Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 23649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23649 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14276/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14276 del 2023, proposto da Comes S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Emilio Cucchiara, Sebastiano Berardino SAtarelli, Marzia Del Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale presso lo studio dell’avvocato Emilio Cucchiara in Milano, via Tortona;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Maren S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 30740, adottato dall''Autorità in data 18.7.2023 a conclusione del procedimento I/847 - Gare d''appalto bandite dall''Arsenale Marina Militare di Taranto e notificato a COMES in data 3.8.2023 (il “Provvedimento”), con il quale l''Autorità ha: (i) deliberato che Comes - unitamente a C.o.m.e.r.i.n. S.r.l. (“Comerin”), Electra (“Electra”) S.r.l., IMET S.r.l. (“IMET”), Manutenzione Impianti e Bonifiche Meridionali S.r.l. (“MIBM”), Maren S.r.l. (“Maren”), Officine Jolly S.r.l. (“Officine Jolly”), Omega Engineering Marine S.r.l. (“Omega”), Ricerca, Innovazione Tecnologie (R.I.T) S.r.l. (“RIT”), Technomont Taranto S.r.l. (“Technomont”), TPS Taranto S.r.l. (“TPS”), S.I.P.L.E.S. S.r.l. (“SIPLES”), Consorzio Chio.me (“Consorzio CHIOME”), Chiome S.r.l. (“CHIOME”) e Consorzio Navalmeccanico TarantoC.N.T. (“CNT” e unitamente a COMES, Comerin, Electra, IMET, MIBM, Maren, Officine Jolly, Omega, RIT, Technomont, TPS, SIPLES, Consorzio CHIOME, e CHIOME, le “Parti”) - avrebbe preso parte a un''intesa anticoncorrenziale orizzontale segreta consistente nella ripartizione del mercato avente ad oggetto le procedure di gara dell''Arsenale di Taranto nn. 4110/18, 4111/2018, 4112/18, 4114/18, da 5658/18 a 5667/18 e n. 5671/18, in violazione dell''articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell''Unione europea (“TFUE”); (ii) ingiunto alle Parti di porre immediatamente fine ai comportamenti citati e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi; (iii) comminato sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a euro 28.438,45 a COMES, 22.287,50 a Comerin, 18.149,1 a Consorzio Chiome, 45.343,9 a CNT, 26.698,37 a Electra, 49.881,23 a IMET, 40.216,64 a MIMB, 54.375,96 a Maren, 47.421,04 a Officine Jolly, 33.071,02 a Omega, 4.163,50 a RIT, 59.869,10 a SIPLES, 14.938,03 a Technomont e 44.078,53 a TPS; - nonché di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. PP AR PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato il provvedimento n.30740 dal 18 luglio 2023, adottato all'esito del procedimento istruttorio I847, con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che le società Co.m.e.r.i.n. RL, Comes spa, Electra RL, IM RL, Manutenzione Impianti e Bonifiche Meridionali RL, Maren RL, Officine Jolly RL, Omega Engineering Marine RL, Ricerca Innovazione Tecnologie RL, Technomont Taranto RL, TPS Taranto RL, S.i.p.l.e.s. RL, Consorzio Chiome, Chiome RL e Consorzio Navalmeccanico Taranto - CNT, hanno posto in essere un'intesa orizzontale segreta di ripartizione del mercato avente ad oggetto le procedure di gara dell'arsenale di Taranto nn. 4110/18, 4111/18, 4112/18, 4114/18, da 5658/18 a 5667/18 e n. 5671/18, in violazione dell'articolo 101 TFUE.
In particolare, si ricorda che in data 13 luglio 2021, l'Autorità ha avviato il procedimento di cui si verte su segnalazione pervenuta in data 12 novembre 2020 della Marina Militare - Direzione Arsenale di Taranto (successivamente integrata con ulteriore documentazione trasmessa dalla citata amministrazione e dalla Guardia di Finanza), segnalazione che derivava dall’attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza per la quale è pure scaturito un procedimento penale avviato dalla Procura di Taranto.
Oggetto della segnalazione erano talune condotte illecite di natura anticoncorrenziale, commesse con riguardo all'affidamento di varie gare per lavori di manutenzione di navi militari e per servizi vari per il medesimo Arsenale, procedure tutte indette nel periodo tra il 2018 e il 2020.
In sede di avvio del procedimento, l'Autorità ha ipotizzato l'esistenza, almeno sin dal 2018, di un'intesa segreta avente ad oggetto la ripartizione del mercato de quo, che si è sostanziata nella individuazione di concertate modalità di partecipazione e nella limitazione del reciproco confronto concorrenziale per l'affidamento delle procedure di gara, in modo tale da garantirne l'affidamento a un'impresa (o ATI) predeterminata dagli stessi partecipanti all'intesa.
Il procedimento è stato poi esteso soggettivamente anche nei confronti della IM RL sulla base delle evidenze acquisite circa il suo coinvolgimento nelle gare indette dall'amministrazione.
Il termine di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, con delibera del 13 dicembre 2022 n. 30420, è stato prorogato al 30 giugno 2023, in ragione della complessità dell'istruttoria che ha riguardato un numero significativo di gare svolte lungo un lungo arco temporale, cui hanno partecipato numerose imprese coinvolte nell'illecito.
A seguito di una richiesta avanzata dalla ricorrente Comes, con delibera del 2 maggio 2023, il termine di chiusura è stato poi ulteriormente prorogato al 18 luglio 2023 per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio.
Nel corso del procedimento sono state acquisite informazioni da parte delle imprese, sono state disposte audizioni e presentati atti e memorie difensive.
Il 5 aprile 2023 è stata inviata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie e successivamente si è svolta l'audizione dinanzi al collegio.
Con il gravato provvedimento è stata definitivamente accertata l'intesa anticoncorrenziale e contestualmente irrogata una sanzione nei confronti delle predette società, come quantificata in atti per ciascuna delle parti coinvolte.
Il provvedimento sanzionatorio è stato impugnato dalla società esponente, che ne ha chiesto l'annullamento in ragione di articolati motivi di diritto, in particolare deducendo:
- vizi di natura procedurale, segnatamente la violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, posto che l’Autorità avrebbe prolungato la fase preistruttoria in maniera abnorme;
- vizi ed errori di natura sostanziale che si rinverrebbero nella valutazione e nella qualificazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Si è costituita in giudizio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, diffusamente argomentando nel senso dell’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
Il giudizio è stato sospeso per la pendenza della questione pregiudiziale indicata in atti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, attinente alla discussa applicabilità dell’articolo 14 legge 689/81 ai procedimenti Antitrust e quindi riassunto all'esito dell'intervenuta pronuncia di cui alla sentenza CGUE del 30 gennaio 2025 nella causa C-511/23.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.
3. Devono preliminarmente essere esaminate le censure di contenuto formale aventi ad oggetto la tardività dell’avvio del procedimento. La ricorrente ha contestato che il procedimento doveva essere avviato entra 90 giorni dalla prima segnalazione ricevuta dall'Autorità, che risale al 12 novembre 2020. Tale segnalazione era già completa e consentiva già di disporre di un quadro indiziario sufficiente per iniziare la fase istruttoria vera e propria. Dal che la violazione del diritto di difesa e in particolare la violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, con conseguente illegittimità derivata di tutto il procedimento e della stessa sanzione finale.
La censura non è suscettibile di positivo apprezzamento.
In merito deve preliminarmente osservarsi come la circostanza che il Consiglio di Stato abbia recentemente rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una ulteriore questione interpretativa dell’art. 14 l. 689/1981 sempre con riferimento ad una violazione del diritto antitrust (segnatamente, un’intesa vietata dall’art. 101 Tfue) non induce a sospendere nuovamente il giudizio, tenuto conto del fatto che la Corte di giustizia ha più volte rammentato che qualora «la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o […] la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbî» il giudice nazionale non è tenuto a rimettere la questione ai sensi dell’art. 267 Tfue (Corte giust. Ue, 6 ottobre 2021, causa C-561/19); pertanto deve ritenersi che si possa decidere la causa senza dover attendere l’ulteriore pronunciamento del giudice europeo (come tra l’altro già avvenuto in ipotesi analoghe, cfr. Tar Lazio, sez. I, 1° luglio 2025, n. 12941; 26 agosto 2025, n. 15795; Cons. Stato, sentenza n. 2979/2025). A seguito della rimessione operata da questo Tribunale con l’ordinanza 12962/2023, infatti, con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che: “L’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 […] nonché l’articolo 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine col annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica”. Per addivenire a tale conclusione la Corte ha premesso che “in assenza di una normativa specifica dell’Unione che disciplini i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, spetta agli Stati membri adottare e applicare le norme procedurali nazionali in tale settore (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C 308/19, EU:C:2021:47, punti da 43 a 45). 44 Tuttavia, se è pur vero che l’adozione e l’applicazione di tali norme rientrano nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. In forza del principio di effettività essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione di tale diritto e, per quanto riguarda in particolare il settore del diritto della concorrenza, essi devono assicurarsi che le norme che adottano o applicano non pregiudichino l’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C 308/19, EU:C:2021:47, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)”; pertanto “le norme nazionali che fissano i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza devono far sì che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, le cause siano trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l’effettiva attuazione degli articoli 101 e 102 TFUE nonché della direttiva 2019/1 nell’ordinamento giuridico interno (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C 308/19, EU:C:2021:47, punto 49)” (§ 46 sent.).
La Corte ha precisato, altresì, che “al fine di adempiere efficacemente il loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione in materia di concorrenza, le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa in detta materia devono essere in grado di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce ad esse indirizzate, disponendo, a tal fine, di un ampio margine di discrezionalità” (§ 57 sent.), onde poter “procedere a tutte le misure istruttorie preliminari nonché alle valutazioni di fatto e di diritto spesso complesse, necessarie per valutare se l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio sia giustificato, ma anche di scegliere, in funzione del grado di priorità che, nell’esercizio della sua indipendenza operativa, intende accordare a una procedura d’infrazione in corso, il momento più opportuno per avviare, se del caso, la fase istruttoria in contraddittorio di quest’ultima” (§ 60 sent.).
Pertanto, “un’autorità nazionale garante della concorrenza deve disporre della facoltà di rinviare temporaneamente l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio in un determinato procedimento, sebbene essa abbia già accertato l’esistenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione. Tale facoltà è conforme all’obiettivo di garantire che l’autorità interessata sia in grado di trattare adeguatamente tutte le procedure d’infrazione di cui è investita. Essa può inoltre contribuire a un uso efficiente delle risorse disponibili e a favorire un’adeguata cooperazione nell’ambito della rete europea della concorrenza. Tuttavia, un siffatto rinvio temporaneo non può avere come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale deve concludersi la fase che precede la comunicazione degli addebiti di una procedura d’infrazione” (§ 61).
La Corte ha quindi ritenuto che “l’applicazione del termine in questione rischia di obbligare l’AGCM a dover trattare in maniera indifferenziata l’insieme delle procedure d’infrazione di cui è investita, prendendo in considerazione non già le circostanze proprie di ciascuna procedura, ma seguendo unicamente un ordine cronologico, impedendole così di stabilire e attuare priorità per le sue procedure relative all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tale autorità potrebbe quindi essere costretta ad avviare procedimenti istruttori su basi di fatto e di diritto incerte o a privilegiare il trattamento di talune categorie di casi che le sue risorse disponibili le consentano di trattare superata la fase dell’indagine preliminare, a scapito magari di casi particolarmente complessi e dannosi per la libera concorrenza nel mercato interno. Un siffatto pregiudizio all’indipendenza operativa dell’AGCM è tanto più verosimile in una situazione in cui il dies a quo del termine, le cui modalità di avvio appaiono, del resto, poco precise, poco chiare e poco prevedibili tanto per tale autorità quanto per l’impresa interessata, coincide con la prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità, la quale è quindi obbligata ad istruire immediatamente il fascicolo”, concludendo per il contrasto della disciplina sopra richiamata con il diritto comunitario.
Tenuto conto di tali principi, nella fattispecie non può quindi ravvisarsi la tardività dell’avvio dell’istruttoria con riferimento al termine di 90 giorni di cui all’art. 14 citato.
In ogni caso, deve anche considerarsi che nel caso in esame, benché la prima segnalazione sia pervenuta all’Autorità il 12 novembre 2020, nel lasso di tempo intercorso fino all’avvio del procedimento l’Autorità ha proceduto ad ulteriori accertamenti necessari per analizzare una vicenda oltremodo complessa, sicché non può dirsi che il lasso di tempo utilizzato per le indagini della fase preistruttoria, ove ancorato all’effettivo accertamento della condotta da sanzionare, fuoriesca dai canoni della ragionevolezza, pur sempre applicabili ai procedimenti di competenza dell’Antitrust.
Ciò tanto più se si considera che nel passo della sentenza sopra riportato la Corte di Giustizia ha anche precisato che far decorrere il termine per l’avvio del procedimento dalla prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità può comportare un effettivo pregiudizio all’indipendenza operativa dell’Autorità.
Inoltre, la ricorrente non in alcun modo indicato il pregiudizio, in termini di lesione dei diritti di difesa, che le sarebbe derivato dall’inutile decorso del termine in questione e dall’avvio non tempestivo del procedimento, elemento che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia assume rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento della censura di tardività dell’attività procedimentale.
Ed infatti in più occasioni la Corte di giustizia UE ha affermato che il superamento del termine ragionevole può costituire motivo di annullamento delle decisioni che accertano infrazioni solo se risulti provato che la violazione del principio del termine ragionevole ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate; al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo (Tribunale UE, 18.11.2020, cause T-814/17, p.ti 357-359; e in senso conforme, Tribunale UE, 6.12.2020, T-515/18, p.to 91 e Corte di giustizia, 21.1.2021, causa C-466/19 P, p.to 32 e 21.9.2006, Gebied, C 105/04).
Né tale pregiudizio può essere individuato nel fatto che la parte interessata, non essendo notiziata dell’avvio del procedimento sanzionatorio, continuerebbe nella pratica ipoteticamente illecita, andando incontro a conseguenze di maggiore entità, poiché tale affermazione postulerebbe che l’inerzia dell’Amministrazione ingeneri un affidamento che consentirebbe la prosecuzione della condotta illecita mentre, come è evidente, il soggetto che pone in essere una condotta sanzionabile, non può certo efficacemente sostenere di aver perseverato nell’illecito sol perché non gli sarebbe stata contestata la violazione; senza considerare che nella fattispecie l’intesa è stata comunque circoscritta in un ambito temporale precedente.
Ed infatti nella sentenza sopra citata la Corte chiarisce che il rischio della protrazione eccessiva della fase preistruttoria è quello che eventuali prove a discarico riguardanti l’infrazione addebitata in tale comunicazione non possano più essere acquisite o possano esserlo soltanto con difficoltà (§ 64 sentenza). Del resto, anche il Consiglio di Stato ha recepito i passaggi principali della sentenza della Corte di giustizia (Cons. Stato, sentenza n. 2979/2025), affermando che i principî espressi dalla Corte comportano che ai procedimenti antitrust di Agcm si applica solo il principio del termine ragionevole e che in ogni caso, per dar luogo ad una ipotesi di annullamento del provvedimento finale, la parte deve dimostrare il pregiudizio che l’eventuale eccessiva durata della fase preistruttoria ha determinato sui propri diritti di difesa.
4. Ciò chiarito in ordine ai vizi di natura procedurale e passando alle doglianze rivolte al merito del valutazione effettuata dall’Antitrust, si osserva, in via preliminare, che la definizione di mercato rilevante da parte dell’AGCM è espressione di una valutazione discrezionale (che inevitabilmente rischia di scontare un margine d’opinabilità), sindacabile dal giudice amministrativo solo per mancato rispetto dei generali principî di logicità, ragionevolezza e proporzionalità, oltre che del vincolo di coerenza comunitario (Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4228): orbene, nel caso di specie, non si riscontrano i menzionati vizî (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5992).
Nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, è stato precisato che la definizione del mercato rilevante risulta ex se funzionale all’individuazione delle caratteristiche stesse del contesto nel cui ambito si colloca l’illecito coordinamento delle condotte d’impresa, atteso che è proprio l’ambito di tale coordinamento a delineare e definire l’ambito stesso del mercato rilevante. Vale a dire che la definizione dell’ambito merceologico, operativo e territoriale in cui si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale risulta funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2014 n. 2837).
Nella specie, essendo in contestazione una fattispecie di bid rigging, il mercato rilevante è stato correttamente individuato nell’insieme delle gare pubbliche alterate o condizionate dai partecipanti all’intesa (sul punto, v. Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2021, n. 6239).
Dal materiale istruttorio acquisito risulta poi che l’intesa si è concretizzata in un accordo tra concorrenti per la ripartizione del mercato attraverso il coordinamento delle reciproche strategie partecipative per la spartizione a “tavolino” degli affidamenti di servizi per l’ammodernamento progressivo programmatico delle UU.NN NA SA CO (4110/18, 4111/18 e 4118/18), NA NO (4112/18) e NA MI (4114/18) in sosta a Taranto a fine 2018 e delle undici procedure in economia dalla 5658/18 alla 5667/18 e la 5671/18.
5. Tanto ricordato, deve in primis confermarsi la correttezza dell’operato amministrativo con riguardo alle modalità di acquisizione del materiale probatorio che ha fondato la valutazione dell’Antitrust. Innanzitutto, deve ribadirsi la decisività delle cd. “prove esogene” da cui si è inferita l’esistenza della concertazione, in particolare della prova documentale e delle risultanze derivanti dalle intercettazioni telefoniche.
In secondo luogo, deve osservarsi che non esiste alcuna dipendenza o pregiudizialità tra il parallelo procedimento penale e l’accertamento compiuto dall’amministrazione intimata, tal che le risultanze istruttorie operate dal GIP in sede penale, se possono essere utilizzate ai fini della ricostruzione dei fatti, comunque non condizionano in alcun modo l’autonomo giudizio tecnico dell’Antitrust e la qualificazione della fattispecie dal punto di vista del diritto della concorrenza.
Nel caso de quo, esistono una serie di evidenze fattuali e documentali che hanno integrato un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a comprovare l’intesa continuata, avente ad oggetto la ridetta ripartizione del mercato attraverso la limitazione del reciproco confronto concorrenziale ai fini dell’aggiudicazione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di interesse dell’Arsenale. Rileva la “lettura” non atomistica ma sinottica delle risultanze probatorie che ha condotto in modo univoco a ritenere la collusione tra le imprese, che ha turbato la sana competizione della concorrenza “per il mercato” insita nelle procedure di gara, mediante una limitazione opportunistica dei comportamenti individuali nell’ambito delle scelte commerciali da adottare ai fini della partecipazione alle commesse.
Sempre sotto il profilo probatorio, osserva per altro il Collegio che, trattandosi di intesa restrittiva della concorrenza “per oggetto”, a fronte dell’univoco quadro presuntivo derivante dal materiale istruttorio, incombeva semmai sulle imprese di fornire la prova contraria circa la correttezza delle proprie condotte.
6. Quanto, in particolare, al ruolo dell’odierna ricorrente Comes spa, rilevano le intercettazioni del 29 ottobre 2018 (come trascritte in atti) dalle quali è emerso l’evidente ruolo di coordinamento nell’indirizzare la partecipazione alle gare delle varie ditte attive nel mercato di riferimento. Il ruolo di “regista” dell’operazione lo si evince anche dall’intercettazione del 30 ottobre 2018 (i cui passaggi testuali sono pure riportati nel provvedimento), laddove il rappresentante legale della società interloquiva con il decisore pubblico, rendendo palese l’azione di mediazione tra le varie imprese per orientare i vari comportamenti inerenti alla partecipazione (modulata e limitata al fine di massimizzare i guadagni delle varie società) alle procedure.
Le condotte emergenti dalle intercettazioni, lungi dall’atteggiarsi a normale interlocuzione con la stazione appaltante, hanno mostrato una particolare e tendenziosa modalità di comunicazione informale, tesa a combinare la partecipazione delle ditte alle varie gare e concertata in modo anticoncorrenziale sin dalle relative fasi preparatorie.
7. Né può condividersi, in senso esimente, l’argomentazione difensiva secondo cui il rappresentante di Comes, all’epoca delle conversazioni oggetto di intercettazione, rivestiva un ruolo in ambito associativo (quale presidente di Confindustria Taranto), ruolo che gli avrebbe impedito di agire per conto delle varie imprese e di assumere il contestato ruolo di coordinamento dell’Intesa anticoncorrenziale.
È agevole osservare come non può certo esimersi la ricorrente dalla partecipazione all’intesa solo per il fatto che contemporaneamente il suo rappresentante ricopriva anche un incarico in un’associazione di categoria.
Nel diritto antitrust conta invero il dato oggettivo rappresentato dal fatto che un soggetto abbia posto in essere una condotta turbativa del libero gioco della concorrenza, indipendentemente dalla circostanza che egli possa contemporaneamente rivestire anche un ruolo differente; ragionare altrimenti darebbe la stura a facili espedienti per aggirare la normativa antitrust e per precostituire una facile giustificazione per qualsivoglia comportamento illecito imputabile alle imprese.
8. Del resto, come opportunamente ricordato dalla difesa erariale, anche le successive intercettazioni hanno dimostrato il reale coinvolgimento della ricorrente nella pratica di astensione concordata per talune delle procedure di gara. In particolare rileva la trascrizione del 28 novembre 2018, in cui le società appartenenti al CNT fanno il punto sullo stato delle spartizioni, dando conto anche di incontri avvenuti tra le varie ditte coinvolte (citando espressamente proprio il presidente dell’odierna esponente).
In modo egualmente condivisibile, l’Avvocatura ricorda la giurisprudenza in materia, la quale afferma che, laddove emerga la chiara volontà di colludere sulla base di riscontri certi, vale il dato oggettivo come riveniente dal materiale istruttorio, restando del tutto irrilevanti le eventuali spiegazioni alternative addotte dalle imprese per giustificare una condotta sostanzialmente anomala e lesiva della concorrenza.
Le cd. “spiegazioni lecite”, alternative alla concertazione, vanno infatti analizzate nel più ampio contesto in cui si collocano, confrontandole in concreto con i dati acquisiti dall’istruttoria; con la conseguenza che non possono essere ritenute decisive ovvero attendibili, quando la loro plausibilità rimane solo astrattamente pensabile, ma non confermata dalle oggettive risultanze probatorie come emerse all’esito del procedimento.
9. Ancora nel merito, devono poi essere confutate le ulteriori argomentazioni difensive incentrate su di una dedotta impossibilità della ricorrente a partecipare alle gare 4114/2018 e 4118/2018 e sulla asserita non remuneratività delle procedure (quali elementi che scongiurerebbero il divisato intento di turbare il regolare svolgimento delle procedure sub specie di astensione o limitazione della partecipazione).
Ed invero, sotto il primo profilo, non risulta dagli atti che la ricorrente fosse priva dei requisiti per partecipare alle gare incriminate. E’ anzi risultato che l’istante aveva partecipato al bando di gara n. 4112/2018, il cui oggetto erano analoghi lavori di ammodernamento di una nave (la nave NO). Inoltre, l’argomento è pure smentito da quanto dichiarato dalla società Maren spa, la quale ha giustificato l’assenza di offerte per la procedura di gara in questione da parte dell’ATI di cui era componente Comes con il fatto che era previsto il coinvolgimento di una ditta che svolgesse attività di coordinamento per la sicurezza, atteso che la Maren stessa non disponeva di un tale partner.
Né la ricorrente ha in alcun modo provato le categorie di lavori che rientrerebbero nelle proprie competenze.
Sotto altro profilo, neppure può essere condivisa la tesi secondo cui le gare interessate erano scarsamente remunerative oppure il fatto che in determinate procedure si fossero registrati forti sconti. Giova richiamare il pacifico assunto, anche giurisprudenziale, secondo cui l’alterazione di una gara costituisce una tipica restrizione della concorrenza per oggetto e dunque configura un fatto anticoncorrenziale in senso oggettivo, che comprende sia la ripartizione del mercato della clientela sia la limitazione delle politiche di prezzo; tal ché la dedotta remuneratività non è affatto decisiva o rilevante.
E ciò perché, per altro, l’obiettivo di un cartello ben può consistere anche soltanto nell’attenuare in maniera collusiva la riduzione dei prezzi di taluni beni o servizi in un contesto caratterizzato da fattori esogeni (quali ad es. la progressiva crisi di un settore o la riduzione della domanda).
La stessa sussistenza di eventuali sconti è del tutto inconferente, perché l’accertamento condotto dall’Autorità ha verificato la sussistenza di un illecito collettivo in uno a condotte spartitorie delle gare, che rendono del tutto irrilevante l’accertamento del livello degli sconti (in assenza del contesto collusivo anticoncorrenziale, gli stessi sconti avrebbero potuto essere più consistenti di quelli effettivamente praticati).
10. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti motivi di ricorso sono infondati, con riveniente reiezione della proposta domanda di annullamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità intimata, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB IT, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
PP AR PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP AR PI | OB IT |
IL SEGRETARIO