TAR Torino, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 105
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 1 della l. n. 323/1969 e principi di proporzionalità e ragionevolezza

    Il Tribunale ritiene fondato il ricorso, condividendo l'interpretazione secondo cui la durata quinquennale della licenza è un termine massimo e non un minimo inderogabile. La circolare ministeriale, pur prudenziale, non può estendersi a soggetti con un consolidato affidamento come il ricorrente, che ha posseduto un porto d'armi per 50 anni senza problemi. La valutazione sanitaria positiva, seppur temporalmente limitata, non giustifica il diniego.

  • Altro
    Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione

    Questo motivo viene assorbito dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, difetto di motivazione e eccesso di potere

    Questo motivo viene assorbito dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 105
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 105
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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