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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2334/2023 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2334/2023 del Ruolo Generale, promossa
DA
(P. IVA ) con sede in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani
(C.F.: pec: ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 presso lo studio del prefato duo difensore sito in Ancona alla Piazza Kennedy n. 13;
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Brindisi alla Via Piave n. 107, rappresentato e difeso dall' Avv. Gianluca Attolini (c.f.
; pec: e dall'Avv. Davide C.F._3 Email_2
Donativi (c.f. ; pec: ed C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio dei prefati suoi difensori sito in Brindisi al Vico Dè
Palmieri n. 1;
- OPPOSTI –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.07.2023 Banca MPS s.p.a. proponeva opposizione ex art. 615 comma I c.p.c. avverso l'atto di precetto di pagamento notificatole in data 18.07.2023 con il quale le intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 16.829,97 CP_1
a titolo di spese e competenze legali del giudizio R.G. n. 1874/1993 (oltre spese di precetto) liquidate a titolo di spese di lite con sentenza n. 314/2008 del Tribunale di Brindisi.
Con il libello introduttivo, l'opponente chiedeva, in via preliminare, concedersi la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto e/o del titolo esecutivo e, nel merito, in via principale, la declaratoria di nullità ed invalidità del precetto per insussistenza del titolo esecutivo scaturente dall'avvenuta riforma della statuizione sulle spese di lite di cui alla sentenza n.314/2008 del Tribunale di Brindisi a seguito della pronuncia della sentenza n.
209/2011 della Corte d'Appello di Lecce in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado. In via subordinata, l'opponente chiedeva la declaratoria di nullità ed invalidità del
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precetto per intervenuta prescrizione estintiva del credito vantato dall'opposto in forza della sentenza n.314/2008 del Tribunale di Brindisi pronunciata in data 19.04.2008. Infine, la banca opponente chiedeva altresì la condanna dell'opposto al risarcimento danni ex art. art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa e, comunque ed in ogni caso, la condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite.
A seguito di istanza urgente di sospensione depositata dall'opponente in data 04.08.2023, con decreto del 07.08.2023, veniva aperto il subprocedimento assegnato al Giudice Dott. M.
Rubino della Sezione Feriale di questo Tribunale. La causa di merito, sempre con decreto del
07.08.2023, veniva assegnata a questo Giudice.
Con comparsa del 24.08.2023, si costituiva in giudizio l'opposto per ivi CP_1 richiedere, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente e, nel merito, l'integrale rigetto delle domande di parte attrice, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 30.08.2023, il Giudice della Sezione Feriale Dott. M. Rubino, nell'ambito del subprocedimento, concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con successivo decreto del 18.12.2023, questo Giudice confermava la sospensione medio tempore dell'efficacia del precetto e del titolo e fissava la prima udienza alla data del
08.02.2024.
Istruita la causa in via documentale, all'udienza cartolare del 13.02.2025, preso atto delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ritualmente depositate dalle parti, lette le rispettive note di trattazione scritta, veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate dall'opponente sono meritevoli di accoglimento, per i motivi che quivi di seguito si espongono.
1. Sul titolo esecutivo giudiziale.
E' fondata l'eccezione di insussistenza del titolo esecutivo formulata da parte attrice.
Ciò, in quanto è documentalmente provato che la sentenza del Tribunale di Brindisi n.
314/2008 del 19.04.2008 - posta a base, quale titolo esecutivo giudiziale, dell'intimazione di pagamento di cui all'atto di precetto del 18.07.2023 - veniva impugnata innanzi alla Corte
d'Appello di Lecce (R.G. n. 501/2008 cui veniva riunito R.G. n. 650/2008) e, all'esito, riformata con sentenza n. 209/2011 del 10.03.2011. Sentenza d'appello passata in giudicato in data 08.05.2015 a seguito della pronuncia dell'ordinanza della Suprema Corte del
08.05.2015, con cui veniva dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione per reciproca rinuncia delle parti agli atti di detto giudizio.
E' documentalmente provato, altresì, che l'opposto : CP_1
- veniva ritualmente convenuto nel suindicato giudizio d'appello, R.G. n. 501/2008, proposto da MPS s.p.a.. In tale sede processuale, l'opposto si costituiva senza formulare appello incidentale, limitandosi a richiedere il rigetto del gravame principale e la conferma delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 314/2008 del 19.04.2008;
- non si costituiva nel giudizio di cassazione, così rinunciando alla facoltà di proporre
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controricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 209/2011 del 10.03.2011
e prestandovi, dunque, acquiescenza.
Ne consegue che, almeno con riguardo all'opposto , il titolo giudiziale definitivo CP_1 avente efficacia esecutiva non è costituito dalla sentenza del Tribunale di Brindisi n.
314/2008 del 19.04.2008, notificata unitamente all'atto di precetto del 18.07.2023 e posta base dell'intimazione di pagamento ivi formulata dall'opposto, bensì dalla sentenza della Corte
d'Appello di Lecce n. 209/2011 del 10.03.2011 passata in giudicato, peraltro, dall'intimante mai notificata in forma esecutiva nei confronti dell'intimata.
Ciò, in assenza di una successione di regole di giudizio, fra primo e secondo grado, che possano dirsi coesistenti.
Ciò premesso, deve osservarsi che, sempre con riguardo alla posizione di CP_1 nel dispositivo, della suindicata sentenza n. 209/2011 della C.d.A. di Lecce, a pagina n. 26 lett. e), si legge testualmente: “conferma l'impugnata sentenza in ordine al rigetto sia delle proposte domande di simulazione sia delle domande di revoca relative al contratto di compravendita del 01.02.1993 per notar intercorso tra e , Per_1 CP_1 CP_2 quali venditori, e quale acquirente>>. Inoltre, avendo riguardo al solo Persona_2 dispositivo della sentenza n. 209/2011 della C.d.A. di Lecce, l'unica statuizione sulle spese e competenze di lite ivi contenuta, si rinviene a pagina n. 27 lett. g) ed è circoscritta alle spese di lite del solo grado d'appello e unicamente con riferimento all'appellata Persona_2
Dunque, con precipuo riferimento alla posizione sostanziale e processuale di CP_1 nel dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 10/03/2011, si rinviene la conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 314/2008 del 19.04.2008 solo ed esclusivamente in merito alle domande di merito (simulazione e revocatoria) e non già con riguardo alla condanna alle spese e competenze di lite del primo grado, in essa contenuta, in proprio favore.
In ordine alla regolamentazione delle spese fra le parti dell'odierno giudizio, la decisione della C.d.A. di Lecce non si rinviene nel dispositivo, bensì nel corpo della parte motiva.
Infatti, in seno alla stessa, a pagina n. 25 si legge testualmente: << Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per ciò che concerne le domande proposte nei confronti della . In considerazione dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento Per_2 solo parziale delle proposte domande nonché del rigetto di altre, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio>>.
Orbene, alla luce di quanto osservato, questo Giudice ritiene che, dalla lettura integrale ed organica della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 209/2011 prodotta in atti, emerga con sufficiente chiarezza che la Corte territoriale, nel regolamentare le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, abbia inteso riformare la sentenza del Tribunale di Brindisi n.
314/2008, compensando integralmente tra le altre parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio e condannando gli appellanti principali alla rifusione delle sole spese di lite di secondo grado sostenute dall'appellata Persona_2
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Ciò, in armonia con il generale principio per cui il precetto va ricostruito avuto riguardo, congiuntamente, al contenuto del dispositivo e della motivazione, emerge dalla lettura congiunta dei suddetti elementi strutturali della decisione.
D'altronde, tale ricostruzione del significato precettivo della sentenza appare conforme alla ratio logico giuridica che ha orientato sul punto la decisione della Corte d'Appello di Lecce.
Infatti, nel caso di specie, le motivazioni per le quali la Corte ha ritenuto di compensare tra le altre parti le spese del doppio grado del giudizio sono state dalla stessa rinvenute “nell'esito complessivo della lite” ed, in particolare “nell'accoglimento solo parziale delle proposte domande e nel rigetto di altre”.
Sicché la mera circostanza relativa al totale rigetto delle domande di merito (simulazione e revocatoria) proposte da MPS nei confronti del , all'interno di un thema decidendum CP_1 molto più ampio, non è certamente sufficiente a consentire, con riguardo alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, una lettura della sentenza d'appello n.
209/2011 diversa da quella emergente, in modo esplicito, letterale e chiaro dalla sopra trascritta argomentazione di cui a pagina n. 25 della parte motiva della pronuncia di secondo grado.
Per le suesposte ragioni, in relazione a tale profilo, non è condivisibile l'assunto di parte opposta secondo cui in assenza, nel dispositivo della sentenza di secondo grado, di una esplicita statuizione di riforma del regime delle spese di lite disposto dal Giudice di prime cure, non potrebbe affermarsi che la Corte d'appello abbia modificato detto regime, con conseguente permanente efficacia della statuizione sulle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado.
Trattasi, infatti, di un assunto che appare idoneo a privare di qualsivoglia valenza la suindicata esplicita e chiara argomentazione offerta dalla Corte a pagina n. 25 della parte motiva della sentenza.
Argomentazione costituente essa stessa statuizione di riforma a prescindere dalla sua collocazione nella motivazione, dal mancato utilizzo dell'esplicita espressione “in riforma o in parziale riforma” (non costituente una conditio sine qua non della statuizione di modifica), così come dalla mancata sua reiterazione nel dispositivo della pronuncia, ove, peraltro, non è dato rinvenire alcuna statuizione sul punto che possa ritenersi in contrasto o incompatibile con quanto si legge a pagina n. 25 della parte motiva.
Sull'argomento, infatti, giova richiamare il consolidato dictum della Suprema Corte secondo cui: << la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche integrando questo con la motivazione, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l'unica statuizione in esso contenuta (v. ex multis: Cass. 21.06.2023, n. 17836; Cass. 23.06.2020, n. 12239;
Cass.25.09.2015, n. 19074; Cass. 17.07.2015, n. 15088). Deve aggiungersi che, con precipuo riferimento alla statuizione della sentenza sulle spese e competenze di lite, la Suprema Corte ha altresì chiarito che: < in ipotesi di discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo il contrasto non può risolversi nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione ove
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risultino chiaramente spiegate le ragioni della disposta compensazione, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione>> (v. ex multis Cass. n.
26236/2019).
Tali considerazioni devono ritenersi valevoli a fortiori, nel caso di specie, posto che la statuizione di riforma del regime delle spese di lite pronunciato in primo grado, contenuta a pagina n. 25 della parte motiva della sentenza della C.d.A. di Lecce n. 209/2011, come già detto, non è in discrasia con il dispositivo della sentenza - ove si rinviene la sola statuizione sulle spese di lite di secondo grado in favore della ma al più integra detto Per_2 dispositivo.
2. Sul principio di invalicabilità del giudicato e sul principio di competenza.
Devono ritenersi inammissibili in questa sede le doglianze mosse dall'opposto in ordine alle ragioni per le quali la Corte d'Appello di Lecce avrebbe deciso di confermare l'integrale rigetto della sentenza di primo grado con riguardo alle domande di merito proposte da MPS s.p.a.
(azione di simulazione e azione revocatoria) e non anche la condanna della stessa alle spese di lite di primo grado ed abbia deciso invece di statuire la condanna di MPS al pagamento delle spese di lite di secondo grado della sola appellata . Per_2
Trattasi, infatti, di doglianze attinenti, non già alla portata precettiva del titolo giudiziale ed alla sua efficacia esecutiva o anche solo alla sua regolarità estrinseca, ma alla legittimità e/o congruità e correttezza della decisione della C.d.A. di Lecce n. 209/2011. Doglianze, peraltro, non tempestivamente formulate e dedotte dall'opposto in sede di giudizio di cassazione (nel quale il medesimo non si costituiva), ed in quanto tali non valutabili né da parte del G.E. né da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Ciò, in forza del principio di invalicabilità del giudicato formale e sostanziale e del principio di competenza.
Peraltro, giova sull'argomento richiamare il consolidato dictum della Suprema Corte secondo cui è sempre consentito al Giudice di rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio la violazione del principio del “ne bis in idem” (v. ex multis: Cass. 23.12.2010 n. 26041 cui si sono uniformate le più recenti pronunce Cass. n. 30780/2011; Cass. 28247/2013; Cass.
11365/2015; Cass. 07.01.2021, n. 48; Cass. 11.06.2021 n. 16589). Ragion per cui, non è rimesso a questo Giudice né rivalutare i predetti aspetti dedotti e deducibili in ogni grado del giudizio di cognizione e da ritenersi ormai coperti dal giudicato formale e sostanziale, né tanto meno disapplicare le statuizioni della sentenza della C.d.A. di Lecce n. 209/2011.
L'inammissibilità in questa sede delle doglianze dell'opposto sulla legittimità e congruità della decisione della C.d.A. di Lecce scaturisce altresì dal principio di “competenza” del G.E. più volte sancito dalla Suprema Corte con riguardo al giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. secondo cui è precluso al G.E. ed al Giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione nei diversi gradi di giudizio” (cfr. Cass. n. 26808/2022; Cass. 27159/2006, Cass. n.
8331/2001).
Principio che è stato meglio esplicitato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26110 del
05.09.2022, secondo cui “il titolo esecutivo copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del
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credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo ovvero in sede di tempestiva impugnazione, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (v. Cass. n. 26110/2022).
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Dal carattere dirimente dell'accoglimento del primo motivo di doglianza dell'opponente con riguardo all'insussistenza del titolo esecutivo, in forza del principio della ragione più liquida, discende l'assorbimento, per necessità di economia espositiva, degli altri motivi di opposizione dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
3. Sulle spese di lite.
In considerazione delle lunghe vicende processuali intercorse per anni tra le parti e di quanto sopra esposto in ordine al regime delle spese di lite nei precedenti procedimenti giudiziali intercorsi tra le stesse, nel caso di specie, si ritiene equo derogare al principio di soccombenza e, per l'effetto, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite del presente giudizio, anche alla luce della ratio della pronuncia della Corte
Costituzione n. 77/2018 con riguardo al secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara
l'insussistenza del diritto dell'opposto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente e l'invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
18.07.2023;
2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Così deciso in Brindisi, in data 24 Febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Andrea
Iacobbe nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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