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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2782/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2025 promossa da:
(C.F. ), per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ranchino in virtù di procura posta a
[...] corredo del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In via principale
- previo accertamento e dichiarazione della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 27/006/03000147 già contratto n. 0001328474, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare (p.iva ) e chiunque si trovi nel possesso illegittimo, a rilasciare CP_1 P.IVA_2
e consegnare libero da cose e persone alla ricorrente il bene immobile oggetto del predetto contratto
pagina 1 di 6
di locazione finanziaria, e precisamente: immobile nel Comune di IM (AN) alla Via Fagioli n.16, come meglio descritto nell'atto di compravendita.
- Con vittoria delle spese e compensi della presente procedura, IVA, spese generali e CPA come per legge e le successive ed eventuali occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società per il tramite della Parte_1 mandataria , conveniva in giudizio la società Parte_2 CP_1 deducendo che:
con contratto di locazione finanziaria n. FS 1328474, sottoscritto in data Controparte_2
26.05.2009 aveva concesso in locazione finanziaria alla l'unità Parte_3 immobiliare sita nel Comune di IM (AN) alla Via Fagioli 16 come meglio descritta nell'atto di compravendita, acquistata dalla stessa con atto del 26.02.2011 a rogito Notaio Controparte_2
di IM (Rep. 14902– racc. 7641); Persona_1
- successivamente era intervenuta una cessione del contratto di leasing tra la Parte_3
e la con il consenso di
[...] CP_1 Controparte_2
-nel corso del rapporto l'Utilizzatore si era reso inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento dei canoni di locazione finanziaria, come da estratto conto allegato;
- nelle more era intervenuta la cessione di crediti e rapporti giuridici in blocco ad ed Parte_1 [...]
Parte_1
- che la in qualità di mandataria di rilevato il Parte_2 Parte_1 grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017 oltreché ai sensi e per gli effetti delle condizioni generali di contratto, aveva comunicato la risoluzione di diritto con ogni effetto di legge del contratto di leasing n. 27/006/03000147 già contratto n. 0001328474, intimando ai sensi dell'art. 1, comma 138 l. 124/2017 la immediata restituzione del bene immobile oggetto della locazione finanziaria nonché il pagamento dei canoni scaduti e non saldati pari ad €
33.621,85, oltrechè dei canoni a scadere in linea capitale, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, precisando che tale importo sarebbe stato dedotto pagina 2 di 6 da quanto ricavato dalla vendita del bene;
- che nonostante l'intimazione, l non aveva ancora provveduto al rilascio dell'immobile. Parte_4
La ricorrente rassegnava pertanto le sopra trascritte conclusioni.
Con ordinanza in data 8.10.2025 veniva dichiarata la contumacia della società ricorrente.
La causa perveniva quindi in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025 e in tale sede il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine previsto dal comma terzo della citata norma.
La domanda di parte ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta documentalmente comprovato che il contratto di leasing prevedesse, all'art. 21, una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato adempimento, anche parziale, da parte dell'utilizzatore, di uno o più obblighi discendenti dal contratto.
Si osserva quindi come secondo i consolidati insegnamenti di legittimità: “In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (cfr.
Cass. civ. 29017/2018; in motivazione Cass. civ. 20854/2014).
Orbene, conformemente alle regole di imputazione della responsabilità contrattuale, parte ricorrente ha provato la fonte del rapporto contrattuale controverso e dedotto l'inadempimento della CP_1 rispetto al pagamento di una serie di canoni di locazione.
La stessa ha, altresì, documentato la comunicazione della risoluzione ex art. 1456 c.c. ad opera della società mandataria, la quale ha comunicato all'utilizzatore di volersi avvalere della operatività della clausola risolutiva espressa nonché richiamato il disposto normativo di cui all'art. 1, comma 137 l.
124/2017.
Come noto, la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), è la clausola con la quale le parti prevedono pagina 3 di 6 che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.
Ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando le parti hanno convenuto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta (primo comma), la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa
(secondo comma).
L'effetto risolutorio consegue quindi all'integrazione di una fattispecie complessa costituita dal fatto dell'inadempimento e dalla dichiarazione di avvalersi della clausola.
Con la relativa convenzione prevista nel contratto si attribuisce quindi al creditore il potere di far valere la risoluzione al verificarsi del fatto d'inadempimento, pattiziamente elevato a condizione risolutiva, dichiarando semplicemente all'altro contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva (cfr. anche in motivazione Cass. n. 18320/2015).
E' dunque questa dichiarazione di volontà a provocare la risoluzione del contratto, con effetto dalla data dell'inadempimento; laddove il giudice, eventualmente adito, previo accertamento della imputabilità dell'inadempimento (Cass. n. 2553 del 2007), emetterà sentenza di mero accertamento, dichiarativa dell'avvenuto scioglimento del rapporto, senza che l'operatività della clausola sia rimessa alla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., essendo stata tale valutazione rimessa alle parti in sede di stipulazione, secondo la previsione del codice civile
(Cass. n. 10815/1995; n. 3102/2000; n. 167/2005; 16993/2007; n. 20854/2014).
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (Cass. n.
394/1986).
Restando contumace la parte resistente non ha assolto agli oneri probatori sulla stessa incombenti né ha offerto una differente rappresentazione dei fatti come allegati e documentati dalla ricorrente.
Vige al riguardo il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o del fatto impeditivo per causa non imputabile (Cass. n. 9351 del 2007 anche in motivazione;
per il generale pagina 4 di 6 principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte [negoziale o legale] del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, cfr. ex multis Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004; Cass. S.U.
n. 577/2008).
In accoglimento delle domande della ricorrente deve, pertanto, essere dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria per cui è causa.
Dall'accertamento e declaratoria di intervenuta risoluzione contrattuale deriva quindi, ex art. 1458 c.c.,
l'obbligo in capo al detentore sine titulo di immediata restituzione del bene immobile oggetto del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in osservanza dei parametri di cui al vigente DM 147/2022 in relazione al valore della causa (indeterminabile a bassa complessità) e all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.
27/006/03000147 -già contratto n. 0001328474- oggetto di causa e, per l'effetto,
CONDANNA la al rilascio immediato del bene oggetto di contratto: Immobile in CP_1
IM (AN) Via Fagioli L. 12 al N.C.E.U. di detto comune al Fg. 59, Mapp. 8, sub.77 libero da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori.
CONDANNA altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 1.600,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se e in quanto dovuti.
pagina 5 di 6 Ancona, 31.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2025 promossa da:
(C.F. ), per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ranchino in virtù di procura posta a
[...] corredo del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In via principale
- previo accertamento e dichiarazione della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 27/006/03000147 già contratto n. 0001328474, per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare (p.iva ) e chiunque si trovi nel possesso illegittimo, a rilasciare CP_1 P.IVA_2
e consegnare libero da cose e persone alla ricorrente il bene immobile oggetto del predetto contratto
pagina 1 di 6
di locazione finanziaria, e precisamente: immobile nel Comune di IM (AN) alla Via Fagioli n.16, come meglio descritto nell'atto di compravendita.
- Con vittoria delle spese e compensi della presente procedura, IVA, spese generali e CPA come per legge e le successive ed eventuali occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società per il tramite della Parte_1 mandataria , conveniva in giudizio la società Parte_2 CP_1 deducendo che:
con contratto di locazione finanziaria n. FS 1328474, sottoscritto in data Controparte_2
26.05.2009 aveva concesso in locazione finanziaria alla l'unità Parte_3 immobiliare sita nel Comune di IM (AN) alla Via Fagioli 16 come meglio descritta nell'atto di compravendita, acquistata dalla stessa con atto del 26.02.2011 a rogito Notaio Controparte_2
di IM (Rep. 14902– racc. 7641); Persona_1
- successivamente era intervenuta una cessione del contratto di leasing tra la Parte_3
e la con il consenso di
[...] CP_1 Controparte_2
-nel corso del rapporto l'Utilizzatore si era reso inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento dei canoni di locazione finanziaria, come da estratto conto allegato;
- nelle more era intervenuta la cessione di crediti e rapporti giuridici in blocco ad ed Parte_1 [...]
Parte_1
- che la in qualità di mandataria di rilevato il Parte_2 Parte_1 grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 137, legge n. 124/2017 oltreché ai sensi e per gli effetti delle condizioni generali di contratto, aveva comunicato la risoluzione di diritto con ogni effetto di legge del contratto di leasing n. 27/006/03000147 già contratto n. 0001328474, intimando ai sensi dell'art. 1, comma 138 l. 124/2017 la immediata restituzione del bene immobile oggetto della locazione finanziaria nonché il pagamento dei canoni scaduti e non saldati pari ad €
33.621,85, oltrechè dei canoni a scadere in linea capitale, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, precisando che tale importo sarebbe stato dedotto pagina 2 di 6 da quanto ricavato dalla vendita del bene;
- che nonostante l'intimazione, l non aveva ancora provveduto al rilascio dell'immobile. Parte_4
La ricorrente rassegnava pertanto le sopra trascritte conclusioni.
Con ordinanza in data 8.10.2025 veniva dichiarata la contumacia della società ricorrente.
La causa perveniva quindi in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025 e in tale sede il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine previsto dal comma terzo della citata norma.
La domanda di parte ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta documentalmente comprovato che il contratto di leasing prevedesse, all'art. 21, una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato adempimento, anche parziale, da parte dell'utilizzatore, di uno o più obblighi discendenti dal contratto.
Si osserva quindi come secondo i consolidati insegnamenti di legittimità: “In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (cfr.
Cass. civ. 29017/2018; in motivazione Cass. civ. 20854/2014).
Orbene, conformemente alle regole di imputazione della responsabilità contrattuale, parte ricorrente ha provato la fonte del rapporto contrattuale controverso e dedotto l'inadempimento della CP_1 rispetto al pagamento di una serie di canoni di locazione.
La stessa ha, altresì, documentato la comunicazione della risoluzione ex art. 1456 c.c. ad opera della società mandataria, la quale ha comunicato all'utilizzatore di volersi avvalere della operatività della clausola risolutiva espressa nonché richiamato il disposto normativo di cui all'art. 1, comma 137 l.
124/2017.
Come noto, la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), è la clausola con la quale le parti prevedono pagina 3 di 6 che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.
Ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando le parti hanno convenuto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta (primo comma), la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa
(secondo comma).
L'effetto risolutorio consegue quindi all'integrazione di una fattispecie complessa costituita dal fatto dell'inadempimento e dalla dichiarazione di avvalersi della clausola.
Con la relativa convenzione prevista nel contratto si attribuisce quindi al creditore il potere di far valere la risoluzione al verificarsi del fatto d'inadempimento, pattiziamente elevato a condizione risolutiva, dichiarando semplicemente all'altro contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva (cfr. anche in motivazione Cass. n. 18320/2015).
E' dunque questa dichiarazione di volontà a provocare la risoluzione del contratto, con effetto dalla data dell'inadempimento; laddove il giudice, eventualmente adito, previo accertamento della imputabilità dell'inadempimento (Cass. n. 2553 del 2007), emetterà sentenza di mero accertamento, dichiarativa dell'avvenuto scioglimento del rapporto, senza che l'operatività della clausola sia rimessa alla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., essendo stata tale valutazione rimessa alle parti in sede di stipulazione, secondo la previsione del codice civile
(Cass. n. 10815/1995; n. 3102/2000; n. 167/2005; 16993/2007; n. 20854/2014).
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (Cass. n.
394/1986).
Restando contumace la parte resistente non ha assolto agli oneri probatori sulla stessa incombenti né ha offerto una differente rappresentazione dei fatti come allegati e documentati dalla ricorrente.
Vige al riguardo il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o del fatto impeditivo per causa non imputabile (Cass. n. 9351 del 2007 anche in motivazione;
per il generale pagina 4 di 6 principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte [negoziale o legale] del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, cfr. ex multis Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004; Cass. S.U.
n. 577/2008).
In accoglimento delle domande della ricorrente deve, pertanto, essere dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria per cui è causa.
Dall'accertamento e declaratoria di intervenuta risoluzione contrattuale deriva quindi, ex art. 1458 c.c.,
l'obbligo in capo al detentore sine titulo di immediata restituzione del bene immobile oggetto del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in osservanza dei parametri di cui al vigente DM 147/2022 in relazione al valore della causa (indeterminabile a bassa complessità) e all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.
27/006/03000147 -già contratto n. 0001328474- oggetto di causa e, per l'effetto,
CONDANNA la al rilascio immediato del bene oggetto di contratto: Immobile in CP_1
IM (AN) Via Fagioli L. 12 al N.C.E.U. di detto comune al Fg. 59, Mapp. 8, sub.77 libero da persone e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori.
CONDANNA altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 1.600,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se e in quanto dovuti.
pagina 5 di 6 Ancona, 31.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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