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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice IE AO NA, all'udienza del 07/11/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1737 /2023 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] , cod. fisc.: Parte_1
, con gli avv.ti BUCCI RICCARDO e BRUSCHI FLAVIA;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIOCCA IVANOE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale;
- resistente –
Avente ad oggetto: ricongiunzione contributiva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato il 03/03/2023 , Parte_1 ha convenuto in giudizio l' , deducendo di aver prestato servizio presso l'Aeronautica Militare CP_1 dal 07/01/1987 al 04/10/1999, con iscrizione previdenziale presso l' Successivamente, CP_2 dal 07/12/1999, ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro presso una società di navigazione aerea, con iscrizione al Fondo Volo gestito dall' . CP_1
In data 14/12/1999, il ricorrente ha presentato domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979, al fine di trasferire i contributi maturati presso l' al Fondo Volo. La CP_2 domanda è stata accolta dall' con provvedimento del 03/06/2021, che ha determinato l'onere CP_1 di ricongiunzione in €43.675,98 per il pagamento in unica soluzione, ovvero €50.225,96 in caso di rateizzazione.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in sede amministrativa, contestando l'erroneità del calcolo, in particolare per la mancata applicazione degli interessi composti del 4,5% previsti
1 dall'art. 2, comma 2, della legge n. 29/1979. Non avendo ricevuto positivo riscontro, ha proposto il presente ricorso giudiziale, chiedendo la rideterminazione dell'onere e la restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, sostenendo che l'operazione di trasferimento dei contributi era avvenuta a seguito della costituzione di posizione assicurativa ex lege 322/1958 e art. 124 DPR 1092/1973, e che pertanto non si applicava la maggiorazione degli interessi prevista dalla legge n. 29/1979.
All'esito dell'udienza, sostituita dal deposito delle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
lamenta che i contributi oggetto di trasferimento dalla gestione di Parte_2 provenienza (AGO) non sarebbero stati rivalutati dall' mediante applicazione di un tasso CP_1
d'interesse annuo, composto, pari al 4,50%, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della medesima legge.
L' contesta la fondatezza della domanda rappresentando di non esser tenuto ad CP_1 operare detta rivalutazione. Ha, in particolare, eccepito che, trattandosi di contributi trasferiti a seguito della costituzione di posizione assicurativa ex lege 322/1958 e art. 124 DPR 1092/1973, non si applica la maggiorazione degli interessi, in quanto tale operazione è automatica e gratuita, finalizzata a garantire la copertura assicurativa del lavoratore cessato dal servizio senza diritto a pensione.
In realtà, il diritto di a vedere calcolato l'onere di ricongiungimento Parte_2 dei contributi versati all' durante il periodo di servizio presso l'Aeronautica militare con CP_1 quelli versati al Fondo Volo computando, in detrazione, dell'interesse composto al tasso annuo del
4,50% sull'ammontare dei contributi trasferiti nella determinazione dell'onere di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 comma 2 L. 29/79, è stato già accertato dal Tribunale di Roma con sentenza n.
21435/2012, resa inter partes e passata in giudicato, laddove è stato affermato anche che ai sensi dell'art 5 della medesima legge gli interessi vanno computati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento (cfr. sent. N. 21435/2012 Trib. Roma).
L'odierno contendere nasce dalla mancata ottemperanza dell' al suindicato giudicato, CP_1 avendo l'Istituto continuato a sostenere, nella propria memoria costitutiva, che non deve essere effettuato alcun calcolo di interessi sui contributi da trasferire, e ciò in applicazione della legge CP_ 322/1958 e art.124 Dpr 1092/1973 (v. memoria .
2 Tuttavia la tesi dell' non persuade, essendo la norma della legge 322 del 1958 stata CP_1 sostituita ed ampliata dalla legge 29/1979 (v. sul punto Cassazione n. 4203/1992).
Al riguardo la ricongiunzione riguarda il periodo di lavoro presso l'Aeronautica Militare dal 07/01/1987 al 04/10/1999 per i periodi contributivi versati presso CP_2
A far data dal 07/12/1999, il ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro presso Parte_1 una società di navigazione aerea, con iscrizione al Fondo Volo gestito dall' e in data CP_1
14.12.1999 ha presentato domanda di ricongiunzione contributiva al Fondo Volo . CP_1
Nel caso di specie quindi non è applicabile la normativa della legge 322/1958, con l'obbligo della preventiva costituzione di una posizione assicurativa, essendo il lavoratore iscritto nella gestione previdenziale di destinazione al momento della presentazione della domanda amministrativa ed applicandosi pertanto il disposto dell'art. 2 L.29/1979, con detrazione degli importi degli interessi.
Al riguardo si rileva poi che la disciplina degli artt.124 e 125 DPR 1092/1973, richiamata da , riguarda il dipendente pubblico cessato dal servizio senza aver acquisito il diritto a CP_1 pensione che utilizza i contributi versati per costituire una posizione assicurativa . CP_1
Tali conclusioni sono rafforzate da quanto previsto dall'art.126 DPR 1092 che prevede che
“ Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione” nelle ipotesi in cui “ assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente” ( art.126 lettera B DPR
1092/73).
Ora, il ricorrente ha allegato il provvedimento del 03.06.2021, nonché il recente CP_1 provvedimento del 16.4.2024 nei quali l , pur dichiarando di “accogliere l'istanza di CP_1 ricongiunzione nel fondo volo art. 2 L. 29/79”, tuttavia non applica al calcolo in detrazione dell'onere l'interesse richiamato proprio nel citato art. 2.
Sul punto, i conteggi analitici offerti da parte ricorrente nel corpo del ricorso, e non specificamente contestati dall né in memoria né con altri successivi scritti difensivi, CP_1 inducono a ritenere che l'Ente non si è conformato all'ordine di cui alla sentenza del Tribunale di
Roma, sopra citata ed, anzi, persevera nel negare il beneficio oggetto di causa al ricorrente.
Tanto basta per affermare la fondatezza della domanda che va, pertanto, accolta.
Va, quindi, dichiarato il diritto di alla determinazione dell'onere Parte_1 di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979 con detrazione degli interessi composti al tasso annuo del
4,5% sui contributi trasferiti, e l va condannato alla rideterminazione del suddetto onere di CP_1
3 ricongiunzione in base all'importo risultante dalla differenza tra la riserva matematica determinata secondo i criteri previsti dalla legge e la somma della contribuzione trasferita, maggiorata degli interessi maturati dal primo giorno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i singoli versamenti e fino al 31 Dicembre dell'anno precedente quello dell'effettivo trasferimento, nonché alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza dal ricorrente, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso in Parte_1 CP_1 riassunzione depositato il 03/04/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara il diritto di alla determinazione dell'onere di Parte_1 ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979 con detrazione degli interessi composti al tasso annuo del 4,5% sui contributi trasferiti;
- Condanna l' alla rideterminazione del suddetto onere di ricongiunzione in base CP_1 all'importo risultante dalla differenza tra la riserva matematica determinata secondo i criteri previsti dalla legge e la somma della contribuzione trasferita, maggiorata degli interessi maturati dal primo giorno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i singoli versamenti e fino al 31 Dicembre dell'anno precedente quello dell'effettivo trasferimento, nonché alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza dal ricorrente, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo;
- Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 3.300,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Velletri, 07/11/2025
Il Giudice
IE AO NA
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