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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Donatella Aru CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 22 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Debora Amarugi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica pro
[...] Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci,
che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti ricorsi al Tribunale di Cagliari, depositati il 7 e il 8 febbraio 2017, Parte_1
aveva convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di essere già titolare, dal
[...] CP_1 2009, di indennizzo nella misura del 6% per gli esiti di una frattura al braccio sinistro, CP_1
aveva domandato l'accertamento della natura professionale delle patologie alla colonna, alle spalle e ai gomiti da cui era affetta e la conseguente condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni dovute.
In particolare, nei tre ricorsi indicati, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, la ricorrente aveva esposto di avere lavorato, dal 6 settembre 2005 al 1
gennaio 2015, alle dipendenze di , con la qualifica di operaia B2, CCNL Persona_1
Alimentari panificatori, e con la mansione di commessa.
In particolare, aveva precisato la ricorrente, aveva lavorato dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13, occupandosi quotidianamente di “rimuovere manualmente n. 2 sportelloni molto pesanti
della porta di ingresso della rivendita di pane, che risultava priva di serranda. Dopodiché
doveva sollevare manualmente circa 10 ceste di pane del peso cadauna di circa 15 kg. per
pesarle sulla bilancia posizionata sul banco del pane. Indi procedeva a scaricare il pane nel
banco espositore. Alle ore 10,00 circa arrivavano nella rivendita almeno altre 6 ceste di pane,
che dovevano essere pesate ed immesse nel banco espositore. Alle 12,30 dopo aver proceduto
alla vendita al minuto del pane … ritirava il pane avanzato ed effettuava la pulizia del banco che
presentava una profondità in diagonale di circa 70 cm. Alle ore 12,45 procedeva alle pulizie del
locale per eseguire le quali doveva sollevare una pedana in legno delle dimensioni di un 1 m x
1,80. Alle ore 13 chiudeva la porta di ingresso riposizionando manualmente gli sportelloni in
legno che delimitavano l'apertura”.
La ricorrente aveva, quindi, sostenuto di essere stata esposta, continuativamente e per lungo tempo, alla movimentazione manuale di carichi, che le aveva logorato gli arti superiori, e a piegamenti, flessioni e torsioni del busto, contraendo lesioni alla colonna, alle spalle e ai gomiti.
aveva, quindi, riferito di avere, per i suddetti motivi, in data 12 febbraio 2016, Parte_1
presentato all' le relative domande amministrative, le quali, come anche le successive CP_1
opposizioni, erano state rigettate, cosicché aveva maturato l'interesse ad agire in giudizio.
2 ***
L' si era costituito in giudizio in ciascuno dei procedimenti e aveva resistito, domandando il CP_1
rigetto delle domande proposte.
L'ente convenuto aveva, in particolare, precisato che le patologie denunciate non erano tabellate e che la ricorrente non aveva adeguatamente provato le mansioni svolte e, comunque, la sussistenza dei rischi allegati, visto che i periodi di pretesa esposizione ai rischi medesimi erano stati troppo brevi e anche discontinui, in quanto inframezzati da lunghe pause per dedicarsi all'attività di vendita.
Inoltre, aveva osservato l' con riferimento alla patologia lombare, la documentazione CP_1
sanitaria acquisita e le risultanze degli esami strumentali esibiti dalla stessa ricorrente inducevano a considerare la patologia in questione come riferibile ad un vizio posturale insorto in età adolescenziale con atteggiamento scoliotico.
Per le altre patologie risultava, d'altra parte, verosimile, aveva concluso l'Istituto, l'origine degenerativa delle medesime, in quanto del tutto compatibili con l'età dell'assicurata e svincolate da qualsiasi problematica occupazionale.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 859/2020 del 27 ottobre 2020, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di CTU medico legale,
in adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente nominato aveva escluso il diritto all'indennizzo richiesto dalla ricorrente, per non essere le patologie denunciate in rapporto di dipendenza causale o concausale con l'attività lavorativa svolta dalla medesima.
Il primo giudice, in particolare, aveva rilevato come effettivamente, all'esito della prova testimoniale non fosse emersa l'esposizione di a sollecitazioni del sistema Parte_1
mano-braccio provocate da utensili vibranti, né l'assunzione continuata e ripetuta di altre posture causalmente responsabili della insorgenza della epicondilite.
Quanto al lamentato danno alla colonna, il Tribunale aveva evidenziato come non fosse stata
3 dimostrata la continua movimentazioni di carichi lamentata dalla ricorrente, visto che i due testimoni esaminati in corso di causa, in quanto meri clienti del panificio nel quale Parte_1
aveva lavorato, non potevano avere avuto adeguata contezza, a causa della brevità della
[...]
loro permanenza nel negozio, del tipo e della intensità dello sforzo affrontato dalla ricorrente durante l'intera giornata lavorativa.
Tra l'altro, aveva aggiunto il primo giudice, fino al 2007 la ricorrente aveva fruito di periodi di congedo per maternità, cosicché un suo impegno giornaliero di qualche rilievo si era concretizzato solo a decorrere dall'anno indicato.
Sulla base delle suddette considerazioni, il Tribunale aveva, quindi, rigettato le domande proposte da e posto a suo carico le spese di lite e di consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, non avendo la medesima dimostrato di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 152
disp. att. c.p.c.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice d'Appello
Nel merito, contrariis reiectis:
In via principale
A) In totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate nei ricorsi
introduttivi dei giudizi;
B) In conseguenza condannare l'appellato alla rifusione delle spese e dei compensi del doppio
grado di giudizio, che la sottoscritta procuratrice dichiara di aver anticipato e non riscosso.
C) Stabilire che la ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese e dei compensi di
4 giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., anche in caso di soccombenza non
avendo mai goduto dal 2016 al 2020 insieme al suo nucleo familiare di un reddito superiore al
doppio dell'importo del reddito previsto dagli art. 76 e 77 D.Lgs. n. 115 del 2002.
In subordine
In parziale riforma della sentenza impugnata accertare che la ricorrente è affetta da talune delle
patologie denunciate nei singoli ricorsi riuniti e stabilire la misura della relativa indennità
tenendo conto dell'invalidità del 6% già goduta dall'appellante.
In ogni caso con esonero dell'appellante dal pagamento delle spese e degli onorari del giudizio
di primo e secondo grado”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari del giudizio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con un primo motivo d'appello, ha lamentato l'illegittima esclusione Parte_1
dell'origine professionale delle patologie diagnosticate a carico del sistema mano-braccio e dei gomiti, in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'esposizione della lavoratrice a sollecitazioni provocate da utensili vibranti, escludendo anche l'assunzione continua e ripetuta di altre posture responsabili dell'epicondilite.
Secondo l'appellante, infatti, non occorreva dimostrare la sollecitazione da utensili vibranti,
quanto, piuttosto, la presenza di microtraumi e di posture incongrue interessanti gli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi, per almeno la metà della giornata lavorativa,
come era richiesto dalla tabella e come era stato comprovato dalle dichiarazioni dei due testi escussi, i quali avevano confermato le allegazioni da lei formulate in ordine alla profondità del bancone, alla rimozione quotidiana dei due portelloni che sbarravano la porta di ingresso, allo spostamento della pedana di legno, allo scarico del pane nel banco espositore, al recupero dal
5 banco del pane invenduto, senza contare che le sue mansioni la costringevano a piegarsi e sollevarsi continuamente per prendere il pane dal bancone e porgerlo ai clienti.
B) Con un secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, in relazione al danno alla colonna, aveva ritenuto non sufficientemente dimostrata la sua adibizione a mansioni tali da comportare la continua movimentazione di carichi, malgrado i due testi escussi avessero confermato il sollevamento, da lei allegato, di 16 ceste giornaliere di pane del peso di 15/17 Kg cadauna, il riversamento del contenuto delle ceste nel bancone, il sollevamento della pedana in legno, il sollevamento e la rimozione, all'apertura e chiusura del locale, di due sportelloni di legno.
C) Con un terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che i testimoni, essendo clienti del panificio, non potevano avere osservato per un tempo prolungato le attività da lei svolte nell'arco dell'intera giornata lavorativa e che, quindi, lei non aveva sufficientemente dimostrato di essere stata addetta alle mansioni che si presumeva avessero cagionato le malattie professionali denunciate.
Sotto questo profilo, secondo l'appellante, il giudice di prime cure aveva violato gli artt. 115,
116 c.p.c. e 2697 c.c.
AI) Infatti, ha proseguito l'appellante, attraverso tali affermazioni il giudice aveva ingiustamente sminuito le dichiarazioni dei testimoni, omettendo di rilevare la circostanza decisiva, emersa, in particolare, dall'esame della teste , che lei era l'unica addetta al panificio, Testimone_1
cosicché, a prescindere dalla presenza più o meno prolungata dei testi, era ovvio che le mansioni descritte dai medesimi dovessero giocoforza essere eseguite da lei tutti i giorni e con continuità,
visto che nessuno poteva sostituirla, e che, in mancanza, la rivendita di pane non avrebbe potuto funzionare.
BI) Proprio per le suddette ragioni, aveva evidenziato l'appellante, doveva riconoscersi che lei aveva invocato l'accertamento di malattie professionali tabellate e aveva dimostrato la sussistenza delle lavorazioni causalmente responsabili delle malattie medesime, ossia: a) quanto
6 all'ernia discale lombare, la movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, b) quanto alla tendinite del sovraspinoso e alla epicondilite, i microtraumi e le posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
CI) Di conseguenza, ha lamentato l'appellante, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della presunzione legale di origine professionale delle descritte tecnopatie e della conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell' . CP_1
DI-EI-FI-HI) D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra lavorazioni e malattie denunciate non era stata superata nemmeno con la consulenza tecnica d'ufficio, la quale, in maniera generica, sbrigativa ed immotivata e senza neanche tenere conto degli esiti della prova testimoniale, aveva escluso la natura professionale delle patologie, attribuendo la causa delle medesime a fattori extralavorativi predisponenti, quali la scoliosi dorso-lombare, la presenza di una sindrome da conflitto delle spalle, l'età anagrafica
(45 anni), e attribuendo rilievo decisivo alla lievità del quadro clinico e funzionale riscontrato a suo carico, sufficiente, a dire dell'ausiliare, ad escludere l'origine professionale delle affezioni.
Le conclusioni del CTU recepite nella sentenza impugnata, ha, quindi, proseguito l'appellante,
erano, pertanto, insufficienti e contraddittorie e, in ogni caso, l'ausiliare non aveva fatto buon uso dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di nesso causale, secondo i quali l'onere della prova, persino nel caso di malattie non tabellate e multifattoriali, deve essere improntato al principio di equivalenza delle cause, con conseguente valorizzazione di qualsiasi fattore anche remoto ed extralavorativo che abbia contribuito concretamente, sul piano eziologico, a favorire l'azione dannosa di altri fattori lavorativi o di aggravarne gli effetti.
Il CTU, inoltre, ha evidenziato non aveva considerato che 45 anni non Parte_1
costituiscono un'età elevata e che, comunque, lei aveva iniziato e svolgere l'attività lavorativa in discussione all'età di 30 anni.
D) Infine, con un quarto motivo di appello, ha impugnato la sentenza del Parte_1
7 Tribunale per averla, quest'ultimo, condannata al pagamento delle spese del giudizio,
sull'erroneo presupposto che non fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 152
disp. att. c.p.c.
***
L'appello è parzialmente fondato.
La Corte, visti gli atti e le risultanze istruttorie, considerato che l'elaborato peritale predisposto dal CTU nominato in primo grado non era stato adeguatamente motivato con riferimento alla valutazione dei rischi professionali dedotti e alla derivazione professionale delle patologie denunziate, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, domandando al CTU incaricato di accertare se l'attuale appellante fosse affetta dalle patologie denunciate e se queste fossero, o meno, di origine professionale, eventualmente quantificando il danno biologico subito.
***
1) Con riferimento alla patologia alla colonna, il CTU nominato in questo grado di appello, dopo avere accertato che è affetta da “spondilodiscoartrosi lombosacrale con ernia Parte_1
discale L5-S1”, ha affermato, contrariamente a quanto ritenuto dal CTU di primo grado, che la patologia in oggetto deve essere considerata di origine professionale.
In particolare, l'ausiliare, dopo avere premesso che in letteratura ha avuto sufficiente riscontro il rapporto tra attività di movimentazione manuale di carichi ed incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche a carico dell'apparato locomotore e, in particolare, del rachide lombare, ha ritenuto che nel caso in oggetto risultassero soddisfatti la maggior parte dei criteri medico-legali in tema di nesso causale, sia con riferimento all'età di insorgenza della malattia, la quale appariva insorta più precocemente rispetto alla media, sia con riferimento ai tempi medi,
annuali, mensili e giornalieri, e ai tempi complessivi nell'intera vita lavorativa di esposizione alla noxa patogena, i quale, nella fattispecie, apparivano sostanzialmente coerenti con quanto richiesto dai criteri medico legali, essendo stimabili in misura pari a circa il 50% dell'orario di lavoro per circa 10 anni.
8 La conferma di quanto affermato, ha proseguito il CTU, proveniva dalle prove testimoniali espletate, le quali avevano confermano il fatto che l'appellante fosse adibita a gestire la rivendita di pane in totale autonomia, con incombenze superiori a quelle di una semplice commessa: la stessa, nello specifico, era addetta alla movimentazione di ceste pesanti, al carico e allo scarico delle stesse dai mezzi che consegnavano il pane, alla movimentazione di serrande pesanti per aprire e chiudere il negozio e alla pulizia dei locali, la quale richiedeva la movimentazione di pesi anche consistenti.
Secondo l'ausiliare, quindi, alla stregua degli elementi indicati, appariva evidente la sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia, eventualmente anche di natura meramente concausale.
A parere del Collegio, le conclusioni cui il CTU nominato in questa fase di appello è giunto con riferimento alla patologia del rachide devono essere condivise, in quanto fondate su un'accurata valutazione di tutti gli elementi presenti in atti e dei dati, anche epidemiologici, rinvenibili negli studi e nella letteratura scientifica.
Risponde, d'altronde, al vero che, come affermato dal CTU, i due testi escussi, e Testimone_2
, escussi dal giudice di primo grado, avessero confermato quanto allegato da Testimone_1
in ordine alle mansioni da lei svolte, riferendo che la medesima, per circa dieci Parte_1
anni dal 2005 al 2015, quotidianamente, dal lunedì al sabato, per sei ore giornaliere, quale unica addetta alla rivendita di pane, si era occupata di movimentare, all'apertura e alla chiusura del negozio, due portelloni di legno, nonché almeno 10 ceste di pane di peso pari a circa 15/17 kg.
caduna, sollevandole fino ad un metro di altezza da terra, per poi posarle sulla bilancia posta sul bancone e riversare il loro contenuto nel bancone espositivo, provvedendo, altresì, a fine turno, a ritirare il pane invenduto, compiendo le stesse operazioni di movimentazione delle ceste, e ad effettuare le pulizie del locale, sollevando una pedana di legno di rilevanti dimensioni.
D'altra parte, come correttamente sostenuto dall'appellante, il fatto che quest'ultima fosse l'unica addetta al negozio consente di ritenere comprovato, malgrado la sporadica frequentazione
9 del negozio da parte dei testi escussi, che le modalità di lavoro seguite nel corso dell'intera giornata lavorativa e di tutte le giornate lavorative fossero quelle dagli stessi testi descritte e,
comunque, tutte quelle necessarie al funzionamento dell'attività aziendale, visto che non vi era altra persona che potesse condividere con lei alcuna incombenza.
Devono, altresì, condividersi le conclusioni cui il CTU è giunto in ordine alla quantificazione del danno biologico subito dall'appellante a causa della patologia professionale in discussione, che l'ausiliare ha, correttamente, effettuato inquadrando per analogia la patologia medesima nel codice 213 delle tabelle di riferimento, riguardante l'“ernia discale del tratto lombare con
disturbi trofico-sensitivi persistenti”, ed individuando un valore (6%) pari a circa la metà di quello massimo previsto (12%), coerente con la discreta entità della malattia, che è stato poi conglobato con il preesistente danno del 6%, così da raggiungere una percentuale complessiva del 12%.
***
2) Il CTU nominato nel presente giudizio, dopo avere accertato che è anche Parte_1
affetta da tendinopatia cronica bilaterale del tendine sovraspinato delle spalle e da epicondilite bilaterale, ha, invece, escluso la genesi professionale di tali patologie.
Difatti, ha osservato il CTU, non era emerso nel procedimento che l'appellante avesse svolto in modo non occasionale lavorazioni comportanti movimenti ripetuti a carico delle spalle ovvero avesse mantenuto posture incongrue con impegno di forza ovvero ancora avesse impiegato utensili, attrezzature, macchine e apparecchi idonei a trasmettere vibrazioni al sistema mano-
braccio.
Anche le predette conclusioni, analoghe a quelle rassegnate dal CTU nominato in primo grado,
sono da condividere, considerato che, a differenza di quanto osservato in relazione alla movimentazione manuale dei carichi, deve escludersi che le stesse allegazioni formulate dalla lavoratrice in primo grado e, di conseguenza, le dichiarazioni rese dai testi ivi escussi depongano in modo concludente per la presenza delle condizioni indicate dall'ausiliare.
10 Deve, quindi, anche escludersi la natura tabellata delle malattie in discussione.
Il quadro clinico rilevato nella fattispecie, deve, quindi, piuttosto, come affermato dal CTU,
ritenersi “indicativo di una patologia degenerativa delle spalle e dei gomiti secondario a
fenomeni di natura degenerativa”.
***
Sulla base di tutti i motivi esposti, l'appello proposto da deve, quindi, essere Parte_1
parzialmente accolto.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto deve essere confermata, deve,
pertanto, dichiararsi che è affetta da spondilodiscoartrosi lombosacrale con Parte_1
ernia discale L5-S1, di natura professionale, determinante, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 6%, nonché, valutata unitamente al danno preesistente del 6% già riconosciuto dall'Istituto, un danno complessivo pari al 12%.
L' deve, quindi, essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle somme alla CP_1
stessa dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Considerato l'esito complessivo della lite, le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura di due terzi, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M.
147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (per il primo grado anche per le fasi di studio e introduttiva relative ai due procedimenti riuniti) nello scaglione di valore da €. 5.200,01
a €. 26.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per la presente fase, ai giudizi innanzi alla Corte di Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte CP_1
in favore del difensore antistatario dell'appellante.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio relative ad entrambi i gradi del giudizio, secondo il principio di causalità, devono essere poste integralmente a carico dell' . CP_1
Quanto deciso in punto di spese determina l'assorbimento del motivo di appello formulato
11 dall'appellante in ordine al mancato riconoscimento in primo grado del possesso dei requisiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie parzialmente l'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara che è affetta da spondilodiscoartrosi lombosacrale con Parte_1
ernia discale L5-S1, di natura professionale, determinante, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 6% e, valutata unitamente al danno preesistente del 6% già riconosciuto dall'Istituto, un danno complessivo pari al 12%;
condanna, per l'effetto, l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle somme alla stessa CP_1
dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
dichiara compensate tra le parti, nella misura di due terzi, le spese di lite e condanna l' alla CP_1
rifusione, in favore di della parte restante, che liquida in €. 1.467,67 quanto al Parte_1
primo grado e in €. 968,17 quanto alla presente fase, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'appellante.
Pone a carico dell' appellato le spese di consulenza tecnica relative ad entrambi i gradi del CP_1
giudizio.
Cagliari, 6 agosto 2025.
L'estensore……………………………………………………Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Donatella Aru CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 22 dell'anno 2021, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Debora Amarugi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica pro
[...] Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci,
che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti ricorsi al Tribunale di Cagliari, depositati il 7 e il 8 febbraio 2017, Parte_1
aveva convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di essere già titolare, dal
[...] CP_1 2009, di indennizzo nella misura del 6% per gli esiti di una frattura al braccio sinistro, CP_1
aveva domandato l'accertamento della natura professionale delle patologie alla colonna, alle spalle e ai gomiti da cui era affetta e la conseguente condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni dovute.
In particolare, nei tre ricorsi indicati, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, la ricorrente aveva esposto di avere lavorato, dal 6 settembre 2005 al 1
gennaio 2015, alle dipendenze di , con la qualifica di operaia B2, CCNL Persona_1
Alimentari panificatori, e con la mansione di commessa.
In particolare, aveva precisato la ricorrente, aveva lavorato dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13, occupandosi quotidianamente di “rimuovere manualmente n. 2 sportelloni molto pesanti
della porta di ingresso della rivendita di pane, che risultava priva di serranda. Dopodiché
doveva sollevare manualmente circa 10 ceste di pane del peso cadauna di circa 15 kg. per
pesarle sulla bilancia posizionata sul banco del pane. Indi procedeva a scaricare il pane nel
banco espositore. Alle ore 10,00 circa arrivavano nella rivendita almeno altre 6 ceste di pane,
che dovevano essere pesate ed immesse nel banco espositore. Alle 12,30 dopo aver proceduto
alla vendita al minuto del pane … ritirava il pane avanzato ed effettuava la pulizia del banco che
presentava una profondità in diagonale di circa 70 cm. Alle ore 12,45 procedeva alle pulizie del
locale per eseguire le quali doveva sollevare una pedana in legno delle dimensioni di un 1 m x
1,80. Alle ore 13 chiudeva la porta di ingresso riposizionando manualmente gli sportelloni in
legno che delimitavano l'apertura”.
La ricorrente aveva, quindi, sostenuto di essere stata esposta, continuativamente e per lungo tempo, alla movimentazione manuale di carichi, che le aveva logorato gli arti superiori, e a piegamenti, flessioni e torsioni del busto, contraendo lesioni alla colonna, alle spalle e ai gomiti.
aveva, quindi, riferito di avere, per i suddetti motivi, in data 12 febbraio 2016, Parte_1
presentato all' le relative domande amministrative, le quali, come anche le successive CP_1
opposizioni, erano state rigettate, cosicché aveva maturato l'interesse ad agire in giudizio.
2 ***
L' si era costituito in giudizio in ciascuno dei procedimenti e aveva resistito, domandando il CP_1
rigetto delle domande proposte.
L'ente convenuto aveva, in particolare, precisato che le patologie denunciate non erano tabellate e che la ricorrente non aveva adeguatamente provato le mansioni svolte e, comunque, la sussistenza dei rischi allegati, visto che i periodi di pretesa esposizione ai rischi medesimi erano stati troppo brevi e anche discontinui, in quanto inframezzati da lunghe pause per dedicarsi all'attività di vendita.
Inoltre, aveva osservato l' con riferimento alla patologia lombare, la documentazione CP_1
sanitaria acquisita e le risultanze degli esami strumentali esibiti dalla stessa ricorrente inducevano a considerare la patologia in questione come riferibile ad un vizio posturale insorto in età adolescenziale con atteggiamento scoliotico.
Per le altre patologie risultava, d'altra parte, verosimile, aveva concluso l'Istituto, l'origine degenerativa delle medesime, in quanto del tutto compatibili con l'età dell'assicurata e svincolate da qualsiasi problematica occupazionale.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 859/2020 del 27 ottobre 2020, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di CTU medico legale,
in adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente nominato aveva escluso il diritto all'indennizzo richiesto dalla ricorrente, per non essere le patologie denunciate in rapporto di dipendenza causale o concausale con l'attività lavorativa svolta dalla medesima.
Il primo giudice, in particolare, aveva rilevato come effettivamente, all'esito della prova testimoniale non fosse emersa l'esposizione di a sollecitazioni del sistema Parte_1
mano-braccio provocate da utensili vibranti, né l'assunzione continuata e ripetuta di altre posture causalmente responsabili della insorgenza della epicondilite.
Quanto al lamentato danno alla colonna, il Tribunale aveva evidenziato come non fosse stata
3 dimostrata la continua movimentazioni di carichi lamentata dalla ricorrente, visto che i due testimoni esaminati in corso di causa, in quanto meri clienti del panificio nel quale Parte_1
aveva lavorato, non potevano avere avuto adeguata contezza, a causa della brevità della
[...]
loro permanenza nel negozio, del tipo e della intensità dello sforzo affrontato dalla ricorrente durante l'intera giornata lavorativa.
Tra l'altro, aveva aggiunto il primo giudice, fino al 2007 la ricorrente aveva fruito di periodi di congedo per maternità, cosicché un suo impegno giornaliero di qualche rilievo si era concretizzato solo a decorrere dall'anno indicato.
Sulla base delle suddette considerazioni, il Tribunale aveva, quindi, rigettato le domande proposte da e posto a suo carico le spese di lite e di consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, non avendo la medesima dimostrato di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 152
disp. att. c.p.c.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice d'Appello
Nel merito, contrariis reiectis:
In via principale
A) In totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate nei ricorsi
introduttivi dei giudizi;
B) In conseguenza condannare l'appellato alla rifusione delle spese e dei compensi del doppio
grado di giudizio, che la sottoscritta procuratrice dichiara di aver anticipato e non riscosso.
C) Stabilire che la ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese e dei compensi di
4 giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., anche in caso di soccombenza non
avendo mai goduto dal 2016 al 2020 insieme al suo nucleo familiare di un reddito superiore al
doppio dell'importo del reddito previsto dagli art. 76 e 77 D.Lgs. n. 115 del 2002.
In subordine
In parziale riforma della sentenza impugnata accertare che la ricorrente è affetta da talune delle
patologie denunciate nei singoli ricorsi riuniti e stabilire la misura della relativa indennità
tenendo conto dell'invalidità del 6% già goduta dall'appellante.
In ogni caso con esonero dell'appellante dal pagamento delle spese e degli onorari del giudizio
di primo e secondo grado”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari del giudizio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con un primo motivo d'appello, ha lamentato l'illegittima esclusione Parte_1
dell'origine professionale delle patologie diagnosticate a carico del sistema mano-braccio e dei gomiti, in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'esposizione della lavoratrice a sollecitazioni provocate da utensili vibranti, escludendo anche l'assunzione continua e ripetuta di altre posture responsabili dell'epicondilite.
Secondo l'appellante, infatti, non occorreva dimostrare la sollecitazione da utensili vibranti,
quanto, piuttosto, la presenza di microtraumi e di posture incongrue interessanti gli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi, per almeno la metà della giornata lavorativa,
come era richiesto dalla tabella e come era stato comprovato dalle dichiarazioni dei due testi escussi, i quali avevano confermato le allegazioni da lei formulate in ordine alla profondità del bancone, alla rimozione quotidiana dei due portelloni che sbarravano la porta di ingresso, allo spostamento della pedana di legno, allo scarico del pane nel banco espositore, al recupero dal
5 banco del pane invenduto, senza contare che le sue mansioni la costringevano a piegarsi e sollevarsi continuamente per prendere il pane dal bancone e porgerlo ai clienti.
B) Con un secondo motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, in relazione al danno alla colonna, aveva ritenuto non sufficientemente dimostrata la sua adibizione a mansioni tali da comportare la continua movimentazione di carichi, malgrado i due testi escussi avessero confermato il sollevamento, da lei allegato, di 16 ceste giornaliere di pane del peso di 15/17 Kg cadauna, il riversamento del contenuto delle ceste nel bancone, il sollevamento della pedana in legno, il sollevamento e la rimozione, all'apertura e chiusura del locale, di due sportelloni di legno.
C) Con un terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che i testimoni, essendo clienti del panificio, non potevano avere osservato per un tempo prolungato le attività da lei svolte nell'arco dell'intera giornata lavorativa e che, quindi, lei non aveva sufficientemente dimostrato di essere stata addetta alle mansioni che si presumeva avessero cagionato le malattie professionali denunciate.
Sotto questo profilo, secondo l'appellante, il giudice di prime cure aveva violato gli artt. 115,
116 c.p.c. e 2697 c.c.
AI) Infatti, ha proseguito l'appellante, attraverso tali affermazioni il giudice aveva ingiustamente sminuito le dichiarazioni dei testimoni, omettendo di rilevare la circostanza decisiva, emersa, in particolare, dall'esame della teste , che lei era l'unica addetta al panificio, Testimone_1
cosicché, a prescindere dalla presenza più o meno prolungata dei testi, era ovvio che le mansioni descritte dai medesimi dovessero giocoforza essere eseguite da lei tutti i giorni e con continuità,
visto che nessuno poteva sostituirla, e che, in mancanza, la rivendita di pane non avrebbe potuto funzionare.
BI) Proprio per le suddette ragioni, aveva evidenziato l'appellante, doveva riconoscersi che lei aveva invocato l'accertamento di malattie professionali tabellate e aveva dimostrato la sussistenza delle lavorazioni causalmente responsabili delle malattie medesime, ossia: a) quanto
6 all'ernia discale lombare, la movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, b) quanto alla tendinite del sovraspinoso e alla epicondilite, i microtraumi e le posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
CI) Di conseguenza, ha lamentato l'appellante, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della presunzione legale di origine professionale delle descritte tecnopatie e della conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell' . CP_1
DI-EI-FI-HI) D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra lavorazioni e malattie denunciate non era stata superata nemmeno con la consulenza tecnica d'ufficio, la quale, in maniera generica, sbrigativa ed immotivata e senza neanche tenere conto degli esiti della prova testimoniale, aveva escluso la natura professionale delle patologie, attribuendo la causa delle medesime a fattori extralavorativi predisponenti, quali la scoliosi dorso-lombare, la presenza di una sindrome da conflitto delle spalle, l'età anagrafica
(45 anni), e attribuendo rilievo decisivo alla lievità del quadro clinico e funzionale riscontrato a suo carico, sufficiente, a dire dell'ausiliare, ad escludere l'origine professionale delle affezioni.
Le conclusioni del CTU recepite nella sentenza impugnata, ha, quindi, proseguito l'appellante,
erano, pertanto, insufficienti e contraddittorie e, in ogni caso, l'ausiliare non aveva fatto buon uso dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di nesso causale, secondo i quali l'onere della prova, persino nel caso di malattie non tabellate e multifattoriali, deve essere improntato al principio di equivalenza delle cause, con conseguente valorizzazione di qualsiasi fattore anche remoto ed extralavorativo che abbia contribuito concretamente, sul piano eziologico, a favorire l'azione dannosa di altri fattori lavorativi o di aggravarne gli effetti.
Il CTU, inoltre, ha evidenziato non aveva considerato che 45 anni non Parte_1
costituiscono un'età elevata e che, comunque, lei aveva iniziato e svolgere l'attività lavorativa in discussione all'età di 30 anni.
D) Infine, con un quarto motivo di appello, ha impugnato la sentenza del Parte_1
7 Tribunale per averla, quest'ultimo, condannata al pagamento delle spese del giudizio,
sull'erroneo presupposto che non fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 152
disp. att. c.p.c.
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L'appello è parzialmente fondato.
La Corte, visti gli atti e le risultanze istruttorie, considerato che l'elaborato peritale predisposto dal CTU nominato in primo grado non era stato adeguatamente motivato con riferimento alla valutazione dei rischi professionali dedotti e alla derivazione professionale delle patologie denunziate, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, domandando al CTU incaricato di accertare se l'attuale appellante fosse affetta dalle patologie denunciate e se queste fossero, o meno, di origine professionale, eventualmente quantificando il danno biologico subito.
***
1) Con riferimento alla patologia alla colonna, il CTU nominato in questo grado di appello, dopo avere accertato che è affetta da “spondilodiscoartrosi lombosacrale con ernia Parte_1
discale L5-S1”, ha affermato, contrariamente a quanto ritenuto dal CTU di primo grado, che la patologia in oggetto deve essere considerata di origine professionale.
In particolare, l'ausiliare, dopo avere premesso che in letteratura ha avuto sufficiente riscontro il rapporto tra attività di movimentazione manuale di carichi ed incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche a carico dell'apparato locomotore e, in particolare, del rachide lombare, ha ritenuto che nel caso in oggetto risultassero soddisfatti la maggior parte dei criteri medico-legali in tema di nesso causale, sia con riferimento all'età di insorgenza della malattia, la quale appariva insorta più precocemente rispetto alla media, sia con riferimento ai tempi medi,
annuali, mensili e giornalieri, e ai tempi complessivi nell'intera vita lavorativa di esposizione alla noxa patogena, i quale, nella fattispecie, apparivano sostanzialmente coerenti con quanto richiesto dai criteri medico legali, essendo stimabili in misura pari a circa il 50% dell'orario di lavoro per circa 10 anni.
8 La conferma di quanto affermato, ha proseguito il CTU, proveniva dalle prove testimoniali espletate, le quali avevano confermano il fatto che l'appellante fosse adibita a gestire la rivendita di pane in totale autonomia, con incombenze superiori a quelle di una semplice commessa: la stessa, nello specifico, era addetta alla movimentazione di ceste pesanti, al carico e allo scarico delle stesse dai mezzi che consegnavano il pane, alla movimentazione di serrande pesanti per aprire e chiudere il negozio e alla pulizia dei locali, la quale richiedeva la movimentazione di pesi anche consistenti.
Secondo l'ausiliare, quindi, alla stregua degli elementi indicati, appariva evidente la sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia, eventualmente anche di natura meramente concausale.
A parere del Collegio, le conclusioni cui il CTU nominato in questa fase di appello è giunto con riferimento alla patologia del rachide devono essere condivise, in quanto fondate su un'accurata valutazione di tutti gli elementi presenti in atti e dei dati, anche epidemiologici, rinvenibili negli studi e nella letteratura scientifica.
Risponde, d'altronde, al vero che, come affermato dal CTU, i due testi escussi, e Testimone_2
, escussi dal giudice di primo grado, avessero confermato quanto allegato da Testimone_1
in ordine alle mansioni da lei svolte, riferendo che la medesima, per circa dieci Parte_1
anni dal 2005 al 2015, quotidianamente, dal lunedì al sabato, per sei ore giornaliere, quale unica addetta alla rivendita di pane, si era occupata di movimentare, all'apertura e alla chiusura del negozio, due portelloni di legno, nonché almeno 10 ceste di pane di peso pari a circa 15/17 kg.
caduna, sollevandole fino ad un metro di altezza da terra, per poi posarle sulla bilancia posta sul bancone e riversare il loro contenuto nel bancone espositivo, provvedendo, altresì, a fine turno, a ritirare il pane invenduto, compiendo le stesse operazioni di movimentazione delle ceste, e ad effettuare le pulizie del locale, sollevando una pedana di legno di rilevanti dimensioni.
D'altra parte, come correttamente sostenuto dall'appellante, il fatto che quest'ultima fosse l'unica addetta al negozio consente di ritenere comprovato, malgrado la sporadica frequentazione
9 del negozio da parte dei testi escussi, che le modalità di lavoro seguite nel corso dell'intera giornata lavorativa e di tutte le giornate lavorative fossero quelle dagli stessi testi descritte e,
comunque, tutte quelle necessarie al funzionamento dell'attività aziendale, visto che non vi era altra persona che potesse condividere con lei alcuna incombenza.
Devono, altresì, condividersi le conclusioni cui il CTU è giunto in ordine alla quantificazione del danno biologico subito dall'appellante a causa della patologia professionale in discussione, che l'ausiliare ha, correttamente, effettuato inquadrando per analogia la patologia medesima nel codice 213 delle tabelle di riferimento, riguardante l'“ernia discale del tratto lombare con
disturbi trofico-sensitivi persistenti”, ed individuando un valore (6%) pari a circa la metà di quello massimo previsto (12%), coerente con la discreta entità della malattia, che è stato poi conglobato con il preesistente danno del 6%, così da raggiungere una percentuale complessiva del 12%.
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2) Il CTU nominato nel presente giudizio, dopo avere accertato che è anche Parte_1
affetta da tendinopatia cronica bilaterale del tendine sovraspinato delle spalle e da epicondilite bilaterale, ha, invece, escluso la genesi professionale di tali patologie.
Difatti, ha osservato il CTU, non era emerso nel procedimento che l'appellante avesse svolto in modo non occasionale lavorazioni comportanti movimenti ripetuti a carico delle spalle ovvero avesse mantenuto posture incongrue con impegno di forza ovvero ancora avesse impiegato utensili, attrezzature, macchine e apparecchi idonei a trasmettere vibrazioni al sistema mano-
braccio.
Anche le predette conclusioni, analoghe a quelle rassegnate dal CTU nominato in primo grado,
sono da condividere, considerato che, a differenza di quanto osservato in relazione alla movimentazione manuale dei carichi, deve escludersi che le stesse allegazioni formulate dalla lavoratrice in primo grado e, di conseguenza, le dichiarazioni rese dai testi ivi escussi depongano in modo concludente per la presenza delle condizioni indicate dall'ausiliare.
10 Deve, quindi, anche escludersi la natura tabellata delle malattie in discussione.
Il quadro clinico rilevato nella fattispecie, deve, quindi, piuttosto, come affermato dal CTU,
ritenersi “indicativo di una patologia degenerativa delle spalle e dei gomiti secondario a
fenomeni di natura degenerativa”.
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Sulla base di tutti i motivi esposti, l'appello proposto da deve, quindi, essere Parte_1
parzialmente accolto.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto deve essere confermata, deve,
pertanto, dichiararsi che è affetta da spondilodiscoartrosi lombosacrale con Parte_1
ernia discale L5-S1, di natura professionale, determinante, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 6%, nonché, valutata unitamente al danno preesistente del 6% già riconosciuto dall'Istituto, un danno complessivo pari al 12%.
L' deve, quindi, essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle somme alla CP_1
stessa dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Considerato l'esito complessivo della lite, le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura di due terzi, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M.
147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (per il primo grado anche per le fasi di studio e introduttiva relative ai due procedimenti riuniti) nello scaglione di valore da €. 5.200,01
a €. 26.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per la presente fase, ai giudizi innanzi alla Corte di Appello, devono essere poste a carico dell' e distratte CP_1
in favore del difensore antistatario dell'appellante.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio relative ad entrambi i gradi del giudizio, secondo il principio di causalità, devono essere poste integralmente a carico dell' . CP_1
Quanto deciso in punto di spese determina l'assorbimento del motivo di appello formulato
11 dall'appellante in ordine al mancato riconoscimento in primo grado del possesso dei requisiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie parzialmente l'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara che è affetta da spondilodiscoartrosi lombosacrale con Parte_1
ernia discale L5-S1, di natura professionale, determinante, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, un danno biologico pari al 6% e, valutata unitamente al danno preesistente del 6% già riconosciuto dall'Istituto, un danno complessivo pari al 12%;
condanna, per l'effetto, l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle somme alla stessa CP_1
dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
dichiara compensate tra le parti, nella misura di due terzi, le spese di lite e condanna l' alla CP_1
rifusione, in favore di della parte restante, che liquida in €. 1.467,67 quanto al Parte_1
primo grado e in €. 968,17 quanto alla presente fase, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'appellante.
Pone a carico dell' appellato le spese di consulenza tecnica relative ad entrambi i gradi del CP_1
giudizio.
Cagliari, 6 agosto 2025.
L'estensore……………………………………………………Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
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