile e, in parte qua, di quelle per la minore (cfr. documenti nn. 4 e da 12 a 18 allegati al fascicolo di parte Per_1 convenuta).
Grava su chi agisce ex art. 2041 c.c. l'onere di provare non solo l'avvenuto esborso, ma anche l'insostenibilità economica della dazione rispetto al proprio patrimonio (cfr. Cass. Civ. ord. n.
11337/2025); la parte attrice non ha fornito la suddetta prova, dimostrando - al contrario - la sostenibilità della dazione.
Va detto, altresì, che la convenuta ha dedotto l'esistenza di un accordo in forza del quale l'attore si sarebbe fatto carico del mutuo, mentre ella avrebbe sostenuto le spese dell'immobile e della famiglia;
tale accordo, tuttavia, non risulta adeguatamente provato.
Giova precisare che grava su chi invoca un accordo derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria l'onere di provarne l'esistenza, il contenuto e la portata;
nel caso di specie, le deposizioni testimoniali assunte, provenienti da soggetti legati alla convenuta da rapporti di amicizia, si presentano generiche e prive di riferimenti puntuali quanto al contenuto, alla durata e alle modalità dell'asserito patto, sicché non consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido titolo giustificativo alternativo.
Per quel che concerne le somme versate dall'attore per il pagamento del mutuo successivamente al 2014, esse - invece - non sono riconducibili all'art. 2034 c.c. e devono essere valutate alla luce dell'art. 2041 c.c..
Con la cessazione della convivenza viene meno il presupposto solidaristico che giustifica l'adempimento dell'obbligazione naturale;
in tale evenienza, le successive attribuzioni patrimoniali
Il Giudice Simona ME non possono più ritenersi sorrette da spontaneità, né riconducibili ai doveri di assistenza materiale tipici della convivenza di fatto.
Ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti dell'azione generale di arricchimento senza causa, ovvero: il depauperamento patrimoniale dell'attore, il correlativo arricchimento della convenuta, il nesso di causalità tra i due e l'assenza di una causa giustificativa idonea.
Né risulta esperibile altra azione tipica che consenta all'attore di ottenere tutela per il pregiudizio subito.
Invero, a partire dall'anno 2015, la situazione economica della è divenuta più CP_1 stabile, con stipendi gradualmente più alti e un percorso di assunzione divenuto definitivamente a tempo pieno (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta), di tal guisa che questo
Tribunale, con il decreto n. 5226/2020 reso nel procedimento R.G. n. 6133/2019, definiva la situazione economica tra gli ex conviventi solo “lievemente sbilanciata a sfavore della donna” (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta).
Pertanto, in applicazione dell'art. 2041 c.c., va riconosciuto l'indennizzo in favore dell'attore per il periodo compreso tra il 31.01.2015 e il 31.10.2019, periodo nel quale la convenuta non ha contribuito al pagamento del mutuo (dal novembre del 2019 la ha corrisposto la sua quota CP_1 come da decreto n. 5226/2020 - R.G. n. 6133/2019), per l'importo complessivo di €. 19.154,50, pari alla metà delle rate mensili versate dall'attore in tale arco temporale (29 rate x €. 703,00 + 29 rate x
€. 618,00 = €. 38.309,00: 2 = €. 19.154,50).
Quanto al regime degli accessori del credito riconosciuto a titolo di indennizzo ex art. 2041
c.c., occorre muovere dalla qualificazione della relativa obbligazione.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione derivante dall'azione generale di arricchimento senza causa ha natura di debito di valore, in quanto volta a reintegrare il depauperamento subito dall'attore e non già a corrispondere una somma predeterminata sin dall'origine (cfr. Cass. Civ., n. 23471/2024).
Ne consegue che l'importo dovuto deve essere liquidato con riferimento al valore del depauperamento al momento della decisione, tenendo conto della svalutazione monetaria medio tempore intervenuta;
sugli importi via via rivalutati sono dovuti gli interessi compensativi, quali frutti civili del capitale indebitamente sottratto, dalla data del singolo esborso e sino alla liquidazione giudiziale.
Una volta intervenuta la liquidazione giudiziale dell'indennizzo, il credito si converte in debito di valuta, con conseguente debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Il Giudice Simona ME Nel caso di specie, tenuto conto della natura dell'azione esperita, dell'arco temporale dei pagamenti effettuati dall'attore e dell'importo complessivamente liquidato a titolo di indennizzo, gli interessi devono essere riconosciuti secondo i criteri sopra indicati, restando assorbita ogni diversa o ulteriore richiesta sul punto.
Deve ora essere scrutinata l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione di compensazione de qua è infondata e merita la sorte del rigetto.
In assenza di un provvedimento giudiziale che, nel periodo di convivenza, regolasse la ripartizione degli oneri economici tra i genitori, il contributo dell'attore al mantenimento della figlia minore non può essere valutato in termini meramente monetari, dovendo tenersi conto anche delle contribuzioni indirette e delle modalità complessive di sostentamento del nucleo familiare.
Peraltro, dalla disamina dei documenti depositati in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n.
1) c.p.c. dalla parte attrice, in particolare dalla “lista movimenti”, emerge chiaramente che plurimi pagamenti erano stati effettuati dal nell'interesse della figlia (in via esemplificativa, Pt_1 Per_1 gli acquisti effettuati presso gli esercizi commerciali Disney Store, Auchan, Controparte_5
Lidl, Ipercoop, parco divertimenti Miragica), sia durante la convivenza sia dopo la sua cessazione.
Inoltre, la convenuta non ha fornito prova adeguata né dell'omesso contributo dell'attore né dei criteri utilizzati per la quantificazione della somma richiesta.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda attorea – siccome limitato al riconoscimento dell'indennizzo per il periodo successivo alla cessazione della convivenza – sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2, ponendo il restante 1/2 a carico della parte convenuta.
Le medesime spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, stabilito con riferimento al decisum
(da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione notificato il Parte_1
20.04.2020 nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice , Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 19.154,50 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione e interessi, come meglio indicati in parte motiva;
Il Giudice Simona ME 2) RIGETTA l'eccezione riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
3) COMPENSA tra le parti, nella misura di 1/2, le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in €. 5.077,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali e accessori come per legge - CONDANNANDO la parte convenuta , al pagamento, in favore della Controparte_1 parte attrice , del restante 1/2. Parte_1
Così deciso in Bari il 27.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona ME
Il Giudice Simona ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6322/2020 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lanciano, presso il cui studio sito in Parte_1
Bari alla via Domenico Morea n. 15 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Labarile e Giannicola Cuscito, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palo del Colle (Ba) alla via Forges
Davanzati n. 11, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 09.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Simona ME Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2020 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Condannare la Signora alla restituzione dell'importo di € Controparte_1
51.918,07 corrispondente alla metà delle somme sino ad oggi sborsate dal per intero, per il Pt_1 pagamento del mutuo contratto da ambo le parti per l'acquisto dell'appartamento cointestato - al
50% - ed adibito a casa coniugale e/o in quella somma maggiore e/o minore che risulterà all'esito della fase istruttoria, con riserva di integrare il contributo unificato qualora il risultato eccedesse
l'attuale valore della causa indicato nella relativa dichiarazione;
in subordine, previo accertamento dell'indebito arricchimento della Sig.ra , la condanna della medesima al Controparte_1 pagamento della stessa somma di € 51.918,07 a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere dell'obbligazione all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, qualora l'odierno Giudicante, ritenesse dovuti al Sig. i ratei del Pt_1 mutuo successivi alla fine della convivenza more uxorio, ovvero dal 2012 a seguire, in quanto le somme da questi precedentemente versate e comprensivi della quota spettante alla , sono CP_1 da considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 2034 cc, voglia condannare la parte convenuta, al pagamento della somma di € 35.069,89 a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere dell'obbligazione all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Parte attrice esponeva in fatto di aver coabitato - senza vincolo di stabilità, solidarietà e affettività - con , dall'anno 2008 all'anno 2012, nell'immobile composto di tre Controparte_1 vani ed accessori con ingresso e box auto, piano terzo, riportato al Catasto urbano di Palo del Colle
(BA) alla via M.L. King, n. 23, foglio 10, part. 878 sub 31 cat., A/3 classe 3 vani 6,5.
Riferiva l'attore che tale immobile veniva da egli acquistato in comproprietà al 50% con la per la somma complessiva di €. 180.000,00 e all'atto della compravendita gli acquirenti CP_1
Contr sottoscrivevano un contratto di mutuo ipotecario con la mediante il quale chiedevano ed ottenevano la somma di €. 170.000,00, da restituire in n. 360 rate mensili di €. 936,01 l'una, con prima scadenza fissata al 31.01.2009 e fino al 31.12.2038.
Aggiungeva, inoltre, il che in data 19.09.2014 le parti stipulavano ex art. 1202 c.c., Pt_1 con la il contratto di mutuo ipotecario per surrogazione per un totale di €. Controparte_3
Contr 154.958,72 da versare ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo concesso da impegnandosi a restituire in n. 300 rate mensili di €. 703,00 cadauna, con addebito sul conto corrente n.
0000103365363 cointestato ad entrambi i mutuatari.
Il Giudice Simona ME Precisava, poi, l'attore che nel giugno 2017 i due conviventi stipulavano con il CP_4 un ulteriore contratto di mutuo per surrogazione per la somma di €. 143.833,48, al fine di
[...] estinguere il debito contratto con la con rate mensili di restituzione dell'importo di €. CP_3
618,00 ciascuna.
Deduceva l'attore che, fin da subito, la convenuta si rifiutava di pagare la metà delle rate, nonostante godesse di una autonomia reddituale sin dal periodo in cui l'immobile era stato acquistato, essendo dipendente dell'Ikea; peraltro, sottolineava il che, terminata la coabitazione nell'anno Pt_1
2012, venuto meno l'interesse a mantenere l'immobile, egli manifestava alla le proprie CP_1 difficoltà economiche a fare fronte da solo al pagamento della rata mensile, richiamandola ai suoi obblighi contrattuali e, malgrado l'ennesimo rifiuto della convenuta a pagare la propria quota di mutuo, egli stesso continuava a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie della casa e alle spese di mantenimento della minore nata durante la loro relazione. Per_1
Inoltre, riferiva ancora l'attore che, terminata nel 2015 la relazione fra le parti, la CP_1 lo rassicurava che entro sei mesi avrebbe lasciato la casa;
tuttavia, tale promessa veniva disattesa e la convenuta continuava ad abitare nell'immobile de quo, con spese a carico del il quale non Pt_1 poteva usufruire dell'immobile, in quanto avrebbe dovuto vivere in Calabria per ragioni di servizio sino al 2018.
Proseguiva il che, con decreto del Presidente del Tribunale di Bari datato 03.03.2020, Pt_1
- emesso a seguito di ricorso ex art. 337 bis c.c. per la regolamentazione dei rapporti anche di natura patrimoniale tra genitori e figli - veniva disposta l'assegnazione della ex casa coniugale alla in quanto genitore collocatario della minore ponendo a carico di ciascuno dei CP_1 Per_1 genitori il pagamento della corrispondente quota di mutuo;
solo in esecuzione del suddetto decreto, quindi, la convenuta iniziava a versare la propria quota di mutuo.
Evidenziava, inoltre, parte attrice che - a fronte della propria retribuzione mensile (€.
1.200,00/1.800,00), della durata della convivenza (anni 4), del lungo periodo di elargizione della somma a titolo di mutuo (anni 13) e del prezzo dell'immobile (€. 180.000,00), nonché tenuto conto anche dello stipendio mensile della (€. 1.500,00 mensili) - tali elargizioni dovevano essere CP_1 considerate sproporzionate, avendo comportato una locupletazione dell'una in danno dell'altro, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2041 c.c., con obbligo per la convenuta di restituire il 50% sull'importo totale delle rate mensili.
Deduceva il che, in caso di convivenza more uxorio, dovesse trovare applicazione la Pt_1 previsione normativa di cui all'art. 2041 c.c., non costituendo dovere morale effettuare rilevanti e continui esborsi economici in favore del convivente;
se era pacifica, infatti, la natura di obbligazione naturale del contributo economico del convivente, al contempo non potevano ignorarsi i parametri di
Il Giudice Simona ME proporzionalità e adeguatezza che, se superati, trasformavano l'obbligazione naturale in una vera e propria operazione economica, passibile sia di restituzione che di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
L'attore rilevava che, nondimeno, era da ritenere assente nella fattispecie la spontaneità della prestazione, tipica dell'obbligazione naturale, integrandosi pertanto un'assenza di causa nelle prestazioni effettuate;
inoltre, il sottolineava che la convenuta non versava in condizioni tali Pt_1 da rendere necessaria un'assistenza economica nella misura prestata dall'attore.
In tesi di parte attrice, la risultava comproprietaria di un immobile per il quale non CP_1 aveva versato le rate di mutuo di sua spettanza, continuando a godere e disporre dello stesso per un periodo di gran lunga superiore rispetto a quello del Pt_1
L'importo da restituire, dunque, andava quantificato nei seguenti termini: n. 68 mensilità per
€. 936,01 dal 31.01.2009 fino al 30.09.2014; n. 30 mensilità per €. 703,00 dal 31.11.2014 al
31.05.2017, a cui andava aggiunta una di €. 835,46 relativa alla mensilità del 31.10.2014; n. 27 mensilità per €. 618,00 dal 31.07.2017 al 31.10.2019; in aggiunta andavano considerate anche le spese relative alle assicurazioni accese sul mutuo calcolate al 50% sul rispettivo importo totale di €. 774,00
e €. 800,00 per un totale complessivo di €. 51.918,07.
Sulla base di tali allegazioni, rassegnava le proprie conclusioni come Parte_1 riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.09.2020, si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente le domande proposte dall'attore, Controparte_1 deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
In primo luogo, la convenuta precisava che la convivenza tra le parti cessava nell'anno 2014,
e non nel 2012 come sostenuto dall'attore; infatti, quest'ultimo lasciava l'immobile solo in quell'anno, essendo la relazione ormai finita e la coabitazione divenuta insostenibile.
Tale versione, in tesi di parte convenuta, era corroborata dagli scritti difensivi dello stesso relativi al procedimento sull'affidamento della minore (istanza del 10.12.2019), in cui veniva Pt_1 affermato che la convivenza si concludeva tra il 2014 e il 2015 e l'immobile veniva lasciato dall'attore nel 2019.
Deduceva, poi, la che l'attore ometteva di rappresentare che tra i due ex conviventi CP_1 era stato raggiunto un accordo, mantenuto anche dopo l'allontanamento dalla casa familiare del consistente nell'impegno della di farsi carico - anche per la quota di spettanza Pt_1 CP_1 dell'attore - sia di tutte le spese concernenti l'immobile oggetto di causa dagli stessi acquistato in comproprietà, sia della cura e del mantenimento della minore mentre il si sarebbe fatto Per_1 Pt_1
Il Giudice Simona ME carico, anche per la quota di spettanza della dell'interezza delle spese del mutuo contratto CP_1 per l'acquisto dell'abitazione.
Rappresentava la convenuta che il suddetto accordo veniva onorato da ambo le parti fino al mese di settembre del 2019, allorquando l'attore decideva di venire meno ai propri impegni;
deduceva, inoltre, la che risultava inveritiero quanto sostenuto dal circa l'asserito CP_1 Pt_1 pagamento da parte dello stesso, oltre che dell'intera rata di mutuo, anche delle spese relative alla casa, alle utenze domestiche, al mantenimento della figlia: infatti, le utenze domestiche risultavano intestate, sin dall'acquisto dell'immobile, alla ed erano state sempre pagate dalla stessa CP_1 mediante addebito sul conto corrente ad ella intestato.
Pertanto, la riferiva che il aveva iniziato a contribuire al mantenimento CP_1 Pt_1 della minore solo a far data dal novembre 2019, nonostante l'odierna convenuta non godesse Per_1 della medesima capacità economica dell'attore e riceveva aiuti economici dai propri familiari;
peraltro, non poteva ignorarsi la circostanza per cui la medesima si era altresì fatta carico, sempre in via esclusiva, degli oneri domestici e di cura della minore, i quali avevano un'autonoma valenza economica.
Con riferimento alla propria condizione economica, la convenuta precisava che solo dal 2019 aveva iniziato a lavorare con un contratto di lavoro full-time, mentre fino a quel momento era sempre stata dipendente in regime part-time, non corrispondendo al vero che il suo stipendio mensile era sempre stato di circa €. 1.500,00.
Asseriva la che la prova della sua buona fede era rappresentata dalla circostanza CP_1 che ella aveva iniziato a pagare la sua quota di mutuo in seguito al decreto del Giudice del 03.12.2020, proprio a dimostrazione dell'esistenza del precedente accordo, in forza del quale, invece, non era tenuta al pagamento di suddetta parte di rata mensile.
In tesi di parte convenuta, la domanda di arricchimento senza causa avanzata dall'attore era evidentemente infondata: più precisamente, non si era verificato alcun arricchimento, avendo la adempiuto alla propria prestazione prevista dall'accordo con l'ex convivente;
né potevano CP_1 considerarsi superati i limiti di adeguatezza e proporzionalità, atteso che solo dal 2019 ella otteneva un contratto di lavoro a tempo pieno, mentre l'attore (agente della Polizia di Stato) - anche quando aveva scelto di allontanarsi dalla famiglia e prestare servizio a Vibo Valentia - aveva sempre dimorato all'interno della caserma, non dovendo, pertanto, sostenere alcuna spesa di alloggio e, perdipiù, in ragione della propria capacità reddituale, aveva potuto provvedere all'acquisto di un immobile di proprietà esclusiva nella località turistica di Santa Domenica e alla sua integrale ristrutturazione per locazioni estive.
Il Giudice Simona ME Assumeva la che la convivenza di fatto dava luogo ad una formazione sociale CP_1 meritevole di tutela, da cui scaturivano reciproci doveri solidaristici di assistenza anche materiale con rilevanza sociale e morale, sicché le periodiche dazioni di somme di denaro da parte di un partner in favore dell'altro - sempre nel rispetto dei principi di spontaneità, adeguatezza e di proporzionalità tra i mezzi dell'adempiente e le esigenze da soddisfare dell'altro - costituivano l'adempimento di un'obbligazione naturale e, pertanto, non avrebbero potuto essere oggetto di restituzione.
Inoltre, con riferimento alle somme versate dal negli anni 2008 e 2009, la Pt_1 CP_1 eccepiva anche l'intervenuta prescrizione.
Infine, parte convenuta formulava eccezione riconvenzionale: in particolare, secondo la tesi prospettata dalla sin dalla nascita della piccola il avrebbe dovuto versare CP_1 Per_1 Pt_1
€. 600,00 al mese quale contributo di mantenimento ordinario per la figlia, per il complessivo importo di €. 78.000,00 (130 mesi), mai corrisposti dall'attore.
La convenuta, pertanto, così concludeva: “- in via principale, rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova;
- in via subordinata, nella denegata e peregrina ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondata, anche solo parzialmente, la domanda ex adverso avanzata, dichiarare dovuta solo la quota parte dei ratei di mutuo successivi alla fine della convivenza more uxorio;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e peregrina ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondata, anche solo parzialmente, la domanda ex adverso avanzata, dichiarare l'intervenuta prescrizione con riferimento ai ratei di mutuo relativi agli anni 2008 e 2009;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
La fase istruttoria si articolava mediante l'espletamento della prova testimoniale, a mezzo dei testi di parte convenuta , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.06.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono seguire l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione giuridica delle attribuzioni patrimoniali dedotte in giudizio, atteso che l'individuazione del titolo azionabile costituisce presupposto logico indefettibile, tanto per la valutazione della fondatezza della domanda quanto per
Il Giudice Simona ME l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con riferimento alle somme versate dal negli anni 2008 e 2009. Pt_1
Infatti, nella fattispecie, l'eccezione di prescrizione - pur avendo carattere preliminare - non può essere scrutinata se non all'esito della corretta qualificazione del diritto fatto valere, dalla quale dipendono la decorrenza, la durata e la stessa configurabilità del termine prescrizionale.
Nel caso de quo, la domanda attorea concerne attribuzioni patrimoniali eterogenee, riferite in parte al periodo di convivenza more uxorio e in parte al periodo successivo alla sua cessazione;
ne consegue che solo previa distinzione tra le prestazioni potenzialmente riconducibili all'adempimento di obbligazioni naturali e quelle astrattamente prive di causa giustificativa può procedersi all'esame dell'eccezione di prescrizione, limitatamente alle sole poste suscettibili di tutela restitutoria o indennitaria.
Mette conto rilevare che la convivenza more uxorio integra una formazione sociale stabile e duratura, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., dalla quale scaturiscono doveri reciproci di assistenza morale e materiale, giuridicamente rilevanti ancorché non coercibili;
ne consegue che le attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della convivenza trovano la loro causa nei doveri solidaristici assunti spontaneamente dai conviventi e, ove rispettino i criteri di proporzionalità e adeguatezza, si configurano come adempimento di obbligazioni naturali ai sensi dell'art. 2034 c.c., con conseguente irripetibilità delle prestazioni eseguite.
In applicazione di tali principi, deve preliminarmente individuarsi il periodo di convivenza rilevante.
Dall'istruttoria è emerso che, pur essendo cessata la relazione sentimentale tra le parti nel
2012, la convivenza materiale e la coabitazione nell'immobile comune si sono protratte sino al 2014; tale circostanza risulta confermata dalle deposizioni testimoniali, dalle dichiarazioni rese dalle parti in altri procedimenti giudiziari e dalla stabile utilizzazione dell'immobile quale centro di riferimento della vita familiare, anche nei periodi di rientro dell'attore dalla sede lavorativa fuori regione.
Più nel dettaglio, la relazione sentimentale intercorrente tra le odierne parti processuali aveva cominciato ad incrinarsi sin dal 2009-2010 (cfr. documenti nn. 2-3- allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice, concernenti il diario in cui la convenuta definiva in buona sostanza svanito il sentimento tra le parti), ma ciò non aveva implicato l'interruzione della coabitazione e, quindi, della convivenza.
Infatti, sia dalle dichiarazioni dell'odierno attore nell'atto introduttivo del procedimento n.
R.G. 6133/2019 sia dagli atti processuali del presente giudizio, si evince che il e la Pt_1 CP_1 hanno coabitato sino al 2014 poiché, seppur la relazione cessava nel 2012, la convivenza di fatto si protraeva per altri due anni, come confermato anche dalle dichiarazioni testimoniali assunte nella fase
Il Giudice Simona ME istruttoria, nonché dalla circostanza che - pur svolgendo la propria attività lavorativa in Calabria - il quando tornava in Puglia, frequentava l'abitazione in Palo del Colle, quale luogo di ritorno Pt_1
e ricongiungimento con la famiglia (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Deve essere esclusa la ripetibilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della convivenza more uxorio, in quanto costituenti adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., di modo che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta assume carattere meramente eventuale e residuale, potendo essere utile unicamente con riferimento alle pretese astrattamente suscettibili di tutela restitutoria o indennitaria.
Le attribuzioni patrimoniali effettuate dall'attore durante la convivenza more uxorio sino al
2014 trovano la loro causa nei doveri di assistenza e solidarietà familiare e costituiscono adempimento di obbligazioni naturali;
non essendo tali prestazioni suscettibili di tutela restitutoria, esse non danno luogo a un diritto soggettivo azionabile e, conseguentemente, sono ontologicamente estranee all'ambito di operatività della prescrizione, che presuppone l'esistenza di un diritto.
In tale prospettiva, l'eccezione di prescrizione non incide sulla tutela sostanziale riconosciuta all'attore in relazione alle somme versate nel periodo di convivenza, restando - semmai - ricondotta in via residuale solo alle somme per le quali può configurarsi un diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., successivamente alla cessazione della convivenza di fatto.
Per tali poste, ove astrattamente configurabili, trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; l'atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione è da individuarsi nel ricorso depositato dall'attore in data 04.11.2019 nel procedimento instaurato ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c., atto che manifesta in modo inequivoco la volontà di far valere le pretese patrimoniali connesse ai rapporti economici intercorsi tra le parti, con conseguente maturazione del relativo effetto estintivo per le sole pretese anteriori al 04.11.2009.
Infatti, ai fini della individuazione del regime prescrizionale applicabile, deve essere chiaro quando il diritto può essere fatto valere, principio ricavabile dall'art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; la Corte di
Cassazione ha più volte evidenziato che la decorrenza della prescrizione non si limita a un criterio meramente cronologico tout court, ma richiede una specifica analisi della natura del diritto azionato e del momento in cui esso concretamente può essere fatto valere, connesso alla percepibilità della pretesa da parte del titolare (cfr. Cass. Civ., ord. n. 24270/2020).
Da tale corretta individuazione discende, in modo conseguente e giuridicamente necessario, che sarebbero state da ritenersi prescritte esclusivamente le pretese creditorie relative alle mensilità comprese tra il 31.01.2009 e il 31.10.2009 (per l'importo complessivo di €. 4.212,04), attribuzioni patrimoniali tuttavia effettuate dall'attore durante la convivenza more uxorio (durata sino al 2014) in
Il Giudice Simona ME adempimento di obbligazioni naturali, insuscettibili di tutela restitutoria e, di conseguenza, come poc'anzi precisato, estranee all'ambito di operatività della prescrizione.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è da ritenersi assorbita.
Passando al merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
In argomento, la Suprema Corte ha statuito che “i versamenti di denaro effettuati da un convivente in favore dell'altro, nel contesto di una relazione affettiva stabile, costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., e non danno luogo a obblighi restitutori. […] L'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura
l'adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.), sempre che il giudice di merito, ad esito di un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, abbia ritenuto che l'attribuzione medesima sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”; è stato altresì chiarito che tale qualificazione non può operare automaticamente, in quanto
“occorre verificare in concreto se le elargizioni siano proporzionate al patrimonio del soggetto che le ha effettuate e adeguate al contesto socio-economico della relazione: quando le dazioni superano tali limiti, può ricorrere l'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; l'ingiustizia dell'arricchimento è configurabile solo in presenza di prestazioni patrimoniali che travalichino i confini dell'assistenza materiale normalmente attesa da un rapporto di convivenza, tenuto conto delle condizioni patrimoniali della coppia” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 11337/2025).
In altri termini, l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura adempimento di obbligazione naturale quando il Giudice di merito accerti che la prestazione sia stata spontanea, proporzionata alle condizioni economiche del solvens e adeguata al contesto socio- economico della relazione;
laddove tali requisiti risultino integrati, resta esclusa tanto la ripetizione dell'indebito quanto il ricorso all'azione generale di arricchimento senza causa.
Nel caso in esame, deve evidenziarsi che, dalla disamina degli estratti conto allegati dalle parti per gli anni di interesse (2009-2014), è emerso che il percepiva uno stipendio medio, quale Pt_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato della Polizia di Stato, di circa €. 2.000,00 (oscillante tra i €. 1.800,00 e i €. 2.200,00 mensili); invece, la percepiva uno stipendio medio di circa CP_1
€. 900,00 (ovvero compreso tra i €. 700,00 e i €. 1.200,00 mensili), quale dipendente con contratto a tempo determinato e part-time della società IKEA.
Va ritenuto, pertanto, che - con riferimento al periodo sino al 2014 - i pagamenti del mutuo effettuati dall'attore si sono collocati all'interno di un assetto familiare caratterizzato da una significativa disparità reddituale, risultando il reddito dell'attore superiore a quello della convenuta,
Il Giudice Simona ME la quale svolgeva attività lavorativa a tempo determinato e part-time e si faceva carico in via prevalente della gestione domestica e della cura della figlia minore.
In tale contesto, il pagamento integrale delle rate di mutuo da parte dell'attore non risulta sproporzionato, né eccedente rispetto alle sue capacità economiche, né tantomeno idoneo a determinare una locupletazione ingiustificata in capo alla convenuta.
Ne deriva che le somme corrisposte dall'attore nel corso della convivenza devono qualificarsi come adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., con conseguente irripetibilità delle prestazioni.
Il pagamento del mutuo da parte dell'attore va qualificato come obbligazione naturale coerente con i principi di proporzionalità e adeguatezza, non rappresentando un travalico dei confini dell'assistenza materiale normalmente attesa da un rapporto di convivenza, alla luce sia dello sbilanciamento sfavorevole alla convenuta della situazione economica e sia dei contributi della stessa al sostentamento della casa famigliare con il pagamento delle spese legate all'immobile e, in parte qua, di quelle per la minore (cfr. documenti nn. 4 e da 12 a 18 allegati al fascicolo di parte Per_1 convenuta).
Grava su chi agisce ex art. 2041 c.c. l'onere di provare non solo l'avvenuto esborso, ma anche l'insostenibilità economica della dazione rispetto al proprio patrimonio (cfr. Cass. Civ. ord. n.
11337/2025); la parte attrice non ha fornito la suddetta prova, dimostrando - al contrario - la sostenibilità della dazione.
Va detto, altresì, che la convenuta ha dedotto l'esistenza di un accordo in forza del quale l'attore si sarebbe fatto carico del mutuo, mentre ella avrebbe sostenuto le spese dell'immobile e della famiglia;
tale accordo, tuttavia, non risulta adeguatamente provato.
Giova precisare che grava su chi invoca un accordo derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria l'onere di provarne l'esistenza, il contenuto e la portata;
nel caso di specie, le deposizioni testimoniali assunte, provenienti da soggetti legati alla convenuta da rapporti di amicizia, si presentano generiche e prive di riferimenti puntuali quanto al contenuto, alla durata e alle modalità dell'asserito patto, sicché non consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido titolo giustificativo alternativo.
Per quel che concerne le somme versate dall'attore per il pagamento del mutuo successivamente al 2014, esse - invece - non sono riconducibili all'art. 2034 c.c. e devono essere valutate alla luce dell'art. 2041 c.c..
Con la cessazione della convivenza viene meno il presupposto solidaristico che giustifica l'adempimento dell'obbligazione naturale;
in tale evenienza, le successive attribuzioni patrimoniali
Il Giudice Simona ME non possono più ritenersi sorrette da spontaneità, né riconducibili ai doveri di assistenza materiale tipici della convivenza di fatto.
Ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti dell'azione generale di arricchimento senza causa, ovvero: il depauperamento patrimoniale dell'attore, il correlativo arricchimento della convenuta, il nesso di causalità tra i due e l'assenza di una causa giustificativa idonea.
Né risulta esperibile altra azione tipica che consenta all'attore di ottenere tutela per il pregiudizio subito.
Invero, a partire dall'anno 2015, la situazione economica della è divenuta più CP_1 stabile, con stipendi gradualmente più alti e un percorso di assunzione divenuto definitivamente a tempo pieno (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta), di tal guisa che questo
Tribunale, con il decreto n. 5226/2020 reso nel procedimento R.G. n. 6133/2019, definiva la situazione economica tra gli ex conviventi solo “lievemente sbilanciata a sfavore della donna” (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta).
Pertanto, in applicazione dell'art. 2041 c.c., va riconosciuto l'indennizzo in favore dell'attore per il periodo compreso tra il 31.01.2015 e il 31.10.2019, periodo nel quale la convenuta non ha contribuito al pagamento del mutuo (dal novembre del 2019 la ha corrisposto la sua quota CP_1 come da decreto n. 5226/2020 - R.G. n. 6133/2019), per l'importo complessivo di €. 19.154,50, pari alla metà delle rate mensili versate dall'attore in tale arco temporale (29 rate x €. 703,00 + 29 rate x
€. 618,00 = €. 38.309,00: 2 = €. 19.154,50).
Quanto al regime degli accessori del credito riconosciuto a titolo di indennizzo ex art. 2041
c.c., occorre muovere dalla qualificazione della relativa obbligazione.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione derivante dall'azione generale di arricchimento senza causa ha natura di debito di valore, in quanto volta a reintegrare il depauperamento subito dall'attore e non già a corrispondere una somma predeterminata sin dall'origine (cfr. Cass. Civ., n. 23471/2024).
Ne consegue che l'importo dovuto deve essere liquidato con riferimento al valore del depauperamento al momento della decisione, tenendo conto della svalutazione monetaria medio tempore intervenuta;
sugli importi via via rivalutati sono dovuti gli interessi compensativi, quali frutti civili del capitale indebitamente sottratto, dalla data del singolo esborso e sino alla liquidazione giudiziale.
Una volta intervenuta la liquidazione giudiziale dell'indennizzo, il credito si converte in debito di valuta, con conseguente debenza degli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Il Giudice Simona ME Nel caso di specie, tenuto conto della natura dell'azione esperita, dell'arco temporale dei pagamenti effettuati dall'attore e dell'importo complessivamente liquidato a titolo di indennizzo, gli interessi devono essere riconosciuti secondo i criteri sopra indicati, restando assorbita ogni diversa o ulteriore richiesta sul punto.
Deve ora essere scrutinata l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione di compensazione de qua è infondata e merita la sorte del rigetto.
In assenza di un provvedimento giudiziale che, nel periodo di convivenza, regolasse la ripartizione degli oneri economici tra i genitori, il contributo dell'attore al mantenimento della figlia minore non può essere valutato in termini meramente monetari, dovendo tenersi conto anche delle contribuzioni indirette e delle modalità complessive di sostentamento del nucleo familiare.
Peraltro, dalla disamina dei documenti depositati in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n.
1) c.p.c. dalla parte attrice, in particolare dalla “lista movimenti”, emerge chiaramente che plurimi pagamenti erano stati effettuati dal nell'interesse della figlia (in via esemplificativa, Pt_1 Per_1 gli acquisti effettuati presso gli esercizi commerciali Disney Store, Auchan, Controparte_5
Lidl, Ipercoop, parco divertimenti Miragica), sia durante la convivenza sia dopo la sua cessazione.
Inoltre, la convenuta non ha fornito prova adeguata né dell'omesso contributo dell'attore né dei criteri utilizzati per la quantificazione della somma richiesta.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda attorea – siccome limitato al riconoscimento dell'indennizzo per il periodo successivo alla cessazione della convivenza – sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2, ponendo il restante 1/2 a carico della parte convenuta.
Le medesime spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, stabilito con riferimento al decisum
(da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione notificato il Parte_1
20.04.2020 nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice , Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 19.154,50 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione e interessi, come meglio indicati in parte motiva;
Il Giudice Simona ME 2) RIGETTA l'eccezione riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
3) COMPENSA tra le parti, nella misura di 1/2, le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in €. 5.077,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali e accessori come per legge - CONDANNANDO la parte convenuta , al pagamento, in favore della Controparte_1 parte attrice , del restante 1/2. Parte_1
Così deciso in Bari il 27.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona ME
Il Giudice Simona ME