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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1650/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Franco Zanchetta Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. , (C.F. P_ C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), con C.F._3 CP_3 C.F._4
l'avv. Giovanni Bertacche
Appellati e appellanti incidentali
(C.F. CP_4 C.F._5
Appellata contumace
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni. Appello avverso la sentenza non definitiva n.1148/23 pubblicata in data 15 giugno 2023 del Tribunale di Vicenza
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
Nel merito 1) Dichiararsi valido il testamento olografo di di data 18.12.2011, Persona_1
essendo la predetta capace di testare al momento della redazione.
2) Condannarsi a versare al fratello in proporzione alla quota P_ Pt_1 di questi, un indennizzo per l'uso ed il possesso esclusivo dei beni ereditari, quanto meno a partire dall'11.11.2017, scadenza dell'affittanza agraria.
3) Dichiararsi valido ed efficace l'atto di compravendita tra e Parte_2 [...]
di data 18.12.2001 rep. n. 12.651, racc. n. 18.818, del notaio Pt_1 Persona_2
di Noventa Vicentina, e dichiararsi che il saldo prezzo è stato versato da
[...]
con soldi propri e non del padre , della cui pretesa fornitura di liquidità Pt_1 CP_5
al figlio era onerata di prova ex art. 2697 c.c. parte convenuta appellata, e, Pt_1 quindi, ritenuta errata nel caso di specie l'applicazione del principio della vicinanza della prova a carico di dichiararsi che non sussiste 15.000.000 ( E. Parte_1
7.746,85 ).
4) Dichiararsi errato il conteggio fatto dal Tribunale circa il preteso obbligo restitutorio alla eredità per il prelevamento effettuato in data 30.8.1993 da dal Parte_1
libretto n. 750282-Dichiararsi che nulla deve conferire alla massa Parte_1
ereditaria perché la pretesa è infondata e comunque prescritta.
5) Considerata la sent. n. 2075/2024 della Cass. civ., Sez. Unite, parte appellante rinuncia alla domanda di invalidità della procura rilasciata all'avv. Giovanni Bertacche in data 19.4.2019.
6) Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni degli appellati in quanto infondate, in parte inammissibili, e comunque prescritte.
7) Spese e competenze di primo e secondo grado rifuse.
In via Istruttoria
1) Ammettersi nuova ctu per accertare la capacità di testare di al Persona_1
momento della redazione del testamento olografo 18.12.2011, tenendo pure conto anche di tutti gli “elementi istruttori” ed in particolare della scheda testamentaria, non analizzata dal CTU né dal Tribunale.
2) Ammettersi ctu per la quantificazione dell'indennizzo da risarcire a Parte_1 da parte del fratello , per l'uso ed il possesso esclusivo di questi dell'intero asse P_ ereditario, quanto meno a partire dall'11.11.2017.
pag. 2/20 Per gli appellanti incidentali , e . P_ Controparte_2 CP_3
Ogni contraria domanda respinta:
1. respingersi l'appello principale proposto da in quanto inammissibile Parte_1
e comunque infondato e per l'effetto confermarsi in parte qua la sentenza impugnata;
2. in accoglimento dell'appello incidentale formulato da P_ CP_2
e riformarsi in parte qua la sentenza non definitiva
[...] CP_3
pronunciata dal Tribunale di Vicenza.
3. Spese e competenze del grado integralmente rifuse.
MOTIVAZIONE
Fatto
decedeva in data 23.05.2011 lasciando, con testamento olografo del Persona_3
16.12.1998, la metà dei propri beni alla moglie e la restante parte ai Persona_1
quattro figli e Pt_1 CP_6 CP_3
In data 30.05.2013 e con atto rep. n. 16.490 del notaio CP_4 CP_3 [...]
, donavano le loro quote di eredità paterna al fratello e alla moglie Per_4 P_
Controparte_2
In data 04.11.2015 decedeva che con testamento olografo del Persona_1
18.12.2011 aveva lasciato la quota disponibile dei propri beni al figlio e la Pt_1
quota di legittima ai quattro figli (a modifica del precedente testamento olografo del
16.12.1998 ove lasciava la metà dei propri beni al marito e la restante Persona_3
parte ai quattro figli e . Pt_1 CP_6 CP_3
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i Parte_1
fratelli e nonché (moglie di CP_4 CP_3 P_ Controparte_2 P_
) chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in seguito al
[...]
decesso dei genitori, e il rilascio da parte di Persona_3 Persona_1 P_
dei beni ereditari ed il rimborso da parte dei fratelli delle spese notarili sostenute
[...]
per la pubblicazione del testamento e per la dichiarazione di successione della madre
. Chiedeva, inoltre, la condanna di al pagamento di Persona_1 P_
euro 10.000,00 del canone per le annualità 2015/2016 e 2016/2017 del contratto di pag. 3/20 affitto del fondo rustico del 09.01.2013 (stipulato con le concedenti , CP_4
e e la condanna al risarcimento nei propri confronti CP_3 Persona_1
da parte del fratello della somma di euro 12.000,00 per la detenzione e l'uso P_
esclusivo di tutti i beni ereditari (ad eccezione del periodo di affittanza), oltre alla rifusione delle spese di lite.
Si costituivano e e chiedendo, in via CP_4 CP_3 P_ Controparte_2
riconvenzionale, la dichiarazione di nullità del testamento olografo di Per_1
del 18.12.2011 per incapacità naturale, dovendosi regolare la successione in
[...]
forza del precedente testamento olografo del 16.12.1998. Chiedevano inoltre che fosse dichiarato creditore pro quota verso il fratello delle P_ Pt_1
imposte versate al consorzio di bonifica e delle migliorie apportate al fondo rustico da lui affittato negli anni 2016-2017-2018-2019. Chiedevano che fosse accertata la nullità della donazione effettuata da a pari a euro Persona_1 Parte_1
209.400,00 per mancanza di forma, con restituzione di quanto percepito alla massa ereditaria. Domandavano l'accertamento e la dichiarazione quale donazione indiretta da in favore del figlio dell'atto di compravendita, stipulato in data Persona_3 Pt_1
18.12.2001, con conseguente riduzione con reintegra della quota di riserva dei coeredi convenuti. Chiedevano che fosse accertato e dichiarato che aveva Parte_1
prelevato la somma di Lire 71.484.000 dal libretto n. 750282-4 della Banca di Credito
Cooperativo Vicentino con conseguente obbligo di restituzione all'eredità.
Domandavano la restituzione all'asse ereditario del trattore Fiat modello 980 DT con aratro marca e la ruspa marca . Insistevano per il rigetto della domanda CP_7 CP_8 di rendiconto e per l'accertamento del diritto di a ritenere i terreni già P_
condotti in affitto, per le migliorie apportate, sino alla percezione dell'indennizzo da parte del fratello Chiedevano infine la ricostruzione dell'asse ereditario e la Pt_1
determinazione del suo valore, procedendosi alla divisione dei beni con attribuzione ad e a della quota loro spettante comprendente P_ Controparte_2
l'abitazione di loro residenza.
Nel corso del giudizio venivano assunte testimonianze e veniva disposta c.t.u. sulla capacità di testare della defunta . Il consulente concludeva il suo Persona_1
elaborato stabilendo che , affetta da deterioramento cognitivo di Persona_1
pag. 4/20 grado medio, “non fosse capace di testare secondo le previsioni di cui all'art. 591 cod.civ.”.
Con la sentenza non definitiva n. 148/23 il Tribunale di Vicenza annullava il testamento olografo sottoscritto da il 18.12.2011 per incapacità naturale ai sensi Persona_1
degli artt. 591 e 428 cod.civ., affermando che la successione di era Persona_1
regolata dal testamento olografo datato 16.12.1998, dichiarava che e CP_4 P_
erano tenuti a pagare in favore di la somma di euro CP_3 Parte_1
2.208,86 ciascuno per il rimborso della quota parte delle spese di successione anticipate da quest'ultimo.
Condannava a conferire alla massa ereditaria la somma di euro 10.000,00 P_
per canoni non pagati in favore di per le annate agrarie 2015-2016 e Persona_1
2016-2017, in forza di contratto di affitto di fondo rustico del 09.01.2013.
Accertava e dichiarava che e erano tenuti a pagare in Pt_1 CP_4 CP_9
favore del fratello la somma di euro 1.083,91 ciascuno per il rimborso quota P_ parte degli oneri consortili da quest'ultimo sostenuti.
Accertava che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configurava una Persona_2 donazione indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a costituendo la Persona_3 Parte_1 vendita uno strumento formale per l'arricchimento del destinatario dell'atto.
Dichiarava tenuto a conferire alla massa ereditaria la somma di euro Parte_1
12.233,95 per l'indebito prelievo effettuato sul libretto bancario n. 750282-4.
Rimetteva infine la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio rinviando la decisione sulle spese all'esito della sentenza definitiva.
Giudizio di appello
Contro la sentenza non definitiva n. 148/23 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello Parte_1
e la riforma della sentenza non definitiva di primo grado.
Con comparsa di costituzione con appello incidentale si sono costituiti P_
e chiedendo il rigetto del gravame e l'accoglimento CP_3 Controparte_2 dell'appello incidentale.
pag. 5/20 è stata dichiarata contumace. CP_4
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Ammissibilità dell'appello
Parte appellata ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata. L'atto di appello indica con chiarezza i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Motivi dell'appello principale
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza per aver dichiarato la nullità del testamento olografo del 18.12.2011 per incapacità a testare di . Persona_1
L'appellante contesta la decisione del tribunale e la valutazione effettuata dal c.t.u. tenuto conto della inesistenza di documentazione medica sulle condizioni di Per_1
al momento della redazione del testamento. L'appellante rileva come alla data
[...]
del 13.01.2012, l'Ulss di Vicenza avrebbe effettuato un accertamento qualificando di grado medio la degenerazione cognitiva sicchè non sarebbe stato possibile stabilire, alla data del testamento, il grado “grave” dello stato di deterioramento cognitivo ed evidenziando come l'analisi della scheda testamentaria farebbe comprendere che la volontà della testatrice sarebbe stata chiara e che le lievi correzioni presenti denoterebbero lucidità di pensiero.
Il motivo è infondato.
In proposito va rammentato che secondo il costante orientamento giurisprudenziale,
l'incapacità naturale del testatore che, ai sensi dell'art. 591 cod.civ., determina l'invalidità del testamento, postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il pag. 6/20 soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass.civ n. 3934/2018). La prova che il de cuius, a causa di una malattia o di altra causa perturbatrice, fosse privo della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, può essere acquisita con ogni mezzo di prova
(prova testimoniale, analisi della scheda testamentaria, documenti e consulenza tecnica) od anche in base a indizi e presunzioni. Si tratta di elementi che vanno interpretati unitariamente e non separatamente, al fine di verificare se il testatore versi in uno stato di incapacità permanente o temporanea.
Va, infine, sottolineato che ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore non può essere ignorato il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (Cass.civ. n. 5620/1995).
Nel caso in esame il Tribunale ha tratto dalle risultanze della ctu medico-legale il convincimento che è stata raggiunta la prova che , al momento della Persona_1
redazione del testamento 18.12.2011 fosse in una condizione di totale incapacità di intendere o di volere.
Ritiene il Collegio che la valutazione espressa dal ctu dr. ( “...alla data della Per_5
compilazione del testamento olografo (18.12.2011) la signora era certamente Per_1 portatrice di un quadro polipatologico caratterizzato da “Diabete mellito, ipertensione arteriosa, insufficienza renale cronica, vascolopatia cerebrale con deterioramento cognitivo di grado medio” essendo “molto probabilmente, il deterioramento cognitivo di cui esiste oggettiva dimostrazione (cfr. verbale di accertamento dell'Invalidità Civile) preesistente alla data che interessa, abbia coartato tanto la capacità di intendere quanto quella di volere della in misura tale da non farle criticare correttamente la Per_1
scelta che si accingeva a fare. Ella, in buona sostanza, pur essendo in grado di elaborare qualche concetto o qualche critica, in quanto non totalmente demente, non era tuttavia pag. 7/20 “libera nella mente” e tale da agire autonomamente e con critica sufficiente ad effettuare scelte opportunamente criticate. Tutto ciò porta il sottoscritto ad indicare che la signora non fosse capace di testare, secondo le previsioni di cui all'art.591 c.c.” (ctu, pagg. 22-
23) integralmente recepita in sentenza, non incorre in censura.
Non appaiono valorizzabili in senso contrario le perplessità espresse dall'appellante sulla base degli elementi tratti dalla consulenza di parte della dott.ssa Persona_6
(dimessa unitamente all'atto di appello) tenuto conto che le osservazioni svolte dal nuovo consulente appaiono sostanzialmente le medesime già svolte dal c.t.p. nominato dalla stessa parte appellante (dott. ) e che a tali critiche il c.t.u. aveva già dato Per_7
congrua risposta.
Va evidenziato come, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, il c.t.u. ha accertato le condizioni di in epoca molto prossima rispetto Persona_1
al testamento contestato. Come evidenziato dal Tribunale risultano esaminati “la documentazione consistente in certificazione di sintesi delle patologie da cui era affetta la de cuius redatta dal medico curante dott. e aggiornata al 1.9.2014 (un anno Per_8
circa prima del decesso), oltre a documentazione relativa a ricovero ospedaliero del
20.5.2011 (ossia sette mesi prima della redazione del testamento), oltre a verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità redatto dal P_ Centro medico Legale di Vicenza in data 22.3.2012, in cui viene richiamata la visita effettuata dalla Commissione medica di I istanza in data 9.11.2011 (ossia circa un mese prima della redazione del testamento impugnato), e da ultimo accertamento neuropsicologico datata 13.1.2012 (ossia di un mese successivo alla data di redazione del testamento), riteneva configurato un quadro severo coinvolgente non solo le funzioni fisiche della , quale capacità deambulatoria e dell'equilibrio, ma Per_1 anche e soprattutto le funzioni cognitive “ (cfr. sentenza impugnata).
Il c.t.u. ha precisato che tale quadro clinico si può definire “severo che coinvolge senza alcun dubbio non solo funzioni fisiche, come quella deambulatoria e dell'equilibrio, ma anche e soprattutto le funzioni cognitive, così come evidenziato con l'esame neuropsicologico.”. (ctu, pagg.18-19) concludendo nel senso che “l'incapacità di intendere e di volere e, quindi, lo squilibrio mentale necessario per invalidare il testamento olografo del 18.12.2011, siano desumibili dalla presenza di un quadro pag. 8/20 patologico collegabile ad un deterioramento delle condizioni psico-fisiche della la quale, oltre che soggetto senescente, a quella data, pur non essendo Per_1
ricoverata in ambiente ospedaliero, tuttavia era portatrice di patologie che l'avevano costretta in tempi recenti (rispetto al 18.12.2011) ad essere ricoverata in O.C. di
Noventa Vicentina e che, inoltre, avevano – evidentemente – portato alla domanda di riconoscimento di Invalidità Civile e del diritto alla Indennità di Accompagnamento Parte_ (cfr. certificato introduttivo redatto da in data 06.09.2011). Come si è già segnalato, le informazioni cliniche della signora partono dal marzo 2006 Per_1
(sintesi MMG); tuttavia solo nel 2011 emerge nella sua evidenza il quadro di deterioramento cognitivo su base vasculopatica essendo stato ritenuto iniziale solo nel
2010 allorquando si parlava di ischemie cerebrali generalizzate. Ma come si è indicato in precedenza, sono proprio la visita effettuata nel corso dell'accertamento dell'invalidità civile (09.11.2011) ed il successivo accertamento neuropsicologico (13.01.2012) a segnalare un vero e proprio deterioramento cognitivo di grado medio con gravi alterazioni delle funzioni esecutive. Se riportiamo questa diagnosi o meglio questa constatazione clinica a quanto presente in precedenza e quanto poi rilevatosi successivamente, si deve necessariamente affermare che il quadro disfunzionale a livello cognitivo abbia avuto un andamento ingravescente nel tempo fino al decesso avvenuto 4 anni dopo”.
Né appaiono fondate le ulteriori doglianze svolte dall'appellante relativamente alla mancata considerazione da parte del Tribunale dello svolgimento di ulteriori atti giuridici da parte di dopo un anno dalla redazione del testamento Persona_1
(delega di firma sul conto corrente e sottoscrizione del contratto di affitto agrario).
In proposito va evidenziato come nella sentenza impugnata risulta chiaramente indicato quanto segue “Non emergono elementi di criticità nelle deduzioni medico-legali, tali da imporre al Collegio di discostarsene, non valendo le dichiarazioni testimoniali rese dal teste (udienza del 27.5.2021) a minare tali conclusioni: che il teste, in Tes_1
qualità di funzionario della banca si sia recato presso il domicilio della in data Per_1
27.12.2012 per raccogliere la delega di quest'ultima per operare congiunto con il figlio nel conto corrente lei riferibile, non mina le conclusioni del CTU posto P_ che il teste si è limitato a riferire dell'accadimento di un fatto – la raccolta della delega pag. 9/20 presso l'abitazione – da cui non si può dedurre la persistente capacità di intendere e volere alla data della redazione del testamento in ragione dell'avvenuta raccolta della firma. In tale sede, difatti, alcun accertamento o verifica (opponibile e rilevante in questa sede) della capacità della de cuius è stato svolto. Indicativo, semmai, nel senso di avvalorare le conclusioni del CTU il fatto che il funzionario dell'istituto di credito si sia recato, seppur un anno dopo la redazione del testamento, presso la residenza della per raccogliere la sua delega, segno (quantomeno) che ella versava in stato Per_1
tale da non potersi muovere e/o recare in banca per procedere alla detta sottoscrizione – tanto da rendere necessario l'intervento a domicilio.” ( cfr. sentenza impugnata pag.10).
Per le stesse ragioni non appare punto dirimente la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione da parte di del contratto di affitto dei beni . Persona_1
Il motivo d'impugnazione va dunque disatteso tenuto conto che le censure all'elaborato peritale come suindicate si rivelano non puntuali e specifiche ma evidenziano un dissenso acritico rispetto alle conclusioni cui è giunto il c.t.u.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della richiesta di indennizzo formulata nei confronti del fratello per l'uso esclusivo da parte di P_ quest'ultimo dei beni ereditari . aveva proposto domanda di indennizzo per la propria quota Parte_1
assumendo che il fratello , eccettuato il periodo di affittanza dei beni materni P_
2013-2017, avrebbe goduto dell'uso esclusivo dei beni ereditari, domanda rigettata dal
Tribunale sulla base del rilievo che l'attore non aveva provato, com'era suo onere in base al disposto dell'articolo 1102 cod.civ., che avesse impedito il pari P_
uso agli altri partecipanti alla comunione, escludendo che tale rilievo potesse attribuirsi alla comunicazione 10.11.2017 (doc. 12 attoreo) con cui aveva chiesto Parte_1
l'uso e il compossesso dei beni tenuto conto che la richiesta aveva un contenuto generico, non circostanziato e ipotetico e non vi era in atti alcuna comunicazione successiva dalla quale potersi evincere il rifiuto opposto dal convenuto.
Il motivo è infondato. L'appellante, non confrontandosi con tali ragioni della decisione, assume apoditticamente che la prova dell'impedimento al pari uso dei beni ereditari risulterebbe dalle conclusioni prese dai convenuti nel giudizio di primo grado e in pag. 10/20 particolare in ragione della domanda di ritenzione dei beni a seguito della scadenza dell'affitto stante il mancato versamento di quanto dovuto per le migliorie.
Va rilevato in linea generale che l'uso esclusivo di un immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 cod.civ., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass civ. n. 19215/2016).
In tal senso è stato affermato (cfr. Cass. civ. n. 5156/2012) che sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
Tuttavia, è stato evidenziato che se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. civ. n. 24647/2010; Cass. civ. n. 2423/2015 e da ultimo Cass. civ. n. 1738/2022).
Ciò posto, nel caso in esame come correttamente rilevato dal Tribunale non è stata fornita prova del rifiuto da parte di di mettere a disposizione del fratello P_
tali beni, né la prova di tale circostanza di fatto può farsi coincidere con la mera domanda proposta da quest'ultimo di accertamento del diritto di ritenzione ( al più correlata al proprio utilizzo dei beni e non all'esclusione dell'utilizzo altrui).
Terzo motivo di impugnazione.
pag. 11/20 Con il terzo motivo l'appellante contesta l'errata qualificazione, come donazione indiretta di in favore di della compravendita del Persona_3 Parte_1
18.12.2001 tra e Parte_2 Parte_1
In proposito va premesso che come evidenziato in punto di fatto nella sentenza impugnata “dall'esame dei doc. 10 e 11 di parte convenuta si evince che con contratto preliminare di compravendita del 10.10.2001, prometteva in vendita a Parte_2
terreno sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito a l C.T., foglio 7, Persona_3
mapp. 176, al prezzo di 98 milioni di lire, da corrispondersi quanto a 15 milioni di lire quale acconto e quanto ai restanti 83 milioni di lire in contanti o assegni circolari entro e non oltre il rogito notarile. Risulta, poi, che con atto notarile del 18.12.2001, notaio
, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, il promittente venditore, Persona_2 Parte_2
, alienava a (e non al padre , promittente
[...] Parte_1 Persona_3
acquirente) il medesimo terreno agricolo sito in Asigliano Veneto – mapp. 369, ex mapp. 176a- al prezzo di lire 10.500.000, con dichiarazione del promittente venditore di aver già ricevuto tale somma e contestuale rilascio di quietanza.” (cfr. pag. 14 sentenza)
A fronte di tali elementi il Tribunale ha accolto la domanda proposta dai convenuti sulla base delle seguenti considerazioni: “Tanto configura l'operazione ricondotta dalla giurisprudenza maggioritaria alla donazione indiretta dell'immobile, che si realizza quando il promissario acquirente in un preliminare di compravendita abbia sostituito a sé un altro soggetto – quale il proprio figlio, come nel caso di specie – nel contratto definitivo e fornito allo stesso il denaro per il pagamento del prezzo. Prezzo che nel caso di specie risulta anche inferiore a quello indicato nel contratto preliminare e rispetto al quale onerato in tal senso in applicazione del principio di vicinanza Parte_1
della prova, non ha dato prova del relativo esborso con risorse a lui riferibili” (cfr. pag.
14 sentenza).
Ebbene ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione proposto dall'appellante vada accolto sulla base del dirimente rilievo che il convenuto che ha proposto la domanda di accertamento della donazione indiretta era onerato della prova su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (pagamento del prezzo della compravendita con denaro fornito da . Persona_3
pag. 12/20 La pronuncia ha infatti erroneamente posto a carico di convenuto Parte_1
sostanziale, l'onere di dimostrare di aver corrisposto il prezzo della compravendita con proprie disponibilità anziché, come allegato dall'attore sostanziale con risorse del padre in violazione dell'articolo 2697 cod. civ.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “l'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento del diretto dell'importo al venditore” (cfr. Cass. n.2568/2003) ed ancora, “si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.” (cfr. Cass. civ. n.10759/2019).
Nel caso di specie deve ritenersi che non sia stata prova certa ed univoca che l'immobile sia stato acquistato dal figlio con denaro del padre . L'allegazione Pt_1 CP_5
secondo la quale nella compravendita dell'immobile sito in Asigliano Veneto di cui al rogito notarile del 18.12.2001 tra , parte alienante, e Parte_2 Parte_1
acquirente, il pagamento del prezzo di lire 10.5000.000, secondo l'atto già corrisposto al venditore, sia stato effettuato con denaro messo a disposizione da , a fronte Persona_3
della precisa contestazione svolta sul punto da costituiva allegazione il Parte_1
cui onere della prova gravava sul convenuto che aveva svolto la domanda di accertamento della donazione indiretta dell'immobile.
Né, in assenza di ulteriori elementi, appare elemento positivamente valorizzare la sola circostanza che la compravendita indicata era stata preceduta da un preliminare stipulato tra e con versamento di caparra da parte quest'ultimo. Né Parte_2 Persona_3
la parte, che ne era onerata, ha inteso sul punto richiedere prova alcuna, non potendosi invocare il principio di “vicinanza della prova”.
pag. 13/20 Va pertanto accolto il motivo di impugnazione e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza al punto 7 del dispositivo va rigettata la domanda di accertamento e declaratoria che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configura Persona_2 donazione indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a Persona_3 Parte_1
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione del tribunale di accoglimento della domanda di restituzione dell'indebito formulata dai convenuti con riferimento al prelievo effettuato da di lire 150.000.000 sul libretto cointestato con i Parte_1
genitori e il fratello . P_
L'appellante principale ha eccepito il decorso del termine prescrizionale decorrente dal prelievo illecito (30.8.1993), lamentando inoltre l'erroneità nel calcolo delle somme dovute in restituzione effettuata dal tribunale prendendo quale riferimento l'importo massimo confluito sul libretto, nonché la mancata considerazione dei plurimi prelievi effettuati da parte del padre.
Il motivo è fondato. In disparte dell'erroneità dei calcoli effettuati dal Tribunale al fine di determinare il quantum dell'indebito prelievo (tenuto conto della quota spettante a ciascun cointestatario che doveva effettuarsi come correttamente indicato rispetto alla somma presente sul conto al momento del prelievo) risulta dirimente il valorizzato profilo del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale (decennale in quanto riferito alla ripetizione d'indebito).
In proposito correttamente l'appellante ha evidenziato come tale termine coincide con la data del prelievo ovvero il 30 agosto 1993 (doc. 15 parte convenuta) sicchè nessun rilievo spiega la richiesta di rendiconto inviata da il 30.10.2007 (doc. 16 P_
parte convenuta), né gli atti successivi ( missiva del 9.6.2012 o atto introduttivo del giudizio) in quanto pacificamente successivi all'intero decorso del termine prescrizionale.
Tale termine coincide con la data del prelievo in quanto la domanda di ripetizione d'indebito è formulata dai correntisti (o eredi succeduti nella posizione) restando quindi del tutto estranea la questione relativa alla riferibilità alla data di chiusura del conto che pag. 14/20 pertiene ai rapporti tra banca e correntista (ed è in tal caso determinata dalla necessità di effettuare la ricostruzione contabile tenuto conto delle aperture di credito connesse al rapporto di conto corrente).
In tema di conti correnti e cointestazione va ricordato come “La cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie” ( cfr. Cass.civ. n.13614/2013).
Nel caso di specie provato e non contestato il prelievo da parte di della Parte_1
somma di lire 150.000.000 dal conto cointestato con i genitori e il fratello ( con CP_5
cointestazione per pari quote) il diritto dei cointestatari alla restituzione di quanto prelevato oltre la propria quota e pacificamente trattenuto dal medesimo si prescrive nei dieci anni a far data dal momento dell'indebito prelievo sicchè nel caso di specie risulta prescritto, come tempestivamente eccepito in primo grado da Parte_1
Il motivo va dunque accolto e in parziale riforma dell'impugnata sentenza al punto 8) deve rigettarsi la domanda di accertamento e declaratoria che ha Parte_1
indebitamente prelevato la somma di lire 71.484.000 dal libretto bancario n.750282-4 e dichiararlo tenuto a restituire all'eredità lo stesso importo, anche per imputarsi alla sua quota
Quinto motivo di impugnazione.
Con il quinto motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza per non aver dichiarato l'invalidità e l'inesistenza della procura alle liti dei convenuti in primo grado tenuto conto che la procura sarebbe stata autenticata e sottoscritta dal difensore in data
19.04.2019 in data antecedente alla comparsa di risposta (del 30.09.2019) . Nelle conclusioni precisate in data 22.11.2024 e sopra riportate l'appellante rinunciava espressamente a tale motivo d'impugnazione “considerata la sent. N.2075/2024 della
Cass. civ. Sezioni Unite”.
A fronte della mancata espressa accettazione da parte dei convenuti in appello al motivo suindicato ritiene il Collegio che lo stesso debba comunque essere esaminato.
Il motivo va espressamente rigettato tenuto conto di quanto indicato dalle Sezioni Unite pur con riferimento al ricorso per cassazione “il requisito della specialità della procura,
pag. 15/20 di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso” ( cfr. Cass civ
SSUU n.2075/2024).
Motivi d'appello incidentale
Primo motivo di impugnazione incidentale
Con il primo motivo d'appello incidentale gli appellati lamentano l'erroneità della sentenza in relazione alla quantificazione della somma indebitamente prelevata da sul libretto cointestato. Gli appellanti incidentali contestano il Parte_1
riferimento svolto dal tribunale all'importo massimo confluito sul libretto dovendosi fare riferimento alla somma risultante dall'ultima registrazione a credito, prima del prelievo indebito. Rilevavano inoltre come dalla somma indebitamente prelevata la quota di metà spetterebbe ad ultimo cointestatario superstite mentre la P_
restante quota, caduta in successione, andrebbe suddivisa in parti uguali tra i quattro coeredi.
Il motivo deve ritenersi assorbito tenuto conto che la domanda di restituzione dell'indebito risulta prescritta come indicato in relazione al motivo proposto dall'appellante sul medesimo capo di sentenza.
Secondo motivo di impugnazione incidentale.
Con il secondo motivo gli appellanti incidentali censurano la sentenza per aver condannato a restituite alla massa ereditaria la somma di euro 10.000,00 P_
per canoni di affitto agrario non pagati alla madre per le annate dal 2015 al 2017
La sentenza viene censurata laddove ha statuito che la rinuncia alla percezione del canone di affitto rustico in dipendenza delle eseguite migliorie (doc. 5 fascicolo convenuto) doveva riferirsi solo alle sorelle e e non alla madre CP_4 CP_3
tenuto conto che la dichiarazione delle sorelle a rinunciare a Persona_1 Pt_1
percepire i canoni da parte del fratello doveva estendersi alla comproprietaria Per_1
in forza dell'art. 1105 c.c. tenuto conto che “risulta difficile credere che la
[...]
pag. 16/20 madre fosse in disaccordo rispetto a quella dichiarazione rilasciata dalle figlie comproprietarie” ( così nella comparsa).
Il motivo è infondato. L'appellante non si confronta con le ragioni della decisione limitandosi ad assumere in via del tutto ipotetica che la madre doveva ritenersi in accordo con le figlie rispetto alla rinuncia a percepire i canoni e senza tuttavia offrire sul punto alcuna prova. Come correttamente evidenziato dal Tribunale con decisione che qui si conferma “Documentata la sottoscrizione di contratto di affitto di fondo rustico in data 9.1.2013 tre le proprietarie e la de cuius CP_4 CP_3 Per_1
e quale affittuario, avente ad oggetto terreni in Asigliano
[...] P_
Veneto (beni immobili poi caduti in successione), con scadenza al 10.11.2017 e per il canone annuo complessivo di euro 5.000,00, da pagarsi entro il 10 novembre di ciascuna annata agraria.
La dichiarazione di cui al doc. 5 di parte convenuta non è riferibile alla de cuius – e allora concedente – atteso che risulta sottoscritta dalle sole Persona_1 CP_4
e in data 19.11.2014 (prima della morte della madre), cosicchè la
[...] CP_3
dichiarazione ivi contenuta di rinuncia alla percezione del canone di affitto del fondo rustico in dipendenza di eseguite migliorie non può che essere riferita ad esse soltanto – che del resto non avevano il potere di agire in nome e per conto della madre.
Posto che a fronte della pretesa creditoria attorea, il convenuto non ha P_
provato di aver corrisposto alla madre la quota parte del canone di affitto agrario, conseguentemente egli va condannato a pagare, in favore della massa ereditaria
(trattandosi di un credito della defunta) la complessiva somma di euro 10.000,00 per le annate agrarie anni 2015-2016 e 2016-2017 – somma così complessivamente determinata non essendo note le singole quote delle sorelle e CP_4 [...]
” CP_3
Terzo motivo di impugnazione incidentale.
Con il terzo motivo d'appello incidentale lamentano l'erroneità della sentenza per aver rigettato la domanda di accertamento della legittima ritenzione dei terreni già condotti in affitto con contratto del 09.01.2013 fino alla percezione dell'indennizzo dovuto da
Parte_1
pag. 17/20 Il motivo è infondato. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata il contratto di affitto del 9.1.2023 (doc.11 parte attrice) prevedeva espressamente che non potevano effettuarsi migliorie se non previamente autorizzate per iscritto . Tale autorizzazione scritta non è stata data non potendo essere sostituita
Come opinato dal procuratore degli appellanti incidentali dalla rinuncia alla percezione dell'indennizzo da parte di e e in ogni caso tenuto conto CP_4 CP_3 che quest'ultima non risulta estensibile anche a (come sopra Persona_1
evidenziato)
Né l'appellante incidentale si confronta con la sentenza impugnata che ha ulteriormente evidenziato come non era stata fornita prova degli esborsi per le attività di sostituzione tombini, pulizia fossi e realizzazione ponti per attraversamento fossati e rispetto al rilievo che tali interventi risultavano riconducibili ad attività di ordinaria manutenzione e non alle migliorie.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque limitatamente riformata nella parte in cui ha accolto la domanda di accertamento quale donazione indiretta della compravendita 18.12.2001 senza tener conto della mancata prova della dazione di denaro da parte di Persona_3
e ove ha accolto la domanda di accertamento dell'indebito prelievo da parte di
[...]
con riferimento al libretto bancario n.750282-4 senza tener conto Pt_1 dell'intervenuta prescrizione.
Pertanto, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di gravame principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
1.in riforma dell'impugnata sentenza al punto 7 del dispositivo va rigettata la domanda di accertamento e declaratoria che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001,
a rogito notaio di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, Persona_2 configura donazione indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a Persona_3 Parte_1
2.in riforma dell'impugnata sentenza al punto 8) deve rigettarsi la domanda di accertamento e declaratoria che ha indebitamente prelevato la somma Parte_1
di lire 71.484.000 dal libretto bancario n.750282-4 e dichiararlo tenuto a restituire all'eredità lo stesso importo, anche per imputarsi alla sua quota.
pag. 18/20 Rilevato che in caso di impugnazione di una sentenza non definitiva il giudice di appello se la conferma in tutto o in parte deve limitare la pronuncia sulle spese alla sola fase di appello, la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio in ragione di 2/3 e la condanna degli odierni appellati, prevalentemente soccombenti, a rifondere alla controparte la quota un terzo, quota che si liquida, in assenza di nota spese depositata, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione indeterminabile- complessità media- per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte effettivamente svolte in euro
3.091,30(1/3 di euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue al rigetto dell'appello incidentale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 nei confronti degli appellati , e P_ Controparte_2 [...]
CP_3
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, sugli appelli principale e incidentale, rispettivamente proposti da e , e avverso Parte_1 P_ Controparte_2 CP_3
la sentenza non definitiva n. 1148/2023, pubblicata in data 15 giugno 2023, del
Tribunale di Vicenza,
1) in accoglimento del terzo e del quarto motivo di gravame principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a).al punto 7 del dispositivo rigetta la domanda di accertamento e declaratoria che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio
[...]
di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configura donazione Per_2 indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp.
369 (ex 176a), da a Persona_3 Parte_1
b).al punto 8) del dispositivo rigetta la domanda di accertamento e declaratoria che ha indebitamente prelevato la somma di lire 71.484.000 dal libretto Parte_1
bancario n.750282-4 e dichiararlo tenuto a restituire all'eredità lo stesso importo, anche per imputarsi alla sua quota;
pag. 19/20 2) compensa in ragione dei 2/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna P_
, e in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_2 CP_3 [...]
la quota residua, che si liquida in euro 3.091,30(1/3 di euro 8.470,00 per Pt_1
compensi ed euro 804,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellati , e P_ Controparte_2 [...]
CP_3
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1650/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Franco Zanchetta Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. , (C.F. P_ C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), con C.F._3 CP_3 C.F._4
l'avv. Giovanni Bertacche
Appellati e appellanti incidentali
(C.F. CP_4 C.F._5
Appellata contumace
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni. Appello avverso la sentenza non definitiva n.1148/23 pubblicata in data 15 giugno 2023 del Tribunale di Vicenza
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
Nel merito 1) Dichiararsi valido il testamento olografo di di data 18.12.2011, Persona_1
essendo la predetta capace di testare al momento della redazione.
2) Condannarsi a versare al fratello in proporzione alla quota P_ Pt_1 di questi, un indennizzo per l'uso ed il possesso esclusivo dei beni ereditari, quanto meno a partire dall'11.11.2017, scadenza dell'affittanza agraria.
3) Dichiararsi valido ed efficace l'atto di compravendita tra e Parte_2 [...]
di data 18.12.2001 rep. n. 12.651, racc. n. 18.818, del notaio Pt_1 Persona_2
di Noventa Vicentina, e dichiararsi che il saldo prezzo è stato versato da
[...]
con soldi propri e non del padre , della cui pretesa fornitura di liquidità Pt_1 CP_5
al figlio era onerata di prova ex art. 2697 c.c. parte convenuta appellata, e, Pt_1 quindi, ritenuta errata nel caso di specie l'applicazione del principio della vicinanza della prova a carico di dichiararsi che non sussiste 15.000.000 ( E. Parte_1
7.746,85 ).
4) Dichiararsi errato il conteggio fatto dal Tribunale circa il preteso obbligo restitutorio alla eredità per il prelevamento effettuato in data 30.8.1993 da dal Parte_1
libretto n. 750282-Dichiararsi che nulla deve conferire alla massa Parte_1
ereditaria perché la pretesa è infondata e comunque prescritta.
5) Considerata la sent. n. 2075/2024 della Cass. civ., Sez. Unite, parte appellante rinuncia alla domanda di invalidità della procura rilasciata all'avv. Giovanni Bertacche in data 19.4.2019.
6) Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni degli appellati in quanto infondate, in parte inammissibili, e comunque prescritte.
7) Spese e competenze di primo e secondo grado rifuse.
In via Istruttoria
1) Ammettersi nuova ctu per accertare la capacità di testare di al Persona_1
momento della redazione del testamento olografo 18.12.2011, tenendo pure conto anche di tutti gli “elementi istruttori” ed in particolare della scheda testamentaria, non analizzata dal CTU né dal Tribunale.
2) Ammettersi ctu per la quantificazione dell'indennizzo da risarcire a Parte_1 da parte del fratello , per l'uso ed il possesso esclusivo di questi dell'intero asse P_ ereditario, quanto meno a partire dall'11.11.2017.
pag. 2/20 Per gli appellanti incidentali , e . P_ Controparte_2 CP_3
Ogni contraria domanda respinta:
1. respingersi l'appello principale proposto da in quanto inammissibile Parte_1
e comunque infondato e per l'effetto confermarsi in parte qua la sentenza impugnata;
2. in accoglimento dell'appello incidentale formulato da P_ CP_2
e riformarsi in parte qua la sentenza non definitiva
[...] CP_3
pronunciata dal Tribunale di Vicenza.
3. Spese e competenze del grado integralmente rifuse.
MOTIVAZIONE
Fatto
decedeva in data 23.05.2011 lasciando, con testamento olografo del Persona_3
16.12.1998, la metà dei propri beni alla moglie e la restante parte ai Persona_1
quattro figli e Pt_1 CP_6 CP_3
In data 30.05.2013 e con atto rep. n. 16.490 del notaio CP_4 CP_3 [...]
, donavano le loro quote di eredità paterna al fratello e alla moglie Per_4 P_
Controparte_2
In data 04.11.2015 decedeva che con testamento olografo del Persona_1
18.12.2011 aveva lasciato la quota disponibile dei propri beni al figlio e la Pt_1
quota di legittima ai quattro figli (a modifica del precedente testamento olografo del
16.12.1998 ove lasciava la metà dei propri beni al marito e la restante Persona_3
parte ai quattro figli e . Pt_1 CP_6 CP_3
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i Parte_1
fratelli e nonché (moglie di CP_4 CP_3 P_ Controparte_2 P_
) chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in seguito al
[...]
decesso dei genitori, e il rilascio da parte di Persona_3 Persona_1 P_
dei beni ereditari ed il rimborso da parte dei fratelli delle spese notarili sostenute
[...]
per la pubblicazione del testamento e per la dichiarazione di successione della madre
. Chiedeva, inoltre, la condanna di al pagamento di Persona_1 P_
euro 10.000,00 del canone per le annualità 2015/2016 e 2016/2017 del contratto di pag. 3/20 affitto del fondo rustico del 09.01.2013 (stipulato con le concedenti , CP_4
e e la condanna al risarcimento nei propri confronti CP_3 Persona_1
da parte del fratello della somma di euro 12.000,00 per la detenzione e l'uso P_
esclusivo di tutti i beni ereditari (ad eccezione del periodo di affittanza), oltre alla rifusione delle spese di lite.
Si costituivano e e chiedendo, in via CP_4 CP_3 P_ Controparte_2
riconvenzionale, la dichiarazione di nullità del testamento olografo di Per_1
del 18.12.2011 per incapacità naturale, dovendosi regolare la successione in
[...]
forza del precedente testamento olografo del 16.12.1998. Chiedevano inoltre che fosse dichiarato creditore pro quota verso il fratello delle P_ Pt_1
imposte versate al consorzio di bonifica e delle migliorie apportate al fondo rustico da lui affittato negli anni 2016-2017-2018-2019. Chiedevano che fosse accertata la nullità della donazione effettuata da a pari a euro Persona_1 Parte_1
209.400,00 per mancanza di forma, con restituzione di quanto percepito alla massa ereditaria. Domandavano l'accertamento e la dichiarazione quale donazione indiretta da in favore del figlio dell'atto di compravendita, stipulato in data Persona_3 Pt_1
18.12.2001, con conseguente riduzione con reintegra della quota di riserva dei coeredi convenuti. Chiedevano che fosse accertato e dichiarato che aveva Parte_1
prelevato la somma di Lire 71.484.000 dal libretto n. 750282-4 della Banca di Credito
Cooperativo Vicentino con conseguente obbligo di restituzione all'eredità.
Domandavano la restituzione all'asse ereditario del trattore Fiat modello 980 DT con aratro marca e la ruspa marca . Insistevano per il rigetto della domanda CP_7 CP_8 di rendiconto e per l'accertamento del diritto di a ritenere i terreni già P_
condotti in affitto, per le migliorie apportate, sino alla percezione dell'indennizzo da parte del fratello Chiedevano infine la ricostruzione dell'asse ereditario e la Pt_1
determinazione del suo valore, procedendosi alla divisione dei beni con attribuzione ad e a della quota loro spettante comprendente P_ Controparte_2
l'abitazione di loro residenza.
Nel corso del giudizio venivano assunte testimonianze e veniva disposta c.t.u. sulla capacità di testare della defunta . Il consulente concludeva il suo Persona_1
elaborato stabilendo che , affetta da deterioramento cognitivo di Persona_1
pag. 4/20 grado medio, “non fosse capace di testare secondo le previsioni di cui all'art. 591 cod.civ.”.
Con la sentenza non definitiva n. 148/23 il Tribunale di Vicenza annullava il testamento olografo sottoscritto da il 18.12.2011 per incapacità naturale ai sensi Persona_1
degli artt. 591 e 428 cod.civ., affermando che la successione di era Persona_1
regolata dal testamento olografo datato 16.12.1998, dichiarava che e CP_4 P_
erano tenuti a pagare in favore di la somma di euro CP_3 Parte_1
2.208,86 ciascuno per il rimborso della quota parte delle spese di successione anticipate da quest'ultimo.
Condannava a conferire alla massa ereditaria la somma di euro 10.000,00 P_
per canoni non pagati in favore di per le annate agrarie 2015-2016 e Persona_1
2016-2017, in forza di contratto di affitto di fondo rustico del 09.01.2013.
Accertava e dichiarava che e erano tenuti a pagare in Pt_1 CP_4 CP_9
favore del fratello la somma di euro 1.083,91 ciascuno per il rimborso quota P_ parte degli oneri consortili da quest'ultimo sostenuti.
Accertava che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configurava una Persona_2 donazione indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a costituendo la Persona_3 Parte_1 vendita uno strumento formale per l'arricchimento del destinatario dell'atto.
Dichiarava tenuto a conferire alla massa ereditaria la somma di euro Parte_1
12.233,95 per l'indebito prelievo effettuato sul libretto bancario n. 750282-4.
Rimetteva infine la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio rinviando la decisione sulle spese all'esito della sentenza definitiva.
Giudizio di appello
Contro la sentenza non definitiva n. 148/23 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello Parte_1
e la riforma della sentenza non definitiva di primo grado.
Con comparsa di costituzione con appello incidentale si sono costituiti P_
e chiedendo il rigetto del gravame e l'accoglimento CP_3 Controparte_2 dell'appello incidentale.
pag. 5/20 è stata dichiarata contumace. CP_4
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Ammissibilità dell'appello
Parte appellata ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata. L'atto di appello indica con chiarezza i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Motivi dell'appello principale
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza per aver dichiarato la nullità del testamento olografo del 18.12.2011 per incapacità a testare di . Persona_1
L'appellante contesta la decisione del tribunale e la valutazione effettuata dal c.t.u. tenuto conto della inesistenza di documentazione medica sulle condizioni di Per_1
al momento della redazione del testamento. L'appellante rileva come alla data
[...]
del 13.01.2012, l'Ulss di Vicenza avrebbe effettuato un accertamento qualificando di grado medio la degenerazione cognitiva sicchè non sarebbe stato possibile stabilire, alla data del testamento, il grado “grave” dello stato di deterioramento cognitivo ed evidenziando come l'analisi della scheda testamentaria farebbe comprendere che la volontà della testatrice sarebbe stata chiara e che le lievi correzioni presenti denoterebbero lucidità di pensiero.
Il motivo è infondato.
In proposito va rammentato che secondo il costante orientamento giurisprudenziale,
l'incapacità naturale del testatore che, ai sensi dell'art. 591 cod.civ., determina l'invalidità del testamento, postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il pag. 6/20 soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass.civ n. 3934/2018). La prova che il de cuius, a causa di una malattia o di altra causa perturbatrice, fosse privo della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, può essere acquisita con ogni mezzo di prova
(prova testimoniale, analisi della scheda testamentaria, documenti e consulenza tecnica) od anche in base a indizi e presunzioni. Si tratta di elementi che vanno interpretati unitariamente e non separatamente, al fine di verificare se il testatore versi in uno stato di incapacità permanente o temporanea.
Va, infine, sottolineato che ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore non può essere ignorato il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (Cass.civ. n. 5620/1995).
Nel caso in esame il Tribunale ha tratto dalle risultanze della ctu medico-legale il convincimento che è stata raggiunta la prova che , al momento della Persona_1
redazione del testamento 18.12.2011 fosse in una condizione di totale incapacità di intendere o di volere.
Ritiene il Collegio che la valutazione espressa dal ctu dr. ( “...alla data della Per_5
compilazione del testamento olografo (18.12.2011) la signora era certamente Per_1 portatrice di un quadro polipatologico caratterizzato da “Diabete mellito, ipertensione arteriosa, insufficienza renale cronica, vascolopatia cerebrale con deterioramento cognitivo di grado medio” essendo “molto probabilmente, il deterioramento cognitivo di cui esiste oggettiva dimostrazione (cfr. verbale di accertamento dell'Invalidità Civile) preesistente alla data che interessa, abbia coartato tanto la capacità di intendere quanto quella di volere della in misura tale da non farle criticare correttamente la Per_1
scelta che si accingeva a fare. Ella, in buona sostanza, pur essendo in grado di elaborare qualche concetto o qualche critica, in quanto non totalmente demente, non era tuttavia pag. 7/20 “libera nella mente” e tale da agire autonomamente e con critica sufficiente ad effettuare scelte opportunamente criticate. Tutto ciò porta il sottoscritto ad indicare che la signora non fosse capace di testare, secondo le previsioni di cui all'art.591 c.c.” (ctu, pagg. 22-
23) integralmente recepita in sentenza, non incorre in censura.
Non appaiono valorizzabili in senso contrario le perplessità espresse dall'appellante sulla base degli elementi tratti dalla consulenza di parte della dott.ssa Persona_6
(dimessa unitamente all'atto di appello) tenuto conto che le osservazioni svolte dal nuovo consulente appaiono sostanzialmente le medesime già svolte dal c.t.p. nominato dalla stessa parte appellante (dott. ) e che a tali critiche il c.t.u. aveva già dato Per_7
congrua risposta.
Va evidenziato come, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, il c.t.u. ha accertato le condizioni di in epoca molto prossima rispetto Persona_1
al testamento contestato. Come evidenziato dal Tribunale risultano esaminati “la documentazione consistente in certificazione di sintesi delle patologie da cui era affetta la de cuius redatta dal medico curante dott. e aggiornata al 1.9.2014 (un anno Per_8
circa prima del decesso), oltre a documentazione relativa a ricovero ospedaliero del
20.5.2011 (ossia sette mesi prima della redazione del testamento), oltre a verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità redatto dal P_ Centro medico Legale di Vicenza in data 22.3.2012, in cui viene richiamata la visita effettuata dalla Commissione medica di I istanza in data 9.11.2011 (ossia circa un mese prima della redazione del testamento impugnato), e da ultimo accertamento neuropsicologico datata 13.1.2012 (ossia di un mese successivo alla data di redazione del testamento), riteneva configurato un quadro severo coinvolgente non solo le funzioni fisiche della , quale capacità deambulatoria e dell'equilibrio, ma Per_1 anche e soprattutto le funzioni cognitive “ (cfr. sentenza impugnata).
Il c.t.u. ha precisato che tale quadro clinico si può definire “severo che coinvolge senza alcun dubbio non solo funzioni fisiche, come quella deambulatoria e dell'equilibrio, ma anche e soprattutto le funzioni cognitive, così come evidenziato con l'esame neuropsicologico.”. (ctu, pagg.18-19) concludendo nel senso che “l'incapacità di intendere e di volere e, quindi, lo squilibrio mentale necessario per invalidare il testamento olografo del 18.12.2011, siano desumibili dalla presenza di un quadro pag. 8/20 patologico collegabile ad un deterioramento delle condizioni psico-fisiche della la quale, oltre che soggetto senescente, a quella data, pur non essendo Per_1
ricoverata in ambiente ospedaliero, tuttavia era portatrice di patologie che l'avevano costretta in tempi recenti (rispetto al 18.12.2011) ad essere ricoverata in O.C. di
Noventa Vicentina e che, inoltre, avevano – evidentemente – portato alla domanda di riconoscimento di Invalidità Civile e del diritto alla Indennità di Accompagnamento Parte_ (cfr. certificato introduttivo redatto da in data 06.09.2011). Come si è già segnalato, le informazioni cliniche della signora partono dal marzo 2006 Per_1
(sintesi MMG); tuttavia solo nel 2011 emerge nella sua evidenza il quadro di deterioramento cognitivo su base vasculopatica essendo stato ritenuto iniziale solo nel
2010 allorquando si parlava di ischemie cerebrali generalizzate. Ma come si è indicato in precedenza, sono proprio la visita effettuata nel corso dell'accertamento dell'invalidità civile (09.11.2011) ed il successivo accertamento neuropsicologico (13.01.2012) a segnalare un vero e proprio deterioramento cognitivo di grado medio con gravi alterazioni delle funzioni esecutive. Se riportiamo questa diagnosi o meglio questa constatazione clinica a quanto presente in precedenza e quanto poi rilevatosi successivamente, si deve necessariamente affermare che il quadro disfunzionale a livello cognitivo abbia avuto un andamento ingravescente nel tempo fino al decesso avvenuto 4 anni dopo”.
Né appaiono fondate le ulteriori doglianze svolte dall'appellante relativamente alla mancata considerazione da parte del Tribunale dello svolgimento di ulteriori atti giuridici da parte di dopo un anno dalla redazione del testamento Persona_1
(delega di firma sul conto corrente e sottoscrizione del contratto di affitto agrario).
In proposito va evidenziato come nella sentenza impugnata risulta chiaramente indicato quanto segue “Non emergono elementi di criticità nelle deduzioni medico-legali, tali da imporre al Collegio di discostarsene, non valendo le dichiarazioni testimoniali rese dal teste (udienza del 27.5.2021) a minare tali conclusioni: che il teste, in Tes_1
qualità di funzionario della banca si sia recato presso il domicilio della in data Per_1
27.12.2012 per raccogliere la delega di quest'ultima per operare congiunto con il figlio nel conto corrente lei riferibile, non mina le conclusioni del CTU posto P_ che il teste si è limitato a riferire dell'accadimento di un fatto – la raccolta della delega pag. 9/20 presso l'abitazione – da cui non si può dedurre la persistente capacità di intendere e volere alla data della redazione del testamento in ragione dell'avvenuta raccolta della firma. In tale sede, difatti, alcun accertamento o verifica (opponibile e rilevante in questa sede) della capacità della de cuius è stato svolto. Indicativo, semmai, nel senso di avvalorare le conclusioni del CTU il fatto che il funzionario dell'istituto di credito si sia recato, seppur un anno dopo la redazione del testamento, presso la residenza della per raccogliere la sua delega, segno (quantomeno) che ella versava in stato Per_1
tale da non potersi muovere e/o recare in banca per procedere alla detta sottoscrizione – tanto da rendere necessario l'intervento a domicilio.” ( cfr. sentenza impugnata pag.10).
Per le stesse ragioni non appare punto dirimente la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione da parte di del contratto di affitto dei beni . Persona_1
Il motivo d'impugnazione va dunque disatteso tenuto conto che le censure all'elaborato peritale come suindicate si rivelano non puntuali e specifiche ma evidenziano un dissenso acritico rispetto alle conclusioni cui è giunto il c.t.u.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della richiesta di indennizzo formulata nei confronti del fratello per l'uso esclusivo da parte di P_ quest'ultimo dei beni ereditari . aveva proposto domanda di indennizzo per la propria quota Parte_1
assumendo che il fratello , eccettuato il periodo di affittanza dei beni materni P_
2013-2017, avrebbe goduto dell'uso esclusivo dei beni ereditari, domanda rigettata dal
Tribunale sulla base del rilievo che l'attore non aveva provato, com'era suo onere in base al disposto dell'articolo 1102 cod.civ., che avesse impedito il pari P_
uso agli altri partecipanti alla comunione, escludendo che tale rilievo potesse attribuirsi alla comunicazione 10.11.2017 (doc. 12 attoreo) con cui aveva chiesto Parte_1
l'uso e il compossesso dei beni tenuto conto che la richiesta aveva un contenuto generico, non circostanziato e ipotetico e non vi era in atti alcuna comunicazione successiva dalla quale potersi evincere il rifiuto opposto dal convenuto.
Il motivo è infondato. L'appellante, non confrontandosi con tali ragioni della decisione, assume apoditticamente che la prova dell'impedimento al pari uso dei beni ereditari risulterebbe dalle conclusioni prese dai convenuti nel giudizio di primo grado e in pag. 10/20 particolare in ragione della domanda di ritenzione dei beni a seguito della scadenza dell'affitto stante il mancato versamento di quanto dovuto per le migliorie.
Va rilevato in linea generale che l'uso esclusivo di un immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 cod.civ., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass civ. n. 19215/2016).
In tal senso è stato affermato (cfr. Cass. civ. n. 5156/2012) che sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
Tuttavia, è stato evidenziato che se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. civ. n. 24647/2010; Cass. civ. n. 2423/2015 e da ultimo Cass. civ. n. 1738/2022).
Ciò posto, nel caso in esame come correttamente rilevato dal Tribunale non è stata fornita prova del rifiuto da parte di di mettere a disposizione del fratello P_
tali beni, né la prova di tale circostanza di fatto può farsi coincidere con la mera domanda proposta da quest'ultimo di accertamento del diritto di ritenzione ( al più correlata al proprio utilizzo dei beni e non all'esclusione dell'utilizzo altrui).
Terzo motivo di impugnazione.
pag. 11/20 Con il terzo motivo l'appellante contesta l'errata qualificazione, come donazione indiretta di in favore di della compravendita del Persona_3 Parte_1
18.12.2001 tra e Parte_2 Parte_1
In proposito va premesso che come evidenziato in punto di fatto nella sentenza impugnata “dall'esame dei doc. 10 e 11 di parte convenuta si evince che con contratto preliminare di compravendita del 10.10.2001, prometteva in vendita a Parte_2
terreno sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito a l C.T., foglio 7, Persona_3
mapp. 176, al prezzo di 98 milioni di lire, da corrispondersi quanto a 15 milioni di lire quale acconto e quanto ai restanti 83 milioni di lire in contanti o assegni circolari entro e non oltre il rogito notarile. Risulta, poi, che con atto notarile del 18.12.2001, notaio
, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, il promittente venditore, Persona_2 Parte_2
, alienava a (e non al padre , promittente
[...] Parte_1 Persona_3
acquirente) il medesimo terreno agricolo sito in Asigliano Veneto – mapp. 369, ex mapp. 176a- al prezzo di lire 10.500.000, con dichiarazione del promittente venditore di aver già ricevuto tale somma e contestuale rilascio di quietanza.” (cfr. pag. 14 sentenza)
A fronte di tali elementi il Tribunale ha accolto la domanda proposta dai convenuti sulla base delle seguenti considerazioni: “Tanto configura l'operazione ricondotta dalla giurisprudenza maggioritaria alla donazione indiretta dell'immobile, che si realizza quando il promissario acquirente in un preliminare di compravendita abbia sostituito a sé un altro soggetto – quale il proprio figlio, come nel caso di specie – nel contratto definitivo e fornito allo stesso il denaro per il pagamento del prezzo. Prezzo che nel caso di specie risulta anche inferiore a quello indicato nel contratto preliminare e rispetto al quale onerato in tal senso in applicazione del principio di vicinanza Parte_1
della prova, non ha dato prova del relativo esborso con risorse a lui riferibili” (cfr. pag.
14 sentenza).
Ebbene ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione proposto dall'appellante vada accolto sulla base del dirimente rilievo che il convenuto che ha proposto la domanda di accertamento della donazione indiretta era onerato della prova su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (pagamento del prezzo della compravendita con denaro fornito da . Persona_3
pag. 12/20 La pronuncia ha infatti erroneamente posto a carico di convenuto Parte_1
sostanziale, l'onere di dimostrare di aver corrisposto il prezzo della compravendita con proprie disponibilità anziché, come allegato dall'attore sostanziale con risorse del padre in violazione dell'articolo 2697 cod. civ.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “l'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure mediante il versamento del diretto dell'importo al venditore” (cfr. Cass. n.2568/2003) ed ancora, “si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.” (cfr. Cass. civ. n.10759/2019).
Nel caso di specie deve ritenersi che non sia stata prova certa ed univoca che l'immobile sia stato acquistato dal figlio con denaro del padre . L'allegazione Pt_1 CP_5
secondo la quale nella compravendita dell'immobile sito in Asigliano Veneto di cui al rogito notarile del 18.12.2001 tra , parte alienante, e Parte_2 Parte_1
acquirente, il pagamento del prezzo di lire 10.5000.000, secondo l'atto già corrisposto al venditore, sia stato effettuato con denaro messo a disposizione da , a fronte Persona_3
della precisa contestazione svolta sul punto da costituiva allegazione il Parte_1
cui onere della prova gravava sul convenuto che aveva svolto la domanda di accertamento della donazione indiretta dell'immobile.
Né, in assenza di ulteriori elementi, appare elemento positivamente valorizzare la sola circostanza che la compravendita indicata era stata preceduta da un preliminare stipulato tra e con versamento di caparra da parte quest'ultimo. Né Parte_2 Persona_3
la parte, che ne era onerata, ha inteso sul punto richiedere prova alcuna, non potendosi invocare il principio di “vicinanza della prova”.
pag. 13/20 Va pertanto accolto il motivo di impugnazione e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza al punto 7 del dispositivo va rigettata la domanda di accertamento e declaratoria che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configura Persona_2 donazione indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a Persona_3 Parte_1
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione del tribunale di accoglimento della domanda di restituzione dell'indebito formulata dai convenuti con riferimento al prelievo effettuato da di lire 150.000.000 sul libretto cointestato con i Parte_1
genitori e il fratello . P_
L'appellante principale ha eccepito il decorso del termine prescrizionale decorrente dal prelievo illecito (30.8.1993), lamentando inoltre l'erroneità nel calcolo delle somme dovute in restituzione effettuata dal tribunale prendendo quale riferimento l'importo massimo confluito sul libretto, nonché la mancata considerazione dei plurimi prelievi effettuati da parte del padre.
Il motivo è fondato. In disparte dell'erroneità dei calcoli effettuati dal Tribunale al fine di determinare il quantum dell'indebito prelievo (tenuto conto della quota spettante a ciascun cointestatario che doveva effettuarsi come correttamente indicato rispetto alla somma presente sul conto al momento del prelievo) risulta dirimente il valorizzato profilo del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale (decennale in quanto riferito alla ripetizione d'indebito).
In proposito correttamente l'appellante ha evidenziato come tale termine coincide con la data del prelievo ovvero il 30 agosto 1993 (doc. 15 parte convenuta) sicchè nessun rilievo spiega la richiesta di rendiconto inviata da il 30.10.2007 (doc. 16 P_
parte convenuta), né gli atti successivi ( missiva del 9.6.2012 o atto introduttivo del giudizio) in quanto pacificamente successivi all'intero decorso del termine prescrizionale.
Tale termine coincide con la data del prelievo in quanto la domanda di ripetizione d'indebito è formulata dai correntisti (o eredi succeduti nella posizione) restando quindi del tutto estranea la questione relativa alla riferibilità alla data di chiusura del conto che pag. 14/20 pertiene ai rapporti tra banca e correntista (ed è in tal caso determinata dalla necessità di effettuare la ricostruzione contabile tenuto conto delle aperture di credito connesse al rapporto di conto corrente).
In tema di conti correnti e cointestazione va ricordato come “La cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie” ( cfr. Cass.civ. n.13614/2013).
Nel caso di specie provato e non contestato il prelievo da parte di della Parte_1
somma di lire 150.000.000 dal conto cointestato con i genitori e il fratello ( con CP_5
cointestazione per pari quote) il diritto dei cointestatari alla restituzione di quanto prelevato oltre la propria quota e pacificamente trattenuto dal medesimo si prescrive nei dieci anni a far data dal momento dell'indebito prelievo sicchè nel caso di specie risulta prescritto, come tempestivamente eccepito in primo grado da Parte_1
Il motivo va dunque accolto e in parziale riforma dell'impugnata sentenza al punto 8) deve rigettarsi la domanda di accertamento e declaratoria che ha Parte_1
indebitamente prelevato la somma di lire 71.484.000 dal libretto bancario n.750282-4 e dichiararlo tenuto a restituire all'eredità lo stesso importo, anche per imputarsi alla sua quota
Quinto motivo di impugnazione.
Con il quinto motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza per non aver dichiarato l'invalidità e l'inesistenza della procura alle liti dei convenuti in primo grado tenuto conto che la procura sarebbe stata autenticata e sottoscritta dal difensore in data
19.04.2019 in data antecedente alla comparsa di risposta (del 30.09.2019) . Nelle conclusioni precisate in data 22.11.2024 e sopra riportate l'appellante rinunciava espressamente a tale motivo d'impugnazione “considerata la sent. N.2075/2024 della
Cass. civ. Sezioni Unite”.
A fronte della mancata espressa accettazione da parte dei convenuti in appello al motivo suindicato ritiene il Collegio che lo stesso debba comunque essere esaminato.
Il motivo va espressamente rigettato tenuto conto di quanto indicato dalle Sezioni Unite pur con riferimento al ricorso per cassazione “il requisito della specialità della procura,
pag. 15/20 di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso” ( cfr. Cass civ
SSUU n.2075/2024).
Motivi d'appello incidentale
Primo motivo di impugnazione incidentale
Con il primo motivo d'appello incidentale gli appellati lamentano l'erroneità della sentenza in relazione alla quantificazione della somma indebitamente prelevata da sul libretto cointestato. Gli appellanti incidentali contestano il Parte_1
riferimento svolto dal tribunale all'importo massimo confluito sul libretto dovendosi fare riferimento alla somma risultante dall'ultima registrazione a credito, prima del prelievo indebito. Rilevavano inoltre come dalla somma indebitamente prelevata la quota di metà spetterebbe ad ultimo cointestatario superstite mentre la P_
restante quota, caduta in successione, andrebbe suddivisa in parti uguali tra i quattro coeredi.
Il motivo deve ritenersi assorbito tenuto conto che la domanda di restituzione dell'indebito risulta prescritta come indicato in relazione al motivo proposto dall'appellante sul medesimo capo di sentenza.
Secondo motivo di impugnazione incidentale.
Con il secondo motivo gli appellanti incidentali censurano la sentenza per aver condannato a restituite alla massa ereditaria la somma di euro 10.000,00 P_
per canoni di affitto agrario non pagati alla madre per le annate dal 2015 al 2017
La sentenza viene censurata laddove ha statuito che la rinuncia alla percezione del canone di affitto rustico in dipendenza delle eseguite migliorie (doc. 5 fascicolo convenuto) doveva riferirsi solo alle sorelle e e non alla madre CP_4 CP_3
tenuto conto che la dichiarazione delle sorelle a rinunciare a Persona_1 Pt_1
percepire i canoni da parte del fratello doveva estendersi alla comproprietaria Per_1
in forza dell'art. 1105 c.c. tenuto conto che “risulta difficile credere che la
[...]
pag. 16/20 madre fosse in disaccordo rispetto a quella dichiarazione rilasciata dalle figlie comproprietarie” ( così nella comparsa).
Il motivo è infondato. L'appellante non si confronta con le ragioni della decisione limitandosi ad assumere in via del tutto ipotetica che la madre doveva ritenersi in accordo con le figlie rispetto alla rinuncia a percepire i canoni e senza tuttavia offrire sul punto alcuna prova. Come correttamente evidenziato dal Tribunale con decisione che qui si conferma “Documentata la sottoscrizione di contratto di affitto di fondo rustico in data 9.1.2013 tre le proprietarie e la de cuius CP_4 CP_3 Per_1
e quale affittuario, avente ad oggetto terreni in Asigliano
[...] P_
Veneto (beni immobili poi caduti in successione), con scadenza al 10.11.2017 e per il canone annuo complessivo di euro 5.000,00, da pagarsi entro il 10 novembre di ciascuna annata agraria.
La dichiarazione di cui al doc. 5 di parte convenuta non è riferibile alla de cuius – e allora concedente – atteso che risulta sottoscritta dalle sole Persona_1 CP_4
e in data 19.11.2014 (prima della morte della madre), cosicchè la
[...] CP_3
dichiarazione ivi contenuta di rinuncia alla percezione del canone di affitto del fondo rustico in dipendenza di eseguite migliorie non può che essere riferita ad esse soltanto – che del resto non avevano il potere di agire in nome e per conto della madre.
Posto che a fronte della pretesa creditoria attorea, il convenuto non ha P_
provato di aver corrisposto alla madre la quota parte del canone di affitto agrario, conseguentemente egli va condannato a pagare, in favore della massa ereditaria
(trattandosi di un credito della defunta) la complessiva somma di euro 10.000,00 per le annate agrarie anni 2015-2016 e 2016-2017 – somma così complessivamente determinata non essendo note le singole quote delle sorelle e CP_4 [...]
” CP_3
Terzo motivo di impugnazione incidentale.
Con il terzo motivo d'appello incidentale lamentano l'erroneità della sentenza per aver rigettato la domanda di accertamento della legittima ritenzione dei terreni già condotti in affitto con contratto del 09.01.2013 fino alla percezione dell'indennizzo dovuto da
Parte_1
pag. 17/20 Il motivo è infondato. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata il contratto di affitto del 9.1.2023 (doc.11 parte attrice) prevedeva espressamente che non potevano effettuarsi migliorie se non previamente autorizzate per iscritto . Tale autorizzazione scritta non è stata data non potendo essere sostituita
Come opinato dal procuratore degli appellanti incidentali dalla rinuncia alla percezione dell'indennizzo da parte di e e in ogni caso tenuto conto CP_4 CP_3 che quest'ultima non risulta estensibile anche a (come sopra Persona_1
evidenziato)
Né l'appellante incidentale si confronta con la sentenza impugnata che ha ulteriormente evidenziato come non era stata fornita prova degli esborsi per le attività di sostituzione tombini, pulizia fossi e realizzazione ponti per attraversamento fossati e rispetto al rilievo che tali interventi risultavano riconducibili ad attività di ordinaria manutenzione e non alle migliorie.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque limitatamente riformata nella parte in cui ha accolto la domanda di accertamento quale donazione indiretta della compravendita 18.12.2001 senza tener conto della mancata prova della dazione di denaro da parte di Persona_3
e ove ha accolto la domanda di accertamento dell'indebito prelievo da parte di
[...]
con riferimento al libretto bancario n.750282-4 senza tener conto Pt_1 dell'intervenuta prescrizione.
Pertanto, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di gravame principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
1.in riforma dell'impugnata sentenza al punto 7 del dispositivo va rigettata la domanda di accertamento e declaratoria che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001,
a rogito notaio di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, Persona_2 configura donazione indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp. 369 (ex 176a), da a Persona_3 Parte_1
2.in riforma dell'impugnata sentenza al punto 8) deve rigettarsi la domanda di accertamento e declaratoria che ha indebitamente prelevato la somma Parte_1
di lire 71.484.000 dal libretto bancario n.750282-4 e dichiararlo tenuto a restituire all'eredità lo stesso importo, anche per imputarsi alla sua quota.
pag. 18/20 Rilevato che in caso di impugnazione di una sentenza non definitiva il giudice di appello se la conferma in tutto o in parte deve limitare la pronuncia sulle spese alla sola fase di appello, la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio in ragione di 2/3 e la condanna degli odierni appellati, prevalentemente soccombenti, a rifondere alla controparte la quota un terzo, quota che si liquida, in assenza di nota spese depositata, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione indeterminabile- complessità media- per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte effettivamente svolte in euro
3.091,30(1/3 di euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue al rigetto dell'appello incidentale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 nei confronti degli appellati , e P_ Controparte_2 [...]
CP_3
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, sugli appelli principale e incidentale, rispettivamente proposti da e , e avverso Parte_1 P_ Controparte_2 CP_3
la sentenza non definitiva n. 1148/2023, pubblicata in data 15 giugno 2023, del
Tribunale di Vicenza,
1) in accoglimento del terzo e del quarto motivo di gravame principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a).al punto 7 del dispositivo rigetta la domanda di accertamento e declaratoria che l'atto di compravendita stipulato in data 18.12.2001, a rogito notaio
[...]
di Noventa Vicentina, rep. n. 126.251, racc. n. 18.818, configura donazione Per_2 indiretta dell'immobile sito in Asigliano Veneto, catastalmente censito al foglio 7, mapp.
369 (ex 176a), da a Persona_3 Parte_1
b).al punto 8) del dispositivo rigetta la domanda di accertamento e declaratoria che ha indebitamente prelevato la somma di lire 71.484.000 dal libretto Parte_1
bancario n.750282-4 e dichiararlo tenuto a restituire all'eredità lo stesso importo, anche per imputarsi alla sua quota;
pag. 19/20 2) compensa in ragione dei 2/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna P_
, e in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_2 CP_3 [...]
la quota residua, che si liquida in euro 3.091,30(1/3 di euro 8.470,00 per Pt_1
compensi ed euro 804,00 per spese), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellati , e P_ Controparte_2 [...]
CP_3
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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