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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/10/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 278/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 278/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Napoli il 04.11.198 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela Arrizza
E
n. a Napoli il 18.10.1980 – CF Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Angela Marina Nigro
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 07.06.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 16.9.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 07.06.2025, del seguente preciso tenore:
- i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
- la dimora coniugale (condotta in locazione) ubicata nel Comune di Fossacesia in Via Sangro n. 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata alla sig.ra , che sin d'ora si impegna a compiere le operazioni necessarie Parte_1 per attuare il subentro nella titolarità del contratto di locazione e nei singoli contratti di fornitura (energia elettrica, acqua, gas ecc) e comunque le utenze saranno a carico dello sino al 30.4.2025; Parte_2
- i figli e sono maggiorenni e, seppur dipendenti a tempo determinato, Per_1 Per_2 sono economicamente autosufficienti mentre le gemelle e sono Per_3 Per_4 studentesse e vengono affidate in modo congiunto ai genitori;
- il padre terrà con sé le figlie nei fine settimana alternati dal sabato alla domenica dopo cena nel periodo estivo mentre nel periodo scolastico dal sabato alla domenica pomeriggio;
durante la settimana il padre terrà le minori per un pomeriggio a settimana previo accordo con la madre e gli impegni scolastici e ludico delle minori oltre che i turni lavorativi del padre;
in relazione alle vacanze natalizie, le figlie gemelle trascorreranno metà delle stesse con un genitore e metà con l'altro; le figlie trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni (sabato e il giorno di Pasqua con uno e il lunedì di Pasqua con l'altro genitore); nel periodo della vacanze estive le figlie minori trascorreranno con ciascuno dei genitori tre settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
fatta salva la possibilità del padre di vedere le figlie in qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e sempre dandone un congruo avviso alla madre;
- il padre verserà per il mantenimento delle figlie minori la somma di euro 300,00 euro mensili entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente che sarà fornito dalla IG.ra . La somma sarà soggetta a rivalutazione Pt_1 monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
- il padre e la madre si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie minori (spese mediche, spese scolastiche e spese per attività sportive) come da protocollo CNF del 2017 che le parti dichiarano di conoscere;
- l'assegno unico Universale sarà percepito dalla madre al 100%; - i coniugi dichiarano di non vantare l'una nei confronti dell'altra alcun diritto e/o pretesa e/o credito di carattere economico e comunque di qualsiasi altro genere e natura;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate nel ricorso congiunto del 07.06.2025 da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli (Anno 2001 n. 59 - Parte I s. sez. T). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 25.09.2025
Il Presidente
Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 278/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Napoli il 04.11.198 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela Arrizza
E
n. a Napoli il 18.10.1980 – CF Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Angela Marina Nigro
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 07.06.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 16.9.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 07.06.2025, del seguente preciso tenore:
- i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
- la dimora coniugale (condotta in locazione) ubicata nel Comune di Fossacesia in Via Sangro n. 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata alla sig.ra , che sin d'ora si impegna a compiere le operazioni necessarie Parte_1 per attuare il subentro nella titolarità del contratto di locazione e nei singoli contratti di fornitura (energia elettrica, acqua, gas ecc) e comunque le utenze saranno a carico dello sino al 30.4.2025; Parte_2
- i figli e sono maggiorenni e, seppur dipendenti a tempo determinato, Per_1 Per_2 sono economicamente autosufficienti mentre le gemelle e sono Per_3 Per_4 studentesse e vengono affidate in modo congiunto ai genitori;
- il padre terrà con sé le figlie nei fine settimana alternati dal sabato alla domenica dopo cena nel periodo estivo mentre nel periodo scolastico dal sabato alla domenica pomeriggio;
durante la settimana il padre terrà le minori per un pomeriggio a settimana previo accordo con la madre e gli impegni scolastici e ludico delle minori oltre che i turni lavorativi del padre;
in relazione alle vacanze natalizie, le figlie gemelle trascorreranno metà delle stesse con un genitore e metà con l'altro; le figlie trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni (sabato e il giorno di Pasqua con uno e il lunedì di Pasqua con l'altro genitore); nel periodo della vacanze estive le figlie minori trascorreranno con ciascuno dei genitori tre settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
fatta salva la possibilità del padre di vedere le figlie in qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e sempre dandone un congruo avviso alla madre;
- il padre verserà per il mantenimento delle figlie minori la somma di euro 300,00 euro mensili entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente che sarà fornito dalla IG.ra . La somma sarà soggetta a rivalutazione Pt_1 monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
- il padre e la madre si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie minori (spese mediche, spese scolastiche e spese per attività sportive) come da protocollo CNF del 2017 che le parti dichiarano di conoscere;
- l'assegno unico Universale sarà percepito dalla madre al 100%; - i coniugi dichiarano di non vantare l'una nei confronti dell'altra alcun diritto e/o pretesa e/o credito di carattere economico e comunque di qualsiasi altro genere e natura;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e riportate nel ricorso congiunto del 07.06.2025 da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli (Anno 2001 n. 59 - Parte I s. sez. T). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 25.09.2025
Il Presidente
Angela Di Girolamo