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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 186/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AS - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 186/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 256/23 del Tribunale civile di
AS in composizione monocratica, pubblicata l'11.04.2023 a conclusione del giudizio n.
1511/2020 R.G., avente ad oggetto: “pagamento somme”, vertente tra
c.f. e P.Iva in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura notarile in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, v. Sardegna n. 50.
CP_1
e c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, e in virtù di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 598/2023, dall'avv. Fabio
Priolo, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
-APPELLATA -
e c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AS, nei cui uffici domicilia ope legis in
AS, v. Insorti d'Ungheria n. 74.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del 9.10.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”La società
chiamava in giudizio l' e la per sentirsi: Parte_1 CP_2 CP_3
”accertato e dichiarato il diritto dell' a.r., e, per esso, Parte_2 CP_4
della sua cessionaria, ad ottenere, per le ragioni dedotte in narrativa, da parte della CP_3
in solido con la , ovvero da parte di ciascuno, per quanto di rispettiva
[...] CP_2
competenza ed obbligazione, il pagamento del complessivo importo di euro 1.898.305,90
(1.656.552,43 + 241.753,47); condannare la in solido con la , ovvero CP_3 CP_2
ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore della
cessionaria del credito dell'importo di € 1.898.305,90, oltre interessi al Parte_1
tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002 e smi;
in linea subordinata, condannare la
in solido con la , ovvero ciascuna, per quanto di rispettiva CP_3 CP_2
competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore della cessionaria del credito Parte_1
della somma di € 1.898.305,90 (o della diversa somma che risulterà di giustizia),
[...] oltre interessi al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002 e smi, a titolo di risarcimento
del danno, ovvero, in ulteriore subordine, a titolo indennizzo ex art. 2041 cod. civ.; con
condanna, altresì, in ogni caso, della in solido con la , ovvero CP_3 CP_2
ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento degli interessi
moratori nella misura prevista dal decreto n. 231/2002 e smi con decorrenza dalla scadenza
delle singole fatture e, comunque, dal momento della proposizione della presente domanda
giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 c.c.”.
A sostegno della domanda la società attrice ha premesso di essere cessionaria dei crediti,
vantati dal cedente a.r. dei confronti delle convenute, Pt_2 Controparte_5
per aver reso prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale e, in particolare,
“dei corrispettivi maturati dalla a.r. a titolo di incremento tariffario Parte_3
per le prestazioni riabilitative erogate negli anni 2013 – 2016, in regime domiciliare,
ambulatoriale ed extramurale nei limiti della rivalutazione ISTAT, come indicata, anno per
anno – a decorrere dall'anno 2006 – dal DCA n. 32 del 2014 (fatta salva l'ulteriore
integrazione tariffaria all'esito del procedimento diretto alla corretta determinazione dei
corrispettivi di rifermento), per complessivi euro 1.656.552,43, nonché dei corrispettivi
maturati negli anni 2014, 2015 e 2016 secondo la tariffa base di riferimento, dunque senza
alcun incremento tariffario, rimasti parzialmente impagati per euro 241.753,47”.
Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, osservava CP_2
che non era tenuta a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni erogate oltre il tetto
massimo di spesa previsto;
che le prestazioni rese dalla cedente nel suindicato periodo, erano
state regolarmente remunerate da nei limiti del budget;
che la cedente, nonostante CP_2
gli avesse più volte segnalato il superamento dei limiti, continuava ad erogare e CP_2
fatturare le prestazioni rese, puntualmente contestate. Chiedeva, pertanto, il rigetto della
domanda, con vittoria di spese e competenze di causa. Si costituiva la eccependo la carenza di legittimazione passiva, il difetto di CP_3
giurisdizione del G.O. e, nel merito, il rigetto della domanda trattandosi di pretese non dovute
in quanto rese extra contractum ed extrabudget.
Radicatasi la lite, chiesti e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., disattesa
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e depositata la consulenza tecnica contabile, la
causa è stata chiamata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie conclusive”.
Con la sentenza n. 256/2023, l'adito Tribunale di AS, ritenuta la propria giurisdizione, nonché la sussistenza della titolarità passiva del rapporto in capo alla sola così decideva: “ - dichiara[va] il difetto di legittimazione passiva CP_3
dell' ; - rigetta[va] le domande della società attrice;
- Controparte_2
condanna[va] la al pagamento, in favore dell'Avvocato Fabio CP_6 Parte_1
Priolo dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 37.951,00
oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
- condanna[va] la società Parte_1
al pagamento, in favore della delle spese di lite che liquida in euro
[...] CP_3
37.951,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
- pone[va] in via definitiva
a carico della società attrice le spese di consulenza contabile”.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale per difetto di contratto scritto;
ha altresì
respinto la domanda subordinata avanzata a titolo di risarcimento del danno per difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile;
ha infine disatteso l'ulteriore domanda subordinata proposta a titolo di arricchimento indebito per mancata dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita dalla struttura cedente nell'erogazione di ciascuna prestazione in relazione alla quale si chiedeva l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.
Con citazione notificata il 15.05.2023 per l'udienza del 30.10.2023, la soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato ai motivi di seguito precisati,
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: accogliere il presente appello, e per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza del
Tribunale di AS n. 256/2023, per violazione dell'art. 101, 2°co. cod. proc. civ.; per
l'effetto, accertato e dichiarato il diritto dell' Stef. a.r. e, per Parte_2
esso, della sua cessionaria ad ottenere, per le ragioni dedotte in narrativa, da parte della
in solido con la , ovvero da parte di ciascuno, per quanto di rispettiva CP_3 CP_2
competenza, ed obbligazione, il pagamento dell'importo di euro 1.898.305,90, condannare la
in solido con la , ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza CP_3 CP_2
ed obbligazione, al pagamento, in favore della cessionaria del credito , Parte_1
sotto il profilo contrattuale, ovvero, in subordine, sotto il profilo risarcitorio, dell'importo di
€ 1.898.305,90 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre interessi, al tasso
previsto dal decreto legislativo 231/2002 e smi;
Con condanna altresì, in ogni caso, della
in solido con la , ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza CP_3 CP_2
ed obbligazione, al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto n.
231/2002 e smi con decorrenza dal momento di proposizione della presente domanda
giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C.
In via istruttoria, si chiede alla Corte di Appello di volere rimettere in termini l'odierna
appellante e di acquisire la documentazione qui prodotta sub. doc. 4 e 5 e, più precisamente,
i Contratti sottoscritti dalla struttura sanitaria Stef. a.r. per gli Parte_2
anni 2015 e 2016 (cfr. doc 4 a - b), nonché le Determinazioni del Direttore Generale della
di proroga del contratto sottoscritto per l'anno 2011 a valere per gli anni 2012, 2013, CP_2
2014 e 2015 (cfr. doc. 5 a-b). Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i
gradi di giudizio”.
Con comparsa del 1°.09.2023 si è costituita l' , rassegnando le seguenti richieste CP_2
conclusive: ”- riconfermare, ove ritenuto opportuno e/o necessario, il difetto di legittimazione
passiva della;
- dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto ex adverso e/o CP_2
comunque rigettarlo siccome infondato in fatto e in diritto;
- stralciare la nuova documentazione proposta in appello per violazione dell'art. 345 c. III c.p.c. e,
conseguentemente, rigettare la richiesta di rimessione in termini per la relativa acquisizione
di nuovi documenti;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del
giudizio di appello”.
Si è altresì costituita con comparsa del 9.10.2023 la eccependo il difetto di CP_3
legittimazione ad agire dell'allora attrice, attuale appellante, e, comunque, ha concluso per il rigetto dell'appello e della domanda introduttiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la difesa , nella memoria conclusionale di replica e nelle note scritte Pt_4
sostitutive dell'udienza dell'8.10.2025, ha richiamato la recente sentenza dell'intestata Corte di
Appello resa in causa gemella tra le stesse parti (sent. n. 270 del 12.09.2025 in R.G. n. 186/2023),
dalla quale non v'è motivo di discostarsi.
Ciò posto, nel primo motivo di appello è eccepita la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ, “per avere il Tribunale posto a fondamento della sentenza una
eccezione in senso lato rilevata d'ufficio - n.d,r. l'assenza di contratto scritto regolante le prestazioni erogate dalla casa di cura cedente in regime di accreditamento – sollevata dalla solo in sede CP_3
di note conclusive scritte, senza riservarsi la decisione con assegnazione alle parti di un termine per
poter esporre le proprie difese sulla questione.
Fondatezza della domanda proposta sotto il profilo contrattuale, ovvero, in via subordinata,
risarcitorio”.
Nel secondo motivo di appello è dedotto che ”Il Tribunale ha violato e/o erroneamente interpretato
l'art. 1, comma 10 D.L. 324/1993, l'art. 25 della L. n. 18/2008, gli artt. 1272 cod. CP_3
civ. e 1273 cod. civ., e i principi dettati dalla Suprema Corte in punto di individuazione del soggetto
passivo delle pretese avanzate dai fornitori ed erogatori del Servizio Sanitario regionale”.
Il primo motivo di gravame è infondato. Nel giudizio di primo grado l'art. 101, II co., c.p.c. non è stato violato, in quanto la risulta CP_2
essersi costituita ritualmente in giudizio e, fin dal primo atto difensivo e, cioè, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.01.2021, nel rispetto delle preclusioni ex art. 167 c.p.c., fu chiaramente eccepito, alla pagina 3, che “L'attrice ha agito in giudizio quale cessionaria dei crediti
Co dell' Istituto di Stef. senza tuttavia dedurre e comprovare l'esistenza di un Parte_2
valido rapporto contrattuale tra tale ultimo centro e la negli anni 2014 – 2016 e le CP_2
prestazioni effettuate dalle quali sorgerebbe l'obbligo di pagamento”.
Quanto alla posizione della le difese svolte attinenti alla carenza di legittimazione passiva CP_3
includono anche la tesi dell'assenza di titolo contrattuale opponibile all' Parte_5
– rispetto alla quale fa il paio la chiara eccezione inerente all'inopponibilità alla della CP_3
cessione del credito, che non risulta notificata a quest'ultima, il che priva in ogni caso Parte_1
di legittimazione ad agire contro la medesima – e sono state svolte sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, focalizzate nelle memorie istruttorie (in particolare, quella del 12.04.2021) e, infine sviluppate in ogni loro implicazione nella comparsa conclusionale. Ciò del tutto legittimamente,
trattandosi, a ben vedere, di mere difese, proponibili in ogni tempo e apprezzabili a iniziativa officiosa, se emergenti dagli atti di causa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11.06.2021, n. 16560, sulla distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile). Dunque l'appellante non può
dolersi di una pronuncia sostanzialmente presentata come a “sorpresa”, in ogni caso incentrata su rilievo compiutamente illustrato nella suddetta comparsa conclusionale, di guisa che non può
sostenersi che sia mancata l'opportunità di contraddittorio.
E, proprio alla luce del surrichiamato arresto giurisprudenziale dal quale non v'è alcun motivo di discostarsi, il Collegio reputa processualmente ammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'allora attrice, odierna appellante, sollevata dalla sin dalla comparsa di CP_3
costituzione in appello.
Di vero, mentre le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le mere difese si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa,
avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio (salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Sulla natura di mera difesa dell'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva come di quella attiva, vedasi la condividibile sentenza Corte appello Milano, sez. III, 3.05.2023, n. 1410, per cui le contestazioni sulla legittimatio ad processum – attiva o passiva – come anche sulla titolarità – attiva o passiva – del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del processo e, pertanto, il difetto di legittimazione e parimenti la carenza di titolarità del rapporto,
sebbene non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio ove risultanti dagli atti di causa.
Oltre ad essere processualmente ammissibile, l'eccezione in parola è anche fondata nel merito, sotto i vari aspetti illustrati dall'eccipiente.
Al riguardo, in primo luogo, non sussiste alcuna cessione opponibile all'Amm. regionale, non risultando nei suoi confronti alcuna “notificazione” dell'atto di cessione del credito.
Nel caso di specie, invero, viene in rilievo quanto statuito dal R.D. 2440 del 18.11.1923, “Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”, il cui art. 69,
comma1, statuisce che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i
sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle
leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario
cui spetta ordinare il pagamento”.
Ancora più significativo il successivo art. 70, alla cui stregua “le somme dovute dallo Stato per
somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 335, allegato F, della legge medesima” in base al quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi
cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” (art. 7, all. E della legge 20 marzo 1865
n. 2248).
Alla stregua, dunque del citato art. 70 – che introduce un principio generale applicabile a tutte le
Pubbliche Amministrazioni – deve ritenersi che la cessione dei crediti verso la Pubblica
Amministrazione derivanti da contratti in cui è connaturata una componente di natura fiduciaria tra le parti, stipulata senza l'adesione dell'Amministrazione interessata, sia valida, a tutto concedere, tra le parti (creditore cedente e cessionario), ma non è opponibile alla presunta debitrice ceduta.
In definitiva, l'art. 70 del R.D. 2440 del 18.11. 1923 è norma derogatrice del principio posto dal codice civile alla libera cedibilità dei crediti, posta a tutela della conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha stipulato un contratto con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantite la regolare esecuzione del contratto stesso.
E, considerato che l'atto di cessione del credito che qui occupa potrebbe essere stato (in ipotesi)
soltanto “notificato” all'Amministrazione regionale (ma ciò nemmeno risulta), ma non anche
“accettato” da quest'ultima, tale cessione deve ritenersi inefficace nei confronti della CP_3
Da ciò discende che è sprovvista di legittimazione ad agire nei confronti della Parte_1 CP_3
[...]
Tale conclusione non è incrinata da quanto argomentato dall'appellante nella memoria di replica, pag.
7, ovvero che: ”In materia di cartolarizzazione ex L. 130/1999, la cessione si perfeziona con la
pubblicazione dell'avviso sulla G.U. …per espressa previsione di legge alle cartolarizzazioni ex L.
130/1999 non si applicano le norme di cui agli artt. 69 e 70 RD n. 2440/1923”, poiché non risulta
(nè poteva essere giuridicamente possibile) che la cessione di crediti tra la struttura sanitaria cedente e l'attuale appellante abbia assunto le forme della cartolarizzazione ex L. 130/1999.
La giurisprudenza è consolidata nel reputare che l'art. 70 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 norma derogatrice al principio posto dal codice civile alla libera cedibilità dei crediti, in quanto posta a tutela della conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con la P.A.,
al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto stesso (Cass.civ., Sez. 3, 28/01/2002, n. 981).
In termini, si veda Cass. civ., Sez. III, 5/02/2008, n. 2665, secondo cui: “L'art. 69 r.d. 18 novembre
1923 n. 2440, in tema di cessioni relative a somme dovute dallo Stato, non richiede per l'adesione
dell'amministrazione, l'adozione di forme particolari, essendo sufficiente che all'amministrazione
interessata sia data notizia della cessione in forma idonea a consentirle di disporre le opportune
variazioni negli ordini di pagamento. L'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta
dal successivo art. 70, il cui comma 3 prescrive che <<per le somme dovute dallo stato per < i>
somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni della l. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, allegato E>> a norma del quale <<sul prezzo dei contratti in corso non potrà < i>
convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata>>.
La necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata (la cui mancanza comporta l'inefficacia
provvisoria della cessione) sussiste solo sino a quando il contratto è in <> e cessa quando
questo presupposto viene meno in conseguenza dell'esaurirsi del rapporto contrattuale. Una tale
soluzione trova il suo fondamento nella “ratio” della norma, rivolta sia alla conservazione del
credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione; sia a
garantire la regolare esecuzione del rapporto stesso, garantendo che durante il suo svolgimento non
vengano meno alla parte i necessari mezzi finanziari. Nel caso, invece in cui il contratto (di durata)
abbia esaurito i suoi effetti perché la prestazione della parte privata sia stata correttamente e
integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale dell'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923
e torna ad applicarsi quella generale del ricordato art. 69 del medesimo decreto”.
Si evidenzia, quindi, sempre seguendo la condivisibile impostazione della difesa RA in punto di carenza di legittimazione attiva dell'appellante, che non ha legittimazione attiva nei Parte_1
confronti dell' in quanto non è titolare di un rapporto a diretta gestione Parte_5
regionale e, difatti, è convenzionata con l' , quindi non ha ragione di pretendere alcunchè CP_2
direttamente dalla a titolo di integrazione del corrispettivo riconosciutole per il CP_3 periodo pregresso (tra il 2013 – 2016) nel contesto della relazione contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore del SSR.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della , Parte_1
dispensa dalla disamina del secondo motivo di appello, che rimane assorbito, nel quale l'impugnante si duole che il Tribunale abbia ritenuto il difetto di legittimazione passiva di
. CP_2
Infine, benchè nelle richieste conclusive dell'atto di gravame, l'appellante abbia domandato anche la condanna delle P.A. appellate al pagamento “…sotto il profilo risarcitorio,
dell'importo di € 1.898.305,90”, la stessa non ha avanzato alcun motivo di impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado nel quale il giudice a quo ha espressamente respinto la subordinata domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile.
L'ulteriore domanda subordinata proposta a titolo di arricchimento indebito - pure disattesa dal giudice di prime cure per mancata dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita dalla struttura cedente nell'erogazione di ciascuna prestazione in relazione alla quale si chiedeva l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. – non è stata espressamente riproposta in sede di gravame, per cui si rileva aquiescenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 329 c.p.c.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari a € 1.898.305,90.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AS – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 186/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il Parte_1
15.05.2023 nei confronti dell' e della Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza n. 256/23 del Tribunale civile di AS in composizione
[...] monocratica pubblicata l' 11.04.2023 a conclusione del giudizio n. 1511/2020 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore dell'avv. Fabio Priolo, procuratore costituito dell' , dichiaratosi CP_2
antistatario, e della delle spese processuali del grado che, in favore di CP_3
ciascuna parte appellata, si liquidano in € 25.501,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa
come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16.10.2025.
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AS - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 186/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 256/23 del Tribunale civile di
AS in composizione monocratica, pubblicata l'11.04.2023 a conclusione del giudizio n.
1511/2020 R.G., avente ad oggetto: “pagamento somme”, vertente tra
c.f. e P.Iva in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura notarile in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, v. Sardegna n. 50.
CP_1
e c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, e in virtù di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 598/2023, dall'avv. Fabio
Priolo, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
-APPELLATA -
e c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AS, nei cui uffici domicilia ope legis in
AS, v. Insorti d'Ungheria n. 74.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del 9.10.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”La società
chiamava in giudizio l' e la per sentirsi: Parte_1 CP_2 CP_3
”accertato e dichiarato il diritto dell' a.r., e, per esso, Parte_2 CP_4
della sua cessionaria, ad ottenere, per le ragioni dedotte in narrativa, da parte della CP_3
in solido con la , ovvero da parte di ciascuno, per quanto di rispettiva
[...] CP_2
competenza ed obbligazione, il pagamento del complessivo importo di euro 1.898.305,90
(1.656.552,43 + 241.753,47); condannare la in solido con la , ovvero CP_3 CP_2
ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore della
cessionaria del credito dell'importo di € 1.898.305,90, oltre interessi al Parte_1
tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002 e smi;
in linea subordinata, condannare la
in solido con la , ovvero ciascuna, per quanto di rispettiva CP_3 CP_2
competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore della cessionaria del credito Parte_1
della somma di € 1.898.305,90 (o della diversa somma che risulterà di giustizia),
[...] oltre interessi al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002 e smi, a titolo di risarcimento
del danno, ovvero, in ulteriore subordine, a titolo indennizzo ex art. 2041 cod. civ.; con
condanna, altresì, in ogni caso, della in solido con la , ovvero CP_3 CP_2
ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento degli interessi
moratori nella misura prevista dal decreto n. 231/2002 e smi con decorrenza dalla scadenza
delle singole fatture e, comunque, dal momento della proposizione della presente domanda
giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 c.c.”.
A sostegno della domanda la società attrice ha premesso di essere cessionaria dei crediti,
vantati dal cedente a.r. dei confronti delle convenute, Pt_2 Controparte_5
per aver reso prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale e, in particolare,
“dei corrispettivi maturati dalla a.r. a titolo di incremento tariffario Parte_3
per le prestazioni riabilitative erogate negli anni 2013 – 2016, in regime domiciliare,
ambulatoriale ed extramurale nei limiti della rivalutazione ISTAT, come indicata, anno per
anno – a decorrere dall'anno 2006 – dal DCA n. 32 del 2014 (fatta salva l'ulteriore
integrazione tariffaria all'esito del procedimento diretto alla corretta determinazione dei
corrispettivi di rifermento), per complessivi euro 1.656.552,43, nonché dei corrispettivi
maturati negli anni 2014, 2015 e 2016 secondo la tariffa base di riferimento, dunque senza
alcun incremento tariffario, rimasti parzialmente impagati per euro 241.753,47”.
Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, osservava CP_2
che non era tenuta a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni erogate oltre il tetto
massimo di spesa previsto;
che le prestazioni rese dalla cedente nel suindicato periodo, erano
state regolarmente remunerate da nei limiti del budget;
che la cedente, nonostante CP_2
gli avesse più volte segnalato il superamento dei limiti, continuava ad erogare e CP_2
fatturare le prestazioni rese, puntualmente contestate. Chiedeva, pertanto, il rigetto della
domanda, con vittoria di spese e competenze di causa. Si costituiva la eccependo la carenza di legittimazione passiva, il difetto di CP_3
giurisdizione del G.O. e, nel merito, il rigetto della domanda trattandosi di pretese non dovute
in quanto rese extra contractum ed extrabudget.
Radicatasi la lite, chiesti e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., disattesa
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e depositata la consulenza tecnica contabile, la
causa è stata chiamata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie conclusive”.
Con la sentenza n. 256/2023, l'adito Tribunale di AS, ritenuta la propria giurisdizione, nonché la sussistenza della titolarità passiva del rapporto in capo alla sola così decideva: “ - dichiara[va] il difetto di legittimazione passiva CP_3
dell' ; - rigetta[va] le domande della società attrice;
- Controparte_2
condanna[va] la al pagamento, in favore dell'Avvocato Fabio CP_6 Parte_1
Priolo dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 37.951,00
oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
- condanna[va] la società Parte_1
al pagamento, in favore della delle spese di lite che liquida in euro
[...] CP_3
37.951,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
- pone[va] in via definitiva
a carico della società attrice le spese di consulenza contabile”.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale per difetto di contratto scritto;
ha altresì
respinto la domanda subordinata avanzata a titolo di risarcimento del danno per difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile;
ha infine disatteso l'ulteriore domanda subordinata proposta a titolo di arricchimento indebito per mancata dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita dalla struttura cedente nell'erogazione di ciascuna prestazione in relazione alla quale si chiedeva l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.
Con citazione notificata il 15.05.2023 per l'udienza del 30.10.2023, la soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato ai motivi di seguito precisati,
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: accogliere il presente appello, e per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza del
Tribunale di AS n. 256/2023, per violazione dell'art. 101, 2°co. cod. proc. civ.; per
l'effetto, accertato e dichiarato il diritto dell' Stef. a.r. e, per Parte_2
esso, della sua cessionaria ad ottenere, per le ragioni dedotte in narrativa, da parte della
in solido con la , ovvero da parte di ciascuno, per quanto di rispettiva CP_3 CP_2
competenza, ed obbligazione, il pagamento dell'importo di euro 1.898.305,90, condannare la
in solido con la , ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza CP_3 CP_2
ed obbligazione, al pagamento, in favore della cessionaria del credito , Parte_1
sotto il profilo contrattuale, ovvero, in subordine, sotto il profilo risarcitorio, dell'importo di
€ 1.898.305,90 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre interessi, al tasso
previsto dal decreto legislativo 231/2002 e smi;
Con condanna altresì, in ogni caso, della
in solido con la , ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza CP_3 CP_2
ed obbligazione, al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto n.
231/2002 e smi con decorrenza dal momento di proposizione della presente domanda
giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C.
In via istruttoria, si chiede alla Corte di Appello di volere rimettere in termini l'odierna
appellante e di acquisire la documentazione qui prodotta sub. doc. 4 e 5 e, più precisamente,
i Contratti sottoscritti dalla struttura sanitaria Stef. a.r. per gli Parte_2
anni 2015 e 2016 (cfr. doc 4 a - b), nonché le Determinazioni del Direttore Generale della
di proroga del contratto sottoscritto per l'anno 2011 a valere per gli anni 2012, 2013, CP_2
2014 e 2015 (cfr. doc. 5 a-b). Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i
gradi di giudizio”.
Con comparsa del 1°.09.2023 si è costituita l' , rassegnando le seguenti richieste CP_2
conclusive: ”- riconfermare, ove ritenuto opportuno e/o necessario, il difetto di legittimazione
passiva della;
- dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto ex adverso e/o CP_2
comunque rigettarlo siccome infondato in fatto e in diritto;
- stralciare la nuova documentazione proposta in appello per violazione dell'art. 345 c. III c.p.c. e,
conseguentemente, rigettare la richiesta di rimessione in termini per la relativa acquisizione
di nuovi documenti;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del
giudizio di appello”.
Si è altresì costituita con comparsa del 9.10.2023 la eccependo il difetto di CP_3
legittimazione ad agire dell'allora attrice, attuale appellante, e, comunque, ha concluso per il rigetto dell'appello e della domanda introduttiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la difesa , nella memoria conclusionale di replica e nelle note scritte Pt_4
sostitutive dell'udienza dell'8.10.2025, ha richiamato la recente sentenza dell'intestata Corte di
Appello resa in causa gemella tra le stesse parti (sent. n. 270 del 12.09.2025 in R.G. n. 186/2023),
dalla quale non v'è motivo di discostarsi.
Ciò posto, nel primo motivo di appello è eccepita la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ, “per avere il Tribunale posto a fondamento della sentenza una
eccezione in senso lato rilevata d'ufficio - n.d,r. l'assenza di contratto scritto regolante le prestazioni erogate dalla casa di cura cedente in regime di accreditamento – sollevata dalla solo in sede CP_3
di note conclusive scritte, senza riservarsi la decisione con assegnazione alle parti di un termine per
poter esporre le proprie difese sulla questione.
Fondatezza della domanda proposta sotto il profilo contrattuale, ovvero, in via subordinata,
risarcitorio”.
Nel secondo motivo di appello è dedotto che ”Il Tribunale ha violato e/o erroneamente interpretato
l'art. 1, comma 10 D.L. 324/1993, l'art. 25 della L. n. 18/2008, gli artt. 1272 cod. CP_3
civ. e 1273 cod. civ., e i principi dettati dalla Suprema Corte in punto di individuazione del soggetto
passivo delle pretese avanzate dai fornitori ed erogatori del Servizio Sanitario regionale”.
Il primo motivo di gravame è infondato. Nel giudizio di primo grado l'art. 101, II co., c.p.c. non è stato violato, in quanto la risulta CP_2
essersi costituita ritualmente in giudizio e, fin dal primo atto difensivo e, cioè, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.01.2021, nel rispetto delle preclusioni ex art. 167 c.p.c., fu chiaramente eccepito, alla pagina 3, che “L'attrice ha agito in giudizio quale cessionaria dei crediti
Co dell' Istituto di Stef. senza tuttavia dedurre e comprovare l'esistenza di un Parte_2
valido rapporto contrattuale tra tale ultimo centro e la negli anni 2014 – 2016 e le CP_2
prestazioni effettuate dalle quali sorgerebbe l'obbligo di pagamento”.
Quanto alla posizione della le difese svolte attinenti alla carenza di legittimazione passiva CP_3
includono anche la tesi dell'assenza di titolo contrattuale opponibile all' Parte_5
– rispetto alla quale fa il paio la chiara eccezione inerente all'inopponibilità alla della CP_3
cessione del credito, che non risulta notificata a quest'ultima, il che priva in ogni caso Parte_1
di legittimazione ad agire contro la medesima – e sono state svolte sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, focalizzate nelle memorie istruttorie (in particolare, quella del 12.04.2021) e, infine sviluppate in ogni loro implicazione nella comparsa conclusionale. Ciò del tutto legittimamente,
trattandosi, a ben vedere, di mere difese, proponibili in ogni tempo e apprezzabili a iniziativa officiosa, se emergenti dagli atti di causa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11.06.2021, n. 16560, sulla distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile). Dunque l'appellante non può
dolersi di una pronuncia sostanzialmente presentata come a “sorpresa”, in ogni caso incentrata su rilievo compiutamente illustrato nella suddetta comparsa conclusionale, di guisa che non può
sostenersi che sia mancata l'opportunità di contraddittorio.
E, proprio alla luce del surrichiamato arresto giurisprudenziale dal quale non v'è alcun motivo di discostarsi, il Collegio reputa processualmente ammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'allora attrice, odierna appellante, sollevata dalla sin dalla comparsa di CP_3
costituzione in appello.
Di vero, mentre le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le mere difese si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa,
avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio (salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Sulla natura di mera difesa dell'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva come di quella attiva, vedasi la condividibile sentenza Corte appello Milano, sez. III, 3.05.2023, n. 1410, per cui le contestazioni sulla legittimatio ad processum – attiva o passiva – come anche sulla titolarità – attiva o passiva – del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del processo e, pertanto, il difetto di legittimazione e parimenti la carenza di titolarità del rapporto,
sebbene non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio ove risultanti dagli atti di causa.
Oltre ad essere processualmente ammissibile, l'eccezione in parola è anche fondata nel merito, sotto i vari aspetti illustrati dall'eccipiente.
Al riguardo, in primo luogo, non sussiste alcuna cessione opponibile all'Amm. regionale, non risultando nei suoi confronti alcuna “notificazione” dell'atto di cessione del credito.
Nel caso di specie, invero, viene in rilievo quanto statuito dal R.D. 2440 del 18.11.1923, “Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”, il cui art. 69,
comma1, statuisce che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i
sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle
leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario
cui spetta ordinare il pagamento”.
Ancora più significativo il successivo art. 70, alla cui stregua “le somme dovute dallo Stato per
somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 335, allegato F, della legge medesima” in base al quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi
cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” (art. 7, all. E della legge 20 marzo 1865
n. 2248).
Alla stregua, dunque del citato art. 70 – che introduce un principio generale applicabile a tutte le
Pubbliche Amministrazioni – deve ritenersi che la cessione dei crediti verso la Pubblica
Amministrazione derivanti da contratti in cui è connaturata una componente di natura fiduciaria tra le parti, stipulata senza l'adesione dell'Amministrazione interessata, sia valida, a tutto concedere, tra le parti (creditore cedente e cessionario), ma non è opponibile alla presunta debitrice ceduta.
In definitiva, l'art. 70 del R.D. 2440 del 18.11. 1923 è norma derogatrice del principio posto dal codice civile alla libera cedibilità dei crediti, posta a tutela della conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha stipulato un contratto con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantite la regolare esecuzione del contratto stesso.
E, considerato che l'atto di cessione del credito che qui occupa potrebbe essere stato (in ipotesi)
soltanto “notificato” all'Amministrazione regionale (ma ciò nemmeno risulta), ma non anche
“accettato” da quest'ultima, tale cessione deve ritenersi inefficace nei confronti della CP_3
Da ciò discende che è sprovvista di legittimazione ad agire nei confronti della Parte_1 CP_3
[...]
Tale conclusione non è incrinata da quanto argomentato dall'appellante nella memoria di replica, pag.
7, ovvero che: ”In materia di cartolarizzazione ex L. 130/1999, la cessione si perfeziona con la
pubblicazione dell'avviso sulla G.U. …per espressa previsione di legge alle cartolarizzazioni ex L.
130/1999 non si applicano le norme di cui agli artt. 69 e 70 RD n. 2440/1923”, poiché non risulta
(nè poteva essere giuridicamente possibile) che la cessione di crediti tra la struttura sanitaria cedente e l'attuale appellante abbia assunto le forme della cartolarizzazione ex L. 130/1999.
La giurisprudenza è consolidata nel reputare che l'art. 70 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 norma derogatrice al principio posto dal codice civile alla libera cedibilità dei crediti, in quanto posta a tutela della conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con la P.A.,
al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto stesso (Cass.civ., Sez. 3, 28/01/2002, n. 981).
In termini, si veda Cass. civ., Sez. III, 5/02/2008, n. 2665, secondo cui: “L'art. 69 r.d. 18 novembre
1923 n. 2440, in tema di cessioni relative a somme dovute dallo Stato, non richiede per l'adesione
dell'amministrazione, l'adozione di forme particolari, essendo sufficiente che all'amministrazione
interessata sia data notizia della cessione in forma idonea a consentirle di disporre le opportune
variazioni negli ordini di pagamento. L'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta
dal successivo art. 70, il cui comma 3 prescrive che <<per le somme dovute dallo stato per < i>
somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni della l. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, allegato E>> a norma del quale <<sul prezzo dei contratti in corso non potrà < i>
convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata>>.
La necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata (la cui mancanza comporta l'inefficacia
provvisoria della cessione) sussiste solo sino a quando il contratto è in <
questo presupposto viene meno in conseguenza dell'esaurirsi del rapporto contrattuale. Una tale
soluzione trova il suo fondamento nella “ratio” della norma, rivolta sia alla conservazione del
credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione; sia a
garantire la regolare esecuzione del rapporto stesso, garantendo che durante il suo svolgimento non
vengano meno alla parte i necessari mezzi finanziari. Nel caso, invece in cui il contratto (di durata)
abbia esaurito i suoi effetti perché la prestazione della parte privata sia stata correttamente e
integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale dell'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923
e torna ad applicarsi quella generale del ricordato art. 69 del medesimo decreto”.
Si evidenzia, quindi, sempre seguendo la condivisibile impostazione della difesa RA in punto di carenza di legittimazione attiva dell'appellante, che non ha legittimazione attiva nei Parte_1
confronti dell' in quanto non è titolare di un rapporto a diretta gestione Parte_5
regionale e, difatti, è convenzionata con l' , quindi non ha ragione di pretendere alcunchè CP_2
direttamente dalla a titolo di integrazione del corrispettivo riconosciutole per il CP_3 periodo pregresso (tra il 2013 – 2016) nel contesto della relazione contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore del SSR.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della , Parte_1
dispensa dalla disamina del secondo motivo di appello, che rimane assorbito, nel quale l'impugnante si duole che il Tribunale abbia ritenuto il difetto di legittimazione passiva di
. CP_2
Infine, benchè nelle richieste conclusive dell'atto di gravame, l'appellante abbia domandato anche la condanna delle P.A. appellate al pagamento “…sotto il profilo risarcitorio,
dell'importo di € 1.898.305,90”, la stessa non ha avanzato alcun motivo di impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado nel quale il giudice a quo ha espressamente respinto la subordinata domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile.
L'ulteriore domanda subordinata proposta a titolo di arricchimento indebito - pure disattesa dal giudice di prime cure per mancata dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita dalla struttura cedente nell'erogazione di ciascuna prestazione in relazione alla quale si chiedeva l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. – non è stata espressamente riproposta in sede di gravame, per cui si rileva aquiescenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 329 c.p.c.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari a € 1.898.305,90.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AS – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 186/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il Parte_1
15.05.2023 nei confronti dell' e della Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza n. 256/23 del Tribunale civile di AS in composizione
[...] monocratica pubblicata l' 11.04.2023 a conclusione del giudizio n. 1511/2020 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore dell'avv. Fabio Priolo, procuratore costituito dell' , dichiaratosi CP_2
antistatario, e della delle spese processuali del grado che, in favore di CP_3
ciascuna parte appellata, si liquidano in € 25.501,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa
come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16.10.2025.
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico