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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/10/2024, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 2 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Parte_1
STATO DI CATANZARO appellante
E
con l'avv.to PAGLIARO ANTONIO CP_1
Appellato
Oggetto: riconoscimento precedenza ex lege n. 104/92
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Vibo Valentia ha accolto la domanda proposta dalla docente CP_1
volta ad ottenere il riconoscimento della precedenza nei trasferimenti interprovinciali ai sensi della legge n. 104/92, per assistenza al padre portatore di grave handicap, affermando la nullità dell'art. 13 del Contratto collettivo, laddove prevede il beneficio solo a favore di coloro i quali assistono i figli ed il coniuge portatori di grave handicap e riconosce alle altre categorie il beneficio dell'assegnazione provvisoria “diversamente argomentando, si legittimerebbe una discriminazione tra disabili assistiti dal coniuge o dal genitore ( rispetto ai quali l'art. 13 CCNL riconosce il diritto di precedenza invocato) e quelli assistiti dal figlio
(nei confronti dei quali, irragionevolmente, la disposizione esclude siffatto diritto) e tanto anche in contrasto con la normativa sovranazionale.
1 Ha affermato poi che il rifiuto datoriale del trasferimento, domandato dal referente del disabile, è consentito solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell'amministrazione.
Ha compensato le spese del giudizio di merito.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ed ha lamentato l'erronea Parte_1
applicazione degli artt. 13 e 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio
2022, concernente la mobilità del personale scolastico per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23- 2023/24 - 2024/25; l'erronea applicazione dell'art. 33, comma 5 della l.
104/1992; l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 610 del d.lgs. 297/1994.
Ha richiamato i precedenti di questa Corte con i quali è stata espressa adesione ai principi affermati dalla Suprema Corte.
Si è costituita la parte appellata, resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso come da separato dispositivo.
1.L'appello è fondato.
Ed invero il giudice di prime cure si è limitato a richiamare pedissequamente le argomentazioni delle sentenze di merito in materia, senza motivare il dichiarato dissenso dalla pronuncia della Suprema Corte n. 4677/2021, che quelle argomentazioni ha disatteso;
peraltro i medesimi principi sono stati ribaditi ancor più di recente, affermandosi che in tema di trasferimento del personale scolastico, non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del
1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (cfr Cass. n.
35105/2022).
In particolare in parte motiva è stato ribadito che la tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, va detto che l'art. 97 Cost. impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza, che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede. Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra
2 più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità…… Non è, pertanto, configurabile
l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza, si rigetta la domanda della ricorrente di primo grado.
2.Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, in considerazione del contrasto giurisprudenziale registratosi in materia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato in data 2.1.2023, avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 1159/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
17.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 2 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Parte_1
STATO DI CATANZARO appellante
E
con l'avv.to PAGLIARO ANTONIO CP_1
Appellato
Oggetto: riconoscimento precedenza ex lege n. 104/92
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Vibo Valentia ha accolto la domanda proposta dalla docente CP_1
volta ad ottenere il riconoscimento della precedenza nei trasferimenti interprovinciali ai sensi della legge n. 104/92, per assistenza al padre portatore di grave handicap, affermando la nullità dell'art. 13 del Contratto collettivo, laddove prevede il beneficio solo a favore di coloro i quali assistono i figli ed il coniuge portatori di grave handicap e riconosce alle altre categorie il beneficio dell'assegnazione provvisoria “diversamente argomentando, si legittimerebbe una discriminazione tra disabili assistiti dal coniuge o dal genitore ( rispetto ai quali l'art. 13 CCNL riconosce il diritto di precedenza invocato) e quelli assistiti dal figlio
(nei confronti dei quali, irragionevolmente, la disposizione esclude siffatto diritto) e tanto anche in contrasto con la normativa sovranazionale.
1 Ha affermato poi che il rifiuto datoriale del trasferimento, domandato dal referente del disabile, è consentito solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell'amministrazione.
Ha compensato le spese del giudizio di merito.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ed ha lamentato l'erronea Parte_1
applicazione degli artt. 13 e 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio
2022, concernente la mobilità del personale scolastico per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23- 2023/24 - 2024/25; l'erronea applicazione dell'art. 33, comma 5 della l.
104/1992; l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 610 del d.lgs. 297/1994.
Ha richiamato i precedenti di questa Corte con i quali è stata espressa adesione ai principi affermati dalla Suprema Corte.
Si è costituita la parte appellata, resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso come da separato dispositivo.
1.L'appello è fondato.
Ed invero il giudice di prime cure si è limitato a richiamare pedissequamente le argomentazioni delle sentenze di merito in materia, senza motivare il dichiarato dissenso dalla pronuncia della Suprema Corte n. 4677/2021, che quelle argomentazioni ha disatteso;
peraltro i medesimi principi sono stati ribaditi ancor più di recente, affermandosi che in tema di trasferimento del personale scolastico, non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del
1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (cfr Cass. n.
35105/2022).
In particolare in parte motiva è stato ribadito che la tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, va detto che l'art. 97 Cost. impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza, che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede. Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra
2 più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità…… Non è, pertanto, configurabile
l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza, si rigetta la domanda della ricorrente di primo grado.
2.Le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate, in considerazione del contrasto giurisprudenziale registratosi in materia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato in data 2.1.2023, avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 1159/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
17.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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