Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 29525/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
C.F. ], con l'avv.. PANARELLA CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], con l'avv. MAJOCCHI MATTEO Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data i procuratori delle parti precisavano come da fogli allegati al verbale d'udienza
Parte attrice:
“1. In via preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. 8223/2023 dello 03.05.23 – R.G.
48726/22- emesso dal Giudice Dr.ssa Anna Bellesi - Tribunale di Milano per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2. Revocare e porre nel nulla, nonché, dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 8223/2023 dello 03.05.23 – R.G. 48726/22- emesso dal Giudice Dr.ssa Anna
Bellesi - Tribunale di Milano, per i motivi di cui in narrativa, nonché, perché mai la
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Sentenza
in persona del l.r.p.t, ha ricevuto questo apparecchio 1Luminion 9 X Pro, Parte_1 neanche presente nell' unico contratto di cui si è a conoscenza - dichiarato falso e mai sottoscritto;
3. Accertare e dichiarare nullo ed inefficace il contratto su richiamato n. 127213475 per le ragioni di cui in narrativa;
4. Per l'effetto, atteso che la era a conoscenza che il contratto oggi Controparte_1
attivato per il recupero crediti come da loro dichiarato n° 12721345 era affetto da dolo e che, tra l'altro, nel contratto de quo, dimostrato come falso, mancava anche il macchinario 1 , sebbene, venutane a Controparte_2
conoscenza per avvenuta notifica tramite UNEP ad opera dello scrivente del verbale di
Contr conciliazione tra e ex l.r.p.t. in nel quale veniva chiarita Parte_1 CP_3
l'estraneità dei fatti relativamente all'odierna opponente, nonostante tutto (a due anni di distanza) la ugualmente attivava la procedura monitoria conclusasi con il decreto CP_1
impugnato. Pertanto, alla luce dei su esposti fatti si chiede condannarsi la società predetta
in persona del l.r.p.t. al pagamento del risarcimento del danno Controparte_1 forfettariamente indicato della somma di € 5.000.00 (o minore o maggiore che il Magistrato vorrà ritenere congrua) ex art. 2043 c.c. in quanto con il proprio comportamento ha arrecato un danno ingiusto alla oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Parte_1
5. Condannare la al pagamento della somma determinata in via Controparte_1
equitativa in euro 1.000,00 o nella maggiore/minore somma che il Giudicante riterrà di
Giustizia per il contegno processuale ex art. 96 c.p.c. ravvisabile nella condotta di controparte;
6. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre, c.p.a. e spese generali come per legge, oltre maggiorazione del compenso per deposito degli atti in via telematica, nonché, le vacazioni.
Nel malaugurato e non creduto caso che la S.V. Ill.ma non voglia dichiarare l'improcedibilità della domanda per tutti i motivi di cui in narrativa e voglia procedere si richiede
In via istruttoria:
- Si insiste per la già richiesta ammissione dell'interrogatorio formale e/o giuramento decisorio del Dr. Francesco Vittadini e del Dr. – l.r.p.t. della Testimone_1 [...]
con sede in Milano Via Gaetano De Castilla n° 23 sui seguenti capitoli: Controparte_1
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Sentenza
Vero che avete chiesto conto del contratto n° 12721345 alla e vi era già Parte_1
stato reso noto che era frutto di una frode compiuta da terzi estranei?
- Si chiede l'ammissione della prova per testi del Sig. già l.r.p.t. della CP_3
residente in [...]72 – 83100 Avellino sui capitoli di prova di Parte_1
seguito indicati:
1. Vero che lei ha disconosciuto la firma ed il contratto n° 12721345 della Controparte_1
[...]
2. Vero che ha disconosciuto la firma sotto la consegna dei beni attribuitale dalla
[...]
in merito al contratto n° 12721345? Controparte_1
Con riserva di meglio articolare, dedurre e produrre in Tribunale nei modi e termini previsti, anche in considerazione del contegno processuale di controparte.”
Parte convenuta:
“NEL MERITO rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, tutte le eccezioni e le domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 8223/2023, RG n. 48726/2022, emesso in data 03.05.2023 dal Tribunale di Milano;
condannare al pagamento della somma di Euro 2.575,51 a titolo di penale, Parte_1
come meglio argomentato in narrativa;
IN SUBORDINE, NEL MERITO
Nella denegata ipotesi in cui L'Ill.mo Tribunale non ritenesse di dover confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 8223/2023, RG n. 48726/2022, emesso in data 03.05.2023 dal Tribunale di
Milano, voglia l' condannare al pagamento dell'importo complessivo CP_5 Parte_1
di Euro 8.745,31 (Euro 5.925,40 per sorte capitale, Euro 2.757,51 a titolo di penale ed Euro
62,40 quali spese legali per il recupero del credito vantato) oltre ad Euro 800,00 per compensi professionali ed Euro 145,00 per spese, IVA e c.p.a. o comunque delle somme che dovessero risultare dovute a seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi di mora, o alla minor/maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché condannare parte attrice alla restituzione del Materiale, a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio
Logistica di inviando una e-mail a CP_1 Email_1
IN VIA ISTRUTTORIA : (…)
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Sentenza
IN OGNI CASO con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8223/2023, emesso in data 03/05/2023 con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 5.925,40, oltre spese di recupero stragiudiziale, Controparte_1
interessi e spese di procedura in relazione al contratto di locazione di beni mobili n. n.
12721345 stipulato in data 09/01/2019.
Quali motivi di opposizione, deduceva che i beni per cui è contratto Parte_1
non erano mai stati nella disponibilità della parte opponente, in quanto gli stessi erano stati acquistati dalla precedente compagine societaria che, tra l'altro, aveva disconosciuto la sottoscrizione del contratto.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza delle altrui Controparte_1
deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, senza svolgere attività istruttoria, le parti venivano invitate alla discussione orale, e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs. n. 82/2005), all'art. 20, comma 1-bis, prevede che “il documento il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale“.
Il successivo comma 1-ter prevede invece che “l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Attesa la presunzione di cui al disposto dell'art. 20, comma 1-ter, CAD - a differenza di quanto avviene con il disconoscimento delle scritture private ex art. 214 c.p.c.- in caso di contestazione della firma digitale opera un'inversione dell'onere probatorio, poichè colui che
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intende disconoscere la propria firma digitale ha l'onere di provare che il dispositivo di firma non gli appartiene ovvero che tale dispositivo è stato utilizzato non da lui, e contro la sua volontà.
Nel caso in esame, a sostegno del disconoscimento della sottoscrizione, la parte opponente ha prodotto esclusivamente una denuncia di smarrimento del dispositivo di firma digitale presentata in data 10/11/2018, di cui è allegata copia alla denuncia stessa.
Tuttavia, la parte opposta ha prodotto il certificato di completamento della firma digitale apposta al contratto di locazione per cui è causa, da cui si evince che – per apporre la detta firma- non è richiesto alcun dispositivo esterno di autenticazione, essendo sufficiente la creazione di un account sul relativo portale Docusign.
Ciò detto, atteso che è documentalmente smentita l'affermazione per cui la sottoscrizione sarebbe avvenuta a mezzo di una firma digitale non più nella disponibilità del sottoscrittore ( per averne quest'ultimo smarrito il dispositivo esterno di autenticazione), nessuna prova è stata fornita circa la non riconducibilità della sottoscrizione Docusign a . CP_3
Né, sul punto, avrebbero potuto dimostrare altro le prove orali articolate dall'opponente, atteso chele stesse avevano ad oggetto la circostanza dell'avvenuto smarrimento del dispositivo esterno di firma ( irrilevante per quanto già esposto) ovvero la conoscenza da parte dei legali rappresentanti di che lo stesso era stato smarrito ( irrilevante per le medesime ragioni CP_1
appena espresse).
Atteso dunque che non è stata superata la presunzione di riconducibilità della firma digitale al sottoscrittore del contratto ( art. 20 c.1 ter CAD) deve dunque accertarsi che tanto il contratto di locazione, tanto il verbale di consegna dei beni sono stati validamente firmati dal conduttore, e che in capo a quest'ultimo sono sorte tutte le obbligazioni ( economiche e non) previste dal ridetto contratto.
Atteso che la parte opponente non ha articolato alcuna specifica contestazione sul quantum della somma ingiunta, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Attesa l'assenza di inadempimenti imputabili al locatore, anche le domande risarcitorie dell'opponente devono essere rigettate.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da la società locatrice ha chiesto CP_1
condannarsi la controparte al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.575,51 a titolo di penale contrattuale, non riconosciutagli dal giudice della fase monitoria.
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A sostegno di tale domanda, il locatore: ha allegato l'inadempimento del conduttore, il quale si è limitato a disconoscere- infondatamente per le ragioni prima espresse– la sottoscrizione del contratto;
ha prodotto la lettera di risoluzione del 18/06/2021.
A norma dell'art. l'art. 13, comma 2, Condizioni Generali, il contratto di locazione stabilisce che «Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere(…), il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del Contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo e impregiudicato il diritto di pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici»
In applicazione della predetta clausola, ha chiesto condannarsi la controparte al CP_1
pagamento all'importo della penale pari alla somma di 3 canoni periodici, ovvero € 2.576,51 come prima indicato.
Detto importo, atteso che è stata richiesta in conformità e in base ai presupposti di cui al predetto art.13 , deve essere integralmente riconosciuto al convenuto, maggiorato di interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale), con applicazione del parametri minimi per le fasi di trattazione/istruttoria ( non essendo state assunte prove) e decisionale(non essendo state autorizzate memorie conclusive scritte).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 29525/2023, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8223/2023, R.G. emesso in data
03/05/2023 dal Tribunale di Milano nei confronti di [C.F. Parte_1
ed in favore di [C.F. ] e per P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
l'effetto;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto stesso;
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3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_6
somma di € € 2.575,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, per le
[...]
causali di cui un parte motiva;
4) rigetta nel resto;
5) condanna l pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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