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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.° 4321/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza dell'11/12/2025
All'udienza dell'11/12/2025 alle ore 9,15 innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
CP_1 sono presenti:
l'avv. Matteo Lanzoni per il ricorrente Parte_1
l'avv. Francesca Fontanesi per l' CP_1
Si procede alla discussione della causa di accertamento di crediti previdenziali
(opposizione ad avviso di addebito n. 320-2024-00032518-41-000).
L'avv. Matteo Lanzoni si riporta alle deduzioni dei verbali delle udienze del 15 aprile
2025 e del 28 maggio 2025 nonché alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 1° dicembre 2025, redatte al fine di adeguare le conclusioni medesime all'annullamento dell'avviso di addebito, sopraggiunto rispetto al deposito del ricorso in opposizione e alla sua notifica. Fa presente che, nel presente giudizio di accertamento dell'obbligo contributivo è ancora controversa la questione del credito vantato da
[...] in ragione del ricalcolo effettuato a seguito della ricezione dell'avviso di Pt_1 addebito qui opposto. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio e da distrarsi.
L'avv. Francesca Fontanesi si riporta alle argomentazioni esposte nei verbali di causa
(udienze del 15 aprile 2025 e del 28 maggio 2025) e chiede l'integrale accoglimento delle eccezioni e delle deduzioni della memoria difensiva di costituzione depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 28 marzo 2025, insistendo per il rigetto della opposizione avversaria alla luce delle conclusioni rassegnate nella medesima memoria e nella nota di chiarimenti depositata il 27 maggio 2025. Con compensazione delle spese di lite per le ragioni illustrate nei propri scritti difensivi. Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa dando lettura del dispositivo di sentenza e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c..
Bologna, 11/12/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 4321/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra avv. Matteo Lanzoni) Parte_1
e
(avv. Maria Lupoli) CP_1
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione dichiara non dovute da all le somme recate Parte_1 CP_1 dall'avviso di addebito n. 320-2024-00032518-41-000, annullato dall con CP_1 proprio provvedimento del 13 gennaio 2025, successivo alla notifica del ricorso;
dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna l alla corresponsione ad CP_1 [...] della somma capitale di euro 411,50, oltre interessi legali maturati dalla Pt_1 medesima data di annullamento dell'avviso di addebito opposto (13 gennaio 2025) al saldo;
condanna l alla rifusione delle spese sostenute da nel presente CP_1 Parte_1 giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.400,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente dichiaratosi antisatario;
Parte_1 letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 11 dicembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza dell'11/12/2025
All'udienza dell'11/12/2025 alle ore 9,15 innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
CP_1 sono presenti:
l'avv. Matteo Lanzoni per il ricorrente Parte_1
l'avv. Francesca Fontanesi per l' CP_1
Si procede alla discussione della causa di accertamento di crediti previdenziali
(opposizione ad avviso di addebito n. 320-2024-00032518-41-000).
L'avv. Matteo Lanzoni si riporta alle deduzioni dei verbali delle udienze del 15 aprile
2025 e del 28 maggio 2025 nonché alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 1° dicembre 2025, redatte al fine di adeguare le conclusioni medesime all'annullamento dell'avviso di addebito, sopraggiunto rispetto al deposito del ricorso in opposizione e alla sua notifica. Fa presente che, nel presente giudizio di accertamento dell'obbligo contributivo è ancora controversa la questione del credito vantato da
[...] in ragione del ricalcolo effettuato a seguito della ricezione dell'avviso di Pt_1 addebito qui opposto. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio e da distrarsi.
L'avv. Francesca Fontanesi si riporta alle argomentazioni esposte nei verbali di causa
(udienze del 15 aprile 2025 e del 28 maggio 2025) e chiede l'integrale accoglimento delle eccezioni e delle deduzioni della memoria difensiva di costituzione depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 28 marzo 2025, insistendo per il rigetto della opposizione avversaria alla luce delle conclusioni rassegnate nella medesima memoria e nella nota di chiarimenti depositata il 27 maggio 2025. Con compensazione delle spese di lite per le ragioni illustrate nei propri scritti difensivi. Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa dando lettura del dispositivo di sentenza e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c..
Bologna, 11/12/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 4321/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra avv. Matteo Lanzoni) Parte_1
e
(avv. Maria Lupoli) CP_1
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione dichiara non dovute da all le somme recate Parte_1 CP_1 dall'avviso di addebito n. 320-2024-00032518-41-000, annullato dall con CP_1 proprio provvedimento del 13 gennaio 2025, successivo alla notifica del ricorso;
dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna l alla corresponsione ad CP_1 [...] della somma capitale di euro 411,50, oltre interessi legali maturati dalla Pt_1 medesima data di annullamento dell'avviso di addebito opposto (13 gennaio 2025) al saldo;
condanna l alla rifusione delle spese sostenute da nel presente CP_1 Parte_1 giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.400,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente dichiaratosi antisatario;
Parte_1 letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 11 dicembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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