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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/09/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n. Reg.Gen. n. 185/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 185/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 255/23 del Tribunale
civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata l' 11.04.2023 a conclusione del giudizio n. 1512/2020 R.G., avente ad oggetto: “pagamento somme”,
vertente tra
c.f. e P.Iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura notarile in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, v. Sardegna n. 50.
-APPELLANTE-
1 2
e c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, e in virtù di Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 598/2023, dall'avv. Fabio Priolo, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
-
[...]
e
Regione Molise, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia ope legis in Campobasso, v. Insorti d'Ungheria n. 74.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, scaduti i termini ex artt. 190 e 352
c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del
Consigliere istruttore del 10.07.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:
”La chiamava in giudizio l' e la Regione Controparte_2 CP_1
Molise per sentirsi: ”accertato e dichiarato il diritto della Parte_2
e, per essa, della sua cessionaria, ad ottenere, per le ragioni dedotte
[...]
in narrativa, da parte della Regione Molise in solido con la , ovvero da CP_1
parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, il
2 3
pagamento del complessivo importo di euro 1.320.832,93 (1.258.736,85 +
62.096,08); condannare la Regione Molise in solido con la , ovvero da CP_1
parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al
pagamento, in favore della cessionaria del credito dell'importo Parte_1
di € 1.320.832,93, oltre interessi al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002
e smi;
in linea subordinata, condannare la Regione Molise in solido con la
, ovvero ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al CP_1
pagamento, in favore della cessionaria del credito della somma Parte_1
di € 1.320.832,93 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre interessi
al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002 e smi, a titolo di risarcimento del
danno, ovvero, in ulteriore subordine, a titolo indennizzo ex art. 2041 cod. civ.;
con condanna, altresì, in ogni caso, della Regione Molise in solido con la , CP_1
ovvero ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al
pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto n. 231/2002
e smi con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture e, comunque, dal
momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art.
1284 c.c.”.
A sostegno della domanda la società attrice ha premesso di essere cessionaria dei
crediti, vantati dalla cedente dei confronti Controparte_3
delle convenute, per aver reso prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario
nazionale e, in particolare, “dei corrispettivi maturati dalla
[...]
a titolo di incremento tariffario per le prestazioni Controparte_4
riabilitative erogate negli anni 2013 – 2016 [rectius 2006 – 2016], in regime
domiciliare, ambulatoriale ed extramurale nei limiti della rivalutazione ISTAT,
3 4
come indicata, anno per anno – a decorrere dall'anno 2006 – dal CDA n. 32 del
2014 (fatta salva, l'ulteriore integrazione tariffaria all'esito del procedimento
diretto alla corretta determinazione dei corrispettivi di rifermento), per
complessivi euro 1.258,736, 85, nonché dei corrispettivi maturati negli anni 2015
e 2016 secondo la tariffa base di riferimento, dunque senza alcun incremento
tariffario, rimasti parzialmente impagati per euro 62.096, 08”.
Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, CP_1
osservava che non era tenuta a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni
erogate oltre il tetto massimo di spesa previsto;
che le prestazioni rese dalla
cedente nel suindicato periodo, erano state regolarmente remunerate da CP_1
nei limiti del budget;
che la cedente, nonostante gli avesse più volte CP_1
segnalato il superamento dei limiti, continuava ad erogare e fatturare le
prestazioni rese, puntualmente contestate. Chiedeva, pertanto, il rigetto della
domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la Regione Molise eccependo la carenza di legittimazione passiva, il
difetto di giurisdizione del G.O. e, nel merito, il rigetto della domanda trattandosi
di pretese non dovute in quanto rese extra contractum ed extrabudget.
Radicatasi la lite, chiesti e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.,
disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e depositata la consulenza
tecnica contabile, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per essere decisa
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per
il deposito di memorie conclusive”.
Con la sentenza n. 255/2023, l'adito Tribunale di Campobasso, ritenuta la propria giurisdizione, nonché la sussistenza della titolarità passiva del rapporto in capo alla
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sola Regione Molise, così decideva: “ - dichiara[va] il difetto di legittimazione
passiva dell' ; - rigetta[va] le domande Controparte_1
della società attrice;
- condanna[va] la al pagamento, Controparte_2
in favore dell'avv. Priolo dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida
in complessivi euro 37.951,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e
cpa; - condanna[va] la società al pagamento, in favore della Parte_1
Regione Molise, delle spese di lite che liquida in euro 37.951,00 oltre spese
generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
- pone[va] in via definitiva a carico
della società attrice le spese di consulenza contabile”.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale per difetto di contratto scritto;
ha altresì respinto la domanda subordinata avanzata a titolo di risarcimento del danno per difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile;
ha infine disatteso l'ulteriore domanda subordinata proposta a titolo di arricchimento indebito per mancata dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita dalla struttura cedente nell'erogazione di ciascuna prestazione in relazione alla quale si chiedeva l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.
Con citazione notificata il 14.04.2023 per l'udienza del 25.10.2023, la soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato ai motivi di seguito precisati, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Ill.ma Corte di Appello
adita, contrariis rejectis: accogliere il presente appello, e per l'effetto, dichiarare
la nullità della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 255/2023, per violazione
dell'art. 101, 2°co. cod. proc. civ.; accertato e dichiarato il diritto della
[...]
e, per essa, della sua cessionaria ad ottenere, per le Controparte_3
ragioni dedotte in narrativa, da parte della Regione Molise in solido con la
5 6
, ovvero da parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza, ed CP_1
obbligazione, il pagamento dell'importo di euro 1.320.832,93, condannare la
Regione Molise in solido con la , ovvero ciascuna per quanto di rispettiva CP_1
competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore della cessionaria del credito
, sotto il profilo contrattuale, ovvero, in subordine, sotto il Parte_1
profilo risarcitorio, dell'importo di € 1.320.832,93 (o della diversa somma che
risulterà di giustizia), oltre interessi al tasso previsto dal decreto legislativo
231/2002 e smi;
con condanna altresì, in ogni caso, della Regione Molise in solido
con la , ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed CP_1
obbligazione, al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal
decreto n. 231/2002 e smi con decorrenza dal momento di proposizione della
presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C.
In via istruttoria, si chiede alla Corte di Appello di volere rimettere in termini
l'odierna appellante e di acquisire la documentazione qui prodotta sub. doc. 4 e 5
e, più precisamente, i Contratti sottoscritti dalla struttura sanitaria per gli anni
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 e 2016 (cfr. doc 4 a - h), nonché le
Determinazioni del Direttore Generale della di proroga del contratto CP_1
sottoscritto per l'anno 2011 a valere per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (cfr.
doc. 5 a-b). Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio”.
Con comparsa del 1°.09.2023 si è costituita l' , rassegnando le seguenti CP_1
richieste conclusive: ”- riconfermare, ove ritenuto opportuno e/o necessario, il
difetto di legittimazione passiva della;
- dichiarare la inammissibilità CP_1
dell'appello proposto ex adverso e/o comunque rigettarlo siccome infondato in
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fatto e in diritto;
- stralciare la nuova documentazione proposta in appello per
violazione dell'art. 345 c. III c.p.c. e, conseguentemente, rigettare la richiesta di
rimessione in termini per la relativa acquisizione di nuovi documenti;
- condannare
l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del giudizio di appello”.
Si è altresì costituita con comparsa del 3.10.2023 la Regione Molise eccependo il difetto di legittimazione ad agire dell'allora attrice, attuale appellante, sotto diversi profili e, comunque, ha concluso per il rigetto dell'appello e della domanda introduttiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello è eccepita la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 101,
comma 2, cod. proc. civ, “per avere il Tribunale posto a fondamento della sentenza una
eccezione in senso lato rilevata d'ufficio - n.d,r. l'assenza di contratto scritto regolante le prestazioni erogate dalla casa di cura cedente in regime di accreditamento – sollevata dalla
Regione solo in sede di note conclusive scritte, senza riservarsi la decisione con
assegnazione alle parti di un termine per poter esporre le proprie difese sulla questione.
Fondatezza della domanda proposta sotto il profilo contrattuale, ovvero, in via
subordinata, risarcitorio”.
Nel secondo motivo di appello è dedotto che ”Il Tribunale ha violato e/o erroneamente
interpretato l'art. 1, comma 10 D.L. 324/1993, l'art. 25 della L. Regione Molise n.
18/2008, gli artt. 1272 cod. civ. e 1273 cod. civ., e i principi dettati dalla Suprema Corte
in punto di individuazione del soggetto passivo delle pretese avanzate dai fornitori ed
erogatori del Servizio Sanitario regionale”.
Il primo motivo di gravame è infondato.
7 8
Nel giudizio di primo grado l'art. 101, II co., c.p.c. non è stato violato, in quanto la risulta essersi costituita ritualmente in giudizio e, fin dal primo atto difensivo e, CP_1
cioè, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.01.2021, nel rispetto delle preclusioni ex art. 167 c.p.c., fu chiaramente eccepito, alla pagina 3, che “L'attrice ha
Parte agito in giudizio quale cessionaria dei crediti della senza tuttavia dedurre e
comprovare l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra tale ultimo centro e la
negli anni 2006 – 2016 e le prestazioni effettuate dalle quali sorgerebbe l'obbligo CP_1
di pagamento”.
Quanto alla posizione della Regione, le difese svolte attinenti alla carenza di legittimazione passiva includono anche la tesi dell'assenza di titolo contrattuale opponibile all' – rispetto alla quale fa il paio la chiara eccezione inerente Parte_4
all'inopponibilità alla Regione Molise della cessione del credito, che non risulta notificata a quest'ultima, il che priva in ogni caso di legittimazione ad agire contro la Parte_1
medesima – e sono state svolte sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado,
focalizzate nelle memorie istruttorie (in particolare, quella del 12.04.2021) e, infine sviluppate in ogni loro implicazione nella comparsa conclusionale. Ciò del tutto legittimamente, trattandosi, a ben vedere, di mere difese, proponibili in ogni tempo e apprezzabili a iniziativa officiosa, se emergenti dagli atti di causa (cfr. Cassazione civile,
sez. I, 11.06.2021, n. 16560, sulla distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile). Dunque l'appellante non può dolersi di una pronuncia sostanzialmente presentata come a “sorpresa”, in ogni caso incentrata su rilievo compiutamente illustrato nella suddetta comparsa conclusionale, di guisa che non può sostenersi che sia mancata l'opportunità di contraddittorio.
8 9
E, proprio alla luce del surrichiamato arresto giurisprudenziale dal quale non v'è alcun motivo di discostarsi, il Collegio reputa processualmente ammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'allora attrice, odierna appellante, sollevata dalla
Regione Molise sin dalla comparsa di costituzione in appello.
Di vero, mentre le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le mere difese si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa, avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio
(salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché
corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Sulla natura di mera difesa dell'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva come di quella attiva, vedasi la condividibile sentenza Corte appello Milano, sez. III, 3.05.2023, n.
1410, per cui le contestazioni sulla legittimatio ad processum – attiva o passiva – come anche sulla titolarità – attiva o passiva – del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del processo e, pertanto, il difetto di legittimazione e parimenti la carenza di titolarità del rapporto, sebbene non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio ove risultanti dagli atti di causa.
Oltre ad essere processualmente ammissibile, l'eccezione in parola è anche fondata nel merito, sotto i vari aspetti illustrati dall'eccipiente.
9 10
Al riguardo, in primo luogo, non sussiste alcuna cessione opponibile all'Amm. regionale,
non risultando nei suoi confronti alcuna “notificazione” dell'atto di cessione del credito.
Nel caso di specie, invero, viene in rilievo quanto statuito dal R.D. 2440 del 18.11.1923,
“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”,
il cui art. 69, comma1, statuisce che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno,
i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi
in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale
ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”.
Ancora più significativo il successivo art. 70, alla cui stregua “le somme dovute dallo Stato
per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.
9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 335, allegato F, della
legge medesima” in base al quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto
alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”
(art. 7, all. E della legge 20 marzo 1865 n. 2248).
Alla stregua, dunque del citato art. 70 – che introduce un principio generale applicabile a tutte le Pubbliche Amministrazioni – deve ritenersi che la cessione dei crediti verso la
Pubblica Amministrazione derivanti da contratti in cui è connaturata una componente di natura fiduciaria tra le parti, stipulata senza l'adesione dell'Amministrazione interessata,
sia valida, a tutto concedere, tra le parti (creditore cedente e cessionario), ma non è
opponibile alla presunta debitrice ceduta.
In definitiva, l'art. 70 del R.D. 2440 del 18.11. 1923 è norma derogatrice del principio posto dal codice civile alla libera cedibilità dei crediti, posta a tutela della conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha stipulato un contratto con la Pubblica
Amministrazione, al fine di garantite la regolare esecuzione del contratto stesso.
10 11
E, considerato che l'atto di cessione del credito che qui occupa potrebbe essere stato (in ipotesi) soltanto “notificato” all'Amministrazione regionale (ma ciò nemmeno risulta), ma non anche “accettato” da quest'ultima, tale cessione deve ritenersi inefficace nei confronti della Regione Molise.
Da ciò discende che è sprovvista di legittimazione ad agire nei confronti Parte_1
della Regione Molise.
La giurisprudenza è consolidata nel reputare che l'art. 70 del R.D. 18.11.1923 n. 2440
norma derogatrice al principio posto dal codice civile alla libera cedibilità dei crediti, in quanto posta a tutela della conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con la P.A., al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto stesso
(Cass.civ., Sez. 3, 28/01/2002, n. 981).
In termini, si veda Cass. civ., Sez. III, 5/02/2008, n. 2665, secondo cui: “L'art. 69 r.d. 18
novembre 1923 n. 2440, in tema di cessioni relative a somme dovute dallo Stato, non
richiede per l'adesione dell'amministrazione, l'adozione di forme particolari, essendo
sufficiente che all'amministrazione interessata sia data notizia della cessione in forma
idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento.
L'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70, il cui
comma 3 prescrive che <<per le somme dovute dallo stato per somministrazioni, forniture < i>
e appalti, devono essere osservate le disposizioni della l. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9,
allegato E>> a norma del quale <<sul prezzo dei contratti in corso non potrà convenirsi < i>
cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata>>.
La necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata (la cui mancanza comporta
l'inefficacia provvisoria della cessione) sussiste solo sino a quando il contratto è in
<> e cessa quando questo presupposto viene meno in conseguenza dell'esaurirsi
11 12
del rapporto contrattuale. Una tale soluzione trova il suo fondamento nella “ratio” della
norma, rivolta sia alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un
contratto in corso con l'amministrazione; sia a garantire la regolare esecuzione del
rapporto stesso, garantendo che durante il suo svolgimento non vengano meno alla parte
i necessari mezzi finanziari. Nel caso, invece in cui il contratto (di durata) abbia esaurito
i suoi effetti perché la prestazione della parte privata sia stata correttamente e
integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale dell'art. 70 r.d. n. 2440
del 1923 e torna ad applicarsi quella generale del ricordato art. 69 del medesimo
decreto”.
Si evidenzia, ancora, che parte attrice risulta cessionaria dei soli crediti maturati dalla CP_5
[...
Tale ultima società ha iniziato ad operare per il SSR in forza del DCA n. 42 dell'8 luglio
Parte 2915, con il quale ha ottenuto l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento a seguito dell'acquisto del ramo aziendale di proprietà della . Controparte_6
L'atto di cessione del 23 dicembre 2014 (prodotto in giudizio) prevede espressamente che da essa sono esclusi tutti i crediti e debiti maturati dalla cedente prima dell'atto di trasferimento, con conseguente difetto di legittimazione ad agire per crediti eventualmente maturati dalla . Controparte_6
Si evidenzia, da ultimo, sempre seguendo la condivisibile impostazione della difesa erariale in punto di carenza di legittimazione attiva, che non ha Parte_1
legittimazione attiva nei confronti dell'Amministrazione regionale in quanto non è titolare di un rapporto a diretta gestione regionale e, difatti, è convenzionata con l' , quindi CP_1
non ha ragione di pretendere alcunchè direttamente dalla Regione Molise, a titolo di integrazione del corrispettivo riconosciutole per il periodo pregresso (tra il 2006 e il 2014)
12 13
nel contesto della relazione contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore del SSR.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della Parte_1
, dispensa dalla disamina del secondo motivo di appello che rimane assorbito.
[...]
Infine, benchè nelle richieste conclusive dell'atto di gravame, l'appellante abbia domandato anche la condanna delle P.A. appellate al pagamento “…sotto il profilo
risarcitorio, dell'importo di € 1.320.832,93”, la stessa non ha avanzato alcun motivo di impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado nel quale il
Tribunale ha espressamente respinto la subordinata domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile.
L'ulteriore domanda subordinata proposta a titolo di arricchimento indebito - pure disattesa dal giudice a quo per mancata dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita dalla struttura cedente nell'erogazione di ciascuna prestazione in relazione alla quale si chiedeva l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. – non è
stata riproposta in sede di gravame.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari a € 1.320.832,93.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 185/2023 R.G., sull'appello proposto da on Parte_1
citazione notificata il 14.04.2023 nei confronti dell' Controparte_7
[...] [...]
e della Regione Molise, avverso la sentenza n. 255/23 del
[...]
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata l' 11.04.2023 a conclusione del giudizio n. 1512/2020 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore dell'avv. Fabio Priolo, procuratore costituito dell' , CP_1
dichiaratosi antistatario, e della Regione Molise, delle spese processuali del grado che, in favore di ciascuna parte appellata, si liquidano in € 25.501,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26 luglio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella
14
Sentenza n. Reg.Gen. n. 185/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 185/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 255/23 del Tribunale
civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata l' 11.04.2023 a conclusione del giudizio n. 1512/2020 R.G., avente ad oggetto: “pagamento somme”,
vertente tra
c.f. e P.Iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura notarile in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, v. Sardegna n. 50.
-APPELLANTE-
1 2
e c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, e in virtù di Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 598/2023, dall'avv. Fabio Priolo, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del difensore Email_1
-
[...]
e
Regione Molise, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia ope legis in Campobasso, v. Insorti d'Ungheria n. 74.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, scaduti i termini ex artt. 190 e 352
c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del
Consigliere istruttore del 10.07.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:
”La chiamava in giudizio l' e la Regione Controparte_2 CP_1
Molise per sentirsi: ”accertato e dichiarato il diritto della Parte_2
e, per essa, della sua cessionaria, ad ottenere, per le ragioni dedotte
[...]
in narrativa, da parte della Regione Molise in solido con la , ovvero da CP_1
parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, il
2 3
pagamento del complessivo importo di euro 1.320.832,93 (1.258.736,85 +
62.096,08); condannare la Regione Molise in solido con la , ovvero da CP_1
parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al
pagamento, in favore della cessionaria del credito dell'importo Parte_1
di € 1.320.832,93, oltre interessi al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002
e smi;
in linea subordinata, condannare la Regione Molise in solido con la
, ovvero ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al CP_1
pagamento, in favore della cessionaria del credito della somma Parte_1
di € 1.320.832,93 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre interessi
al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002 e smi, a titolo di risarcimento del
danno, ovvero, in ulteriore subordine, a titolo indennizzo ex art. 2041 cod. civ.;
con condanna, altresì, in ogni caso, della Regione Molise in solido con la , CP_1
ovvero ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al
pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto n. 231/2002
e smi con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture e, comunque, dal
momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art.
1284 c.c.”.
A sostegno della domanda la società attrice ha premesso di essere cessionaria dei
crediti, vantati dalla cedente dei confronti Controparte_3
delle convenute, per aver reso prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario
nazionale e, in particolare, “dei corrispettivi maturati dalla
[...]
a titolo di incremento tariffario per le prestazioni Controparte_4
riabilitative erogate negli anni 2013 – 2016 [rectius 2006 – 2016], in regime
domiciliare, ambulatoriale ed extramurale nei limiti della rivalutazione ISTAT,
3 4
come indicata, anno per anno – a decorrere dall'anno 2006 – dal CDA n. 32 del
2014 (fatta salva, l'ulteriore integrazione tariffaria all'esito del procedimento
diretto alla corretta determinazione dei corrispettivi di rifermento), per
complessivi euro 1.258,736, 85, nonché dei corrispettivi maturati negli anni 2015
e 2016 secondo la tariffa base di riferimento, dunque senza alcun incremento
tariffario, rimasti parzialmente impagati per euro 62.096, 08”.
Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, CP_1
osservava che non era tenuta a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni
erogate oltre il tetto massimo di spesa previsto;
che le prestazioni rese dalla
cedente nel suindicato periodo, erano state regolarmente remunerate da CP_1
nei limiti del budget;
che la cedente, nonostante gli avesse più volte CP_1
segnalato il superamento dei limiti, continuava ad erogare e fatturare le
prestazioni rese, puntualmente contestate. Chiedeva, pertanto, il rigetto della
domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la Regione Molise eccependo la carenza di legittimazione passiva, il
difetto di giurisdizione del G.O. e, nel merito, il rigetto della domanda trattandosi
di pretese non dovute in quanto rese extra contractum ed extrabudget.
Radicatasi la lite, chiesti e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.,
disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e depositata la consulenza
tecnica contabile, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per essere decisa
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per
il deposito di memorie conclusive”.
Con la sentenza n. 255/2023, l'adito Tribunale di Campobasso, ritenuta la propria giurisdizione, nonché la sussistenza della titolarità passiva del rapporto in capo alla
4 5
sola Regione Molise, così decideva: “ - dichiara[va] il difetto di legittimazione
passiva dell' ; - rigetta[va] le domande Controparte_1
della società attrice;
- condanna[va] la al pagamento, Controparte_2
in favore dell'avv. Priolo dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida
in complessivi euro 37.951,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e
cpa; - condanna[va] la società al pagamento, in favore della Parte_1
Regione Molise, delle spese di lite che liquida in euro 37.951,00 oltre spese
generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
- pone[va] in via definitiva a carico
della società attrice le spese di consulenza contabile”.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale per difetto di contratto scritto;
ha altresì respinto la domanda subordinata avanzata a titolo di risarcimento del danno per difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile;
ha infine disatteso l'ulteriore domanda subordinata proposta a titolo di arricchimento indebito per mancata dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita dalla struttura cedente nell'erogazione di ciascuna prestazione in relazione alla quale si chiedeva l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.
Con citazione notificata il 14.04.2023 per l'udienza del 25.10.2023, la soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato ai motivi di seguito precisati, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Ill.ma Corte di Appello
adita, contrariis rejectis: accogliere il presente appello, e per l'effetto, dichiarare
la nullità della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 255/2023, per violazione
dell'art. 101, 2°co. cod. proc. civ.; accertato e dichiarato il diritto della
[...]
e, per essa, della sua cessionaria ad ottenere, per le Controparte_3
ragioni dedotte in narrativa, da parte della Regione Molise in solido con la
5 6
, ovvero da parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza, ed CP_1
obbligazione, il pagamento dell'importo di euro 1.320.832,93, condannare la
Regione Molise in solido con la , ovvero ciascuna per quanto di rispettiva CP_1
competenza ed obbligazione, al pagamento, in favore della cessionaria del credito
, sotto il profilo contrattuale, ovvero, in subordine, sotto il Parte_1
profilo risarcitorio, dell'importo di € 1.320.832,93 (o della diversa somma che
risulterà di giustizia), oltre interessi al tasso previsto dal decreto legislativo
231/2002 e smi;
con condanna altresì, in ogni caso, della Regione Molise in solido
con la , ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed CP_1
obbligazione, al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal
decreto n. 231/2002 e smi con decorrenza dal momento di proposizione della
presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C.
In via istruttoria, si chiede alla Corte di Appello di volere rimettere in termini
l'odierna appellante e di acquisire la documentazione qui prodotta sub. doc. 4 e 5
e, più precisamente, i Contratti sottoscritti dalla struttura sanitaria per gli anni
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 e 2016 (cfr. doc 4 a - h), nonché le
Determinazioni del Direttore Generale della di proroga del contratto CP_1
sottoscritto per l'anno 2011 a valere per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (cfr.
doc. 5 a-b). Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio”.
Con comparsa del 1°.09.2023 si è costituita l' , rassegnando le seguenti CP_1
richieste conclusive: ”- riconfermare, ove ritenuto opportuno e/o necessario, il
difetto di legittimazione passiva della;
- dichiarare la inammissibilità CP_1
dell'appello proposto ex adverso e/o comunque rigettarlo siccome infondato in
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fatto e in diritto;
- stralciare la nuova documentazione proposta in appello per
violazione dell'art. 345 c. III c.p.c. e, conseguentemente, rigettare la richiesta di
rimessione in termini per la relativa acquisizione di nuovi documenti;
- condannare
l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del giudizio di appello”.
Si è altresì costituita con comparsa del 3.10.2023 la Regione Molise eccependo il difetto di legittimazione ad agire dell'allora attrice, attuale appellante, sotto diversi profili e, comunque, ha concluso per il rigetto dell'appello e della domanda introduttiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di appello è eccepita la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 101,
comma 2, cod. proc. civ, “per avere il Tribunale posto a fondamento della sentenza una
eccezione in senso lato rilevata d'ufficio - n.d,r. l'assenza di contratto scritto regolante le prestazioni erogate dalla casa di cura cedente in regime di accreditamento – sollevata dalla
Regione solo in sede di note conclusive scritte, senza riservarsi la decisione con
assegnazione alle parti di un termine per poter esporre le proprie difese sulla questione.
Fondatezza della domanda proposta sotto il profilo contrattuale, ovvero, in via
subordinata, risarcitorio”.
Nel secondo motivo di appello è dedotto che ”Il Tribunale ha violato e/o erroneamente
interpretato l'art. 1, comma 10 D.L. 324/1993, l'art. 25 della L. Regione Molise n.
18/2008, gli artt. 1272 cod. civ. e 1273 cod. civ., e i principi dettati dalla Suprema Corte
in punto di individuazione del soggetto passivo delle pretese avanzate dai fornitori ed
erogatori del Servizio Sanitario regionale”.
Il primo motivo di gravame è infondato.
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Nel giudizio di primo grado l'art. 101, II co., c.p.c. non è stato violato, in quanto la risulta essersi costituita ritualmente in giudizio e, fin dal primo atto difensivo e, CP_1
cioè, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.01.2021, nel rispetto delle preclusioni ex art. 167 c.p.c., fu chiaramente eccepito, alla pagina 3, che “L'attrice ha
Parte agito in giudizio quale cessionaria dei crediti della senza tuttavia dedurre e
comprovare l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra tale ultimo centro e la
negli anni 2006 – 2016 e le prestazioni effettuate dalle quali sorgerebbe l'obbligo CP_1
di pagamento”.
Quanto alla posizione della Regione, le difese svolte attinenti alla carenza di legittimazione passiva includono anche la tesi dell'assenza di titolo contrattuale opponibile all' – rispetto alla quale fa il paio la chiara eccezione inerente Parte_4
all'inopponibilità alla Regione Molise della cessione del credito, che non risulta notificata a quest'ultima, il che priva in ogni caso di legittimazione ad agire contro la Parte_1
medesima – e sono state svolte sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado,
focalizzate nelle memorie istruttorie (in particolare, quella del 12.04.2021) e, infine sviluppate in ogni loro implicazione nella comparsa conclusionale. Ciò del tutto legittimamente, trattandosi, a ben vedere, di mere difese, proponibili in ogni tempo e apprezzabili a iniziativa officiosa, se emergenti dagli atti di causa (cfr. Cassazione civile,
sez. I, 11.06.2021, n. 16560, sulla distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile). Dunque l'appellante non può dolersi di una pronuncia sostanzialmente presentata come a “sorpresa”, in ogni caso incentrata su rilievo compiutamente illustrato nella suddetta comparsa conclusionale, di guisa che non può sostenersi che sia mancata l'opportunità di contraddittorio.
8 9
E, proprio alla luce del surrichiamato arresto giurisprudenziale dal quale non v'è alcun motivo di discostarsi, il Collegio reputa processualmente ammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'allora attrice, odierna appellante, sollevata dalla
Regione Molise sin dalla comparsa di costituzione in appello.
Di vero, mentre le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le mere difese si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa, avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio
(salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché
corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Sulla natura di mera difesa dell'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva come di quella attiva, vedasi la condividibile sentenza Corte appello Milano, sez. III, 3.05.2023, n.
1410, per cui le contestazioni sulla legittimatio ad processum – attiva o passiva – come anche sulla titolarità – attiva o passiva – del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del processo e, pertanto, il difetto di legittimazione e parimenti la carenza di titolarità del rapporto, sebbene non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio ove risultanti dagli atti di causa.
Oltre ad essere processualmente ammissibile, l'eccezione in parola è anche fondata nel merito, sotto i vari aspetti illustrati dall'eccipiente.
9 10
Al riguardo, in primo luogo, non sussiste alcuna cessione opponibile all'Amm. regionale,
non risultando nei suoi confronti alcuna “notificazione” dell'atto di cessione del credito.
Nel caso di specie, invero, viene in rilievo quanto statuito dal R.D. 2440 del 18.11.1923,
“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”,
il cui art. 69, comma1, statuisce che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno,
i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi
in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale
ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”.
Ancora più significativo il successivo art. 70, alla cui stregua “le somme dovute dallo Stato
per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.
9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 335, allegato F, della
legge medesima” in base al quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto
alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”
(art. 7, all. E della legge 20 marzo 1865 n. 2248).
Alla stregua, dunque del citato art. 70 – che introduce un principio generale applicabile a tutte le Pubbliche Amministrazioni – deve ritenersi che la cessione dei crediti verso la
Pubblica Amministrazione derivanti da contratti in cui è connaturata una componente di natura fiduciaria tra le parti, stipulata senza l'adesione dell'Amministrazione interessata,
sia valida, a tutto concedere, tra le parti (creditore cedente e cessionario), ma non è
opponibile alla presunta debitrice ceduta.
In definitiva, l'art. 70 del R.D. 2440 del 18.11. 1923 è norma derogatrice del principio posto dal codice civile alla libera cedibilità dei crediti, posta a tutela della conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha stipulato un contratto con la Pubblica
Amministrazione, al fine di garantite la regolare esecuzione del contratto stesso.
10 11
E, considerato che l'atto di cessione del credito che qui occupa potrebbe essere stato (in ipotesi) soltanto “notificato” all'Amministrazione regionale (ma ciò nemmeno risulta), ma non anche “accettato” da quest'ultima, tale cessione deve ritenersi inefficace nei confronti della Regione Molise.
Da ciò discende che è sprovvista di legittimazione ad agire nei confronti Parte_1
della Regione Molise.
La giurisprudenza è consolidata nel reputare che l'art. 70 del R.D. 18.11.1923 n. 2440
norma derogatrice al principio posto dal codice civile alla libera cedibilità dei crediti, in quanto posta a tutela della conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con la P.A., al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto stesso
(Cass.civ., Sez. 3, 28/01/2002, n. 981).
In termini, si veda Cass. civ., Sez. III, 5/02/2008, n. 2665, secondo cui: “L'art. 69 r.d. 18
novembre 1923 n. 2440, in tema di cessioni relative a somme dovute dallo Stato, non
richiede per l'adesione dell'amministrazione, l'adozione di forme particolari, essendo
sufficiente che all'amministrazione interessata sia data notizia della cessione in forma
idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento.
L'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70, il cui
comma 3 prescrive che <<per le somme dovute dallo stato per somministrazioni, forniture < i>
e appalti, devono essere osservate le disposizioni della l. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9,
allegato E>> a norma del quale <<sul prezzo dei contratti in corso non potrà convenirsi < i>
cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata>>.
La necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata (la cui mancanza comporta
l'inefficacia provvisoria della cessione) sussiste solo sino a quando il contratto è in
<
11 12
del rapporto contrattuale. Una tale soluzione trova il suo fondamento nella “ratio” della
norma, rivolta sia alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un
contratto in corso con l'amministrazione; sia a garantire la regolare esecuzione del
rapporto stesso, garantendo che durante il suo svolgimento non vengano meno alla parte
i necessari mezzi finanziari. Nel caso, invece in cui il contratto (di durata) abbia esaurito
i suoi effetti perché la prestazione della parte privata sia stata correttamente e
integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale dell'art. 70 r.d. n. 2440
del 1923 e torna ad applicarsi quella generale del ricordato art. 69 del medesimo
decreto”.
Si evidenzia, ancora, che parte attrice risulta cessionaria dei soli crediti maturati dalla CP_5
[...
Tale ultima società ha iniziato ad operare per il SSR in forza del DCA n. 42 dell'8 luglio
Parte 2915, con il quale ha ottenuto l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento a seguito dell'acquisto del ramo aziendale di proprietà della . Controparte_6
L'atto di cessione del 23 dicembre 2014 (prodotto in giudizio) prevede espressamente che da essa sono esclusi tutti i crediti e debiti maturati dalla cedente prima dell'atto di trasferimento, con conseguente difetto di legittimazione ad agire per crediti eventualmente maturati dalla . Controparte_6
Si evidenzia, da ultimo, sempre seguendo la condivisibile impostazione della difesa erariale in punto di carenza di legittimazione attiva, che non ha Parte_1
legittimazione attiva nei confronti dell'Amministrazione regionale in quanto non è titolare di un rapporto a diretta gestione regionale e, difatti, è convenzionata con l' , quindi CP_1
non ha ragione di pretendere alcunchè direttamente dalla Regione Molise, a titolo di integrazione del corrispettivo riconosciutole per il periodo pregresso (tra il 2006 e il 2014)
12 13
nel contesto della relazione contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore del SSR.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della Parte_1
, dispensa dalla disamina del secondo motivo di appello che rimane assorbito.
[...]
Infine, benchè nelle richieste conclusive dell'atto di gravame, l'appellante abbia domandato anche la condanna delle P.A. appellate al pagamento “…sotto il profilo
risarcitorio, dell'importo di € 1.320.832,93”, la stessa non ha avanzato alcun motivo di impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado nel quale il
Tribunale ha espressamente respinto la subordinata domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova di un danno risarcibile.
L'ulteriore domanda subordinata proposta a titolo di arricchimento indebito - pure disattesa dal giudice a quo per mancata dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita dalla struttura cedente nell'erogazione di ciascuna prestazione in relazione alla quale si chiedeva l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. – non è
stata riproposta in sede di gravame.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari a € 1.320.832,93.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 185/2023 R.G., sull'appello proposto da on Parte_1
citazione notificata il 14.04.2023 nei confronti dell' Controparte_7
[...] [...]
e della Regione Molise, avverso la sentenza n. 255/23 del
[...]
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata l' 11.04.2023 a conclusione del giudizio n. 1512/2020 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore dell'avv. Fabio Priolo, procuratore costituito dell' , CP_1
dichiaratosi antistatario, e della Regione Molise, delle spese processuali del grado che, in favore di ciascuna parte appellata, si liquidano in € 25.501,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26 luglio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella
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