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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10440 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG 15973/2024 (ex-udienza del 13/11/25)
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
II GI
visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, nonché l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, decide la causa, anche ex art. 281 sexies c.p.c. (v. amplius sentenza), come da contestuale sentenza che segue, formante tutt'uno integrato.
Si comunichi.
Napoli, 13/11/2025
Il GI
A. TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
TA pronuncia la seguente
SENTENZA
(436bis-350terzo comma- 350bis-281 sexies) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 15973/24, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81, oggi in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
C.F. 1 1) rapp.ta e difesa in virtù di Parte 1 (C.F. mandato in atti dall'Avv. Andrea Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli al viale Antonio Gramsci, 17/B;
APPELLANTE
e
Controparte 1
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 Parte 1
e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n.
PO22800033753 cronologico registro 20220895219 emessa dalla [...]
Controparte_1 in data 18.11.2022, notificata in data 23.01.2023, con cui veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 82,30 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 comma 1 f) e 15. Non si erano costituiti la Controparte 1 e il Controparte_2
Con la sentenza n. 44537/2023 pubblicata in data 11.01.2024, il Giudice di Pace di
Napoli ha accolto il ricorso, in quanto la PA non costituendosi non ha assolto al suo onere probatorio, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: "L'odierno Giudicante ritiene che, nel caso de quo, regolato dalla Legge
Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto le norme privatistiche, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali e, viceversa, nel caso siano applicabili, ritiene, lo stesso Giudicante, ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni dell'art. 92 c.p.c., per non riconoscere il pagamento delle spese processuali, considerato che l'accoglimento dell'opposizione, nel caso de quo, non può legittimare comportamenti, comunque, contrari alle norme del Codice della Strada, non esclusi, con assoluta sicurezza, dal motivo dello stesso accoglimento mentre, il CP 2 unico legittimato dal lato sostanziale, non potrà esimersi dal ripetere quanto
[...] versato per proporre l'opposizione.". Avverso tale decisione ha proposto appello Parte 1
Non si sono costituiti la Controparte 1 e il Controparte_2
Va dichiarata la contumacia della Controparte_1 del [...] CP 2 ritualmente citati e non costituitisi. L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c, condannando, tra l'altro il solo al pagamento del contributo unificato. In Controparte 2 particolare, l'appellante sostiene che il CP 2 non è legittimato passivo, tenuto conto che la parte passivamente legittimata è la sola autorità che ha emesso il provvedimento ingiuntivo, nel caso di specie la CP 1
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione.
La sentenza è stata pubblicata in data 11.01.2024, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
"assoluta novità della questione trattata").
La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione la PA non ha assolto al suo onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
-non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
In base all'art. 91 c.p.c., la Controparte 1 deve essere condannata a rifondere a Parte 1 le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli "standard" avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00.
Nulla sulle spese nei confronti del Controparte_2 non essendo legittimato passivo
(Cfr. Cass. Ordinanza n. 8344 del 04/04/2013).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata inter partes, tra le modalità ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU
17633/25.
Viste anche le disposizioni in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 44537/2023 pubblicata in data
11.01.2024 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la Controparte 1 Parte 1[...] a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la Controparte 1 a rimborsare a Parte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per
[...] esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) Nulla sulle spese nei confronti del Controparte_2
Così deciso in Napoli il 13.11.2025.
Il giudice unico Antonio TA
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
II GI
visto l'art. 83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27, nonché l'art. 221 co.IV d.l. 19/5/2020 n.34 conv. in legge 17/7/2020 n.77, nonché l'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10/10/2022 n.149; letto anche il precedente provvedimento telematico, all'uopo comunicato;
viste altresì le tempestive note di parte, decide la causa, anche ex art. 281 sexies c.p.c. (v. amplius sentenza), come da contestuale sentenza che segue, formante tutt'uno integrato.
Si comunichi.
Napoli, 13/11/2025
Il GI
A. TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
TA pronuncia la seguente
SENTENZA
(436bis-350terzo comma- 350bis-281 sexies) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 15973/24, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81, oggi in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
C.F. 1 1) rapp.ta e difesa in virtù di Parte 1 (C.F. mandato in atti dall'Avv. Andrea Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli al viale Antonio Gramsci, 17/B;
APPELLANTE
e
Controparte 1
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 Parte 1
e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n.
PO22800033753 cronologico registro 20220895219 emessa dalla [...]
Controparte_1 in data 18.11.2022, notificata in data 23.01.2023, con cui veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 82,30 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 comma 1 f) e 15. Non si erano costituiti la Controparte 1 e il Controparte_2
Con la sentenza n. 44537/2023 pubblicata in data 11.01.2024, il Giudice di Pace di
Napoli ha accolto il ricorso, in quanto la PA non costituendosi non ha assolto al suo onere probatorio, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: "L'odierno Giudicante ritiene che, nel caso de quo, regolato dalla Legge
Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto le norme privatistiche, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali e, viceversa, nel caso siano applicabili, ritiene, lo stesso Giudicante, ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni dell'art. 92 c.p.c., per non riconoscere il pagamento delle spese processuali, considerato che l'accoglimento dell'opposizione, nel caso de quo, non può legittimare comportamenti, comunque, contrari alle norme del Codice della Strada, non esclusi, con assoluta sicurezza, dal motivo dello stesso accoglimento mentre, il CP 2 unico legittimato dal lato sostanziale, non potrà esimersi dal ripetere quanto
[...] versato per proporre l'opposizione.". Avverso tale decisione ha proposto appello Parte 1
Non si sono costituiti la Controparte 1 e il Controparte_2
Va dichiarata la contumacia della Controparte_1 del [...] CP 2 ritualmente citati e non costituitisi. L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c, condannando, tra l'altro il solo al pagamento del contributo unificato. In Controparte 2 particolare, l'appellante sostiene che il CP 2 non è legittimato passivo, tenuto conto che la parte passivamente legittimata è la sola autorità che ha emesso il provvedimento ingiuntivo, nel caso di specie la CP 1
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione.
La sentenza è stata pubblicata in data 11.01.2024, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
"assoluta novità della questione trattata").
La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione la PA non ha assolto al suo onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
-non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
In base all'art. 91 c.p.c., la Controparte 1 deve essere condannata a rifondere a Parte 1 le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 139,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli "standard" avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 43,00.
Nulla sulle spese nei confronti del Controparte_2 non essendo legittimato passivo
(Cfr. Cass. Ordinanza n. 8344 del 04/04/2013).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
In ordine infine alla ammessa compatibilità, se non contrastata inter partes, tra le modalità ex art. 127ter cpc ed il rito-discussione del lavoro, arg. da ultimo da SSUU
17633/25.
Viste anche le disposizioni in epigrafe,
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 44537/2023 pubblicata in data
11.01.2024 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la Controparte 1 Parte 1[...] a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 139,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la Controparte 1 a rimborsare a Parte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per
[...] esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) Nulla sulle spese nei confronti del Controparte_2
Così deciso in Napoli il 13.11.2025.
Il giudice unico Antonio TA