Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 6626/2020
Oggi 27 febbraio 2025 dinanzi al giudice dott. Stefania Ietti viene chiamata la causa R.G. N. 6626/2020
Sono presenti in modalità telematica i difensori, i quali hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice decide la controversia dando lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene incorporata al verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 6626/2020
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Di Monda, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Nola (NA), alla Via Tansillo n. 11, come da procura in atti,
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Diaz n.11
CONVENUTO – OPPOSTO
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
p.t., con sede in Roma alla Via Nazionale n. 91
CONVENUTO – CONTUMACE
Oggetto: opposizione cartella di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
proponendo opposizione alla cartella di pagamento n. 07120250139427687000,
e all'estratto di ruolo per € 33.406,04, che dichiarava di non avere mai ricevuto.
Eccepiva, tra l'altro, la nullità della notifica della cartella di pagamento nonché la nullità della notifica a mezzo pec.
Si costituiva in giudizio l' per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale della Stato di Napoli, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta e nel merito l'infondatezza.
Restava contumace la . CP_2
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e precisate le conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
E' principio di diritto che in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare, a fronte di specifica contestazione, tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa, di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis DPR
N. 600/1973, che dispone: “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata”.
Ciò senza che rilevi la circostanza che a ricevere l'atto esattivo, in luogo dell'effettivo destinatario, sia un familiare o un soggetto diverso non rientrante nell'alveo dei cosidetti “conviventi”.
Come stabilito dal Giudice di legittimità, il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, ovvero del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione (Cass. N. 17235/2018).
E così “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della Legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/idoneità di
2 altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale
(CAD), non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Orbene, è depositato in atti il referto di notifica della cartella esattoriale (allegato n. 3 fascicolo informatico di parte convenuta), ove risulta che dopo un primo accesso infruttuoso avvenuto in data 29.12.2015, veniva notificata l'8.1.2016, in assenza del destinatario, ad , qualificatasi come incaricata alla Parte_2
ricezione.
Dal prospetto riepilogativo del 14.1.2016 (allegato n.4 fascicolo informatico di parte convenuta) si evince che veniva spedita a la raccomandata Parte_1
informativa n. 689260355915 senza ricevuta di ritorno, con la evidente impossibilità di dimostrare l'avvenuta ricezione.
In difetto della prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa, quale atto prodomico, deve dichiararsi la nullità della notifica della cartella di pagamento, della quale va quindi disposto l'annullamento.
Ogni ulteriore richiesta ed eccezione resta assorbita.
Le spese processuali del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito della controversia, del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso come in parte motiva e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 07120250139427687000;
- dichiara la contumacia della;
CP_2
- compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Nola, 6.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti
3