Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Michele
Alajmo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7885 del 2020 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno vertente
TRA
(P.I. ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria C. Puglisi, e Salvatore Catalano, in forza di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
Attore
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Convenuto
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
Convenuto contumace
2007 / 2013
CONCLUSIONI: all'udienza del 23/12/2024 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e memorie autorizzate.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente causa costituisce riassunzione del giudizio proposto innanzi al , presso il quale sono state spiegate le CP_3 medesime domande, conclusosi con sentenza n. 896/2020 pubblicata il 7/5/2020 con il quale il Giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in merito al programma d'investimento
PO FESR Sicilia 2007 / 2013 linea d'intervento 3.3.1.4, programma per il quale la società era risultata aggiudicataria di Parte_1 un contributo di euro 786.253 concesso con D.D.G. n. 1414/4 del
24/6/2014.
Gli eventi che in successione hanno quindi contraddistinto l'esecuzione del programma per cui è causa si enucleano come appresso:
I) con D.D.G. n. 602/4 del 23/3/2015 la P.A. resistente autorizzava il trasferimento della somma di euro
393.126,50, pari al 50% del contributo ammesso e per anticipazione, somma che la per il credito Controparte_2 alle imprese (cui era affidata la gestione Controparte_2 degli interventi agevolativi) erogò.
II) II) In data 15/06/2015 la Società Parte_1 presentava una richiesta di variante al progetto di investimento iniziale, che fu approvata dalla con le CP_2 relazioni istruttorie per modifica datate 05/10/2015 e
20/11/2015. Con dette relazioni l'Ente Gestore faceva presente alla P.A. che la variante “è stata valutata positivamente e che resta fermo l'ammontare del contributo concesso di € 789.253,00”.
III) È quindi seguita una relazione di collaudo positiva del
23/2/2017, redatta da un incaricato della , in cui si CP_2 legge che la documentazione amministrativa allegata è conforme alle opere eseguite, e non è stata formulata alcuna contestazione in merito a fatture emesse dalla società
e ai connessi pagamenti. Pt_1
IV) Malgrado ciò la stessa con nota n.7256 del CP_2
24/03/2017 comunicava alla Società Parte_1
l'elenco delle fatture escluse e l'ammontare del contributo definitivo da rideterminare ed approvare nella somma €
283.989,90, decurtati quindi euro 502.263,10 sul progetto iniziale di finanziamento.
La proponeva quindi “di concedere, in via definitiva, il CP_2 contributo di € 283.989,90 commisurato agli investimenti ammessi a consuntivo” e di richiedere all'attrice la somma di € 109.136,60 in restituzione sull'importo anticipato (differenza 393.126,50 –
283.989,90= euro 109.136,60).
La società attrice si duole quindi della circostanza che l'Assessorato ha illegittimamente limitato il contributo ad euro 283.989,90, disponendo allo stesso tempo il recupero della somma di euro
109.136,60 sull'anticipo del 50% già corrisposto;
deduce l'infondatezza delle pretese dell'Assessorato, in quanto contrarie all'art. 15 del Bando pubblico approvato al D.D.G. 85/4 del
20/01/2011 e, in ogni caso, contrarie agli artt. 14 e 18 del medesimo
Bando. Ha inoltre lamentato l'illegittimità del provvedimento di revoca parziale del contributo perché adottato in violazione dei principi di legittimo affidamento, della buona fede, della trasparenza e della certezza del diritto di cui all'art. 2 L. 241/1990, stigmatizzandone l'illegittimità per difetto di motivazione e carenza istruttoria. Ne ha chiesto pertanto la disapplicazione assumendo di non essere incorsa in alcun inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla concessione del finanziamento in oggetto. Ha affermato il diritto di ottenere le somme dell'intero importo del finanziamento, ricomprensivo della differenza calcolata dall'Assessorato per euro
502.263,10, oltre interessi maturati e maturandi;
e, in seno a questa più estesa domanda, ha chiesto accertarsi l'inesistenza del diritto dell'Amministrazione a pretendere la restituzione dell'importo di euro
109.136,60. Ha chiesto infine condannarsi l'amministrazione al pagamento in favore dell'attrice delle somme illegittimamente decurtate.
In subordine, ove necessario ha chiesto procedersi alla rideterminazione del contributo di euro 786.253,00 concesso, e dichiararsi l'erroneità del computo dell'Amministrazione e della
. Il tutto con refusione delle spese processuali da distrarre in CP_2 favore del difensore antistatario.
Regolarmente evocato in giudizio non si è costituto mentre CP_2
l' Controparte_4
, con il ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Palermo, ha depositato tempestivamente comparsa di costituzione e risposta il 14/12/2020.
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di
Palermo in favore del Tribunale di Messina, mentre nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande avversarie di cui ha pertanto chiesto il rigetto. Ha rappresentato che dall'istruttoria svolta dalla
, cui era stato affidato il compito di svolgere la funzione CP_2 istruttoria propedeutica all'erogazione del finanziamento, in forza della convenzione stipulata con l'Assessorato con D.D.G. n. 3105 del
19/07/2011, emergeva che diversi titoli di spesa – indicati nella nota prot. n. 7256 del 24.03.2017 – risultavano pagati successivamente al
31/01/2016, termine entro cui le fatture di saldo per le fatture di acconto emesse al 31/12/2015, dovevano essere pagate, come stabilito dagli sulla chiusura del PO FESR 2007/2013. CP_5
Concessa la sospensione degli effetti del D.D.G. n. 3227/7S del
29/10/2019 con una prima ordinanza del 20/01/2020, emessa dal
G.I. designato in sostituzione, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini.
Con ordinanza del 19/10/2024 il Giudice ha disposto il richiamo del c.t.u. per un chiarimento, in relazione alle difese spiegate dall'Assessorato. È emerso infatti un contrasto in merito alla circostanza che il Bando richieda l'utilizzo di strumenti tracciabili, questa la sostanza del contrasto. IL c.t. nominato nella causa aveva concluso nel senso che si possano accettare altre forme di pagamento, purché tracciabili, mentre l'Avvocatura dello Stato ha lamentato che non è questa l'indicazione dalla normativa e l'interpretazione del bando che è dato trarre.
Depositata la nota integrativa di consulenza e precisate e conclusioni, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
23/12/2024 con trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, in relazione alla sentenza del Tar n.896/2020 ritiene questo Tribunale che non ricorrano le condizioni di proponibilità di un conflitto di giurisdizione. con la CP_3 sentenza 359/2020 non si discosta dal principio secondo cui (Cons.
Stato, V, 11 luglio 2016, n. 3051, che richiama Adunanza Plenaria n.
6 del 29 gennaio 2014) “in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo
l'introduzione del c.p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; b) la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento dei beneficiari alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato
o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario». La Suprema
Corte di Cassazione ( S.U. ord. 1776/2013) evidenzia che ove la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto dell'affermato inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al G.O., anche se si faccia questioni di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
Su tale premessa ritiene il Tribunale che non siano configurabili le condizioni per la proposizione di un conflitto di giurisdizione ex art. 133 del codice del processo amministrativo, anche a volersi privilegiare la tesi che la questione del vizio prospettabile dell'atto della P.A., sia esso di revoca o di decadenza, si riferisca non già ad una condotta e ad un adempimento (recte: ad una prestazione) del privato, da valutare cioè secondo i parametri e i canoni della disciplina di diritto privato, ma da una condotta da valutare, invece, alla luce della disciplina del bando e dell'esercizio dell'attività di imperio che ad essa si correlano.
Allo stesso modo è indubbia la competenza del Tribunale di Palermo che è stata contestata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 25
c.p.c. Ed invero, come già statuito in sede cautelare, la norma citata non trova applicazione nelle controversie contro gli enti pubblici diversi dallo Stato, come le Regioni o altri enti pubblici ad essa collegati, salvo espressa previsione normativa. Dunque, al caso in esame, si applicano le ordinarie regole per radicare la competenza a conoscere la controversia.
Nel merito è opportuno, in primo luogo, illustrare sinteticamente i fatti di causa così come ricostruiti dal c.t.u. sulla base della documentazione in atti.
Con D.D.G. n.1414/4 del 24/06/2014, l'Assessorato Regionale delle
Attività Produttive-Regione Siciliana concedeva in via provvisoria alla un contributo di euro 786.253,00, per la realizzazione Parte_1 del programma d'investimento PO FESR Sicilia 2007/2013-Linea
d'intervento 3.3.1.4., giusta Bando pubblico approvato con il D.D.G.
85/4 del 20/01/2011. In data 23/03/2015 come da D.D.G. n. 602/4
l'Assessorato autorizzava il trasferimento della somma di 393.126,50 pari al 50 % del contributo concesso alla per l'erogazione della CP_2 prima quota prevista a titolo di anticipazione a favore della Parte_1
Successivamente in data 23/02/2017 l'ing. , incaricato
[...] Pt_2 dalla , redigeva relazione di collaudo con esito positivo, senza CP_2 formulare alcuna contestazione in merito alle fatture presentate dalla
Società e ai pagamenti ad esse relativi;
tuttavia, con successiva nota prot. 7256 del 24/03/2017 l'affidataria della funzione istruttoria comunicava la rideterminazione dell'importo ammesso a contributo definitivo in euro 283.989,90.
La Società, quindi, riscontrava alla già menzionata nota presentando controdeduzioni per denunciare l'infondatezza della riduzione, ma senza ottenere risposta. Quindi, l'Assessorato, con D.D.G. n.3227/7S del 29/10/2019, confermava le conclusioni della , CP_2 determinando il contributo definitivamente ammesso, commisurato agli investimenti ammessi a consuntivo, nell'importo di euro
283.989,90, e autorizzava al recupero delle somme eccedenti e CP_2 già precedentemente versate pari ad euro 109.136,60.
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che il presente giudizio verte sulla verifica dei presupposti della disapplicazione del provvedimento di revoca del contributo erogato dall'
[...]
e pertanto sull'accertamento della Controparte_6 sussistenza, o meno, del diritto di credito dell'amministrazione regionale nei confronti dell'odierna attrice;
verifica ed accertamento che presuppongono un esame sull'esatta realizzazione del progetto oggetto del contributo nonché del rispetto degli obblighi assunti dalla beneficiaria per la realizzazione dello stesso in forza del D.D.G.
n.1414/4 del 24/06/2014.
In punto di causa e in relazione alla realizzazione del progetto finanziato il c.t.u. è stato chiamato ad effettuare “l'esame della documentazione allegata dalle parti allo scopo di verificare: 1. le spese effettuate per la realizzazione del progetto finanziato, con relative modalità di pagamento;
2. la completezza della rendicontazione delle spese effettuate, secondo le regole stabilite nel bando;
3. la misura del finanziamento spettante, alla luce dei documenti in atti ed in relazione all'ammontare delle spese inerenti al progetto finanziato che risultino correttamente rendicontate;
”, esaminata la documentazione agli atti, ha concluso che risulta una decurtazione errata da parte della . CP_2
Invero, rispondendo al punto 1 del quesito, il c.t.u. ha osservato che la spesa rendicontata che è stata esclusa dall'Assessorato ammonta ad euro 1.666.295,46 e che, in particolare, le modalità di pagamento verificate sono per euro 104.263,84 per mezzo di assegno bancario, per euro 1.502.483,45 per mezzo di bonifico bancario e per euro
11.675,22 per mezzo di Ri.Ba. Diversamente, non è stata fornita prova documentale della relativa tracciabilità delle spese per un importo di euro 47.872,95.
Delle spese escluse dall'Assessorato poi il c.t.u., analizzata la rendicontazione dei documenti contabili, con riferimento al periodo di spesa, al tracciamento del pagamento sul conto corrente, nonché alla dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori per avvenuto pagamento, ha riscontrato che la spesa non ammissibile è pari ad euro 599.978,68, di cui “euro 572.323,68 sono da imputare ad una rendicontazione non coerente ed incompleta, per l'assenza della dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore o per l'assenza di tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontabili o per pagamento oltre il termine previsto dal bando (cfr. doc.all.8a - comparsa di riassunzione di parte attrice); euro 27.655,00 sono da attribuire a giustificativi di spesa non pagati o non presentati a rendicontazione”. Tanto premesso, il c.t.u. ha ritenuto che la spesa ammissibile ammonti ad euro 1.066.316,78, compreso il pagamento delle fatture
B&T S.p.A., risultando rispettate le condizioni previste dal suddetto
Bando (euro 1666.295,46 – 599.978,68= euro 1.066.316,78.
Rideterminando infine la spesa ammissibile in euro 1.634.296,60
(sottraendo cioè al valore 1.666.295,46 la spesa non tracciata)
l'ammontare del contributo spettante alla Società sarebbe pari secondo il c.t.u. ad euro 817.148,30. Dunque il c.t.u. ha concluso che, considerato che l'Assessorato ha già erogato a titolo di anticipazione euro 393.126,50, la parte di contributo che ancora spetta alla è pari alla differenza di euro 424.021,80. Parte_1
Ritiene questo Tribunale di dovere condividere la metodologia utilizzata dal c.t.u. per la revisione la correzione e l'espunzione degli importi contabilizzati per spese non giustificate o non tracciate, e di farla propria nella presente decisione. Infatti, quest'ultimo ha tenuto conto dei parametri fissati dall'art. 10 “Condizioni per l'ammissibilità degli aiuti e tipologia delle spese ammissibili” e dell'art. 14 “Modalità di erogazione delle rate di contributo e di rendicontazione” di cui al
Bando già menzionato, nonché del D.D.G. 1056/4 del 28/05/2013 - con cui l'Assessorato ha ammesso gli assegni bancari tra gli strumenti di pagamento - rilevando, da un lato la parziale correttezza della rendicontazione fornita dalla Società all'Assessorato, come dal c.t.u. illustrato nella tabella di cui all'allegato 4 alla c.t.u.
Il Tribunale non può viceversa condividere, giuridicamente, la conclusione prospettata dal c.t.u. secondo la quale, all'esito della correzione delle spese ammissibili, l'ammontare del contributo spettante sarebbe pari ad euro 817.148,30, e cioè pari alla quota del
50% della spesa ammessa nel bando. È una conclusione meramente fenomenica o contabile, che è giustificata empiricamente sulla base della revisione delle spese ammissibili del progetto e di quelle contabilizzate e ammesse, ma è in contrasto con il D.D.G. 1414/'14 che sancisce come agevolazione concedibile l'importo di euro
786.253,16. Tale importo non potrebbe essere modificato al rialzo, trattandosi di un limite invalicabile della cognizione amministrativa e autoritativa della P.A. in esecuzione del bando.
Pertanto, alla luce delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. e delle motivazioni che precedono, della documentazione prodotta in giudizio, previa disapplicazione del provvedimento di revoca dell'illegittimità D.D.G. n.3227/7S del 29/10/2019, dell'agevolazione già concessa in via definitiva alla deve essere Parte_1 accertata e dichiarata l'esistenza del credito della somma di euro
393.126,50 (euro 786.253,16 – euro 393126,50 già erogati = euro
393.126,66 della nei confronti dell'Assessorato Parte_1 convenuto, la quale deve essere condannata al pagamento della predetta somma in favore dell'odierna attrice.
Per quanto riguarda la nella qualità di Agenzia incaricata della CP_2 valutazione del progetto deve evidenziarsene il contributo causale arrecato al contrasto di causa, sfociato nell'azione della Pt_1
Tale contributo si evince dal rilievo già esposto in narrativa in base al quale a seguito di una richiesta di variante del progetto del 2015 era seguita una relazione di collaudo positiva del 23/2/2017, redatta da un incaricato della , “che dava atto che la documentazione CP_2 amministrativa allegata è conforme alle opere eseguite, e non è stata formulata alcuna contestazione in merito a fatture emesse dalla società
e ai connessi pagamenti”; mentre poco dopo la stessa Pt_1
con nota n.7256 del 24/03/2017 comunicava alla Società CP_2
l'elenco delle fatture escluse, con una Parte_1 rideterminazione dell'ammontare del contributo definitivo. Tale responsabilità deve essere circoscritta e limitata all'importo di euro
109.136,60, che è la somma che l'Agenzia sollecitava all'Assessorato regionale di recuperare nei confronti di (lettera 14 Parte_1 settembre 2017).
In esito alla rimessione sul ruolo l'Avvocatura dello Stato ha posto la questione che in relazione al D.D.G. n.85/4 del 20/01/2011
(emanato con il precipuo fine di regolamentare la concessione dei contributi del 2007-13 - Linea di Interventi 3.3.1.4) solo Pt_3 successivamente il D.D.G. 1056-4 del 28/05/2013 ha ampliato il novero dei mezzi di pagamento, ammettendo l'utilizzo degli assegni bancari -e non circolari - ed escludendo, a suo dire, forme alternative di pagamento non contemplate.
La doglianza deve essere disattesa.
La questione, infatti, dell'applicazione dei criteri di tracciabilità dei pagamenti funzionali all'esecuzione del progetto e in particolare non può farsi risalire al brocardo di sintesi richiamato dalla convenuta secondo cui lex specialis posterior derogat generali priori, (che in specie sarebbe riferito al DDG).
Quanto all'operazione che nel contesto del progetto ha visto impegnate la B&T SPA, e il c.t.u. ha CP_7 Parte_1 descritto puntualmente le modalità dell'operazione di acquisto in conto PO FESR Sicilia 2007/2013 , operazione che è stata mediata da rapporto di finanziamento di nei confronti della società CP_7 attrice: la banca ha accreditato la somma direttamente alla ditta fornitrice dei beni (la B&T SPA) senza che vi sia stato un transito della somma nel conto corrente della richiedente;
ma ciò non significa che all'atto del suo perfezionamento con la consegna del bene da parte del fornitore l'operazione non sia stata tracciata: è sufficiente un esame attento (a) dell'allegato 4 della produzione attore che riproduce l'attestazione di che riporta espressamente il CP_7 riferimento al pagamento di fatture per rendicontazione agevolazioni
PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea d'intervento 3.3.1.4. – decreto n. 1414/4 del 4 luglio 2014 – Cod. CUP G85J11000250007; (b) dell'allegato 5 che riproduce la liberatoria della società fornitrice (B&T
S.p.A.).
Le difese dell'Avvocatura dello Stato pertanto non possono essere condivise e non occorre un altro richiamo del c.t.u. come chiesto.
Le spese seguono secondo il criterio della soccombenza. Per valore, durata ed entità della lite si liquidano come da dispositivo. Le spese si compensano invece con la cui posizione solidale con CP_2
l' non ha occasionato uno specifico contrasto processuale CP_1 con l'attrice per via dello stato contumaciale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in promossa da contro Parte_1 [...]
e Controparte_4 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, contumace così provvede:
− in parziale accoglimento delle domande di parte attrice e in disapplicazione del provvedimento di cui al D.D.G.
n.3227/7S del 29/10/2019, accerta e dichiara l'esistenza del diritto di credito di nei confronti Parte_1
dell' Controparte_4
per euro 393.126,66 e per l'effetto condanna
[...]
l'Assessorato convenuto al pagamento in favore di Parte_1
della soma di euro 393.126,66 oltre interessi legali
[...]
dalla domanda al soddisfo;
− dichiara non dovuta la restituzione dell'importo di euro
109.136,60 verso Controparte_2
e verso l'
[...] [...] ; Controparte_4
− condanna l' CP_1 Controparte_4
convenuto al pagamento in favore della
[...] Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 25.000,00,
[...]
oltre IVA, c.p.a. e spese generali, come per legge in detto importo ricomprese le spese del procedimento cautelare incidentale;
− compensa le spese nei rapporti con
[...]
. Controparte_2
− pone definitivamente a carico dell'
[...]
le spese di c.t.u. così come Controparte_4
liquidate. Così deciso in Palermo, il 2 gennaio 2025
Il Giudice
Michele Alajmo