Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 928 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. LATINO ANGELO MARCO e l'AVV. DANIELA CESANA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Monza, Via F. Frisi n. 1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. CASO SIMONA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA BORGOVICO, 171 22100 COMO
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione professionale docenti
FATTO
on ricorso depositato il 11 settembre 2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Como – il Controparte_1
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti, 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato “Retribuzione Professionale Docenti”
3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 26 giugno 2025, il nuovo Giudice designato decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
*
Parte ricorrente ha reso la propria attività lavorativa in favore del CP_1 convenuto in forza di molteplici rapporti di lavoro a tempo determinato ed in particolare nell'anno scolastico 2020/2021 nel periodo dal 04.11.2020 al 27.11.2020, dal 30.11.2020 al 30.11.2020, dal 01.12.2020 al 22.12.2020, dal 18.01.2021 al
18.01.2021, dal 19.01.2021 al 05.03.2021, dal 09.03.2021 al 30.03.2021, dal 04.04.2021 al 30.04.2021 e dal 03.05.2021 al 26.05.2021 presso la Scuola Primaria “Faloppio
Camnago” di Faloppio (Co) (all.2) per un totale di 163 giorni.
Con il presente giudizio, la ricorrente si duole di non aver percepito – per l'anno scolastico 2020/2021– la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L.
15 marzo 2001 e conclude, pertanto, come sopra precisato.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
L 'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato “Retribuzione professionale docenti” – prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso
2 individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio…
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4, pt. 1, della
Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La questione principale del presente giudizio concerne dunque l'interpretazione della nozione di “ragioni oggettive”, ossia, la definizione di quelle condizioni che, secondo la
Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con
3 scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
Sotto questo profilo, rileva la ratio sottesa all'emolumento in parola per come cristallizzata dalla contrattazione collettiva: la retribuzione professionale docenti ha l'obiettivo “della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Non è contestato in causa che il ricorrente abbia prestato servizio secondo l'ordine temporale menzionato in ricorso, nell'ambito di supplenze. Si tratta di contratti temporanei, ma per i quali la resistente non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto ai docenti a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) o ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Ai fini decisori, soccorre anche la recente ordinanza della Corte di Cassazione resa in materia: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal
4 complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la
Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
5 distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di
6 personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (rif. Cass. civ. n. 2924/2020).
Non pare neppure fondata l'ulteriore contestazione dal e cioè che per CP_1 affermare la sussistenza di una discriminazione con un docente di ruolo, si dovrebbero considerare non le singole voci che compongono la retribuzione di un docente precario, ma il trattamento complessivo, per cui “una penalizzazione su certe voci della busta paga del supplente (nella fattispecie, quella legata all'anzianità di servizio) ben può essere compensata dalla maggiorazione di altre voci riservate al solo lavoratore a termine, quali l'indennità di disoccupazione speciale e – fino al 2012 – la monetizzazione delle ferie non godute” (cfr. pag. 4 memoria). La Suprema Corte, ha affermati che avendo i docenti a tempo determinato diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, non è possibile detrarre “da tale importo . . . le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione, trattandosi di istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere comparati” (cfr. Cass. n. 38100/2022).
Ritenendosi dunque i predetti principi applicabili al caso concreto la pretesa avanzata, relativamente all'a.s. 2020/2021 dunque, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L.
7 15 marzo 2001, e l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento di quanto a tal titolo dovuto.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 di percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 15
[...] marzo 2001, per l'a.s. 2020/2021
Per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente prestati, della somma pari ad euro 947,03, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi €
500,00 oltre accessori come per legge, e oltre € 21,50 per contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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