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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/11/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente relatore;
dott. Augusto SABATINI, consigliere;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
3.12.2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
p. Iva: P.IVA_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
Parte_3 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parti tutte rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Giacomo MESSINA e Giuseppe CONDIPODERO, presso il cui studio, in Patti, Via degli Orti n. 3, sono elettivamente domiciliate;
pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
p. Iva: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Daniele PASSARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina, Via Romagnosi n. 42; pec: ; Email_3
APPELLATA
NONCHÉ
in qualità di procuratrice e mandataria di quale cessionaria Controparte_2 CP_3 pro soluto da in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 p. Iva: P.IVA_3 parte rappresentata e difesa in forza di procura depositata in atti dall'avv. Pierluigi FEDERICI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Viale G. Mazzini n. 9; pec: ; Email_4
APPELLATA (già INTERVENIENTE)
E
rappresentata, in forza di procura speciale da in Controparte_4 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
p. Iva: P.IVA_4 parte rappresentata e difesa giusta procura speciale depositata in atti dall'avv. Pierluigi FEDERICI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Viale G. Mazzini n. 9; pec: ; Email_4
APPELLATA (già INTERVENIENTE)
avente ad oggetto: ripetizione di indebito (nullità clausole c. bancari).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… RIFORMARE per i motivi di cui in narrativa, la Sentenza n. 866/2022 emessa dal Tribunale di Patti – Dott. Gianluca Peluso – nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 201/2013 R.G., pubblicata il 12.12.2022 e notificata addì 12.12.2022 - e, dunque, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. - IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede di ordinare alla appellata ex art. 210 cpc l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: 1) contratto di conto corrente e corrispettivo contratto di apertura di credito n. 19105/20 intestato alla ditta individuale Cardaci Filippo. stipulato presso l'agenzia di Sinagra della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per. te Provincie Siciliane, in seguito Banco di Sicilia ed oggi Unicredit S.p,A: 2) contratto conto anticipi n. 397.17120; 3) contratto di conto corrente e corrispettivo contratto di apertura di credito n. 410057527 stipulato dalla modificato nel n. 44750 ed Parte_1Controparte_ infine nell' attuale n. 300239354 acceso presso 4) contratti di conto corrente anticipi N. 396, e n. 300009475 (ex n. 455000152 poi n. 1295, oggi m 300009475), presso lo stesso istituto bancario. All'esito dell'ordine di esibizione ammettere CTU tecnico contabile per ricalcolare il saldo contabile dei suddetti conti correnti depurandoli dagli interessi ultralegali, interessi superiori al tasso soglia usuraio, spese e commissioni massimo scoperto …”.
Per Controparte_1
“… 1) Preliminarmente dire inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dalla società Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. , dal predetto sig. in proprio e dalla sig.ra Parte_2 Parte_2
per violazione del disposto degli art. 342 e 348 bis cpc primo comma. 2) Sempre in via preliminare dire Parte_3 coperti dal giudicato perché non impugnati i seguenti capi di sentenza relativi a: 2.1) Eccezione di prescrizione formulata da questa difesa. 2.2) Eccezione relativa all'impossibilità di ottenere in restituzione un pagamento mai effettuato. 2.3) Eccezione relativa alla inammissibilità della domanda finalizzata ad ottenere una condanna di ripetizione di indebito conseguente al ricalcolo del conto corrente se la stessa domanda è azionata quando il conto è ancora attivo. 3) In ogni caso e nel merito dire totalmente inammissibile ed infondato l'appello avverso la sentenza n. 866/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 12/12/2022 e notificata agli odierni appellanti il 12.12.2022. 4) Conseguentemente dire inammissibile, improponibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'odierno appello 5) Per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 866/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 12/12/2022 6) DAre controparte alle spese di primo e secondo grado …”.
Per Controparte_2
“… 1) Preliminarmente dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dalla società Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. , dal predetto sig. in proprio e dalla
[...] Parte_2 Parte_2 sig.ra per violazione del disposto degli art. 342 e 348 bis cpc primo comma. 2) Sempre in via preliminare Parte_3 dire coperti dal giudicato perché non impugnati i seguenti capi di sentenza relativi a: 2.1) Eccezione di prescrizione formulata da questa difesa. 2.2) Eccezione relativa all'impossibilità di ottenere in restituzione un pagamento mai 2.3) Eccezione relativa alla inammissibilità della domanda finalizzata ad ottenere una condanna di ripetizione di indebito conseguente al ricalcolo del conto corrente se la stessa domanda è azionata quando il conto è ancora attivo 3) In ogni caso e nel merito dire totalmente inammissibile ed infondato l'appello avverso la sentenza n. 866/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 12/12/2022 e notificata agli odierni appellanti il 12.12.2022. 4) Conseguentemente dire inammissibile, improponibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'odierno appello;
5) Per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 866/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 12/12/2022. 6) DAre controparte alle spese di primo e secondo grado …”.
Per Controparte_4
“… si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati dalla cedente e chiede che la causa venga introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 C.P.C. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2022, gli appellanti ut supra indicati in epigrafe convenivano in giudizio innanzi a questa Corte riproponendo le domande, Controparte_1 eccezioni e difese rigettate dal Tribunale di Patti–Ufficio del Giudice Unico con la sentenza n. 866, emessa in data 5–12.12.2022, nel procedimento già iscritto al n. 201/2013 RG.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 1.2.2013, la società in persona Parte_1 del legale rapp.te pro tempore , in proprio e Parte_2 Parte_2 Parte_3 in qualità di fideiussore della predetta società, convenivano innanzi al Tribunale di Patti la ed esponevano che: Controparte_1
− la ditta individuale era titolare, già in data antecedente al 1986, del conto corrente di Parte_2 corrispondenza n. 19105/20, tenuto presso l'agenzia di Sinagra della Cassa Centrale di risparmio V.E. per le provincie Siciliane, in seguito Banco di Sicilia;
− in data 17.5.1991 la ditta individuale aveva acceso, presso lo stesso istituto di credito, il conto anticipi n. 397.17/20, già estinto al momento dell'incardinazione del giudizio;
− la ditta individuale, in seguito, era stata conferita nella costituenda società cosicché Parte_1 anche il conto corrente era confluito nel conto n. 410057527, intestato alla società medesima;
− il numero del conto, seguendo le vicende societarie della banca, era stato successivamente modificato nel n. 44750 e, infine, nel n. 300239554, presso Controparte_1
− la società attrice aveva infine stipulato i contratti di conto corrente anticipi n. 396 e n. 300009475 (ex n. 455000152 poi n. 1295 e, quindi, n. 300009475), presso lo stesso Istituto bancario;
− i predetti rapporti erano inoltre assistiti da fideiussione prestata da e in favore Parte_2 Parte_3 della Banca e a garanzia dell'adempimento da operazioni bancarie di qualunque natura;
− l'istituto di credito, in costanza di rapporto, aveva: applicato spese di gestione costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile, e comunque ingiustificati;
applicato interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta così come spese di istruzione pratica e spese infra trimestre anch'esse non pattuite;
addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e, ad un tempo, accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
praticato l'anatocismo e/o l'anatocismo nascosto in quanto il conto ordinario riceve le competenze dai conti anticipi, capitalizzando periodicamente interessi passivi, cms ed altri costi;
applicato, in aggiunta agli interessi le C.d. commissioni di massimo scoperto (c.m.s), cioè un ulteriore costo a carico del cliente;
superato il tasso soglia;
rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni:
“… 2) Ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta e/o dei contratti relativi ai conti anticipi de quibus, perché inserite nel contrato di conto corrente ordinario o nei conti anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
3) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
4) Ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
5) Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valute per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente) inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; 6) Ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
7) Ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 8) Ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
9) accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o dei conti anticipi de quibus, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore vigente;
10) Per l'effetto, e previa ctu –come analiticamente richiesta e formulata in atti- nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
11) ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
12) Da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte CP_ attrice presso la convenuta;
13) Ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediate applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità utilizzata per pagare dei debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa; 14) All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;
15) condannare l'azienda di credito convenuta al pagamento della somma di Euro 373.637,02 a titolo di restituzione di indebito e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di c.t.u. in corso di giudizio, o secondo equità oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
16) condannare l'azienda di credito convenuta al pagamento in favore dell'attrice dalla somma di Euro 50.000,00 e titolo di risarcimento danni per i motivi di cui in narrativa;
17) Ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti degli attori, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
18) Ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale e con per le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore de sottoscritti legali che si dichiarano antistatari
…”. Con comparsa depositata in data 24.1.2014, si costituiva in giudizio instando Controparte_1 per il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate.
Il Tribunale Civile di Patti, con la sentenza n. 866, emessa in data 5.12.2022 e pubblicata in data 12.12.2022, così statuiva:
“…
1. Rigetta le domande formulate in citazione da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2. DA
in persona del legale rappresentante p.t., , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della detta società, e al pagamento in solido delle spese processuali in favore di Parte_3Controparte_
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge …”.
*
Con l'atto d'impugnazione le parti appellanti lamentavano che la pronuncia in riesame:
1. aveva errato nel rigettare l'ordine di esibizione ex art 210 C.P.C. mediante il quale gli attori avevano richiesto che fosse ordinata all'istituto di credito convenuto l'esibizione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito relativi ai rapporti oggetto di giudizio;
ed infatti:
1.1. la sentenza impugnata non poteva condividersi là dove, a fondamento della decisione di rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C., aveva ritenuto che gli attori avessero formulato tardivamente, nei confronti della banca, l'istanza ex art. 119 TUB, ossia solo con la raccomandata spedita il 22.2.2013 e pervenuta all'istituto bancario il 26.3.2013 (presso la filiale di Sinagra) ed il 28.2.2013 (presso la sede di Roma), quando già era stato notificato l'atto di citazione (12.2.2013); in contrario a ciò, avrebbe dovuto esser riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'accoglimento del richiesto ordine di esibizione, della circostanza che i medesimi avevano recapitato all' l'istanza ex art. 119 TUB appena qualche giorno Controparte_6 dopo la notifica dell'atto di citazione;
la richiesta di ordine di esibizione era stata da essi, peraltro, avanzata nell'atto di citazione e ribadita nella memoria di secondo termine ex art. 183, comma 6, C.P.C. e nelle comparse conclusionali;
1.2. il primo giudicante erroneamente aveva ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 210 C.P.C. poiché diretta ad ottenere l'esibizione di contratti bancari che l'istituto di credito non era più onerato a conservare, essendo trascorsi dieci anni dalla data di stipulazione dei contratti stessi;
ed infatti:
“… il contratto di conto corrente regola il rapporto di conto corrente dalla data di apertura del conto sino alla data di chiusura dello stesso, con la conseguenza che i 10 anni ex art. 119 TUB, non decorrono dalla stipula del contratto ma dalla chiusura del conto …”;
1.3. la pronuncia gravata era inoltre meritevole di censure nella parte in cui aveva ritenuto che la mancata produzione integrale degli estratti conto precludesse la ricostruzione del saldo dei conti correnti;
in specie: “… tale affermazione è superata dall'indirizzo della giurisprudenza attuale, che, basata su motivazioni ancor più logiche che giuridiche ammette il ricalcolo dei saldi contabili dei correnti anche in presenza di numerose mancanze di estratti conto, stante che la mancanza di estratti conto permette in ogni caso un ricalcolo, che viene ovviamente ridotto in presenza di lacune documentali, ma non può essere azzerato come ha di fatto affermato il Tribunale di Patti …”;
2. si palesava meritevole di censure ove aveva ritenuto generico il contenuto dell'atto di citazione e anche per tale motivazione aveva rigettato la richiesta di ordine di esibizione avanzata dagli attori;
di contro a ciò:
“… l'atto è articolato in numerose pagine in cui si espongono le motivazioni giuridiche a sostegno delle domande articolate alla luce della Giurisprudenza dell'anno 2013 ed è supportato dalle risultanze della CTP del Dr. Per_1 allegata agli atti …”;
3. avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico della banca convenuta, in ragione della fondatezza (ora per allora declaranda) delle domande spiegate dagli attori;
e concludevano per l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
*
Con comparsa depositata in data 9.3.2023 si costituiva e, deducendo ex Controparte_1 adverso:
in rito:
l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. :
I. 342 C.P.C.; II. 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1.1., che: il Tribunale rettamente aveva respinto l'invocato ordine di esibizione, posto che la richiesta ex art. 119 TUB era stata avanzata dagli attori successivamente all'introduzione del giudizio;
ed inoltre:
“… Va […] evidenziato che la domanda degli attori odierni appellanti si fondava su una perizia di parte che (dichiaratamente) era stata redatta (ben prima dell'atto di citazione dell'invio della raccomandata ex art 119 TUB di richiesta documenti) e quindi necessariamente senza avere a disposizione i contratti di conto corrente e gli estratti conto necessari per una sua corretta redazione. E quindi se da un verso assolutamente tardiva è la richiesta ex art 119 TUB della documentazione afferente ai conti oggetto di domanda, dall'altro verso del tutto inattendibile e, a dir poco, fantasiosa è la perizia di parte redatta senza avere consultato detti documenti e posta a fondamento della domanda
…”;
sub 1.2., che: la richiesta ex art 119 TUB era inoltre riferita a contratti sorti oltre dieci anni prima dell'introduzione del giudizio, sicché comunque la non avrebbe potuto eseguire CP_5
l'eventuale ordine di esibizione perché, legittimamente, non era più in possesso di detta documentazione (essendo decorso il termine decennale di obbligo di conservazione); sub 1.3., che: erroneamente gli appellanti sostenevano che per valutare il corretto andamento del conto si potrebbe anche fare a meno dei contratti ed utilizzare solo gli estratti conto, giacché solo dall'esame delle pattuizioni contrattuali potrebbe e dovrebbe trarsi la prova necessaria per la verifica della correttezza della gestione del conto;
inoltre, la mancata produzione integrale degli estratti conto, come rettamente rilevato dal giudice a quo, impedirebbe la ricostruzione del saldo dei conti correnti in argomento;
sub 2., che: rettamente il primo giudicante aveva ritenuto generico il contenuto dell'atto di citazione;
sub 3., che: la pronuncia impugnata sarebbe esente da censure nella parte in cui ha condannato gli odierni appellanti alla rifusione delle spese del giudizio di prime cure;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del grado.
*
Con atto depositato in data 11.5.2023 interveniva in giudizio la in qualità Controparte_2 di procuratrice e mandataria di rappresentando che: CP_3
− in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (T.U.B.) e degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione, concluso in data 24.6.2022, aveva ceduto pro soluto ad Controparte_1 tutti i crediti per capitale, interessi, spese e altri accessori elencati nel contratto CP_3 di cessione, sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15.2.1974 e 9.2.2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati sulla base dei criteri identificativi specificati nel medesimo contratto;
− per effetto della predetta cessione, e per essa era CP_3 Controparte_2 subentrata, ai sensi dell'art. 58 del cit. D. Lgs. n. 385/1993, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla compreso il rapporto giuridico oggetto di giudizio;
Controparte_1
e conduceva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi del grado.
*
Con atto di intervento ex art. 111 C.P.C. depositato in data 2.12.2024 si costituiva in giudizio
rappresentata, in forza di procura speciale del 7.3.2024, da Controparte_4 CP_2
la quale rappresentava che:
[...]
− con contratto di cessione stipulato in data 26.2.2024 – ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la prima richiamata “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993 – aveva a sua volta ceduto pro soluto a CP_3 [...] un portafoglio di crediti ivi identificati di titolarità del relativo ente cedente, Controparte_4 aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, comprensivi di capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base ai rapporti da cui originano i relativi crediti, loro successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati nei confronti dei relativi obbligati individuabili in blocco sulla base dei criteri identificativi specificati nei medesimi contratti;
− per effetto di tale cessione era succeduta, a titolo particolare, nei Controparte_4 rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente ivi compreso il CP_3 rapporto oggetto di giudizio;
e concludeva associandosi alla cedente insistendo in tutto quanto chiesto, CP_3 dedotto ed eccepito da quest'ultima.
*
Il giudizio era differito dall'udienza di prima comparizione del 18.5.2023 a quella del 20.10.2023, e, poi, per la precisazione delle conclusioni, dapprima a quella del 15.1.2024 e, successivamente,
a quella del 2.12.2024 A tale udienza, in ragione delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter C.P.C. dalle parti nelle date del 29.10.2024 e 2.12.204 la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 24.2.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., che: là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze
«affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice»; sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata): nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo
Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamento sintetizzato retro in parte sub
2. e sub 3.);
ed ancora, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 348 bis C.P.C., che la Corte ha già ritenuto implicitamente all'udienza del 23.10.2023 che non ricorressero le condizioni per tale pronuncia di inammissibilità; essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, deve seguirne il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione VI-L., ordinanza n. 37272 del 29/11/2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C. la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o
“in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
di qui il rigetto per infondatezza anche di detta eccezione.
*
Venendo al merito:
i motivi sub 1. e sub 2., che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento, poiché in parte inammissibili (per contrasto con il disposto di cui all'art. 342 C.P.C.) ed in parte infondati nel merito.
Appare utile, anzitutto, ricostruire la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata, posto che è rispetto ad essa che devono essere scrutinate le doglianze articolate dagli odierni appellanti.
Dalla disamina della pronuncia in riesame si evince che il Tribunale: in primo luogo, ha proceduto a qualificare l'azione intrapresa dagli attori (odierni appellanti) in termini di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito;
ha quindi delineato gli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, gravando, quindi, sul medesimo l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova attraverso la produzione del contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, così come degli estratti conto.
Il primo giudicante, a fronte dell'eccezione d'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito sollevata dalla banca convenuta, ha poi affermato, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità da lungi sedimentatasi sul punto, che:
“… Se […] non è astrattamente proponibile l'azione di ripetizione di indebito finché non vi sia stata la chiusura del conto corrente in relazione a cui è stata promossa l'iniziativa giudiziaria, tuttavia, residua l'interesse del correntista ad esperire un'azione di accertamento negativo per le finalità evidenziate dalla richiamata pronuncia del tribunale beneventano …”.
Il Giudice a quo ha quindi scrutinato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione articolata da ritenendone l'apparente fondatezza, e ha aggiunto, inoltre, che: Controparte_1
“… Non dissimile (nel senso che risulta fondata) è la sorte dell'eccezione di parte convenuta secondo la quale non si può richiedere la restituzione di un pagamento mai effettuato (cfr. pagg.
7-8 e 9 comparsa di costituzione) e/o di cui non si fornisce la prova dell'avvenuto pagamento, non potendo – in tesi – verificarsi un indebito oggettivo se non a seguito di un effettivo pagamento …”.
Il fulcro motivazionale della statuizione di rigetto delle domande attoree si rinviene, tuttavia, al punto n. 4 della sentenza di primo grado, ove è dato leggersi testualmente quanto appresso:
“… Sennonché, in ogni caso, anche a volere prescindere da quanto sopra, si evidenzia che l'esame del merito della domanda, ovvero della sua fondatezza o meno, passa, in via di principio, dai profili allegatori dell'attore. A tale proposito, non si può non rilevare che, a fronte della corposità dell'atto di citazione, le allegazioni di parte attrice, anche quando possano essere apprezzate sotto il profilo dell'elaborazione culturale e giuridica, appaiono, tuttavia, generiche in quanto, ancorché espressive di principi giurisprudenziali, variamente articolati, e di riferimenti anche dottrinali, non raggiungono un sufficiente stadio di concretezza con riferimento ai rapporti controversi ovvero alla fattispecie concreta. Trattasi, invero, di doglianze generiche e sommarie che non appaiono “calate” nella concreta realtà dei rapporti per cui è causa e che appaiono basate su un elenco generale e astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante agli orientamenti giurisprudenziali ivi espressi …”.
Il Tribunale ha perciò escluso che le carenze assertive inficianti l'intera prospettazione attorea potessero essere colmate con eterointegrazione mediante richiamo alla perizia tecnica di parte versata in atti, trattandosi, tra l'altro, ad avviso del Tribunale, di perizia non attendibile, siccome redatta (a dire dello stesso professionista allora officiato) in assenza della documentazione necessaria ai fini di un'adeguata ricostruzione dei rapporti oggetto di giudizio.
Ha quindi negato che la genericità delle allegazioni attoree potesse essere superata attraverso il ricorso allo strumento di cui all'art. 210 C.P.C., posto che:
“… la discrezionalità del Giudice con riguardo all'ordine di esibizione di un documento non deve mai essere ispirata da una funzione sostitutiva dell'onere della prova spettante alla parte e, sebbene essa sia subordinata all'istanza della parte, tale presupposto non vale a ridistribuire le incombenze istruttorie assegnate dall'art. 2697 cod. civ. …”;
ha aggiunto, ancora, che ostavano all'accoglimento dell'istanza ex art. 210 C.P.C. sia la circostanza che gli attori avessero rivolto alla banca la prodromica richiesta ex art. 119 TUB solo dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (e, quindi, tardivamente) sia il fatto che l'istanza stessa fosse diretta ad ottenere l'esibizione di documentazione che l'istituto bancario non era più onerato a conservare a cagione dello spirare del termine decennale indicato dall'art. 119, comma 4, TUB (donde la sua inesigibilità e conseguente inammissibilità del superiore petitum).
A conclusione del proprio iter argomentativo, poi, il giudicante, con un'argomentazione ad abundantiam, ha evidenziato che le allegazioni attoree, oltre che generiche – quindi meritevoli, per ciò solo, di reiezione –, fossero del tutto sfornite di un principio di prova.
E ciò in quanto, per un verso, non potevano ritenersi attendibili gli esiti della perizia di parte depositata in atti, e, per altro verso, la mancata produzione dei contratti impediva di apprezzarne i dedotti profili di nullità.
Da tutto quanto sinora rilevato si desume con chiarezza che il rigetto delle domande proposte in prime cure dagli odierni appellanti sia dipeso dalla genericità ed aspecificità delle allegazioni da costoro articolate a mezzo dell'atto di citazione.
Sicché, le ulteriori argomentazioni trasfuse nella sentenza di prime cure, afferenti al rigetto dell'istanza ex art. 210 C.P.C. ed alla carenza di prova delle pretese attoree, rappresentano il naturale corollario di tale rilevata e dirimente genericità. Ne consegue che gli odierni appellanti, al fine di ottenere la riforma, in senso a loro favorevole, della sentenza gravata, erano (e sono) onerati, anzitutto, a censurare la stessa confutando in modo specifico le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della ritenuta genericità delle allegazioni da essi prospettate in prime cure;
argomentazione, questa, assunta dal primo giudicante a ragione principale del rigetto delle domande attoree.
Orbene, gli appellanti hanno censurato tale capo della sentenza a mezzo del secondo motivo di appello, il quale, tuttavia, deve dichiararsi inammissibile – come già anticipato – per violazione del disposto di cui all'art. 342 C.P.C.
In specie, in tema di inammissibilità dell'appello giusta disciplina di cui all'art. 342 C.P.C., si osserva che il giudizio di appello, nel sistema delle impugnazioni, consente il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado, che costituisce l'oggetto dell'impugnazione. L'appello realizza, quindi, il principio del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame (espresso dal brocardo tantum devolutum quantum appellatum), e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata. Donde, l'appello si sostanzia in un mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La disciplina del mezzo di impugnazione di cui trattasi è stata oggetto di vari interventi di riforma, il primo dei quali, realizzato mediante la L. 26 novembre 1990, n. 353, ha accentuato il carattere di revisio prioris istantiae del giudizio di appello piuttosto che quello di novum iudicium. Ed infatti, come eminentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità:
«… si tratta, cioè, di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante (anche incidentale) attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di 'ripetere' il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga 'tutti' i punti già dibattuti in prima istanza …» (Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017).
Di talché, se il giudizio di appello non dà luogo ad un novum iudicium, dal momento che la cognizione del giudice del gravame rimane circoscritta alle questioni specificatamente dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione di specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, appare dirimente individuare i contenuti minimi che devono caratterizzare l'atto di appello (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione). La disamina di cui trattasi deve essere compiuta assumendo quale referente normativo l'art. 342
C.P.C., la cui formulazione originaria è stata modificata, da ultimo, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (intervento legislativo che ha previsto, altresì, la possibilità di pervenire ad una preliminare pronuncia di inammissibilità nei casi e nei modi di cui agli interpolati artt. 348 bis e 348 ter C.P.C.).
Sulla corretta interpretazione, alla luce della novella legislativa, di tale norma – il cui testo, al primo comma, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” – si sono pronunciate, nel 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, traendo le fila dei principali approdi della giurisprudenza di legittimità diacronicamente succedutisi in ordine all'esatta interpretazione dei contenuti minimi dell'atto di appello, hanno precisato che la riforma del 2012 dell'art. 342 C.P.C.:
«… lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa …» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017).
Donde, l'art. 342 C.P.C. richiede che la parte appellante ponga il giudice di secondo grado in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Ne consegue che l'appello è inammissibile per contrasto che la disciplina de qua ove manchi sia qualsiasi prospettazione alternativa in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti sia una chiara indicazione delle violazioni di legge lamentate e tali da poter condurre alla riforma richiesta.
Ciò precisato, si rileva che il secondo motivo di gravame si sostanzia in una scarna e del tutto apodittica affermazione di erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha qualificato come generico il contenuto dell'atto di citazione di prime cure. In altri termini, le censure articolate dagli appellanti – le quali dovrebbero, da un lato, delimitare i limiti delle questioni devolute alla cognizione del giudice d'appello e, dall'altro, fornire altrettanti spunti per una decisione diversa da quella appellata – non si confrontano in modo effettivo con le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della pronuncia impugnata.
Ed infatti, a fronte dell'articolato iter argomentativo seguito dal primo giudicante, il quale ha puntualmente e profusamente esposto le ragioni della rilevata genericità delle allegazioni attoree, gli odierni appellanti si sono limitati ad affermare che l'atto introduttivo del giudizio di prime cure “… è articolato in numerose pagine in cui si espongono le motivazioni giuridiche a sostegno delle domande articolate alla luce della Giurisprudenza dell'anno 2013 ed è supportato dalle risultanze della CTP del Dr. allegata agli atti ...” (v. pag. 26 dell'atto di appello). Per_1
Tale censura non può che ritenersi assolutamente aspecifica, e, come tale, inidonea a confutare l'iter motivazionale seguito al riguardo dal giudice a quo. Gli appellanti, difatti, al di là delle mere enunciazioni di principio sopra citate, non hanno esposto alcuna valida argomentazione giuridica che possa offrire concreti spunti per una decisione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure.
Non può tacersi, inoltre, anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità dell'esaminando motivo di gravame, che nel presente grado gli appellanti hanno depositato telematicamente, in allegato all'atto di citazione in appello, solo una parte dei documenti trasfusi nel proprio fascicolo di parte di prime cure. Non risultano depositati in atti, in specie, né l'atto di citazione di prime cure, né, tanto meno, la perizia tecnica di parte e gli estratti conto (i quali, come si trae dalla sentenza di primo grado, sono stati in origine prodotti dalla società appellante e dai fideiussori, seppur non integralmente).
Donde, la mancata produzione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure ne impedisce, in radice, la disamina, con la conseguenza che nessuna verifica potrebbe comunque effettuarsi in merito al suo contenuto al fine di verificare – in ipotesi – la fondatezza o meno, nel merito, delle doglianze articolate, al riguardo, nell'atto di gravame.
L'inammissibilità del secondo motivo di appello, cui consegue la conferma della sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato le domande proposte dagli odierni appellanti a causa della genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, comporta, quale naturale corollario, l'infondatezza anche del primo motivo di gravame, che, quindi, deve essere rigettato.
A mezzo di tale doglianza, come ampiamente sintetizzato retro sub 1., gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 C.P.C., da essi formulata in prime cure.
In parte qua, tuttavia, la sentenza gravata è esente da censure, giacché il primo giudicante rettamente ha rigettato tale istanza sul presupposto della genericità delle allegazioni attoree e della carenza di qualsivoglia principio di prova di riscontro da offrirsi dagli attori stessi.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale, d'altronde, lo strumento di cui all'art. 210
C.P.C. non può assolvere, all'interno del processo e per come plasmato dalla disciplina codicistica, la funzione di colmare le carenze probatorie, e, ancor prima, di allegazione, in cui siano incorse le parti. Del pari, neanche poteva (e può) trovare accoglimento la richiesta di CTU, la quale, se disposta, assolverebbe ad una funzione meramente esplorativa.
*
Il motivo sub 3., dev'essere anch'esso disatteso. Il Tribunale, in retta applicazione del principio di soccombenza, ha posto a carico degli attori il pagamento, in favore dell'istituto di credito convenuto, delle spese di lite, dato l'integrale rigetto delle domande da loro proposte.
*
Al rigetto dell'appello segue, in ossequi al principio della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solito, alla rifusione delle spese processuali a pro' delle parti appellate.
Ciò posto, i detti compensi si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min.
Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte d'appello Valore della causa: indeterminabile – complessità bassa fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 709,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 1.735,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 749,00 totale € 5.745,40
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ec art. 350 cod. proc. cov. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
quanto alla spettanza del detto compenso, ritiene la Corte doversi liquidare un unico onorario in favore delle appellate in qualità di procuratrice e mandataria di Controparte_2 CP_3
e rappresentata per procura speciale da
[...] Controparte_4 CP_3
Dette parti, pur essendo intervenute in giudizio, nella rispettiva qualità di cessionarie del credito sub iudice, con distinti atti ed avendo anche nel corso del giudizio mantenuto tale formale autonomia, risultano esser state assistite dal medesimo professionista, che, pur patrocinando una pluralità di soggetti, ha svolto un'unica difesa, versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. civ., n. 29651/2018; Cass. civ., n. 11591/2015), il che ha comportato la trattazione delle medesime questioni in prestazione intellettuale sostanzialmente unitaria.
Ne consegue la liquidabilità di un unico compenso, sul quale la Corte, per le ragioni già esposte in punto di assoluta identità delle questioni trattate, non ritiene di dover applicare la
(facoltativa) maggiorazione di cui all'art. 4 D.M. 55/2014.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art.
13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza N. 866, emessa dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico, in data 5.12.2022 e pubblicata in data 12.12.2022; appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
; Parte_2
Parte_3 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
e di:
in qualità di procuratrice e mandataria di quale Controparte_2 CP_3 cessionaria pro soluto da in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore; con l'intervento di:
rappresentata, in forza di procura speciale da in Controparte_4 CP_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in solido:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
; Parte_2
Parte_3 alla rifusione:
2.1) in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_1 del corrente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.745,40 per onorario oltre accessori come per legge;
2.2) in favore di in qualità di procuratrice e mandataria di Controparte_2 CP_3 nonché di delle spese del corrente giudizio, che liquida in complessivi CP_4 CP_4 euro 5.745,40 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 17.10.2025
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere relatore
(dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente relatore;
dott. Augusto SABATINI, consigliere;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
3.12.2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
p. Iva: P.IVA_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
Parte_3 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parti tutte rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Giacomo MESSINA e Giuseppe CONDIPODERO, presso il cui studio, in Patti, Via degli Orti n. 3, sono elettivamente domiciliate;
pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
p. Iva: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Daniele PASSARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina, Via Romagnosi n. 42; pec: ; Email_3
APPELLATA
NONCHÉ
in qualità di procuratrice e mandataria di quale cessionaria Controparte_2 CP_3 pro soluto da in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 p. Iva: P.IVA_3 parte rappresentata e difesa in forza di procura depositata in atti dall'avv. Pierluigi FEDERICI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Viale G. Mazzini n. 9; pec: ; Email_4
APPELLATA (già INTERVENIENTE)
E
rappresentata, in forza di procura speciale da in Controparte_4 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
p. Iva: P.IVA_4 parte rappresentata e difesa giusta procura speciale depositata in atti dall'avv. Pierluigi FEDERICI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Viale G. Mazzini n. 9; pec: ; Email_4
APPELLATA (già INTERVENIENTE)
avente ad oggetto: ripetizione di indebito (nullità clausole c. bancari).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… RIFORMARE per i motivi di cui in narrativa, la Sentenza n. 866/2022 emessa dal Tribunale di Patti – Dott. Gianluca Peluso – nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 201/2013 R.G., pubblicata il 12.12.2022 e notificata addì 12.12.2022 - e, dunque, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. - IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede di ordinare alla appellata ex art. 210 cpc l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: 1) contratto di conto corrente e corrispettivo contratto di apertura di credito n. 19105/20 intestato alla ditta individuale Cardaci Filippo. stipulato presso l'agenzia di Sinagra della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per. te Provincie Siciliane, in seguito Banco di Sicilia ed oggi Unicredit S.p,A: 2) contratto conto anticipi n. 397.17120; 3) contratto di conto corrente e corrispettivo contratto di apertura di credito n. 410057527 stipulato dalla modificato nel n. 44750 ed Parte_1Controparte_ infine nell' attuale n. 300239354 acceso presso 4) contratti di conto corrente anticipi N. 396, e n. 300009475 (ex n. 455000152 poi n. 1295, oggi m 300009475), presso lo stesso istituto bancario. All'esito dell'ordine di esibizione ammettere CTU tecnico contabile per ricalcolare il saldo contabile dei suddetti conti correnti depurandoli dagli interessi ultralegali, interessi superiori al tasso soglia usuraio, spese e commissioni massimo scoperto …”.
Per Controparte_1
“… 1) Preliminarmente dire inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dalla società Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. , dal predetto sig. in proprio e dalla sig.ra Parte_2 Parte_2
per violazione del disposto degli art. 342 e 348 bis cpc primo comma. 2) Sempre in via preliminare dire Parte_3 coperti dal giudicato perché non impugnati i seguenti capi di sentenza relativi a: 2.1) Eccezione di prescrizione formulata da questa difesa. 2.2) Eccezione relativa all'impossibilità di ottenere in restituzione un pagamento mai effettuato. 2.3) Eccezione relativa alla inammissibilità della domanda finalizzata ad ottenere una condanna di ripetizione di indebito conseguente al ricalcolo del conto corrente se la stessa domanda è azionata quando il conto è ancora attivo. 3) In ogni caso e nel merito dire totalmente inammissibile ed infondato l'appello avverso la sentenza n. 866/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 12/12/2022 e notificata agli odierni appellanti il 12.12.2022. 4) Conseguentemente dire inammissibile, improponibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'odierno appello 5) Per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 866/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 12/12/2022 6) DAre controparte alle spese di primo e secondo grado …”.
Per Controparte_2
“… 1) Preliminarmente dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dalla società Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. , dal predetto sig. in proprio e dalla
[...] Parte_2 Parte_2 sig.ra per violazione del disposto degli art. 342 e 348 bis cpc primo comma. 2) Sempre in via preliminare Parte_3 dire coperti dal giudicato perché non impugnati i seguenti capi di sentenza relativi a: 2.1) Eccezione di prescrizione formulata da questa difesa. 2.2) Eccezione relativa all'impossibilità di ottenere in restituzione un pagamento mai 2.3) Eccezione relativa alla inammissibilità della domanda finalizzata ad ottenere una condanna di ripetizione di indebito conseguente al ricalcolo del conto corrente se la stessa domanda è azionata quando il conto è ancora attivo 3) In ogni caso e nel merito dire totalmente inammissibile ed infondato l'appello avverso la sentenza n. 866/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 12/12/2022 e notificata agli odierni appellanti il 12.12.2022. 4) Conseguentemente dire inammissibile, improponibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'odierno appello;
5) Per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 866/2022 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 12/12/2022. 6) DAre controparte alle spese di primo e secondo grado …”.
Per Controparte_4
“… si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati dalla cedente e chiede che la causa venga introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 C.P.C. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2022, gli appellanti ut supra indicati in epigrafe convenivano in giudizio innanzi a questa Corte riproponendo le domande, Controparte_1 eccezioni e difese rigettate dal Tribunale di Patti–Ufficio del Giudice Unico con la sentenza n. 866, emessa in data 5–12.12.2022, nel procedimento già iscritto al n. 201/2013 RG.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 1.2.2013, la società in persona Parte_1 del legale rapp.te pro tempore , in proprio e Parte_2 Parte_2 Parte_3 in qualità di fideiussore della predetta società, convenivano innanzi al Tribunale di Patti la ed esponevano che: Controparte_1
− la ditta individuale era titolare, già in data antecedente al 1986, del conto corrente di Parte_2 corrispondenza n. 19105/20, tenuto presso l'agenzia di Sinagra della Cassa Centrale di risparmio V.E. per le provincie Siciliane, in seguito Banco di Sicilia;
− in data 17.5.1991 la ditta individuale aveva acceso, presso lo stesso istituto di credito, il conto anticipi n. 397.17/20, già estinto al momento dell'incardinazione del giudizio;
− la ditta individuale, in seguito, era stata conferita nella costituenda società cosicché Parte_1 anche il conto corrente era confluito nel conto n. 410057527, intestato alla società medesima;
− il numero del conto, seguendo le vicende societarie della banca, era stato successivamente modificato nel n. 44750 e, infine, nel n. 300239554, presso Controparte_1
− la società attrice aveva infine stipulato i contratti di conto corrente anticipi n. 396 e n. 300009475 (ex n. 455000152 poi n. 1295 e, quindi, n. 300009475), presso lo stesso Istituto bancario;
− i predetti rapporti erano inoltre assistiti da fideiussione prestata da e in favore Parte_2 Parte_3 della Banca e a garanzia dell'adempimento da operazioni bancarie di qualunque natura;
− l'istituto di credito, in costanza di rapporto, aveva: applicato spese di gestione costo per ogni singola operazione, costo di scritturazione, costo di invio dell'estratto conto, assicurazione ed altri costi o commissioni dalla variegata denominazione, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile, e comunque ingiustificati;
applicato interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute bancarie prive di specifica pattuizione scritta così come spese di istruzione pratica e spese infra trimestre anch'esse non pattuite;
addebitato le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto a quella di effettuazione dell'operazione e, ad un tempo, accreditato le operazioni attive al cliente con valuta posticipata rispetto a quella della singola operazione, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
praticato l'anatocismo e/o l'anatocismo nascosto in quanto il conto ordinario riceve le competenze dai conti anticipi, capitalizzando periodicamente interessi passivi, cms ed altri costi;
applicato, in aggiunta agli interessi le C.d. commissioni di massimo scoperto (c.m.s), cioè un ulteriore costo a carico del cliente;
superato il tasso soglia;
rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni:
“… 2) Ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta e/o dei contratti relativi ai conti anticipi de quibus, perché inserite nel contrato di conto corrente ordinario o nei conti anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
3) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
4) Ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
5) Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valute per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente) inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; 6) Ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
7) Ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 8) Ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
9) accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o dei conti anticipi de quibus, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore vigente;
10) Per l'effetto, e previa ctu –come analiticamente richiesta e formulata in atti- nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
11) ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
12) Da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte CP_ attrice presso la convenuta;
13) Ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediate applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità utilizzata per pagare dei debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa; 14) All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;
15) condannare l'azienda di credito convenuta al pagamento della somma di Euro 373.637,02 a titolo di restituzione di indebito e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di c.t.u. in corso di giudizio, o secondo equità oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
16) condannare l'azienda di credito convenuta al pagamento in favore dell'attrice dalla somma di Euro 50.000,00 e titolo di risarcimento danni per i motivi di cui in narrativa;
17) Ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti degli attori, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
18) Ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale e con per le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore de sottoscritti legali che si dichiarano antistatari
…”. Con comparsa depositata in data 24.1.2014, si costituiva in giudizio instando Controparte_1 per il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate.
Il Tribunale Civile di Patti, con la sentenza n. 866, emessa in data 5.12.2022 e pubblicata in data 12.12.2022, così statuiva:
“…
1. Rigetta le domande formulate in citazione da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2. DA
in persona del legale rappresentante p.t., , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 Parte_2 rappresentante della detta società, e al pagamento in solido delle spese processuali in favore di Parte_3Controparte_
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge …”.
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Con l'atto d'impugnazione le parti appellanti lamentavano che la pronuncia in riesame:
1. aveva errato nel rigettare l'ordine di esibizione ex art 210 C.P.C. mediante il quale gli attori avevano richiesto che fosse ordinata all'istituto di credito convenuto l'esibizione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito relativi ai rapporti oggetto di giudizio;
ed infatti:
1.1. la sentenza impugnata non poteva condividersi là dove, a fondamento della decisione di rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C., aveva ritenuto che gli attori avessero formulato tardivamente, nei confronti della banca, l'istanza ex art. 119 TUB, ossia solo con la raccomandata spedita il 22.2.2013 e pervenuta all'istituto bancario il 26.3.2013 (presso la filiale di Sinagra) ed il 28.2.2013 (presso la sede di Roma), quando già era stato notificato l'atto di citazione (12.2.2013); in contrario a ciò, avrebbe dovuto esser riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'accoglimento del richiesto ordine di esibizione, della circostanza che i medesimi avevano recapitato all' l'istanza ex art. 119 TUB appena qualche giorno Controparte_6 dopo la notifica dell'atto di citazione;
la richiesta di ordine di esibizione era stata da essi, peraltro, avanzata nell'atto di citazione e ribadita nella memoria di secondo termine ex art. 183, comma 6, C.P.C. e nelle comparse conclusionali;
1.2. il primo giudicante erroneamente aveva ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 210 C.P.C. poiché diretta ad ottenere l'esibizione di contratti bancari che l'istituto di credito non era più onerato a conservare, essendo trascorsi dieci anni dalla data di stipulazione dei contratti stessi;
ed infatti:
“… il contratto di conto corrente regola il rapporto di conto corrente dalla data di apertura del conto sino alla data di chiusura dello stesso, con la conseguenza che i 10 anni ex art. 119 TUB, non decorrono dalla stipula del contratto ma dalla chiusura del conto …”;
1.3. la pronuncia gravata era inoltre meritevole di censure nella parte in cui aveva ritenuto che la mancata produzione integrale degli estratti conto precludesse la ricostruzione del saldo dei conti correnti;
in specie: “… tale affermazione è superata dall'indirizzo della giurisprudenza attuale, che, basata su motivazioni ancor più logiche che giuridiche ammette il ricalcolo dei saldi contabili dei correnti anche in presenza di numerose mancanze di estratti conto, stante che la mancanza di estratti conto permette in ogni caso un ricalcolo, che viene ovviamente ridotto in presenza di lacune documentali, ma non può essere azzerato come ha di fatto affermato il Tribunale di Patti …”;
2. si palesava meritevole di censure ove aveva ritenuto generico il contenuto dell'atto di citazione e anche per tale motivazione aveva rigettato la richiesta di ordine di esibizione avanzata dagli attori;
di contro a ciò:
“… l'atto è articolato in numerose pagine in cui si espongono le motivazioni giuridiche a sostegno delle domande articolate alla luce della Giurisprudenza dell'anno 2013 ed è supportato dalle risultanze della CTP del Dr. Per_1 allegata agli atti …”;
3. avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico della banca convenuta, in ragione della fondatezza (ora per allora declaranda) delle domande spiegate dagli attori;
e concludevano per l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
*
Con comparsa depositata in data 9.3.2023 si costituiva e, deducendo ex Controparte_1 adverso:
in rito:
l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. :
I. 342 C.P.C.; II. 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1.1., che: il Tribunale rettamente aveva respinto l'invocato ordine di esibizione, posto che la richiesta ex art. 119 TUB era stata avanzata dagli attori successivamente all'introduzione del giudizio;
ed inoltre:
“… Va […] evidenziato che la domanda degli attori odierni appellanti si fondava su una perizia di parte che (dichiaratamente) era stata redatta (ben prima dell'atto di citazione dell'invio della raccomandata ex art 119 TUB di richiesta documenti) e quindi necessariamente senza avere a disposizione i contratti di conto corrente e gli estratti conto necessari per una sua corretta redazione. E quindi se da un verso assolutamente tardiva è la richiesta ex art 119 TUB della documentazione afferente ai conti oggetto di domanda, dall'altro verso del tutto inattendibile e, a dir poco, fantasiosa è la perizia di parte redatta senza avere consultato detti documenti e posta a fondamento della domanda
…”;
sub 1.2., che: la richiesta ex art 119 TUB era inoltre riferita a contratti sorti oltre dieci anni prima dell'introduzione del giudizio, sicché comunque la non avrebbe potuto eseguire CP_5
l'eventuale ordine di esibizione perché, legittimamente, non era più in possesso di detta documentazione (essendo decorso il termine decennale di obbligo di conservazione); sub 1.3., che: erroneamente gli appellanti sostenevano che per valutare il corretto andamento del conto si potrebbe anche fare a meno dei contratti ed utilizzare solo gli estratti conto, giacché solo dall'esame delle pattuizioni contrattuali potrebbe e dovrebbe trarsi la prova necessaria per la verifica della correttezza della gestione del conto;
inoltre, la mancata produzione integrale degli estratti conto, come rettamente rilevato dal giudice a quo, impedirebbe la ricostruzione del saldo dei conti correnti in argomento;
sub 2., che: rettamente il primo giudicante aveva ritenuto generico il contenuto dell'atto di citazione;
sub 3., che: la pronuncia impugnata sarebbe esente da censure nella parte in cui ha condannato gli odierni appellanti alla rifusione delle spese del giudizio di prime cure;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del grado.
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Con atto depositato in data 11.5.2023 interveniva in giudizio la in qualità Controparte_2 di procuratrice e mandataria di rappresentando che: CP_3
− in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (T.U.B.) e degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione, concluso in data 24.6.2022, aveva ceduto pro soluto ad Controparte_1 tutti i crediti per capitale, interessi, spese e altri accessori elencati nel contratto CP_3 di cessione, sorti nel periodo intercorrente tra la data del 15.2.1974 e 9.2.2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati sulla base dei criteri identificativi specificati nel medesimo contratto;
− per effetto della predetta cessione, e per essa era CP_3 Controparte_2 subentrata, ai sensi dell'art. 58 del cit. D. Lgs. n. 385/1993, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla compreso il rapporto giuridico oggetto di giudizio;
Controparte_1
e conduceva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi del grado.
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Con atto di intervento ex art. 111 C.P.C. depositato in data 2.12.2024 si costituiva in giudizio
rappresentata, in forza di procura speciale del 7.3.2024, da Controparte_4 CP_2
la quale rappresentava che:
[...]
− con contratto di cessione stipulato in data 26.2.2024 – ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la prima richiamata “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993 – aveva a sua volta ceduto pro soluto a CP_3 [...] un portafoglio di crediti ivi identificati di titolarità del relativo ente cedente, Controparte_4 aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, comprensivi di capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base ai rapporti da cui originano i relativi crediti, loro successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati nei confronti dei relativi obbligati individuabili in blocco sulla base dei criteri identificativi specificati nei medesimi contratti;
− per effetto di tale cessione era succeduta, a titolo particolare, nei Controparte_4 rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente ivi compreso il CP_3 rapporto oggetto di giudizio;
e concludeva associandosi alla cedente insistendo in tutto quanto chiesto, CP_3 dedotto ed eccepito da quest'ultima.
*
Il giudizio era differito dall'udienza di prima comparizione del 18.5.2023 a quella del 20.10.2023, e, poi, per la precisazione delle conclusioni, dapprima a quella del 15.1.2024 e, successivamente,
a quella del 2.12.2024 A tale udienza, in ragione delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter C.P.C. dalle parti nelle date del 29.10.2024 e 2.12.204 la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 24.2.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., che: là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze
«affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice»; sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata): nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo
Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamento sintetizzato retro in parte sub
2. e sub 3.);
ed ancora, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 348 bis C.P.C., che la Corte ha già ritenuto implicitamente all'udienza del 23.10.2023 che non ricorressero le condizioni per tale pronuncia di inammissibilità; essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, deve seguirne il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione VI-L., ordinanza n. 37272 del 29/11/2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C. la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o
“in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
di qui il rigetto per infondatezza anche di detta eccezione.
*
Venendo al merito:
i motivi sub 1. e sub 2., che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento, poiché in parte inammissibili (per contrasto con il disposto di cui all'art. 342 C.P.C.) ed in parte infondati nel merito.
Appare utile, anzitutto, ricostruire la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata, posto che è rispetto ad essa che devono essere scrutinate le doglianze articolate dagli odierni appellanti.
Dalla disamina della pronuncia in riesame si evince che il Tribunale: in primo luogo, ha proceduto a qualificare l'azione intrapresa dagli attori (odierni appellanti) in termini di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito;
ha quindi delineato gli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, gravando, quindi, sul medesimo l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova attraverso la produzione del contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, così come degli estratti conto.
Il primo giudicante, a fronte dell'eccezione d'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito sollevata dalla banca convenuta, ha poi affermato, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità da lungi sedimentatasi sul punto, che:
“… Se […] non è astrattamente proponibile l'azione di ripetizione di indebito finché non vi sia stata la chiusura del conto corrente in relazione a cui è stata promossa l'iniziativa giudiziaria, tuttavia, residua l'interesse del correntista ad esperire un'azione di accertamento negativo per le finalità evidenziate dalla richiamata pronuncia del tribunale beneventano …”.
Il Giudice a quo ha quindi scrutinato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione articolata da ritenendone l'apparente fondatezza, e ha aggiunto, inoltre, che: Controparte_1
“… Non dissimile (nel senso che risulta fondata) è la sorte dell'eccezione di parte convenuta secondo la quale non si può richiedere la restituzione di un pagamento mai effettuato (cfr. pagg.
7-8 e 9 comparsa di costituzione) e/o di cui non si fornisce la prova dell'avvenuto pagamento, non potendo – in tesi – verificarsi un indebito oggettivo se non a seguito di un effettivo pagamento …”.
Il fulcro motivazionale della statuizione di rigetto delle domande attoree si rinviene, tuttavia, al punto n. 4 della sentenza di primo grado, ove è dato leggersi testualmente quanto appresso:
“… Sennonché, in ogni caso, anche a volere prescindere da quanto sopra, si evidenzia che l'esame del merito della domanda, ovvero della sua fondatezza o meno, passa, in via di principio, dai profili allegatori dell'attore. A tale proposito, non si può non rilevare che, a fronte della corposità dell'atto di citazione, le allegazioni di parte attrice, anche quando possano essere apprezzate sotto il profilo dell'elaborazione culturale e giuridica, appaiono, tuttavia, generiche in quanto, ancorché espressive di principi giurisprudenziali, variamente articolati, e di riferimenti anche dottrinali, non raggiungono un sufficiente stadio di concretezza con riferimento ai rapporti controversi ovvero alla fattispecie concreta. Trattasi, invero, di doglianze generiche e sommarie che non appaiono “calate” nella concreta realtà dei rapporti per cui è causa e che appaiono basate su un elenco generale e astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante agli orientamenti giurisprudenziali ivi espressi …”.
Il Tribunale ha perciò escluso che le carenze assertive inficianti l'intera prospettazione attorea potessero essere colmate con eterointegrazione mediante richiamo alla perizia tecnica di parte versata in atti, trattandosi, tra l'altro, ad avviso del Tribunale, di perizia non attendibile, siccome redatta (a dire dello stesso professionista allora officiato) in assenza della documentazione necessaria ai fini di un'adeguata ricostruzione dei rapporti oggetto di giudizio.
Ha quindi negato che la genericità delle allegazioni attoree potesse essere superata attraverso il ricorso allo strumento di cui all'art. 210 C.P.C., posto che:
“… la discrezionalità del Giudice con riguardo all'ordine di esibizione di un documento non deve mai essere ispirata da una funzione sostitutiva dell'onere della prova spettante alla parte e, sebbene essa sia subordinata all'istanza della parte, tale presupposto non vale a ridistribuire le incombenze istruttorie assegnate dall'art. 2697 cod. civ. …”;
ha aggiunto, ancora, che ostavano all'accoglimento dell'istanza ex art. 210 C.P.C. sia la circostanza che gli attori avessero rivolto alla banca la prodromica richiesta ex art. 119 TUB solo dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (e, quindi, tardivamente) sia il fatto che l'istanza stessa fosse diretta ad ottenere l'esibizione di documentazione che l'istituto bancario non era più onerato a conservare a cagione dello spirare del termine decennale indicato dall'art. 119, comma 4, TUB (donde la sua inesigibilità e conseguente inammissibilità del superiore petitum).
A conclusione del proprio iter argomentativo, poi, il giudicante, con un'argomentazione ad abundantiam, ha evidenziato che le allegazioni attoree, oltre che generiche – quindi meritevoli, per ciò solo, di reiezione –, fossero del tutto sfornite di un principio di prova.
E ciò in quanto, per un verso, non potevano ritenersi attendibili gli esiti della perizia di parte depositata in atti, e, per altro verso, la mancata produzione dei contratti impediva di apprezzarne i dedotti profili di nullità.
Da tutto quanto sinora rilevato si desume con chiarezza che il rigetto delle domande proposte in prime cure dagli odierni appellanti sia dipeso dalla genericità ed aspecificità delle allegazioni da costoro articolate a mezzo dell'atto di citazione.
Sicché, le ulteriori argomentazioni trasfuse nella sentenza di prime cure, afferenti al rigetto dell'istanza ex art. 210 C.P.C. ed alla carenza di prova delle pretese attoree, rappresentano il naturale corollario di tale rilevata e dirimente genericità. Ne consegue che gli odierni appellanti, al fine di ottenere la riforma, in senso a loro favorevole, della sentenza gravata, erano (e sono) onerati, anzitutto, a censurare la stessa confutando in modo specifico le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della ritenuta genericità delle allegazioni da essi prospettate in prime cure;
argomentazione, questa, assunta dal primo giudicante a ragione principale del rigetto delle domande attoree.
Orbene, gli appellanti hanno censurato tale capo della sentenza a mezzo del secondo motivo di appello, il quale, tuttavia, deve dichiararsi inammissibile – come già anticipato – per violazione del disposto di cui all'art. 342 C.P.C.
In specie, in tema di inammissibilità dell'appello giusta disciplina di cui all'art. 342 C.P.C., si osserva che il giudizio di appello, nel sistema delle impugnazioni, consente il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado, che costituisce l'oggetto dell'impugnazione. L'appello realizza, quindi, il principio del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame (espresso dal brocardo tantum devolutum quantum appellatum), e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata. Donde, l'appello si sostanzia in un mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La disciplina del mezzo di impugnazione di cui trattasi è stata oggetto di vari interventi di riforma, il primo dei quali, realizzato mediante la L. 26 novembre 1990, n. 353, ha accentuato il carattere di revisio prioris istantiae del giudizio di appello piuttosto che quello di novum iudicium. Ed infatti, come eminentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità:
«… si tratta, cioè, di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante (anche incidentale) attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di 'ripetere' il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga 'tutti' i punti già dibattuti in prima istanza …» (Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017).
Di talché, se il giudizio di appello non dà luogo ad un novum iudicium, dal momento che la cognizione del giudice del gravame rimane circoscritta alle questioni specificatamente dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione di specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, appare dirimente individuare i contenuti minimi che devono caratterizzare l'atto di appello (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione). La disamina di cui trattasi deve essere compiuta assumendo quale referente normativo l'art. 342
C.P.C., la cui formulazione originaria è stata modificata, da ultimo, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (intervento legislativo che ha previsto, altresì, la possibilità di pervenire ad una preliminare pronuncia di inammissibilità nei casi e nei modi di cui agli interpolati artt. 348 bis e 348 ter C.P.C.).
Sulla corretta interpretazione, alla luce della novella legislativa, di tale norma – il cui testo, al primo comma, dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” – si sono pronunciate, nel 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, traendo le fila dei principali approdi della giurisprudenza di legittimità diacronicamente succedutisi in ordine all'esatta interpretazione dei contenuti minimi dell'atto di appello, hanno precisato che la riforma del 2012 dell'art. 342 C.P.C.:
«… lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa …» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199/2017).
Donde, l'art. 342 C.P.C. richiede che la parte appellante ponga il giudice di secondo grado in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Ne consegue che l'appello è inammissibile per contrasto che la disciplina de qua ove manchi sia qualsiasi prospettazione alternativa in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti sia una chiara indicazione delle violazioni di legge lamentate e tali da poter condurre alla riforma richiesta.
Ciò precisato, si rileva che il secondo motivo di gravame si sostanzia in una scarna e del tutto apodittica affermazione di erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha qualificato come generico il contenuto dell'atto di citazione di prime cure. In altri termini, le censure articolate dagli appellanti – le quali dovrebbero, da un lato, delimitare i limiti delle questioni devolute alla cognizione del giudice d'appello e, dall'altro, fornire altrettanti spunti per una decisione diversa da quella appellata – non si confrontano in modo effettivo con le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della pronuncia impugnata.
Ed infatti, a fronte dell'articolato iter argomentativo seguito dal primo giudicante, il quale ha puntualmente e profusamente esposto le ragioni della rilevata genericità delle allegazioni attoree, gli odierni appellanti si sono limitati ad affermare che l'atto introduttivo del giudizio di prime cure “… è articolato in numerose pagine in cui si espongono le motivazioni giuridiche a sostegno delle domande articolate alla luce della Giurisprudenza dell'anno 2013 ed è supportato dalle risultanze della CTP del Dr. allegata agli atti ...” (v. pag. 26 dell'atto di appello). Per_1
Tale censura non può che ritenersi assolutamente aspecifica, e, come tale, inidonea a confutare l'iter motivazionale seguito al riguardo dal giudice a quo. Gli appellanti, difatti, al di là delle mere enunciazioni di principio sopra citate, non hanno esposto alcuna valida argomentazione giuridica che possa offrire concreti spunti per una decisione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure.
Non può tacersi, inoltre, anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità dell'esaminando motivo di gravame, che nel presente grado gli appellanti hanno depositato telematicamente, in allegato all'atto di citazione in appello, solo una parte dei documenti trasfusi nel proprio fascicolo di parte di prime cure. Non risultano depositati in atti, in specie, né l'atto di citazione di prime cure, né, tanto meno, la perizia tecnica di parte e gli estratti conto (i quali, come si trae dalla sentenza di primo grado, sono stati in origine prodotti dalla società appellante e dai fideiussori, seppur non integralmente).
Donde, la mancata produzione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure ne impedisce, in radice, la disamina, con la conseguenza che nessuna verifica potrebbe comunque effettuarsi in merito al suo contenuto al fine di verificare – in ipotesi – la fondatezza o meno, nel merito, delle doglianze articolate, al riguardo, nell'atto di gravame.
L'inammissibilità del secondo motivo di appello, cui consegue la conferma della sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato le domande proposte dagli odierni appellanti a causa della genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, comporta, quale naturale corollario, l'infondatezza anche del primo motivo di gravame, che, quindi, deve essere rigettato.
A mezzo di tale doglianza, come ampiamente sintetizzato retro sub 1., gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 C.P.C., da essi formulata in prime cure.
In parte qua, tuttavia, la sentenza gravata è esente da censure, giacché il primo giudicante rettamente ha rigettato tale istanza sul presupposto della genericità delle allegazioni attoree e della carenza di qualsivoglia principio di prova di riscontro da offrirsi dagli attori stessi.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale, d'altronde, lo strumento di cui all'art. 210
C.P.C. non può assolvere, all'interno del processo e per come plasmato dalla disciplina codicistica, la funzione di colmare le carenze probatorie, e, ancor prima, di allegazione, in cui siano incorse le parti. Del pari, neanche poteva (e può) trovare accoglimento la richiesta di CTU, la quale, se disposta, assolverebbe ad una funzione meramente esplorativa.
*
Il motivo sub 3., dev'essere anch'esso disatteso. Il Tribunale, in retta applicazione del principio di soccombenza, ha posto a carico degli attori il pagamento, in favore dell'istituto di credito convenuto, delle spese di lite, dato l'integrale rigetto delle domande da loro proposte.
*
Al rigetto dell'appello segue, in ossequi al principio della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solito, alla rifusione delle spese processuali a pro' delle parti appellate.
Ciò posto, i detti compensi si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min.
Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte d'appello Valore della causa: indeterminabile – complessità bassa fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 709,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 1.735,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 749,00 totale € 5.745,40
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ec art. 350 cod. proc. cov. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
quanto alla spettanza del detto compenso, ritiene la Corte doversi liquidare un unico onorario in favore delle appellate in qualità di procuratrice e mandataria di Controparte_2 CP_3
e rappresentata per procura speciale da
[...] Controparte_4 CP_3
Dette parti, pur essendo intervenute in giudizio, nella rispettiva qualità di cessionarie del credito sub iudice, con distinti atti ed avendo anche nel corso del giudizio mantenuto tale formale autonomia, risultano esser state assistite dal medesimo professionista, che, pur patrocinando una pluralità di soggetti, ha svolto un'unica difesa, versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. civ., n. 29651/2018; Cass. civ., n. 11591/2015), il che ha comportato la trattazione delle medesime questioni in prestazione intellettuale sostanzialmente unitaria.
Ne consegue la liquidabilità di un unico compenso, sul quale la Corte, per le ragioni già esposte in punto di assoluta identità delle questioni trattate, non ritiene di dover applicare la
(facoltativa) maggiorazione di cui all'art. 4 D.M. 55/2014.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art.
13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza N. 866, emessa dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico, in data 5.12.2022 e pubblicata in data 12.12.2022; appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
; Parte_2
Parte_3 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
e di:
in qualità di procuratrice e mandataria di quale Controparte_2 CP_3 cessionaria pro soluto da in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore; con l'intervento di:
rappresentata, in forza di procura speciale da in Controparte_4 CP_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in solido:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
; Parte_2
Parte_3 alla rifusione:
2.1) in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_1 del corrente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.745,40 per onorario oltre accessori come per legge;
2.2) in favore di in qualità di procuratrice e mandataria di Controparte_2 CP_3 nonché di delle spese del corrente giudizio, che liquida in complessivi CP_4 CP_4 euro 5.745,40 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 17.10.2025
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere relatore
(dott. Augusto SABATINI)