Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2025, proposto da
FR-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio, Serena Dentico, Gabriele Odino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Vercelli, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
-a) del provvedimento -OMISSIS-, notificato a mani al ricorrente il 18.4.2025, con cui il Questore della Provincia di Vercelli ha decretato che "l'istanza presentata da VA FR intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile uso tiro a volo non è accolta";
-b) e di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato, ivi compresa la nota del 1.4.2025 con cui la Questura di Vercelli, a norma dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha comunicato al dottor-OMISSIS- che "quest'ufficio sta valutando l'eventuale applicazione … del diniego della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, poiché dal verbale di Collegio Medico Legale, redatto dalla Commissione Medica di Vercelli (VC) datato 6 marzo 2025, è emerso che la S.V. è idoneo per la licenza di porto di fucile solo per l'esercizio dello sport tiro a volo in posizione statica da rivedere tra dodici (12) mesi",
previa, occorrendo, disapplicazione
della circolare del Ministero dell'Interno 31.1.2022, n. 557, richiamata dalla Questura di Vercelli a preteso fondamento dei provvedimenti sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa OL TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stata rigettata l’istanza di rilascio di porto di fucile uso tiro a volo deducendo di essere titolare di porto d’armi da circa 50 anni e che tale autorizzazione gli è stata regolarmente rinnovata sino al 2024.
In data 9.10.2024 egli sosteneva visita sanitaria volta al rinnovo del porto d’armi uso caccia, con esito di non idoneità per ragioni sanitarie; tale esito veniva impugnato con separato ricorso.
Contestualmente egli richiedeva nuova visita medica ai fini del rilascio del porto d’armi uso tiro a volo; tale visita, svoltasi in data 6.3.2025, dava esito positivo con prescrizione di “rivalutazione dopo 12 mesi”. Alla luce di tale esito egli domandava il rilascio del porto d’armi uso tiro a volo.
Ricevuto il preavviso di diniego, il ricorrente presentava osservazioni, che tuttavia non venivano accolte; seguiva esito negativo del procedimento.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione dell’art. 1 della l. n. 323/1969; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, l’eccesso di potere per difetto di presupposti, errata valutazione e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erronea applicazione della circolare del Ministero dell’Interno 31.1.2022, n. 557.
Il diniego si fonda sul fatto che, per il primo rilascio di porto d’armi, le istanze non vengono accolte se i certificati medici di idoneità presentano una durata temporale inferiore al quinquennio di validità ordinaria della licenza stessa e l’assunto viene contestato in ricorso;
2) la violazione di legge con particolare riferimento all’art. 10- bis della legge n. 241/1990;
difetto di motivazione (anche quale violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990); l’amministrazione non avrebbe debitamente argomentato in relazione alle osservazioni presentate dal ricorrente;
2) violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931;
difetto di motivazione (anche quale violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990); eccesso di potere per difetto dei presupposti, per errata valutazione e travisamento dei fatti, nonché per difetto di istruttoria; la normativa consente il diniego in caso di possibile abuso dell’autorizzazione, ovvero con riferimento a soggetti gravati da condanne, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Alla camera di consiglio del 9.9.2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Nelle more del giudizio parte ricorrente ha rappresentato che, in data 5.8.2025, il divieto di detenzione armi parallelamente disposto nei confronti del ricorrente è stato oggetto di revoca e, in data 20.11.2025, gli è stato rilasciato nulla osta alla detenzione armi.
All’udienza del 15.1.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Deve prendersi atto che i fatti presupposti della presente vicenda contenziosa sono pacifici.
E’ infatti pacifico che, nei confronti del ricorrente, è emerso, in sede di verifica dei requisiti sanitari per il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi, un giudizio di idoneità con validità temporale limitata al 6.3.2026; è ugualmente pacifico che nessun abuso o problematica penale siano mai stati contestati al ricorrente e che, quest’ultimo (che in questa sede reclama un porto d’armi uso tiro a volo), è stato regolarmente titolare di porto d’armi uso caccia per circa 50 anni.
Tanto premesso in fatto, in diritto il diniego si fonda sul seguente ragionamento:
la licenza di porto d’armi ha una durata quinquennale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 323/1969 come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 104/2018;
l’abilitazione sanitaria rilasciata al ricorrente ha una durata limitata annuale (in scadenza il 6.3.2026);
la circolare del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2022 indirizza indicazioni ai Questori nel senso di rigettare le prime istanze di rilascio di porto d’armi qualora non corredate di una certificazione di idoneità sanitaria di durata pari al quinquennio;
posto che il ricorrente, in precedenza, non era titolare di porto d’armi per specifico uso tiro a volo bensì per il diverso uso caccia, l’istanza è stata rigettata.
Si ritiene, condividendo le tesi difensive di parte ricorrente, che il ricorso sia fondato.
La normativa applicabile sancisce unicamente che “ la licenza [di porto di fucile per uso tiro a volo] ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio ”; la norma non pone alcuna distinzione tra primo rilascio e successivi rinnovi e non specifica in alcun punto che la durata ivi indicata rappresenti un termine minimo; si tratta piuttosto di un termine “ordinario” frutto di un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di stabilità delle aspettative degli istanti e la necessità, in un ambito così delicato per la sicurezza pubblica, di prevedere sempre periodiche revisioni di idoneità dei potatori di armi.
Nel senso per cui la durata quinquennale del porto d’armi rappresenta un termine massimo e non un minimo inderogabile si è già espressa, in sostanziale aderenza al dettato normativo, la giurisprudenza (TAR Parma n. 220/2022).
In siffatto contesto la circolare ministeriale invocata dall’amministrazione ha introdotto una indicazione di topo restrittivo e prudenziale per i primi rilasci di autorizzazione al porto d’armi.
Anche prescindendo dalla compatibilità o meno con la normativa di siffatta interpretazione restrittiva (che resta interpretazione amministrativa soggetta alla legge) e volendo condividere la scelta particolarmente prudenziale quale ragionevole modalità di esercizio coordinato della discrezionalità, essa ragionevolmente si estrinseca nei confronti di soggetti i quali, non essendo mai stati in precedenza titolari di porto d’armi, non hanno sul punto maturato alcun tipo di affidamento. Per contro l’assunto, rinvenibile nel provvedimento impugnato, secondo il quale, avendo il ricorrente in precedenza avuto un porto d’armi uso caccia e non uso tiro a volo, la sua posizione sarebbe assimilabile ai soggetti che presentano la prima istanza di rilascio di porto d’armi non è in alcun modo coerente con la ratio giustificatrice dell’interpretazione amministrativa proposta dal Ministero; è infatti del tutto evidente che il ricorrente, al di là dello specifico uso che intende fare del porto d’armi, non è un neofita e, in 50 anni durante i quali, titolare di porto d’armi, non ha manifestato alcun tipo di problema, ha indubbiamente maturato un consolidato affidamento.
Posto allora che, nei suoi confronti, non sussiste né viene addotta alcuna ragione ostativa di ordine pubblico e che, per di più, vi è una valutazione sanitaria positiva, ancorché temporalmente limitata, non si comprende la ragione o l’esigenza di tutela per la quale dovrebbe essergli impedito di continuare ad esercitare una pratica abituale, se pure nei limiti temporali ovviamente circoscritti dalle sue attestate capacità fisiche.
Ne consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso, che assorbe ogni altra contestazione.
L’amministrazione dovrà rivalutare tempestivamente il ricorrente, consentendogli di beneficiare dell’autorizzazione per tutto il tempo eventualmente indicato da certificazioni sanitarie positive, ancorché di durata inferiore al quinquennio.
La peculiarità e natura interpretativa della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
OL TT, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TT | OS RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.