Legge 5 maggio 2009, n. 42

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  • 1Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atti di governo nn. 425 e n. 513)
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  • 2Corte costituzionale
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  • 3Archivio 2009
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  • 4Corte Costituzionale: Sentenza n. 219 anno 2013 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte Costituzionale
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  • 5Normativa
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2025, n. 34301
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34301 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 27/12/2025 discussione tra le parti; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 6, del D.M. Sanità 15 aprile 1994, dell'art. 15, comma 15, 6 del D.L. n. 95/2012, dell'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d) e dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990, degli artt. 1337 e 1338 c.c., dell'art. 1218 c.c.; c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione …
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    • art. 1338 c.c.·
    • art. 8-quinquies d.lgs. n. 229/1999·
    • art. 1 comma 10 d.l. n. 324/1993·
    • art. 102 c.p.c.·
    • art. 115 c.p.c.·
    • art. 1 comma 796 l. n. 296/2006·
    • art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992·
    • art. 2697 c.c.·
    • art. 1218 c.c.·
    • art. 112 c.p.c.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • art. 363 c.p.c.·
    • legittimazione passiva·
    • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992·
    • ricorso incidentale condizionato

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2018, n. 16158
    Provvedimento: ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26051-2016 proposto da: ENEL GREEN POWER S.P.A., società soggetta a direzione e coordinamento di NE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BACINO IMBRIFERO MONTANO - BI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, )Zr-1 rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO CESARE CEREDA e MARCO RADICE; CONSORZIO …
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    • art. 23 Cost.·
    • sovracanone idroelettrico·
    • federalismo fiscale·
    • prestazione patrimoniale imposta·
    • Statuto dei diritti del contribuente·
    • procedimento amministrativo·
    • legittimità costituzionale·
    • giurisdizione delle acque pubbliche·
    • principio di capacità contributiva·
    • art. 53 Cost.

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2018, n. 16159
    Provvedimento: iato la seguente SENTENZA sul ricorso 26056-2016 proposto da: ENEL GEEN POWER S.P.A., società soggetta e direzione e coordinamento di EN S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BACINO IMBRIFERO MONTANO - IM, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO CESARE CEREDA e MARCO RADICE; CONSORZIO DEI …
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    • art. 23 Cost.·
    • sovracanone idroelettrico·
    • federalismo fiscale·
    • prestazione patrimoniale imposta·
    • Statuto dei diritti del contribuente·
    • giurisdizione acque pubbliche·
    • procedimento amministrativo·
    • legittimità costituzionale·
    • principio di capacità contributiva·
    • art. 53 Cost.

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/06/2018, n. 16157
    Provvedimento: 16 157-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto STEFANO SCHIRO' - Primo Pres.te f.f. - TSAP CONTENZIOSO Presidente Sezione - Sovracanone BIM PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -ENRICA D'ANTONIO Ud. 17/04/2018 PU - Rel. Consigliere - R.G.N. 26049/2016 ETTORE CIRILLO GIACINTO BISOGNI - Consigliere - Rep. Gan. 16157 UMBERTO BERRINO - Consigliere - EM. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - MILENA FALASCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26049-2016 proposto da: ENEL GREEN POWER S.P.A., società soggetta a direzione e …
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    • sovracanone di cui all'art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012·
    • legittimità costituzionale·
    • natura·
    • fondamento·
    • acque·
    • derivazioni e utilizzazioni (utenze)·
    • sovracanoni·
    • acque pubbliche·
    • canoni

  • 5Corte d'Appello Catania, sentenza 27/12/2024, n. 1230
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO composta dai magistrati: Dott.ssa Graziella PARISI Presidente Dott.ssa Marcella CELESTI Consigliere Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 998/2021 R.G. promossa da (C.F. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Marino; appellante contro (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta pro- Controparte_1 CodiceFiscale_1 cura in atti, dall'avv. Maurizio Benincasa; appellata e nei confronti di 1 , in …
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    • assegno di cura·
    • contributo unificato raddoppiato·
    • diritto soggettivo·
    • art. 42 D.L. n. 269/2003·
    • discrezionalità tecnica·
    • art. 11 L. n. 222/1984·
    • legittimazione passiva·
    • decadenza termine semestrale·
    • disabilità gravissima·
    • giurisdizione giudice ordinario
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Versioni del testo

  • Capo I : Contenuti e regole di coordinamento finanziario
  • Art. 1. (Ambito di intervento) 1. La presente legge costituisce attuazione dell' articolo 119 della Costituzione , assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, citta' metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarieta' e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettivita' e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante nonche' l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresi' i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, citta' metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana:
    «Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
    I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
    La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.
    I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
    Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».
  • Art. 2. (Oggetto e finalita') 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((trenta mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione , al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. 2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
    b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
    c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 ;
    d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
    e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialita' e nel rispetto del principio di solidarieta' e dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione ; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
    f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione ;
    g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e crescita;
    h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affrancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
    i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;
    l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressivita' del sistema tributario e rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;
    m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
    1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione ;
    2) della perequazione della capacita' fiscale per le altre funzioni;
    n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
    o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
    p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita' finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita' nell'imposizione di tributi propri;
    q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
    1) istituire tributi regionali e locali;
    2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
    r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 , e successive modificazioni;
    s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
    t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma l, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e' effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;
    u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
    v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
    z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione ; previsione delle specifiche modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione , o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione , secondo quanto disposto dall' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , e secondo il principio di responsabilita' amministrativa e finanziaria;
    aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
    bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;
    cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita', il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
    dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
    ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta' metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione ;
    ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale;
    gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29 , 30 e 31 della Costituzione , con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
    hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 119 della Costituzione ;
    ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
    ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
    mm) individuazione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di impresa nelle aree sottoutilizzate. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro ((novanta giorni)) dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non e' stata raggiunta. ((4)) 4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i' decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita' dall'intesa. 5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma l, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. 6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. 7. Entro ((tre anni)) dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

    ------------- AGGIORNAMENTO (4)
    La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ".