Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4982/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4982/2024, promossa con ricorso depositato il 28/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Rossana Foglia
e
2) Parte_2
Nato a Tradate 25 maggio 1979
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Rossana Foglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CI (Va), in data 1° maggio 2007
(anno 2007 atto n. 4 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 8 luglio 2015 omologato con decreto del 17 luglio 2025 depositato in pari data.
con i seguenti figli minorenni:
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti, concordemente, ribadiscono l'affidamento condiviso del figlio minore
, con collocazione stabile presso la madre. Per_1
2) Il padre, previo libero accordo con la madre, potrà vedere il figlio e tenerlo con sè in qualunque giorno e per qualunque periodo e, solo in caso di mancato consenso od accordo con la madre varrà la seguente regolamentazione: il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alterni, andandolo a prendere il venerdì sera, presso
l'abitazione della madre alle ore 19,30 e ivi riportandolo la domenica sera dopo cena, nonché ogni martedì e giovedì pomeriggio andandolo a prendere, al termine delle attività scolastiche o ricreative pomeridiane svolte dal figlio e riconducendolo dalla madre dopo cena, oppure alla scuola materna direttamente il giorno seguente, il tutto compatibilmente con le esigenze del figlio minore.
3) Le vacanze natalizie verranno trascorse da in alternanza tra i genitori, con la Per_1 fissazione del periodo dal 24 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.01 con l'altro genitore;
in particolare, il giorno 25 dicembre il minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, in modo da poter trascorrere il giorno di Natale con entrambi i genitori.
4) Le vacanze pasquali, dal giovedì alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno.
5) Durante le vacanze estive, il Signor trascorrerà con il figlio minore un Pt_2 Per_1
periodo di 15 giorni anche non consecutivi da definirsi insieme alla signora Parte_1
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6) Il signor corrisponderà un contributo a titolo di mantenimento per il figlio Pt_2
minore pari a complessivi € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di Per_1 ogni mese. La predette somma sarà rivalutabili di anno in anno sulla base dell'indice
ISTAT in conformità alle vigenti disposizioni normative, sino a quando il minore diventerà economicamente autosufficiente.
7) Il padre sarà inoltre tenuto a corrispondere alla madre, a mezzo bonifico bancario o assegno, il 50% delle spese straordinarie, qualora preventivamente comunicate e concordate tra le parti.
pagina2 di 3 In mancanza di accordo, i coniugi si atterranno alle linee guida “spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano e già adottate dal Tribunale di Varese.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
1° maggio 2007 in CI (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di CI (anno 2007, atto n. 4, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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