Decreto 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Angela Lo Piparo Presidente dr. Michele Guarnotta Giudice dr.ssa Flavia Coppola Giudice nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 11883 dell'anno 2023 promosso da
, nato in [...] in data [...], (Avv. TAMBURELLO MARIA Parte_1
FRANCESCA);
– ricorrente – contro
Controparte_1
;
[...]
– resistente –
e con l'intervento del
Pubblico ministero;
– interveniente necessario –
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 D.lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c. ha pronunciato il seguente
DECRETO
1.Con ricorso depositato ritualmente in via telematica , sopra meglio Parte_1 generalizzato, ha tempestivamente proposto dinanzi a questo Tribunale in composizione collegiale opposizione, ex art. 35 e 35bis D.Lgs. 25/2008, al provvedimento emesso dalla di Controparte_1 CP_1 del 25/08/2023, con cui la predetta Commissione ha rigettato la sua domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale.
La , pur se ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
successivamente è stata rimessa al giudice relatore, il quale ha fissato dinanzi a sè l'udienza del 22/04/2025 da svolgersi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; soltanto parte ricorrente, in data 14/04/2025, ha deposito le proprie note scritte.
All'esito dell'attività processuale ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione.
˜˜˜˜˜˜˜˜
2.La audizione del ricorrente dinanzi la . Controparte_1
Devono premettersi i criteri generali di valutazione delle dichiarazioni dei richiedenti asilo.
Al riguardo deve essere osservato che l'art. 3 del d.lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del ricorrente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi;
c) le dichiarazioni del ricorrente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il ricorrente sia in generale attendibile.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato:
- di essere cittadino proveniente dal Bangladesh, di essere nato a [...], villaggio di
Mohendrodi e di avervi sempre vissuto, di essere di religione musulmana;
- di avere lasciato il paese il 02/10/2021 e di aver fatto ingresso in Italia il 16/02/2023;
- di avere studiato per dieci anni e di aver lavorato come saldatore nel suo paese;
- di essere sposato e di avere due figli di 10 e 15 anni che si trovano a Madaripur;
- di avere una famiglia d'origine composta da padre (deceduto), madre, due fratelli ed una sorella;
- di essere stato denunciato il 06/05/2021 con l'accusa di aver preso parte ad uno scontro tra Contr appartenenti ai due contrapposti gruppi politici ovvero e Awami League e di aver causato la morte di un uomo;
- di non essersi mai occupato di politica e di non far parte di alcun gruppo politico;
- di temere in caso di rimpatrio di essere condannato a morte, secondo quanto prospettatogli
- 2 - dall'avvocato e di avere problemi con il gruppo opposto dell'Awami League.
Le superiori dichiarazioni sono state confermate all'udienza del 24/09/2024 alla quale il ricorrente ha, altresì, dichiarato: di essere stato in Libia per circa un anno e mezzo;
di essere stato sequestrato da trafficanti di esseri umani i quali volevano del denaro di cui il ricorrente non era in possesso;
di aver chiesto l'importo del riscatto alla sua famiglia;
di avere subito violenze in carcere;
di lavorare in Italia come saldatore;
di vivere in un appartamento con altre persone il cui contratto di locazione non è suo nome;
di mantenere economicamente la sua famiglia in
Bangladesh.
Ritenuto che la storia riferita è credibile relativamente alla nazionalità ed alla provenienza dal
Bangladesh, non essendo emersi elementi tali da dubitare delle dichiarazioni del ricorrente, mentre la stessa non è credibile in merito alle motivazioni alla base dell'espatrio, poiché le dichiarazioni rese risultano contraddittorie, vaghe e poco verosimili. In particolare, il Collegio condivide le considerazioni in punto di credibilità operate dalla Commissione, in quanto non appaiono credibili le dichiarazioni del ricorrente relative alle vicende vissute che non appaiono riconducibili al vissuto esperienziale dello stesso.
In particolare, priva di dettagli e incoerente appare la vicenda relativa al mandato di arresto nei suoi confronti in quanto non si comprendono le motivazioni del suo coinvolgimento nell'ambito di una denuncia legata a vicende politiche di cui il richiedente dichiara di essere totalmente estraneo “io lavoro per la mia famiglia e vivevo felice, io non avevo tempo per la politica”.
Inoltre, il richiedente non è stato in grado di fornire informazioni dettagliate in merito all'eventuale procedimento giudiziario pendente nei suoi confronti, adducendo genericamente
“io non lo so, io appena ricevuta la notizia sono scappato e so che se rientro la polizia mi arresta”.
Deve, dunque, considerarsi non credibile il timore manifestato dal richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, in quanto le dichiarazioni rese appaiono vaghe e poco verosimili.
3.SULLO STATUS DI RIFUGIATO.
Orbene, il Tribunale ritiene che non ricorrano, nel caso di specie, gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.l.vo 251/07.
Invero, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs.
19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d.lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il
- 3 - quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".
L' art. 7 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
Inoltre, ex art. 5 del d.lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato;
2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo
Stato o una parte consistente del suo territorio;
3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
Nel caso in esame i fatti esposti dal ricorrente, valutati nella loro non credibilità, non consentono di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dello status di rifugiato, ossia il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.
4. SULLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA.
Non si ritengono sussistenti neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Ed invero essa deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
- 4 - degradante ai danni del ricorrente nel suo paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Nel caso che ci occupa, per i motivi anzidetti, sono insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, poiché non risulta sussistere un rischio reale di grave danno ai sensi della lett. A) e B) dell'art. 14, D.lgs 251/2007.
Ed inoltre non si ritengono neppure sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria di cui alla lett. C) del citato art. 14, giacché è insussistente il pericolo di minaccia grave ed individuale alla vita o della persona del ricorrente derivante dalla violenza indiscriminata, attuale e perdurante situazione di conflitto armato interno.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel chiarire le condizioni cui è subordinato, alla stregua della vigente normativa comunitaria, l'accesso all'anzidetto istituto della protezione sussidiaria, ha statuito che “l'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”, aggiungendo che “l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso […] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).
Tale valutazione deve sempre essere effettuata dall'Autorità giudiziaria che dovrà verificare l'insussistenza del c.d. non refoulement nel paese d'origine del ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Bangladesh, non risulta che in detto Stato ovvero anche soltanto in talune aree territoriali del medesimo sia in atto un conflitto armato o esista comunque una situazione di “generalizzata violenza” di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio, registrandosi - invece - nel corso degli ultimi anni episodi di violenza, uccisioni ed arresti illegali che però hanno interessato specifiche categorie di persone (leaders del Partito nazionalista di opposizione-BNP, mezzi di informazione
- 5 - critici verso le autorità, giornalisti, blogger e difensori di diritti umani) fra le quali non rientra il ricorrente (v., ad esempio, il World Report 2022 – Bangladesh dell'Human Rights Watch pubblicato il 13 gennaio 2022, il World Report 2023 della stessa organizzazione pubblicato il 12 gennaio 2023 ed il più recente World Report 2024 di Human Rights Watch pubblicato in data 11 gennaio 2024; cfr. altresì il rapporto annuale sui diritti umani relativo al 2020 di Amnesty
International, pubblicato il 7 aprile 2021 e quello più recente relativo al 2022 pubblicato il 27 marzo 2023; tutti reperibili su www.ecoi.net).
Né, d'altronde, allo stato è ravvisabile alcuna violenza indiscriminata quale conseguenza degli scontri scaturiti dalle proteste studentesche dello scorso luglio, che hanno causato 300 morti, migliaia di feriti e più di 10.000 arresti, essendo le proteste ed i conseguenti scontri ormai cessati.
Il 5 agosto 2024, invero, la Prima RA del Bangladesh si è dimessa ed è Parte_2
fuggita dal Paese dopo settimane di proteste studentesche. Il capo di stato maggiore dell'esercito,
, annunciando le dimissioni del primo ministro e confermando la formazione CP_3
di un governo ad interim, ha dichiarato riguardo agli scontri avvenuti nelle settimane precedenti
"mantenete la fiducia nei militari, indagheremo su tutte le uccisioni e puniremo i responsabili (…) ho ordinato che l'esercito e la polizia non si lascino andare a nessun tipo di violenza". La dichiarazione è stata coordinata con politici dell'opposizione, tra cui il capo del partito Parte_3
Islami, ora bandito, e membri della società civile. Le proteste erano iniziate in modo pacifico a luglio 2024, con la richiesta da parte degli studenti di porre fine al sistema di quote per i posti di lavoro governativi che, a loro dire, favoriva coloro che hanno legami con il partito Awami League del primo ministro, ma da allora le manifestazioni si sono trasformate in una sfida senza precedenti ad e al partito. La Premier era stata eletta per il quarto mandato consecutivo a Pt_2 gennaio 2024 in delle operazioni di voto boicottate dai suoi principali oppositori (Politico,
Bangladeshi PM EI HA resigns, flees country as protesters storm her official residence, 5 agosto 2024, https://www.politico.com/news/2024/08/05/bangladesh-prime-ministerresigns- flees-country-00172623). Le proteste degli studenti, iniziate a luglio 2024, chiedevano la fine del sistema di quote che riserva il 30% dei posti di lavoro statali alle famiglie dei veterani che hanno combattuto nella guerra di indipendenza del Bangladesh contro il Pakistan nel 1971. I manifestanti hanno affermato che il sistema era discriminatorio e favoriva i sostenitori del partito
Awami League della Rispondendo al crescere delle proteste e della Persona_1
violenza, la Corte Suprema del Paese ha stabilito che la quota riservata ai veterani deve essere
- 6 - ridotta al 5%, mentre il 93% dei posti di lavoro deve essere assegnato in base al merito.
Il restante 2% sarà riservato ai membri delle minoranze etniche, ai transgender e ai disabili. Il governo ha accettato la decisione, ma i manifestanti hanno continuato a chiedere conto delle violenze legate all'uso della forza da parte del governo (Apnews, Renewed antigovernment protests leave nearly 100 dead, hundreds more injured in Bangladesh, 5 agosto 2024, https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-student-protest-quotaviolence-
1496d6471792cbc11f39c3bacee813f7). Alla notizia della caduta del governo è iniziata una rappresaglia, con attacchi in particolare nei confronti di membri dell'Awami League e delle minoranze etniche (prinicpalmente , percepiti come elettori del partito di Per_2 Parte_2
(Prothomalo, Minorities' houses, worship places under attack at various places, 7 agosto 2024, https://en.prothomalo.com/bangladesh/local-news/xdl6ej9e50).
Dopo le dimissioni della Premier, tuttavia, a seguito di colloqui tra ufficiali militari, leader civici, studenti e gli attivisti che hanno guidato la rivolta, è stato nominato quale leader ad interim premio Nobel per la pace e la situazione si è pacificata. ha lanciato Persona_3 Per_3 un appello alla calma il 7 agosto e ha esortato tutte le parti ad aiutare nella ricostruzione del paese dopo settimane di violenze, si è congratulato con i manifestanti e ha fatto appello a loro e alle altre parti interessate a rimanere pacifici, condannando al contempo qualsiasi violenza compiuta dopo le dimissioni di Un ulteriore invito alla calma è arrivato dalla leader del principale Pt_2
Contr partito di opposizione, il nel primo discorso pubblico dal 2018 (Politico, Bangladesh's incoming leader appeals for calm after weeks of violence, 7 agosto 2024, https://www.politico.com/news/2024/08/07/bangladesh-incomingleader-appeals-calm- violence-00173145). L'otto agosto 2024 ha prestato giuramento come primo ministro ad Per_3 interim. I suoi compiti principali sono il ripristino della pace e dell'ordine e la preparazione per nuove elezioni. Gli altri 16 membri del governo ad interim sono stati scelti principalmente dalla società civile e includono due dei leader della protesta studentesca (Apnews, Interim leader the helm in Bangladesh, to seek peace and prepare elections, 9 agosto Persona_4
2024, https://apnews.com/article/bangladesh-yunus-hasina-student-protests
8e72489d3f05ab50f1ea4564e5ad23aa). è stato scelto dai manifestanti come figura apartitica Per_3 ampiamente ammirata per la sua integrità. La composizione eterogenea del governo ad interim, che va dai leader studenteschi ai tecnocrati, sembra andare nella direzione della ricostruzione della democrazia per impedire l'emergere di un altro dittatore. Nonostante la natura temporanea
- 7 - del governo ad interim e l'obbligo costituzionale di indire elezioni entro 90 giorni, è diffusa l'aspettativa che si trovi una soluzione costituzionale per dare a il tempo necessario per Per_3
perseguire cambiamenti strutturali sia sul fronte politico che economico. Alcuni osservatori ritengono che resterà in carica per almeno un anno (NikkeiAsia, After HA, Bangladesh Per_3 needs a foreign policy reset, 12 agosto 2024, https://asia.nikkei.com/Opinion/After-HA-
Bangladesh-needs-a-foreign-policyreset). Il movimento studentesco dai giorni successivi alla formazione del nuovo governo si è dedicato a ristabilire l'ordine, ripulendo le strade e gli spazi danneggiati dagli scontri e le case e i campus universitari distrutti dalla violenza (Apnews, who ousted HA are helping lead Bangladesh, from the streets to the ministries, 14 CP_4 agostro 2024, https://apnews.com/article/bangladesh-studentshasina-protests-dhaka-
7ff5ea5cda8afa7883bc2e852e5d7849). Il governo sta conducendo una campagna per ottenere la restituzione delle armi da fuoco sottratte alle centrali di polizia durante gli scontri di luglio e agosto, e ha sospeso le licenze per armi da fuoco concesse durante la presideza di Pt_2
recuperando migliaia di armi e proiettili (Bangladesh Post, Jt drive to recover illegal arms from
Wednesday, 1 settembre 2024, https://bangladeshpost.net/posts/jt-drive-to-recover-illegal- armsfrom-wednesday-144687). Il governo provvisorio, inoltre, ha annunciato di voler condurre delle indagini e un processo per le uccisioni avvenute durante le proteste studentesche a luglio e nella prima settimana di agosto, sotto la supervisione delle Nazioni Unite (Prothomalo, Decision to try killings during students-people movement at ICT: Asif Nazrul, 14 agosto 2024, https://en.prothomalo.com/bangladesh/nrz11nztq5). Nella seconda metà di agosto, d'altronde, sono state presentate numerose denunce dai parenti delle vittime dei disordini che hanno portato all'incriminazione di diversi membri dell'Awami League (JagoNews24, 27 agosto 2024, Per_5
mass killings: Jurists debate trial in ICT,
[...]
https://www.jagonews24.com/en/national/news/76463), tra cui ex Ministri e membri del parlamento (The Daily Star, 2 settembre 2024, , Tuku, 4 others on fresh remand in murder Per_6 cases, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/palak-tuku4- others-fresh-remand-murder-cases-3691616).
Alla luce delle fonti consultate, non può, quindi, attualmente predicarsi con riferimento alla regione territoriale di provenienza del ricorrente la sussistenza di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato suscettibile di porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente
- 8 - medesimo, sia pur a prescindere dalla prova dell'esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest'ultimo.
Va, dunque, respinta la domanda diretta a conseguire lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria con riferimento allo Stato di provenienza e di possibile rimpatrio del ri- corrente (Bangladesh), non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.
Non può, inoltre, essere riconosciuta in favore del ricorrente la protezione sussidiaria in ra- gione della sua permanenza in Libia a seguito dell'espatrio dal paese di origine.
L'art. 8 del D.lgs. n. 25/2008, nel prevedere che la domanda di protezione internazionale debba essere esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate sul Paese di origine dei richiedenti asilo “e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, impone di considerare prioritariamente la situazione del Paese di origine del richiedente e “ove occorra” quella del Paese di transito quando in questi lo stesso si sia effettivamente “radicato”, vivendovi per un lasso di tempo apprezzabile e lavorandovi continuativamente sì da potersi considerare integrato nella realtà del nuovo Paese.
Ciò posto, nel caso di specie, non può dirsi che si sia verificato un siffatto “radicamento” del ricorrente nel territorio libico, in quanto si ritiene che lo stesso non abbia stabilito in Libia il centro dei propri interessi affettivi ed economici, alla luce della durata del soggiorno e dall'assenza di una stabile e regolare attività lavorativa.
Ne consegue che non va dichiarato il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ri- correndo i presupposti per l'operatività di detto istituto.
5. SUL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE.
Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 MARZO 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n.
50.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche
- 9 - dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica
(nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Controparte_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo
32, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “Gs Costruzioni srl”, con sede ad , SP 15 C, area Asi, n. 29, con la CP_1
mansione di manovale, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 06/02/2024 al
30/06/2024, come si evince dalla lettera di assunzione a tempo pieno e determinato e dalle buste paga relative ai mesi di febbraio e maggio 2024 (cfr. all. alle note del 27/02/2025); alle dipendenze di “Mes Srl”, con sede legale a Gragnano, via Quarantola n. 29, con la qualifica di addetto alla posa di cavi elettrici, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dall'01/07/2024 prorogato da ultimo al 10/08/2025, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 depositate in atti (cfr. all. alle note del 27/02/2025 e 28/02/2025).
- 10 - Il richiedente ha inoltre documentato di aver frequentato il corso “Lavoratore art. 37 Rischio alto” dal 22/04/2024 al 24/04/2024, come si evince dall'attestato di frequenza depositato in atti (cfr. all. alle note del 27/02/2025) e di essere ospitato da un suo connazionale, come risulta dalla comunicazione di ospitalità del 30/12/2024 depositata in atti.
A ciò va aggiunto che il ricorrente, manca dal proprio Paese di origine da diversi anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato con- trassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Pertanto, avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, può predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa,
• in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente , Parte_1
sopra meglio generalizzato, di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella versione anteriore al decreto– legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Angela Lo Piparo
- 11 - - 12 -