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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 19/03/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice delegato, Dott. Francesco Paolo Grippa, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto con P.U. 26-1/2024 promosso da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Valentini ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Piandimeleto, via Bramante n. 26
RICORRENTI
Oggetto: ricorso di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Conclusioni: “Tanto premesso, verificata la rispondenza del piano del consumatore in accordo ai requisiti richiesti dalla vigente normativa di settore, gli istanti, come sopra generalizzati, difesi e rappresentati CHIEDONO che l'Ill.mo Giudice adito voglia: a) In via principale, omologare il piano di ristrutturazione del consumatore presentato dagli istanti, consentendo agli stessi di accedere ai benefici di legge di cui agli artt. 67 e ss. CCII;
b) In via subordinata, valutate le osservazioni dei creditori o di qualunque altro interessato, omologare il piano di ristrutturazione, ritenendo il credito soddisfacibile per mezzo dell'esecuzione del piano stesso;
c) In via ulteriormente subordinata, espletati gli incombenti di procedura, omologare la suddetta proposta in termini di accordo con i creditori;
IN
OGNI CASO d) possibilmente entro il termine del 28/11/2024 (giorno fissato per l'esperimento della prima vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. 43/2022) emettere i provvedimenti protettivi di cui all'art. 70 comma 4 CCII, disponendo la sospensione del pro-cedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Tribunale di Urbino al N. 43/2022 R.G.E. e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché tutte le altre misure idonee a conservar l'integrità del patrimonio degli istanti sino alla conclusione del procedimento, in quanto pregiudicanti alla fattibilità del piano.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 settembre 2024, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, affermando di essere residenti in [...], di possedere la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e) c.c.i.i., di versare in una situazione di sovraindebitamento (così come definita dall'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i.), di non aver mai fatto ricorso all'esdebitazione e ad altri procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
I ricorrenti hanno affermato che la situazione di sovraindebitamento è sorta a seguito della contrazione nel 2008 di un mutuo ipotecario per l'importo di €125.000,00 per l'acquisto dell'abitazione dove risiede tutta la famiglia;
il suddetto mutuo è stato poi rinegoziato con CA EL MA nel
2011 per un importo di €122.700,49 e per la durata di 30 anni, con rata mensile di €524,22. Al momento della stipula del mutuo, era socio lavoratore della ditta Brem Pizzagalli e Parte_1 percepiva uno stipendio mensile di circa €1.000,00, mentre aveva un contratto di Parte_2 lavoro a tempo determinato con la Cooperativa Labirinto, percependo circa €500,00 mensili. Entrambi i ricorrenti, tuttavia, nell'arco di poco tempo hanno perso il lavoro e dunque, venendo meno la percezione di qualsiasi reddito, non sono riusciti ad adempiere agli obblighi contrattuali verso la banca mutuante. Stante l'inadempimento del contratto, il creditore cessionario ha quindi avviato la CP_1 procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente presso questo Tribunale ed iscritta con R.G.E.
43/2022 al fine di soddisfare coattivamente il credito residuo di €87.123,99 in linea capitale, oltre spese ed interessi. Tanto premesso, i ricorrenti hanno riferito che la situazione di sovraindebitamento è stata determinata, da un lato, dalla carente istruttoria degli istituti di credito, che non avrebbero adeguatamente vagliato il c.d. merito creditizio (art. 24 t.u.b.) e, dall'altro, da cause esogene quali la perdita del posto di lavoro.
Il complessivo ammontare della posizione debitoria del e della è pari ad Pt_1 Parte_2
€118.603,85, di cui €87.881,15 nei confronti di ed €16.768,49 nei confronti di A.d.e.r.. Dal lato CP_1 attivo, invece, i ricorrenti sono proprietari di un unico immobile adibito ad abitazione familiare, su cui grava un'ipoteca volontaria e che è stato sottoposto alla procedura esecutiva già citata;
[...]
è inoltre titolare di un'autovettura Fiat immatricolata nel 2006, mentre è Parte_2 Parte_1 titolare di una vettura Fiat immatricolata nel 2019 e di un motoveicolo immatricolato nel 1995. Allo stato, gli istanti percepiscono una retribuzione mensile complessiva di circa €1.600,00, di cui €1.000,00 percepiti da ed €800,00 da (su cui tuttavia grava una trattenuta di Parte_1 Parte_2
€167,00 mensili per un finanziamento contratto con Compass CA); le entrate mensili sono certamente insufficienti a far fronte alle esigenze della famiglia, composta da quattro membri.
Il piano proposto dagli istanti si fonda sull'impegno di mettere a disposizione dei creditori la somma di €400,00 mensili per quattordici mensilità, ossia un importo annuo di €5.600,00 – fatta salva la possibilità di versare una somma superiore qualora le condizioni economiche dei ricorrenti migliorino nel futuro – per un arco temporale necessario a soddisfare interamente tutti i creditori, a prescindere dal grado del loro credito. Da ciò potrebbe facilmente desumersi la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che nel corso della procedura esecutiva già avviata nel 2022, l'unico immobile dei debitori è stato posto in vendita e potrebbe essere aggiudicato ad un prezzo inferiore a quello stimato (€126.600,00), finendo per soddisfare solo in parte il credito portato da e non CP_1 soddisfacendo in nessuna misura gli altri creditori. La durata ultranovennale del piano di ristrutturazione dei debiti non potrebbe considerarsi ostativa all'omologazione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire – in materia dell'omologo strumento previsto dalla L. 3/2012 – che il piano possa prevedere la possibilità per il debitore di estinguere il proprio debito entro il termine di durata del mutuo originariamente contratto (Cass. 22291/2020, Cass.
17834/2019).
I ricorrenti hanno conclusivamente chiesto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i., con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio.
Al ricorso è stata allegata la relazione dell'O.c.c., nella persona dell'Avv. Andrea Guidarelli, che ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione fornita dai ricorrenti. Il
Gestore della crisi ha confermato quanto rappresentato dagli istanti in relazione alle cause del sovraindebitamento, aggiungendo che non vi siano giudizi pendenti in capo ai ricorrenti al di fuori della già citata procedura esecutiva e che gli istituti di credito non abbiano svolto una approfondita istruttoria ed un'esauriente valutazione sulla sostenibilità EL obbligazioni assunte dai ricorrenti, soprattutto in relazione alla capacità reddituale di questi al momento della concessione del mutuo ipotecario.
Riguardo le spese necessarie al sostentamento della famiglia, il Gestore della crisi ha affermato che il reddito annuo netto degli istanti non consente di far acquisire ai ricorrenti utilità rilevanti, ponendosi al di sotto della somma ricavata dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 283, c. 2 c.c.i.i.. Conclusivamente, l'O.c.c. ha espresso parere positivo alla proposta avanzata, ritenendola giuridicamente ed economicamente fattibile.
Con decreto emesso il 6 novembre 2024, il Giudice delegato ha rilevato la competenza territoriale del Tribunale di Urbino, la qualità soggettiva di consumatore in capo ad entrambi gli istanti,
l'assenza EL condizioni ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. per l'accesso alla procedura, l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento e, più in generale, la completezza e la ritualità della proposta, corredata dalla relazione dell'O.c.c. avente i contenuti corrispondenti a quanto prescritto dall'art. 68, c.
2 c.c.i.i.. Pertanto, è stata dichiarata ammissibile la proposta, disponendo la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Urbino e la comunicazione a tutti i creditori della proposta unitamente al decreto, con l'avviso della possibilità di presentare osservazioni. Con il medesimo decreto, è stato disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e, su istanza di parte, è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta con R.G.E. 43/2022 e pendente presso questo Tribunale.
L'O.c.c. ha dato prova dell'intervenuta esecuzione dei prescritti adempimenti pubblicitari e della presentazione, nel termine assegnato, di osservazioni da parte di CP_1
***
Tralasciati i profili relativi all'ammissibilità del piano, di cui si è già dato conto con il decreto ex art. 70 c.c.i.i. emesso in data 6 novembre 2024, occorre qui aggiungere che il ricorso proposto cumulativamente dai coniugi e ricade certamente che perimetro Parte_1 Parte_2 normativo dell'art. 66 c.c.i.i. che, nel disciplinare le procedure familiari, permette ai membri della stessa famiglia di proporre “un'unica domanda di accesso ad una EL procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”. Nel caso in esame, devono considerarsi integrati entrambi i presupposti – che, in ogni caso, hanno valenza alternativa e non cumulativa, come si ricava direttamente dal dato testuale della norma – posto che i ricorrenti sono coniugi conviventi e la situazione di sovraindebitamento trova la principale causa nel contratto di mutuo stipulato il 24 giugno 2011 con CA EL MA, sottoscritto da entrambi gli istanti.
Venendo al merito della proposta, occorre sottolineare in punto di diritto che questa deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e può avere un contenuto libero (art. 67, c. 1 c.c.i.i.). A seguito della comunicazione della proposta, una valutazione sulla convenienza della stessa è devoluta ai creditori ai sensi dell'art. 70, c. 8 c.c.i.i., i quali possono presentare EL osservazioni al piano, eventualmente opponendosi alla sua omologa. Sulla base di tale dato testuale, la giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale di Roma del 2 ottobre 2023) ritiene che, nel caso in cui nessuno dei creditori contesti il piano e non presenti osservazioni, la proposta, già dichiarata ammissibile e ritenuta fattibile (così si esprime l'art. 70, c. 7 c.c.i.i.), può essere senz'altro omologata. Qualora, viceversa, i creditori propongano osservazioni, queste devono essere esaminate dal Giudice, che, previa valutazione dell'ammissibilità della contestazione ai sensi dell'art. 69, c. 2 c.c.i.i., può superarle nel caso in cui
“ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata” (art. 70, c. 7 c.c.i.i.).
Nel caso in esame, nonostante nel ricorso non sia menzionata una durata specifica del piano, la stessa può ricavarsi dalla proposta stessa, che prevede di mettere a disposizione della procedura una somma di €400,00 mensili per 14 mensilità annuali, prospettando il pagamento totale di tutti i crediti, a prescindere dalla loro natura e dal loro grado;
come chiarito dall'O.c.c. nella relazione integrativa depositata il 14 marzo 2025, date tali premesse, il piano dovrebbe avere una durata di 21 anni e 9 mesi.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti si sono impegnati già da ora a mettere a disposizione della procedura una somma superiore a quella sopra menzionata, qualora le loro condizioni economiche dovessero migliorare: a tal proposito, non appare ostativa all'omologa la circostanza per cui la somma incamerata dalla procedura potrebbe variare nel corso dell'esecuzione del piano, dal momento che, come affermato dall'art. 67, c. 1 c.c.i.i., la proposta può avere contenuto libero e, in ogni caso, l'eventuale incremento di tale somma produce un evidente favor per i creditori (che potrebbero essere pagati in modo integrale in un tempo minore a quello previsto in origine, accorciando di fatto anche l'esecuzione del piano), fermo restando che la somma versata a favore di questi non potrà in ogni caso essere inferiore ad
€5.600,00 annui (€400,00 mensili).
In data 14 dicembre 2024 il Gestore della crisi ha depositato le osservazioni al piano ex art. 70,
c. 3 c.c.i.i. presentate dalla sola cessionaria del credito portato dal mutuo poc'anzi menzionato CP_1 ed originariamente sottoscritto da CA EL MA;
nessun altro creditore ha mosso contestazioni al piano o ha presentato opposizione alla sua omologa. Con i suoi scritti, ha contestato l'eccessiva CP_1 durata del piano (circa 21 anni), rappresentando che i proponenti hanno un'età avanzata e quindi non vi sarebbero garanzie circa la possibilità di percepire una retribuzione per i prossimi venti anni;
inoltre, il piano rischierebbe di svilire l'ordine di gradazione dei crediti, parificando il trattamento del credito ipotecario con quello del credito chirografario.
Deve tuttavia ritenersi che non sia legittimata a proporre alcuna opposizione CP_1 all'esaminanda proposta di piano, posto che risulta integrata l'ipotesi prevista dall'art. 69, c. 2 c.c.i.i., a mente del quale “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Ebbene, CA EL MA (cedente il credito oggi di titolarità di ha concesso un mutuo a e per una somma considerevole se si CP_1 Parte_1 Parte_2 rapporta l'importo della rata (€524,00 mensili) con lo stipendio percepito da entrambi i ricorrenti al momento della stipula del contratto, che – alla luce della documentazione integrativa depositata il 14 marzo 2025 ed, in particolare, della dichiarazione dei redditi dei ricorrenti per l'anno 2011 – era pari a 30.000,00 lordi annui, ossia circa €1.600,00 netti mensili. La negligenza nella valutazione del c.d. merito creditizio della banca mutuante emerge in particolare se si considera che, al momento della stipula del contratto di mutuo, i ricorrenti avevano due figli a carico (rispettivamente di 10 e 6 anni) e era dipendente a tempo determinato e si trovava quindi in una situazione lavorativa Parte_2 precaria. Appare dunque evidente che i redditi mensili dei ricorrenti, al netto della rata mensile del mutuo pari ad €524,22, si riduceva a poco più di €1.000,00, somma questa certamente insufficiente a far fronte ai bisogni dei quattro membri del nucleo familiare, che, come detto, comprendeva i due figli all'epoca minorenni.
Ritenuta non legittimata a proporre opposizione avverso la proposta di piano presentata CP_1 dai sovraindebitati istanti, le contestazioni da questa mosse non possono assumere alcun rilievo nel vaglio demandato al Tribunale circa il giudizio di omologa. Conseguentemente, può procedersi all'omologa del piano senza valutare la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, dal momento che l'art. 70, c. 7 c.c.i.i. subordina tale giudizio di convenienza alla presenza di contestazioni da parte dei creditori (“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”). Il vaglio da compiere in sede di omologa da parte del Tribunale deve quindi limitarsi, come detto, alla sola ammissibilità e fattibilità della proposta, da intendersi nella duplice accezione di fattibilità economica e giuridica.
Ritenuta certamente ammissibile la proposta, per le ragioni già poste a fondamento del decreto emanato ai sensi dell'art. 70, c. 1 c.c.i.i., e concentrando l'attenzione sotto il profilo della fattibilità del piano esaminando, non appare ostativa la notevole durata del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La giurisprudenza di merito, sin dalla previgente L. 3/2012 (contenente la disciplina del piano del consumatore), ha sposato orientamenti ondivaghi circa la durata del piano, talvolta ritenendo che questa non potesse superare i limiti della c.d. Legge PI (ex multis, Tribunale di Napoli Nord del
21 Dicembre 2018, Tribunale di Bari del 18 settembre 2017, Tribunale di Padova del 13 aprile 2018). È poi intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 27544/2019 che, richiamando la precedente sentenza n. 17834/2019 (che aveva ritenuto ammissibile un piano del consumatore con durata ultraquinquennale) ha sottolineato l'eccentricità del richiamo alla durata ragionevole del processo (dato che la procedura si chiude con l'omologazione del piano, che negli anni successivi deve semplicemente essere eseguito), sostenendo senza remore che la lunga durata della proposta non determina ex se un problema di fattibilità giuridica del piano, potendo viceversa solo incidere sul giudizio di convenienza della stessa per i creditori. La Cassazione, nella medesima sentenza, ha affermato che la durata del piano non può aprioristicamente ritenersi lesiva degli interessi dei creditori, dal momento che, nell'alternativa liquidatoria, “con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato”, aggiungendo altresì che la possibilità di omologare piani di lunga durata deriva anche dal principio, anche di matrice europea, di concedere ai debitori una c.d. second chance, come peraltro chiarito dalla relazione illustrativa della L. 3/2012, secondo cui occorre “evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato”.
Anche dal punto di vista della fattibilità economica, la proposta di concordato non presenta criticità, dal momento che il piano presuppone il conferimento a favore dei creditori di una somma di denaro certamente alla portata dei ricorrenti, i quali attualmente percepiscono un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, percependo circa €1.700,00 netti mensili. La sostenibilità economica della proposta è corroborata altresì dalla circostanza che i figli dei ricorrenti, oramai maggiorenni, nel prossimo futuro verosimilmente diventeranno economicamente autosufficienti, gravando così in misura inferiore sulle finanze familiari (ed anzi, potendo contribuirvi attivamente, anche alla luce del disposto di cui all'art. 315 bis, c. 4 c.c.) e dunque permettendo ai genitori di mettere a disposizione dei creditori una somma anche maggiore rispetto a quella di €400,00 oggetto del piano.
Resta fermo in ogni caso esperibile, da parte dei creditori, lo strumento di tutela previsto dall'art. 72 c.c.i.i., che disciplina i casi di revoca della sentenza di omologa, a cui può addivenirsi anche in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dal piano.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.
Va da ultimo precisato che l'art. 71, c. 4 c.c.i.i. prevede che il compenso del Gestore della crisi deve essere liquidato dal Giudice solo a conclusione dell'esecuzione del piano di concordato, ferma restando la possibile liquidazione di acconti qualora si provveda ad uno o più riparti parziali dell'attivo incamerato. Ne consegue, dunque, che, diversamente da quanto rappresentato nella relazione integrativa dell'O.c.c. depositata il 14 marzo 2025, il compenso del Gestore della crisi non può essere soddisfatto prima di qualsiasi altro credito e nella misura oggetto del preventivo sottoscritto con i ricorrenti ed allegato al ricorso (della cui misura il Giudice può tener conto in sede di liquidazione, secondo il dettato della norma poc'anzi menzionata).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 25 settembre 2024 da e Parte_1 Parte_2
2. Dichiara chiusa la procedura;
3. Dispone che la presenza sentenza venga comunicata, a cura dell'O.c.c., ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del Tribunale di
Urbino;
4. Dispone che l'O.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano, affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 c.c.i.i., riferisca ogni sei mesi al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4
c.c.i.i..
Urbino, 19 marzo 2025
Il Giudice delegato
Dott. Francesco Paolo Grippa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice delegato, Dott. Francesco Paolo Grippa, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto con P.U. 26-1/2024 promosso da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Valentini ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Piandimeleto, via Bramante n. 26
RICORRENTI
Oggetto: ricorso di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Conclusioni: “Tanto premesso, verificata la rispondenza del piano del consumatore in accordo ai requisiti richiesti dalla vigente normativa di settore, gli istanti, come sopra generalizzati, difesi e rappresentati CHIEDONO che l'Ill.mo Giudice adito voglia: a) In via principale, omologare il piano di ristrutturazione del consumatore presentato dagli istanti, consentendo agli stessi di accedere ai benefici di legge di cui agli artt. 67 e ss. CCII;
b) In via subordinata, valutate le osservazioni dei creditori o di qualunque altro interessato, omologare il piano di ristrutturazione, ritenendo il credito soddisfacibile per mezzo dell'esecuzione del piano stesso;
c) In via ulteriormente subordinata, espletati gli incombenti di procedura, omologare la suddetta proposta in termini di accordo con i creditori;
IN
OGNI CASO d) possibilmente entro il termine del 28/11/2024 (giorno fissato per l'esperimento della prima vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. 43/2022) emettere i provvedimenti protettivi di cui all'art. 70 comma 4 CCII, disponendo la sospensione del pro-cedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Tribunale di Urbino al N. 43/2022 R.G.E. e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché tutte le altre misure idonee a conservar l'integrità del patrimonio degli istanti sino alla conclusione del procedimento, in quanto pregiudicanti alla fattibilità del piano.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 settembre 2024, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, affermando di essere residenti in [...], di possedere la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e) c.c.i.i., di versare in una situazione di sovraindebitamento (così come definita dall'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i.), di non aver mai fatto ricorso all'esdebitazione e ad altri procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
I ricorrenti hanno affermato che la situazione di sovraindebitamento è sorta a seguito della contrazione nel 2008 di un mutuo ipotecario per l'importo di €125.000,00 per l'acquisto dell'abitazione dove risiede tutta la famiglia;
il suddetto mutuo è stato poi rinegoziato con CA EL MA nel
2011 per un importo di €122.700,49 e per la durata di 30 anni, con rata mensile di €524,22. Al momento della stipula del mutuo, era socio lavoratore della ditta Brem Pizzagalli e Parte_1 percepiva uno stipendio mensile di circa €1.000,00, mentre aveva un contratto di Parte_2 lavoro a tempo determinato con la Cooperativa Labirinto, percependo circa €500,00 mensili. Entrambi i ricorrenti, tuttavia, nell'arco di poco tempo hanno perso il lavoro e dunque, venendo meno la percezione di qualsiasi reddito, non sono riusciti ad adempiere agli obblighi contrattuali verso la banca mutuante. Stante l'inadempimento del contratto, il creditore cessionario ha quindi avviato la CP_1 procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente presso questo Tribunale ed iscritta con R.G.E.
43/2022 al fine di soddisfare coattivamente il credito residuo di €87.123,99 in linea capitale, oltre spese ed interessi. Tanto premesso, i ricorrenti hanno riferito che la situazione di sovraindebitamento è stata determinata, da un lato, dalla carente istruttoria degli istituti di credito, che non avrebbero adeguatamente vagliato il c.d. merito creditizio (art. 24 t.u.b.) e, dall'altro, da cause esogene quali la perdita del posto di lavoro.
Il complessivo ammontare della posizione debitoria del e della è pari ad Pt_1 Parte_2
€118.603,85, di cui €87.881,15 nei confronti di ed €16.768,49 nei confronti di A.d.e.r.. Dal lato CP_1 attivo, invece, i ricorrenti sono proprietari di un unico immobile adibito ad abitazione familiare, su cui grava un'ipoteca volontaria e che è stato sottoposto alla procedura esecutiva già citata;
[...]
è inoltre titolare di un'autovettura Fiat immatricolata nel 2006, mentre è Parte_2 Parte_1 titolare di una vettura Fiat immatricolata nel 2019 e di un motoveicolo immatricolato nel 1995. Allo stato, gli istanti percepiscono una retribuzione mensile complessiva di circa €1.600,00, di cui €1.000,00 percepiti da ed €800,00 da (su cui tuttavia grava una trattenuta di Parte_1 Parte_2
€167,00 mensili per un finanziamento contratto con Compass CA); le entrate mensili sono certamente insufficienti a far fronte alle esigenze della famiglia, composta da quattro membri.
Il piano proposto dagli istanti si fonda sull'impegno di mettere a disposizione dei creditori la somma di €400,00 mensili per quattordici mensilità, ossia un importo annuo di €5.600,00 – fatta salva la possibilità di versare una somma superiore qualora le condizioni economiche dei ricorrenti migliorino nel futuro – per un arco temporale necessario a soddisfare interamente tutti i creditori, a prescindere dal grado del loro credito. Da ciò potrebbe facilmente desumersi la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che nel corso della procedura esecutiva già avviata nel 2022, l'unico immobile dei debitori è stato posto in vendita e potrebbe essere aggiudicato ad un prezzo inferiore a quello stimato (€126.600,00), finendo per soddisfare solo in parte il credito portato da e non CP_1 soddisfacendo in nessuna misura gli altri creditori. La durata ultranovennale del piano di ristrutturazione dei debiti non potrebbe considerarsi ostativa all'omologazione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire – in materia dell'omologo strumento previsto dalla L. 3/2012 – che il piano possa prevedere la possibilità per il debitore di estinguere il proprio debito entro il termine di durata del mutuo originariamente contratto (Cass. 22291/2020, Cass.
17834/2019).
I ricorrenti hanno conclusivamente chiesto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i., con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio.
Al ricorso è stata allegata la relazione dell'O.c.c., nella persona dell'Avv. Andrea Guidarelli, che ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione fornita dai ricorrenti. Il
Gestore della crisi ha confermato quanto rappresentato dagli istanti in relazione alle cause del sovraindebitamento, aggiungendo che non vi siano giudizi pendenti in capo ai ricorrenti al di fuori della già citata procedura esecutiva e che gli istituti di credito non abbiano svolto una approfondita istruttoria ed un'esauriente valutazione sulla sostenibilità EL obbligazioni assunte dai ricorrenti, soprattutto in relazione alla capacità reddituale di questi al momento della concessione del mutuo ipotecario.
Riguardo le spese necessarie al sostentamento della famiglia, il Gestore della crisi ha affermato che il reddito annuo netto degli istanti non consente di far acquisire ai ricorrenti utilità rilevanti, ponendosi al di sotto della somma ricavata dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 283, c. 2 c.c.i.i.. Conclusivamente, l'O.c.c. ha espresso parere positivo alla proposta avanzata, ritenendola giuridicamente ed economicamente fattibile.
Con decreto emesso il 6 novembre 2024, il Giudice delegato ha rilevato la competenza territoriale del Tribunale di Urbino, la qualità soggettiva di consumatore in capo ad entrambi gli istanti,
l'assenza EL condizioni ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. per l'accesso alla procedura, l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento e, più in generale, la completezza e la ritualità della proposta, corredata dalla relazione dell'O.c.c. avente i contenuti corrispondenti a quanto prescritto dall'art. 68, c.
2 c.c.i.i.. Pertanto, è stata dichiarata ammissibile la proposta, disponendo la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Urbino e la comunicazione a tutti i creditori della proposta unitamente al decreto, con l'avviso della possibilità di presentare osservazioni. Con il medesimo decreto, è stato disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e, su istanza di parte, è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta con R.G.E. 43/2022 e pendente presso questo Tribunale.
L'O.c.c. ha dato prova dell'intervenuta esecuzione dei prescritti adempimenti pubblicitari e della presentazione, nel termine assegnato, di osservazioni da parte di CP_1
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Tralasciati i profili relativi all'ammissibilità del piano, di cui si è già dato conto con il decreto ex art. 70 c.c.i.i. emesso in data 6 novembre 2024, occorre qui aggiungere che il ricorso proposto cumulativamente dai coniugi e ricade certamente che perimetro Parte_1 Parte_2 normativo dell'art. 66 c.c.i.i. che, nel disciplinare le procedure familiari, permette ai membri della stessa famiglia di proporre “un'unica domanda di accesso ad una EL procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”. Nel caso in esame, devono considerarsi integrati entrambi i presupposti – che, in ogni caso, hanno valenza alternativa e non cumulativa, come si ricava direttamente dal dato testuale della norma – posto che i ricorrenti sono coniugi conviventi e la situazione di sovraindebitamento trova la principale causa nel contratto di mutuo stipulato il 24 giugno 2011 con CA EL MA, sottoscritto da entrambi gli istanti.
Venendo al merito della proposta, occorre sottolineare in punto di diritto che questa deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e può avere un contenuto libero (art. 67, c. 1 c.c.i.i.). A seguito della comunicazione della proposta, una valutazione sulla convenienza della stessa è devoluta ai creditori ai sensi dell'art. 70, c. 8 c.c.i.i., i quali possono presentare EL osservazioni al piano, eventualmente opponendosi alla sua omologa. Sulla base di tale dato testuale, la giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale di Roma del 2 ottobre 2023) ritiene che, nel caso in cui nessuno dei creditori contesti il piano e non presenti osservazioni, la proposta, già dichiarata ammissibile e ritenuta fattibile (così si esprime l'art. 70, c. 7 c.c.i.i.), può essere senz'altro omologata. Qualora, viceversa, i creditori propongano osservazioni, queste devono essere esaminate dal Giudice, che, previa valutazione dell'ammissibilità della contestazione ai sensi dell'art. 69, c. 2 c.c.i.i., può superarle nel caso in cui
“ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata” (art. 70, c. 7 c.c.i.i.).
Nel caso in esame, nonostante nel ricorso non sia menzionata una durata specifica del piano, la stessa può ricavarsi dalla proposta stessa, che prevede di mettere a disposizione della procedura una somma di €400,00 mensili per 14 mensilità annuali, prospettando il pagamento totale di tutti i crediti, a prescindere dalla loro natura e dal loro grado;
come chiarito dall'O.c.c. nella relazione integrativa depositata il 14 marzo 2025, date tali premesse, il piano dovrebbe avere una durata di 21 anni e 9 mesi.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti si sono impegnati già da ora a mettere a disposizione della procedura una somma superiore a quella sopra menzionata, qualora le loro condizioni economiche dovessero migliorare: a tal proposito, non appare ostativa all'omologa la circostanza per cui la somma incamerata dalla procedura potrebbe variare nel corso dell'esecuzione del piano, dal momento che, come affermato dall'art. 67, c. 1 c.c.i.i., la proposta può avere contenuto libero e, in ogni caso, l'eventuale incremento di tale somma produce un evidente favor per i creditori (che potrebbero essere pagati in modo integrale in un tempo minore a quello previsto in origine, accorciando di fatto anche l'esecuzione del piano), fermo restando che la somma versata a favore di questi non potrà in ogni caso essere inferiore ad
€5.600,00 annui (€400,00 mensili).
In data 14 dicembre 2024 il Gestore della crisi ha depositato le osservazioni al piano ex art. 70,
c. 3 c.c.i.i. presentate dalla sola cessionaria del credito portato dal mutuo poc'anzi menzionato CP_1 ed originariamente sottoscritto da CA EL MA;
nessun altro creditore ha mosso contestazioni al piano o ha presentato opposizione alla sua omologa. Con i suoi scritti, ha contestato l'eccessiva CP_1 durata del piano (circa 21 anni), rappresentando che i proponenti hanno un'età avanzata e quindi non vi sarebbero garanzie circa la possibilità di percepire una retribuzione per i prossimi venti anni;
inoltre, il piano rischierebbe di svilire l'ordine di gradazione dei crediti, parificando il trattamento del credito ipotecario con quello del credito chirografario.
Deve tuttavia ritenersi che non sia legittimata a proporre alcuna opposizione CP_1 all'esaminanda proposta di piano, posto che risulta integrata l'ipotesi prevista dall'art. 69, c. 2 c.c.i.i., a mente del quale “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Ebbene, CA EL MA (cedente il credito oggi di titolarità di ha concesso un mutuo a e per una somma considerevole se si CP_1 Parte_1 Parte_2 rapporta l'importo della rata (€524,00 mensili) con lo stipendio percepito da entrambi i ricorrenti al momento della stipula del contratto, che – alla luce della documentazione integrativa depositata il 14 marzo 2025 ed, in particolare, della dichiarazione dei redditi dei ricorrenti per l'anno 2011 – era pari a 30.000,00 lordi annui, ossia circa €1.600,00 netti mensili. La negligenza nella valutazione del c.d. merito creditizio della banca mutuante emerge in particolare se si considera che, al momento della stipula del contratto di mutuo, i ricorrenti avevano due figli a carico (rispettivamente di 10 e 6 anni) e era dipendente a tempo determinato e si trovava quindi in una situazione lavorativa Parte_2 precaria. Appare dunque evidente che i redditi mensili dei ricorrenti, al netto della rata mensile del mutuo pari ad €524,22, si riduceva a poco più di €1.000,00, somma questa certamente insufficiente a far fronte ai bisogni dei quattro membri del nucleo familiare, che, come detto, comprendeva i due figli all'epoca minorenni.
Ritenuta non legittimata a proporre opposizione avverso la proposta di piano presentata CP_1 dai sovraindebitati istanti, le contestazioni da questa mosse non possono assumere alcun rilievo nel vaglio demandato al Tribunale circa il giudizio di omologa. Conseguentemente, può procedersi all'omologa del piano senza valutare la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, dal momento che l'art. 70, c. 7 c.c.i.i. subordina tale giudizio di convenienza alla presenza di contestazioni da parte dei creditori (“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”). Il vaglio da compiere in sede di omologa da parte del Tribunale deve quindi limitarsi, come detto, alla sola ammissibilità e fattibilità della proposta, da intendersi nella duplice accezione di fattibilità economica e giuridica.
Ritenuta certamente ammissibile la proposta, per le ragioni già poste a fondamento del decreto emanato ai sensi dell'art. 70, c. 1 c.c.i.i., e concentrando l'attenzione sotto il profilo della fattibilità del piano esaminando, non appare ostativa la notevole durata del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La giurisprudenza di merito, sin dalla previgente L. 3/2012 (contenente la disciplina del piano del consumatore), ha sposato orientamenti ondivaghi circa la durata del piano, talvolta ritenendo che questa non potesse superare i limiti della c.d. Legge PI (ex multis, Tribunale di Napoli Nord del
21 Dicembre 2018, Tribunale di Bari del 18 settembre 2017, Tribunale di Padova del 13 aprile 2018). È poi intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 27544/2019 che, richiamando la precedente sentenza n. 17834/2019 (che aveva ritenuto ammissibile un piano del consumatore con durata ultraquinquennale) ha sottolineato l'eccentricità del richiamo alla durata ragionevole del processo (dato che la procedura si chiude con l'omologazione del piano, che negli anni successivi deve semplicemente essere eseguito), sostenendo senza remore che la lunga durata della proposta non determina ex se un problema di fattibilità giuridica del piano, potendo viceversa solo incidere sul giudizio di convenienza della stessa per i creditori. La Cassazione, nella medesima sentenza, ha affermato che la durata del piano non può aprioristicamente ritenersi lesiva degli interessi dei creditori, dal momento che, nell'alternativa liquidatoria, “con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato”, aggiungendo altresì che la possibilità di omologare piani di lunga durata deriva anche dal principio, anche di matrice europea, di concedere ai debitori una c.d. second chance, come peraltro chiarito dalla relazione illustrativa della L. 3/2012, secondo cui occorre “evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato”.
Anche dal punto di vista della fattibilità economica, la proposta di concordato non presenta criticità, dal momento che il piano presuppone il conferimento a favore dei creditori di una somma di denaro certamente alla portata dei ricorrenti, i quali attualmente percepiscono un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, percependo circa €1.700,00 netti mensili. La sostenibilità economica della proposta è corroborata altresì dalla circostanza che i figli dei ricorrenti, oramai maggiorenni, nel prossimo futuro verosimilmente diventeranno economicamente autosufficienti, gravando così in misura inferiore sulle finanze familiari (ed anzi, potendo contribuirvi attivamente, anche alla luce del disposto di cui all'art. 315 bis, c. 4 c.c.) e dunque permettendo ai genitori di mettere a disposizione dei creditori una somma anche maggiore rispetto a quella di €400,00 oggetto del piano.
Resta fermo in ogni caso esperibile, da parte dei creditori, lo strumento di tutela previsto dall'art. 72 c.c.i.i., che disciplina i casi di revoca della sentenza di omologa, a cui può addivenirsi anche in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dal piano.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.
Va da ultimo precisato che l'art. 71, c. 4 c.c.i.i. prevede che il compenso del Gestore della crisi deve essere liquidato dal Giudice solo a conclusione dell'esecuzione del piano di concordato, ferma restando la possibile liquidazione di acconti qualora si provveda ad uno o più riparti parziali dell'attivo incamerato. Ne consegue, dunque, che, diversamente da quanto rappresentato nella relazione integrativa dell'O.c.c. depositata il 14 marzo 2025, il compenso del Gestore della crisi non può essere soddisfatto prima di qualsiasi altro credito e nella misura oggetto del preventivo sottoscritto con i ricorrenti ed allegato al ricorso (della cui misura il Giudice può tener conto in sede di liquidazione, secondo il dettato della norma poc'anzi menzionata).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 25 settembre 2024 da e Parte_1 Parte_2
2. Dichiara chiusa la procedura;
3. Dispone che la presenza sentenza venga comunicata, a cura dell'O.c.c., ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del Tribunale di
Urbino;
4. Dispone che l'O.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano, affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 c.c.i.i., riferisca ogni sei mesi al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4
c.c.i.i..
Urbino, 19 marzo 2025
Il Giudice delegato
Dott. Francesco Paolo Grippa