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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3574 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2695/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. PE ON Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. LA LL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2695/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. C.F._2 Parte_3
); elettivamente domiciliati in Avellino, via E. Fioretti n. 12, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Domenico Fioretti, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AL SO;
appellanti
CONTRO
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliate in Roma, via Lima, presso lo studio dell'avv. Danilo Lombardo, che le rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 20 appellate
Avente ad oggetto: rapporti bancari - fideiussioni - nullità - ripetizione indebito
Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_3 Parte_1
Parte_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto per la riforma integrale della sentenza n.6648/2024, rep.
n.5837/2024 del 02.07.2024, emessa il 28.06.2024 e pubblicata in data 02.07.2024 (RG
n.40816/2023) del Tribunale di Milano, cons. rel. dott. Stefani, notificata il 26.07.2024, per tutti i gravi motivi esposti in atti e in narrativa, così provvedere:
a. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in motivazione, l'accoglimento totale della domanda proposta da in persona del proprio legale Parte_3
rapp.te p.t., e nel giudizio di opposizione a decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo RG. n. 40816/2023 Tribunale di Miano promosso contro e Controparte_1 CP_2
-in quanto ammissibile e fondata- e, per l'effetto, revocare e annullare la sentenza impugnata,
[...]
accogliendo integralmente la domanda di Parte Appellante per come proposta in I grado che qui si riproduce integralmente
1. Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Nola, in ragione dell'inesistenza di idonea clausola compromissoria d'individuazione del foro, che deroghi in via esclusiva al foro naturale del convenuto ex art.18 CPC esclusivamente competente, in ragione della qualità dei fidejussori Deducenti, consumatori -anche se soci di
capitale- e persone fisiche residenti nel comune di AN, ricompreso nel circondario del
Tribunale di Nola e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023
(RG.18090/2023) emesso il 14.07.2023 dal Tribunale di Milano e notificato in data 22.09.2023, nei confronti di e di Cass.9479/2023 e Tribunale di Bari Parte_1 Controparte_3
ordinanza del 12.12.2023-
pagina 2 di 20 2. Accertare e dichiarare l'inesistenza di obbligazioni da parte di e di Parte_1
nei confronti di perché le fidejussioni specifiche di Parte_2 Controparte_1
€.325.000,00 rilasciate dai predetti Opponenti sono in favore esclusivamente di e, CP_2
per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023, meglio specificato all'alinea 1) delle presenti conclusioni, nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 ed in favore di per l'intero importo ingiunto, in quanto la Banca è priva di Controparte_1
legittimazione attiva, processuale e di titolarità del credito nei loro confronti -il richiamo alla fidejussione operato dal Giudice nell'ordinanza del 12.03.2024 non risulta condivisibile perché il decreto ingiuntivo è stato richiesto dalla non beneficiaria della garanzia e è CP_1 CP_2
priva della procura speciale da parte di Controparte_1
3. Accertare e dichiarare, in via subordinata - nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di nullità e di revoca integrale-, l'esistenza di obbligazioni da parte di Parte_1
e di esclusivamente nei confronti di e nei soli limiti di
[...] Parte_2 CP_2
€.1.068,55 -al netto dell'escussione del 90% e degli incassi precedenti-, ovvero pari al 10% dell'importo erogato -€.12.500,00- da , in quanto per il 90% è garantito dal fondo CP_2 gestito da non consente il rilascio di altre garanzie sull'importo assistito dal fondo ex CP_4
L.662/96 in ossequio all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23.09.2005-, già escusso, perché le fidejussioni specifiche di €.325.000,00 rilasciate dai predetti Opponenti sono in favore esclusivamente di e sono sovradimensionate CP_2 rispetto all'importo erogato da quest'ultima -anche in questo caso si richiama integralmente il contenuto dell'integrazione di cui all'alinea precedente-;
4. Accertare, dichiarare e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023, meglio specificato all'alinea 1) delle presenti conclusioni, nei confronti di e di Parte_1 ed in favore di , anche in funzione dell'eccesso di garanzia, ovvero, Parte_2 CP_2
in ulteriore subordine, ridurre nei confronti dei predetti e Parte_1 Parte_2
l'importo ingiunto in €.1.068,55 -al netto dell'escussione del 90% e degli incassi precedenti-;
5. Accertare e dichiarare, in via subordinata - nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di nullità e di revoca integrale-, l'esistenza di obbligazioni da parte di in favore Pt_3 di e di nei soli limiti di €.21.370,51, ovvero pari al 10% Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 20 dell'importo erogato -€.237.500,00- da -al netto dell'escussione del 90% e degli CP_1
Contr incassi precedenti-, in quanto per il 90% è garantito dal fondo gestito da -che non consente il rilascio di altre garanzie sull'importo assistito dal fondo ex L.662/96 in ossequio all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23.09.2005-, già escusso;
6. Accertare, dichiarare e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023, meglio specificato all'alinea 1) delle presenti conclusioni, ovvero, in ulteriore subordine, ridurre, nei confronti di l'importo ingiunto in €.21.370,51 in favore di;
Pt_3 Controparte_1
7. Accertare e rigettare per le ragioni esposte in atti e in narrativa -in ogni caso in cui il decreto ingiuntivo n.11937/2023, meglio specificato all'alinea 1) non sia stato dichiarato nullo o revocato- tutte le domande avversarie, con particolare riguardo a quella di a) condanna di Parte Opponente
ex art.96 CPC;
b) riduzione dell'importo ingiunto in una somma maggiore di €.1.068,55 in favore di ed €.21.370,51 in favore di;
CP_2 Controparte_1
8. Accertare, dichiarare e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023
(RG.18090/2023) emesso il 14.07.2023 dal Tribunale di Milano e notificato in data 22.09.2023, nei confronti di e di su iniziativa di e di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
che hanno richiesto, in maniera del tutto illegittima, l'ingiunzione nei confronti di CP_2
e di , per carenza di legittimazione attiva e processuale Parte_2 Parte_1
perché le fidejussioni del 06.08.2020 -il richiamo alla datazione delle fidejussioni successiva al
2005 e la pretesa assenza di intesa anticoncorrenziale operato dal Giudice nell'ordinanza del
12.03.2024 non risulta condivisibile perché in contrasto con Cass. SS.UU.41994/2021 e con i principi nomofilattici ivi contenuti-, sopra specificate, sono inefficaci, invalide e nulle per le
seguenti ragioni: a) nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale, cfr. Cass.
41994/2021, della clausola n.6 dello schema ABI di fidejussione rilevata nell'art.5 delle fidejussioni specifiche azionate -di deroga alla decadenza ex art.1957 CC-; b) reviviscenza della
decadenza ex art.1957 CC;
c) decorso del termine bimestrale di decadenza ex art.1957 CC;
9. Accertare e dichiarare la decadenza ex art.1957 CC, in ragione della nullità della clausola n.6 dello schema ABI di deroga al predetto articolo con contestuale reviviscenza dell'intervenuta decadenza per le Appellate Opposte in I grado dall'attivazione nei termini delle fidejussioni specifiche di €.325.000,00 rilasciate da e di Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 20 10. Accertare e dichiarare che la domanda monitoria di e di nei Controparte_1 CP_2
confronti di di e di ad oggetto la pretesa Pt_3 Parte_1 Controparte_5 condanna al pagamento di €.266.349,49 a e di €.14.008,71 a Controparte_1 CP_2
oltre accessori- è improcedibile per mancata realizzazione della relativa condizione di
[...]
procedibilità, rappresentata dalla obbligatorietà della mediazione ex D.LGS.28/2010 per la
domanda -anche monitoria- e quella relativa a questo giudizio -cfr. sentenza Cass.SS.UU.
n3452/2024 del 07.02.2024- mai richiesta da Parte Opposta. Si deve evidenziare che oggetto della mediazione (ALL.2 att.) n.644/2021/003 del 07.10.2021 era la domanda di accertamento,
ripetizione e risarcimento del danno avanzata dagli odierni Opponenti e che le convenute Opposte in I grado non hanno partecipato alla mediazione, per cui non risulta estensibile a loro vantaggio
l'effetto della mediazione incardinata da Parte Opponente;
11. Accertare e dichiarare nulli e revocare perché illeciti, o aventi causa illecita per contrarietà
alle norme di ordine pubblico i seguenti contratti:
Contr i. mutuo chirografario n.17929 di €.250.000,00 del 06.08.2020, garantito da ex L.662/96 fino ad €.225.000,00 -90% dell'importo erogato-;
ii. fidejussioni specifiche rilasciate il 05.08.2020 da e Parte_1 Parte_2 per €.325.000,00 nell'interesse di ed in favore esclusivamente di 2, Pt_3 Controparte_6
5 e 7 uguali alle clausole nn.2), 6) e 8) dello schema fidejussorio ABI-;
a) per violazione della soglia usura trimestralmente fissata dai Decreti del Ministero del Tesoro,
conseguentemente delle relative leggi penali -L. 108/96, L.24/2001 e art. 644 CP -cfr.
Cass.SS.UU.24675/2017, Cass. Civ., Sez. I, 8383/2024, 33964/2022: i) prevedono l'inclusione dell'estinzione anticipata e della capitalizzazione in ragione delle formula giuridica del TEG
“qualsiasi remunerazione, data o promessa, a qualsiasi titolo, riferita ad anno” per cui la pretesa assenza di usura del TEG, e non del TAN, dichiarata dal Giudice nell'ordinanza del 12.03.2024
non risulta condivisibile;
ii) la inutilizzabilità del Tasso soglia usura “mutui” perché la L.108/96 disponeva la creazione di categorie di rilevazione in funzione del negozio giuridico (c/c, mutuo,
leasing, sconti) per questioni di omogeneità ed organicità, cfr. Cass. civ. 12964/2021 e
16077/2022, e non può applicarsi il tasso soglia usura per la categoria “altri finanziamenti”-; b) per truffa contrattuale art. 640 CP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 CC;
c)
pagina 5 di 20 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1284 e 1346 CC, ovvero per mancanza di causa e dei contratti, -il richiamo alla presenza del TAN e dell' Pt_4 operato dal Giudice nell'ordinanza del 12.03.2024 non risulta condivisibile perché mancano le componenti di costo che hanno determinato il TEG, l' e il regime finanziario-; d) per Pt_4
violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede di cui agli artt.1175, 1176 e 1375 CC;
e)
per violazione del divieto di anatocismo ex art.120 D.LGS. 385/93 e art.1283 CC;
f) per violazione
del D.LGS. 385/93 (artt.115 e segg.) con conseguente declaratoria di nullità ex art.117 dei contratti medesimi;
nonché per tutte le ragioni esposte in atti e in narrativa, ovvero ridurre e/o
azzerare il credito presunto dalla Parte Opposta, in funzione delle ingenti somme già incassate, anche a fronte delle somme versate da;
Controparte_7
12. Accertare e dichiarare la violazione della L. 287/1990, articolo 2, comma 2, lettera a), in ragione del contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali -come affermato anche da Banca
d'Italia con il provvedimento n.55 del 02.05.2005, dall'AGCOM con il parere del 20.04.2005
n.14251 e dalla Cass. Civ. con le sentenze n.29810/2017 e SS.UU. n.41994/2021- dichiarando la nullità parziale delle fidejussioni specifiche elencate all'alinea 11) delle presenti conclusioni.
13. Accertare e dichiarare la nullità parziale, delle fidejussioni elencate all'alinea 11) delle presenti conclusioni per le seguenti ragioni: a) decadenza ex art.1957 CC;
b) invalidità,
inefficacia e nullità per identità delle predette fidejussioni allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, che la Banca d'Italia, con provvedimento n.55 del 02.05.2005, aveva ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, co. II, lett. a) della L.
287/1990, su parere dell'AGCOM del 20.04.2005 n.14251 dichiarando, tra l'altro, la nullità della clausola n.6) del predetto modulo ABI, rilevata anche nei moduli di fidejussione elencate all'alinea
11) delle presenti conclusioni con la numerazione sopra precisata -Cass. SS.UU. sentenza
n.41994/2021-; c) sussistenza del fumus boni iuris;
d) sussistenza del periculum in mora -decreto
ingiuntivo illegittimamente concesso per tutte le ragioni sopra esposte-; e) sussistenza dei gravi motivi.
14. Accertare e dichiarare illegittime, e dunque non dovute, perché mai correttamente pattuite e, dunque, indebite tutte le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, dalla Parte Attrice, in relazione ai
rapporti indicati negli alinea precedenti ed ordinare la immediata restituzione alla stessa società.
pagina 6 di 20 15. Accertare e dichiarare inefficaci ed invalide tutte le operazioni poste in essere dalla Banca
Convenuta, per tutti i rapporti di cui agli alinea precedenti, incluse le variazioni delle condizioni economiche e contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli alla Parte Attrice.
16. Accertare e dichiarare illegittimo l'incasso già avvenuto delle somme -corrispondenti al 90% dei presunti crediti relativi ai rapporti elencati all'alinea 11) delle presenti conclusioni, sub i) e Contr ii)- che sono state o che saranno pagate a e a da in Controparte_1 CP_2
conseguenza della attivazione del fondo di garanzia ex L.662/96 e disporne la restituzione - maggiorate delle spese e degli agi dell' e/o dell' Controparte_8 Controparte_9
a Parte Deducente, in considerazione dell'illegittima escussione -tenuto conto delle
[...]
molteplici criticità e vizi dei crediti pretesi da e da e Controparte_1 CP_2 dell'altrettanto illegittima emissione dei relativi avvisi e/o delle relative cartelle.
17. In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed
extracontrattuale di e di in ordine a tutti i rapporti oggetto del Controparte_1 CP_2 presente atto, ed accertare il reale rapporto dare/avere tra le parti”;
18. Rimettere sul ruolo il fascicolo per il conferimento dell'incarico al CTU, iscritto nelle liste degli esperti contabili della Corte d'Appello di Milano, che non abbia mai ricoperto il ruolo di CTP per conto di una Banca e/o di una cessionaria di Intermediari finanziari, secondo i quesiti riportati nella sezione in via istruttoria, ovvero secondo quelli che l'Ill.ma Corte vorrà disporre.
19. Accertare e rigettare tutte le eccezioni e domande avversarie contenute nella comparsa di costituzione delle appellate.
Condannare , entrambe in persona dei rispettivi Controparte_10
legali rappresentanti p.t. al pagamento, non in solido, di spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA, ed accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio – da determinare secondo il relativo scaglione di valore – con attribuzione in favore dei procuratori antistatari -previa riforma della illegittima statuizione della soccombenza processuale dichiarata in
I grado in danno della Deducente-.
In via Istruttoria,
pagina 7 di 20 ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente tecnico di acclarare l'effettivo rapporto credito/debito esistente tra le parti in relazione al rapporto indicato negli alinea precedenti delle conclusioni, in particolare per mutui su base annua ex art.2 L.108/96
i. accertare se il tasso indicato nel mutuo è inquadrabile nel TEG e ricomprende effettivamente tutte le voci di costo, escluse imposte e tasse, ai sensi di quanto stabilito dalla L.108/96. L.24/2001 e art.644 CP e se il TEG, come sopra determinato, violava la soglia usura per qualsiasi tipo di interesse convenuto, includendo tutte le commissioni e spese a qualsiasi titolo dovute, ai sensi della L.24/2001 e della SC.350/2013;
ii. accertare se il sistema di calcolo alla francese ha prodotto un aumento del tasso d'interesse dichiarato ed indicare la dimensione di tale aumento, nonché il TEG finale e se questo risultava ultra soglia usura;
iii. accertare se la ha violato le norme sulla trasparenza bancaria, evitando di esporre le componenti incluse nel CP_1
TAEG/ISC, ed il funzionamento delle pratiche di cui agli alinea precedenti, rendendo la controprestazione indeterminata e/o indeterminabile. In mancanza, dichiarare la nullità del contratto ex art.116 e art.117 TUB;
iv. determinare se il TEG, a norma della L.108/96 e della L.24/2001, abbia superato il tasso soglia usura, tempo per tempo vigente, anche nel corso dell'ammortamento e verificare l'eventuale presenza di anatocismo, vietato per legge, espungendone gli effetti;
v. accertare l'entità delle somme pagate da parte Attrice ed indicare le somme che devono essere riconosciute nell'ipotesi di nullità relativa (solo interessi e oneri art.1815 CC) o di nullità assoluta (tutto quanto pagato in funzione del negozio nullo ai sensi degli artt.1343 e 1418 CC);
vi. accertare e dichiarare, in ogni caso e per tutti i rapporti dedotti in giudizio, l'esatto rapporto dare/avere tra le parti”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
[...]
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
nel merito,
- laddove non dovesse ritenere rimossa la condizione di improcedibilità domanda formulata dagli odierni opposti, disporre un rinvio del giudizio al fine di consentire l'introduzione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010;
pagina 8 di 20 - rigettare tanto l'appello avversario, quanto ogni ulteriore domanda formulata dalla controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6648/2024, rep. n.
5837/2024, del 02.07.2024, resa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio recante n. R.G.
40816/2023, notificata in data 26.07.2024.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (per brevità, , oltre che Parte_3 Parte_3 Parte_1
e - (rispettivamente, Società debitrice e fideiussori, in virtù di
[...] Parte_2
contratto di mutuo chirografario n. 06/100/17929 concluso in data 6.08.2020 per complessivi euro 250.000,00 e di fideiussioni datate 5.8.2020) - proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 11937/2023 emesso in data 6-14.07.2023 e con il quale venivano ingiunti, in solido fra loro, al pagamento di euro 280.358,20, oltre interessi, di cui il 95% in favore di e il 5% in favore di Controparte_1 Controparte_11
2. Gli opponenti articolavano i seguenti motivi di opposizione:
(i) l'improcedibilità della domanda per l'omessa attivazione della mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche, da parte delle Società opposte;
(ii) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano (quale foro esclusivo previsto nel contratto di mutuo) in favore del “Tribunale di Nola”, in quanto i fideiussori erano residenti a [...] ed erano “consumatori”;
(iii) la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni sottoscritte da e Parte_1 per violazione dell'art. 2 legge 287/1990, in ragione di quanto deciso Parte_2 da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 e, per l'effetto, l'intervenuta decadenza dei creditori dall'azione contro i garanti ex art. 1957 c.c.; Contro (iv) la nullità parziale delle fideiussioni in quanto il debito è garantito sino all'80% da ex art.
4.4. d.m. 23.09.2005;
(v) il difetto di legittimazione attiva di nei confronti dei garanti, in Controparte_1
quanto le fideiussioni sono state rilasciate solo in favore di Controparte_12 recando in intestazione il riferimento a TT.le ; Controparte_13
(vi) la pattuizione di interessi, corrispettivi e moratori, sopra soglia di usura;
pagina 9 di 20 (vii) l'effetto anatocistico del piano di ammortamento;
(viii) la nullità del TAEG/ISC per indeterminatezza;
(ix) la truffa contrattuale ex art. 640 c.p.;
(x) infine, la nullità delle fideiussioni o del mutuo per “abuso di posizione dominante”.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6648/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024, così disponeva:
“1. rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 11937/2023;
3. condanna gli opponenti in solido a pagare la somma di euro 52.599,49, oltre interessi come in motivazione, in favore di e la somma di euro 2.758,17, oltre interessi Controparte_1
come in motivazione, in favore di i garanzia collettiva dei fidi;
Parte_5
4. condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili, nonché le spese già liquidate nel decreto ingiuntivo”.
4. Il Tribunale di Milano così, essenzialmente, decideva le questioni proposte da parte opponente.
Quanto alla dedotta improcedibilità della domanda avanzata da parte opposta, il primo Giudice
evidenziava che – nel caso in esame – la mediazione obbligatoria fosse stata avviata dalla stessa opponente e che aveva avuto esito negativo;
inoltre, che l'individuazione (nella parte opposta) del soggetto tenuto ad avviare la mediazione obbligatoria è rilevante nel solo e diverso caso in cui la mediazione non sia stata svolta – quale fattispecie estranea a quello in decisione.
Ancora, la controversia era stata correttamente radicata avanti al Tribunale di Milano, non trovando applicazione il “foro del consumatore”, in quanto i fideiussori sono i soci di al 50% Parte_3 ciascuno, come da visura camerale prodotta in giudizio;
inoltre, l'art. 18) del contratto di mutuo prevedeva, quale “foro esclusivo”, il Tribunale di Milano e la competenza per territorio così individuata si estendeva ai rapporti di garanzia ex art. 32 c.p.c.
pagina 10 di 20 In ordine alle dedotte questioni di nullità delle fideiussioni, si osservava che le stesse erano
“fideiussioni specifiche” e non “fideiussioni omnibus” e che erano state sottoscritte nel mese di agosto 2020, tale che - ad esse - non si estendeva il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
Sotto altro profilo, non si riteneva fondata la dedotta nullità parziale delle fideiussioni - (per l'avvenuto rilascio di garanzia, sino all'80%, da - atteso che l'art.
4.4. d.m. 23.09.2005 CP_4 prevedeva che “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia assicurativa o bancaria” e i garanti non sono, né una Compagnia di Assicurazione, né una Banca;
quindi, i medesimi garantiscono “l'intero” e sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito;
infine, si rilevava che l'impegno fideiussorio fosse stato assunto nei confronti di entrambi i mutuanti.
Ulteriormente, venivano ritenute non fondate le doglianze relative all'usura ed all'anatocismo, stante il rispetto dei tassi di interesse alla soglia di usura prevista dal decreto Mef applicabile al caso in decisione;
nonché, tra l'altro, escludendosi qualsivoglia effetto anatocistico in relazione al
“piano di ammortamento alla francese”.
Infine, quanto al dedotto “abuso di posizione dominante”, il Tribunale di Milano riteneva poco chiara la relativa doglianza, così motivando a pg. 14 della statuizione impugnata:
“In citazione parte attrice ha dedotto la nullità delle fideiussioni, o del mutuo – l'allegazione non è chiara
– per abuso di posizione dominante.
In realtà sul punto l'allegazione è estremamente sintetica e generica (cfr. pagg. 33 e 34); la parte si è limitata ad invocare l'art. 86 del Trattato di Roma del 1957 e, in particolare, ha evidenziato la clausola d) della norma, che qualifica come pratica abusiva il fatto di “subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.”
Dopo di che, la parte ha ritenuto il Tribunale tenuto ad accertare ed a riconoscere la responsabilità pre- contrattuale, contrattuale ed extra contrattuale della parte opposta.
Non si comprende, però, in cosa sarebbe consistita la pratica abusiva e quale sarebbe la prestazione supplementare imposta priva di alcun nesso con l'oggetto del contratto”.
Peraltro, lo stesso Tribunale evidenziava che – in sede di precisazione delle conclusioni – la domanda non era stata riproposta e, dunque, doveva intendersi abbandonata. pagina 11 di 20 5. e hanno proposto quattro motivi di Parte_3 Parte_1 Parte_2
appello che, in seguito, verranno partitamente esaminati.
6. e Controparte_1 Controparte_14
(d'ora innanzi, ) si sono costituite nel presente giudizio e hanno concluso per
[...] CP_2 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza celebrata in data 5 febbraio 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa è stata avviata all'udienza del 26 novembre 2025, per discussione orale, avanti al Collegio, ex art. 350 bis
c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di incompetenza per territorio e, in particolare, per non avere valutato che:
- l'art. 18 del contratto di mutuo (che prevedeva il foro esclusivo di Milano) fosse stato sottoscritto solo dal debitore principale e non anche dai fideiussori;
- per questi ultimi, pertanto, trovano applicazione i fori generali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., così risultando competente il Tribunale di Nola, perché i garanti sono residenti a [...]
(NA);
- inoltre, che sussiste la competenza del Tribunale di Nola in quanto i medesimi garanti, in precedenza, avevano chiesto ingiunzione di consegna di documenti, avanti a quest'ultimo – ingiunzione che non era stata opposta, essendosi così formato giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
- i garanti, infine, sono “consumatori”, in quanto soci di una piccola media – impresa.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i profili di impugnazione, così indicati, non siano meritevoli di accoglimento.
In linea generale, si osserva che - per quanto risulta dal contratto di mutuo prodotto in giudizio
(doc. n. 1 appellate) - le parti avevano espressamente indicato quale “foro esclusivo” il Tribunale di pagina 12 di 20 Milano (avendo così previsto: “Art.18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - Il presente
Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Impresa e gli Enti
Finanziatori in occasione o in dipendenza del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di
Milano, fatte salve le competenze inderogabili di legge. Qualora l'Impresa sia persona fisica, per ogni controversia é competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Impresa medesima”).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 32 c.p.c., la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale - così risultando correttamente proposta la domanda giudiziale avanti al Tribunale di Milano.
Inoltre, si esclude che i garanti siano “consumatori” - (con presunzione, sino a prova contraria, della vessatorietà della clausola che stabilisce “come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, ex art. 33, comma 1, lett. u), Codice Consumo) - in quanto, dalla visura camerale prodotta in giudizio (doc. n. 5 appellanti), risulta Parte_1
essere il legale rappresentante ed amministratore unico della Società ed è socio al 50% unitamente a Parte_2
Di conseguenza, si esclude che le fideiussioni (docc. nn. 4 e 5 appellate) siano state rilasciate per finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa, risultando, anzi, evidente il collegamento funzionale fra quest'ultima e le garanzie personali assunte.
La natura di “piccola - media” impresa della Società appellante non consente, in ogni caso, di qualificare la stessa quale “consumatore”, in quanto persona giuridica che ha agito nell'esercizio della propria attività.
Infine, non appare fondato il dedotto “giudicato esterno” - sulla competenza per territorio - che gli appellanti ritengono essersi formato a seguito di emissione, da parte del Tribunale di Nola, di decreto ingiuntivo di consegna di documenti, (d.i. n. 2440/2021 del 9.12.2021 - Allegato “B21” appellanti), non opposto da parte delle appellate, in quanto, si trattava di domanda giudiziale differente rispetto a quelle proposte nel presente giudizio - (essendo solo stato ingiunto, in detta sede, a
“ ed a , in solido, di consegnare senza dilazione alla parte ricorrente Controparte_1 CP_2 copia del contratto di mutuo chirografario n. 17929 di €.250.000,00 del 06.08.2020, stipulato da
[...]
, nonché copia delle fideiussioni rilasciate da e Parte_3 Parte_1 per €.325.000,00”). Parte_2
pagina 13 di 20 Pertanto, alcun giudicato - sulla competenza territoriale del Tribunale di Nola - appare invocabile nella presente controversia, stante la diversità di petitum e causa petendi.
II. Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado per avere accertato la procedibilità della domanda giudiziale avanzata dalle allora parti opposte, sebbene la procedura di mediazione obbligatoria - alla quale queste ultime non partecipavano - fosse stata avviata da parte opponente ed avesse ad oggetto la differente domanda di accertamento e di ripetizione di poste indebite e non, invece, la domanda di adempimento proposta in sede monitoria.
La censura in esame appare non fondata.
Il primo Giudice, sul punto, ha così motivato a pg. 9 della sentenza impugnata:
“L'eccezione è infondata, perché l'oggetto del procedimento obbligatorio di mediazione è la controversia di natura bancaria, oggettivamente intesa, pendente tra le parti e quindi è indifferente la parte che l'abbia introdotto. Il riferimento soggettivo rileva solo ai fini della individuazione della parte onerata, la cui
domanda diverrebbe improcedibile in caso di mancato esperimento. D'altra parte, sarebbe davvero priva
di senso e contraria ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la rinnovazione del procedimento di mediazione, già infruttuosamente esperito”.
La valutazione effettuata dal Tribunale di Milano risulta meritevole di conferma.
E' documentale che la mediazione obbligatoria sia stata svolta su iniziativa di parte opponente.
Risulta, in particolare, che le banche appellate siano state convocate in mediazione - con istanza depositata dagli odierni appellanti in data 21.09.2021- ed avente ad oggetto, quali “rapporti contestati”: “1. Mutuo chirografario n. 17929 di euro 250.000,00 del 06.08.2020; 2. Fideiussioni rilasciate da e 3. Garantito da in Parte_1 Parte_2 Controparte_7 ragione dell'ammissione al fondo di garanzia per le p.i. ex Legge 662/96 fino ad euro 225.000,00; co - finanziato da per euro 12.500,00; risarcimento danno per equivalente e per via CP_2
equitativa ex art. 1226 c.c.; violazione (TUB) artt. 115 e segg. D.lgs. 385/1993; anatocismo;
illegittima capitalizzazione trimestrale;
art. 1283 c.c.; responsabilità contrattuale ed extra contrattuale artt. 1175, 1176, 1375, 1284, 1343, 1346, 1418, 1815, 1832, 2043 c.c.; artt. 640 e 644
pagina 14 di 20 c.p., L. 108/96, L.24/2001; truffa e usura;
nullità delle fideiussioni per identità a moduli ABI”
(così, Allegati B4 e B5 appellanti).
Di conseguenza, l'ampio oggetto dell'istanza di mediazione obbligatoria, così come proposta dalle appellanti, aveva ad oggetto tutte le questioni, poi, proposte nel presente giudizio ed oggetto della decisione di prime cure.
La condizione di procedibilità deve, pertanto, intendersi soddisfatta.
III. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado, per non avere dichiarato la nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate da Parte_1
e da per due distinti profili: Parte_2
(i) innanzi tutto, per non avere il Tribunale di Milano valutato che:
- il loro contenuto riproduce le clausole dichiarate nulle da Banca D'Italia con il provvedimento n. 55/2005;
- di conseguenza, non è decisivo il fatto che le fideiussioni siano “specifiche” e siano state sottoscritte “nell'anno 2020”.
Per tali ragioni, gli appellanti ritengono che la clausola presente in entrambe le fideiussioni e che deroga all'art. 1957 c.c. sia nulla e riviva la disciplina codicistica, con conseguente decadenza dei creditori dall'azione contro i garanti.
Ritengono, inoltre, che – nel caso di specie – trovino applicazione i commi 2° e 3° dell'art. 1957
c.c., in base ai quali - laddove l'impegno fideiussorio sia limitato alla durata della garanzia, il creditore deve proporre istanza al debitore principale entro “due mesi” dalla scadenza dell'obbligazione principale.
(ii) Ulteriormente, gli appellanti prospettano che la decisione sia erronea:
- per violazione della “competenza monocratica” del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la causa stata decisa dalla VI^ Sezione Civile del Tribunale di Milano, in composizione collegiale, quale “Tribunale delle Imprese”;
- inoltre, in quanto la decisione è stata emessa dal “Tribunale delle Imprese”, senza che vi sia stata una preventiva statuizione di incompetenza da parte del Tribunale Ordinario;
pagina 15 di 20 - quindi, per essere stato richiesto il pagamento di “un contributo unificato integrativo” e che ritengono non dovuto.
Ciò premesso, la Corte ritiene che entrambi i profili di censura non siano fondati, per le seguenti principali ragioni.
(i) Quanto alla prima questione proposta da parte appellante, si osserva - in via assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione - che, quand'anche si accedesse all'interpretazione offerta dalla stessa e, dunque, si ritenesse possibile l'applicazione dei principi stabiliti da
Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005, alle “fideiussioni specifiche” rilasciate
“nell'anno 2020” da e da in ogni caso - da ciò - Parte_1 Parte_2 non potrebbe conseguire la declaratoria di decadenza dell'azione delle Banche contro questi ultimi, ex art. 1957 c.c.
Invero, come risulta dai documenti prodotti in giudizio, la risoluzione del contratto di mutuo è
avvenuta con comunicazione scritta del 13.12.2022 e il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data 9.5.2023, quindi, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957, 1° comma, c.c. - (così come risulta dai documenti nn. 8 - 12 prodotti dalle appellate e che constano delle comunicazioni pec 13.12.2022, unitamente alle prove di avvenuta consegna, sia alla debitrice, sia ai garanti, di risoluzione del contratto di mutuo e di richiesta di immediato pagamento delle somme dovute).
Inoltre, si osserva che - nelle fideiussioni specifiche sottoscritte dai garanti - non risulti pattuita alcuna limitazione dell'impegno fideiussorio allo stesso termine previsto per l'obbligazione principale.
Anzi, l'art. 5) delle fideiussioni specifiche (docc. nn. 4 e 5 cit.) prevedeva, tra l'altro, che “I diritti derivanti ai Finanziatori dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”.
(ii) Quanto al secondo profilo di censura, si osserva che il Tribunale di Milano, a pg. 8 della sentenza di primo grado, così scriveva:
“La decisione della causa è attribuita al collegio ex art. 50 bis, primo comma, n.3) c.p.c., in quanto in ragione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, di cui al
pagina 16 di 20 punto 8 delle conclusioni di parte attrice, la controversia è devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa dall'art. 33 legge n. 287/1990, quale è nel settore bancario l'intestata sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione del Tribunale”.
La doglianza in esame non affronta specificamente la motivazione del Giudice di primo grado e,
dunque, la ritenuta competenza collegiale della decisione (art. 50 bis c.p.c. cit.) da parte della
Sezione Specializzata in Materia di Impresa (art. 33 Legge 287/90 cit.).
Di conseguenza, in difetto di puntuale argomentazione volta a impugnare la ratio decidendi,
l'appello viene respinto.
IV. Con il quarto motivo, gli appellanti si dolgono della decisione di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di usurarietà
dei tassi di interesse pattuiti con il mutuo chirografario inter partes.
Parte appellante, sul punto, prospetta che:
- il tasso effettivo globale (TEG) è comprensivo di ogni remunerazione a qualsiasi titolo data o promessa, escluse imposte e tasse.
- Nel caso di specie (pg. 37 appello) “… i valori contrattuali sopra riportati - cfr. sezione di analisi della documentazione a corredo del monitorio - ovvero i soli tassi annui nominali corrispettivo, pari all'8,80%, e di mora, pari al 10,80%, … confrontandoli con i valori del
TSU correttamente determinati, come sopra precisato, sono, da soli ed ex contractu - senza
alcuna maggiorazione come invece prescrive la legge -, oltre la soglia usura prevista per la categoria dei mutui (6,475%)”.
Ad avviso di questa Corte, l'assunto è erroneo e appare, sul punto, meritevole di conferma la decisione di primo grado, laddove ha così motivato il rigetto della questione così proposta:
“Parte attrice ha allegato l'usurarietà del tasso corrispettivo e del tasso di mora pattuiti in contratto, indicati nella misura rispettivamente del 10,80% e del 12,80% (cfr. citazione, pag. 17). A tal fine la parte ha considerato quale tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula il valore del 6,475%, stabilito per i mutui ipotecari a tasso fisso dal decreto MEF del 25/6/2020.
La censura è infondata sotto vari profili. In primo luogo, diversamente da quanto allegato da parte attrice, il tasso debitore, fisso, indicato in contratto è pari al 5,50% e in caso di mora è prevista una maggiorazione di 2 punti, di modo che il relativo tasso è pari 7,80% [rectius: 7,50%]. Errato è anche il parametro preso a pagina 17 di 20 riferimento. Infatti, il finanziamento per cui è causa è un mutuo chirografario, non ipotecario. E' ovvio che la presenza dell'ipoteca costituisce una forte garanzia per il creditore, che consente l'applicazione di un tasso inferiore;
tale garanzia non c'è nel mutuo chirografario e quindi non è corretto considerare per tale tipologia di finanziamento il tasso soglia fissato per i mutui ipotecari. In effetti la tabella pubblicata con il citato decreto ministeriale prevede anche la voce “altri finanziamenti”, nella quale va ricompreso il mutuo chirografario per cui è causa;
il relativo tasso soglia è pari al 15,5125% per cui i valori del tasso debitore e del tasso di mora indicati nel contratto non sono usurari.
Il valore considerato da parte attrice è quello del TAEG, indicato in contratto nell'8,80%, cui la parte ha aggiunto ancora la percentuale del 2%, prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Premesso che i valori considerati da parte attrice (10,80% e 12,80%), sono comunque inferiori al tasso soglia di riferimento (15,5125%), l'operazione svolta non è corretta. Il TAEG, infatti, comprende anche gli oneri fiscali, che sono invece espressamente esclusi dal calcolo del TEG, a norma dell'art. 644, quarto comma, c.p., di modo che quell'indice non può essere preso come base di calcolo. Inoltre, la commissione di anticipata estinzione è un onere eventuale, che può sopravvenire durante l'esecuzione del contratto e dipende dalla scelta operata dal mutuatario e quindi non può rientrare nel calcolo del TEG, che deve invece essere effettuato al momento della conclusione del contratto, a norma dell'art. 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001”.
Invero - alla luce della rinnovata disamina dei documenti prodotti in giudizio - risulta, dal contratto di mutuo sottoscritto dalle parti, che il tasso corrispettivo fosse indicato nel 5,50% e il tasso di mora risultasse pari al 7,50% tenuto conto della prevista maggiorazione di due punti percentuali
(così, pg. 2 contratto prodotto sub doc. n. 1 dalle Banche1).
pagina 18 di 20 Inoltre, il “tasso soglia” per i “mutui chirografari” - come da decreto Mef 25.06.2020 prodotto in giudizio (allegato B22 appellanti) - era indicato nel 15,5125% sotto la voce “altri finanziamenti”, risultando da confermare - in assenza di specifica impugnazione - la valutazione del primo Giudice
circa la non riferibilità del rapporto contrattuale in esame nella categoria “mutui ipotecari”, in quanto il mutuo concluso fra le parti non era garantito da ipoteca.
Infine, risulta corretta l'ulteriore valutazione del primo Giudice circa il fatto che il calcolo del TEG contrattuale non possa essere fatto partendo dal “TAEG” (indicato in contratto nella misura dell'8,80%), in quanto - in via assorbente - “Il TAEG … comprende anche gli oneri fiscali, che sono invece espressamente esclusi dal calcolo del TEG, a norma dell'art. 644, quarto comma, c.p., di modo che quell'indice non può essere preso come base di calcolo” (così, sentenza cit.).
In ultimo, si osserva che l'appellante ha computato - a detti fini - anche la “commissione di estinzione anticipata” quale componente che - in quanto funzionale, non all'erogazione del credito, ma alla sua eventuale estinzione - si ritiene non debba essere valutata per il calcolo del TEG (così,
Cass. Civ., n. 7352/2022).
V. Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri prossimi ai minimi, in ragione del valore della controversia (= euro 52.599,49) - che è vicino al minimo dello scaglione di riferimento (euro 52.001, 00 - euro 250.000,00) - e tenuto conto delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude, in appello, la fase istruttoria).
I compensi vengono liquidati in complessivi euro 4.350,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale).
Si dà atto, ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da Parte_3 Parte_2
e nei confronti di e di
[...] Parte_1 Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la Controparte_14
sentenza n. 6648/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024 dal Tribunale di Milano;
- condanna e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, in solido fra loro, alla rifusione, in favore di e
[...] Controparte_1 [...]
delle ulteriori spese del Controparte_14
grado che liquida in complessivi euro 4.350,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA LL PE ON
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art.
4 - rubricato “interessi” - così prevedeva:
“Il Tasso di interesse nominale annuo del Mutuo è fisso per tutta la durata del Mutuo ed è pari al 5,50%, come indicato nel Documento di Sintesi.
Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) relativo al Mutuo è pari al 8,80 %. Ai fini del calcolo del Taeg si è tenuto conto, ove presente, anche della Commissione di intermediazione corrisposta dall'impresa all'intermediario del credito, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del Mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore degli Enti Finanziatori nella misura del tasso convenzionale sopra indicato (che verrà aggiornato, con le medesime modalità e scadenze sopra previste, anche in caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, ovvero di termine del piano di ammortamento, ai soli fini della determinazione del tasso di mora) maggiorato di 2 (due) punti percentuali in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. PE ON Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. LA LL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2695/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. C.F._2 Parte_3
); elettivamente domiciliati in Avellino, via E. Fioretti n. 12, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Domenico Fioretti, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AL SO;
appellanti
CONTRO
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliate in Roma, via Lima, presso lo studio dell'avv. Danilo Lombardo, che le rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 20 appellate
Avente ad oggetto: rapporti bancari - fideiussioni - nullità - ripetizione indebito
Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_3 Parte_1
Parte_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto per la riforma integrale della sentenza n.6648/2024, rep.
n.5837/2024 del 02.07.2024, emessa il 28.06.2024 e pubblicata in data 02.07.2024 (RG
n.40816/2023) del Tribunale di Milano, cons. rel. dott. Stefani, notificata il 26.07.2024, per tutti i gravi motivi esposti in atti e in narrativa, così provvedere:
a. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in motivazione, l'accoglimento totale della domanda proposta da in persona del proprio legale Parte_3
rapp.te p.t., e nel giudizio di opposizione a decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo RG. n. 40816/2023 Tribunale di Miano promosso contro e Controparte_1 CP_2
-in quanto ammissibile e fondata- e, per l'effetto, revocare e annullare la sentenza impugnata,
[...]
accogliendo integralmente la domanda di Parte Appellante per come proposta in I grado che qui si riproduce integralmente
1. Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Nola, in ragione dell'inesistenza di idonea clausola compromissoria d'individuazione del foro, che deroghi in via esclusiva al foro naturale del convenuto ex art.18 CPC esclusivamente competente, in ragione della qualità dei fidejussori Deducenti, consumatori -anche se soci di
capitale- e persone fisiche residenti nel comune di AN, ricompreso nel circondario del
Tribunale di Nola e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023
(RG.18090/2023) emesso il 14.07.2023 dal Tribunale di Milano e notificato in data 22.09.2023, nei confronti di e di Cass.9479/2023 e Tribunale di Bari Parte_1 Controparte_3
ordinanza del 12.12.2023-
pagina 2 di 20 2. Accertare e dichiarare l'inesistenza di obbligazioni da parte di e di Parte_1
nei confronti di perché le fidejussioni specifiche di Parte_2 Controparte_1
€.325.000,00 rilasciate dai predetti Opponenti sono in favore esclusivamente di e, CP_2
per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023, meglio specificato all'alinea 1) delle presenti conclusioni, nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 ed in favore di per l'intero importo ingiunto, in quanto la Banca è priva di Controparte_1
legittimazione attiva, processuale e di titolarità del credito nei loro confronti -il richiamo alla fidejussione operato dal Giudice nell'ordinanza del 12.03.2024 non risulta condivisibile perché il decreto ingiuntivo è stato richiesto dalla non beneficiaria della garanzia e è CP_1 CP_2
priva della procura speciale da parte di Controparte_1
3. Accertare e dichiarare, in via subordinata - nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di nullità e di revoca integrale-, l'esistenza di obbligazioni da parte di Parte_1
e di esclusivamente nei confronti di e nei soli limiti di
[...] Parte_2 CP_2
€.1.068,55 -al netto dell'escussione del 90% e degli incassi precedenti-, ovvero pari al 10% dell'importo erogato -€.12.500,00- da , in quanto per il 90% è garantito dal fondo CP_2 gestito da non consente il rilascio di altre garanzie sull'importo assistito dal fondo ex CP_4
L.662/96 in ossequio all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23.09.2005-, già escusso, perché le fidejussioni specifiche di €.325.000,00 rilasciate dai predetti Opponenti sono in favore esclusivamente di e sono sovradimensionate CP_2 rispetto all'importo erogato da quest'ultima -anche in questo caso si richiama integralmente il contenuto dell'integrazione di cui all'alinea precedente-;
4. Accertare, dichiarare e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023, meglio specificato all'alinea 1) delle presenti conclusioni, nei confronti di e di Parte_1 ed in favore di , anche in funzione dell'eccesso di garanzia, ovvero, Parte_2 CP_2
in ulteriore subordine, ridurre nei confronti dei predetti e Parte_1 Parte_2
l'importo ingiunto in €.1.068,55 -al netto dell'escussione del 90% e degli incassi precedenti-;
5. Accertare e dichiarare, in via subordinata - nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di nullità e di revoca integrale-, l'esistenza di obbligazioni da parte di in favore Pt_3 di e di nei soli limiti di €.21.370,51, ovvero pari al 10% Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 20 dell'importo erogato -€.237.500,00- da -al netto dell'escussione del 90% e degli CP_1
Contr incassi precedenti-, in quanto per il 90% è garantito dal fondo gestito da -che non consente il rilascio di altre garanzie sull'importo assistito dal fondo ex L.662/96 in ossequio all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23.09.2005-, già escusso;
6. Accertare, dichiarare e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023, meglio specificato all'alinea 1) delle presenti conclusioni, ovvero, in ulteriore subordine, ridurre, nei confronti di l'importo ingiunto in €.21.370,51 in favore di;
Pt_3 Controparte_1
7. Accertare e rigettare per le ragioni esposte in atti e in narrativa -in ogni caso in cui il decreto ingiuntivo n.11937/2023, meglio specificato all'alinea 1) non sia stato dichiarato nullo o revocato- tutte le domande avversarie, con particolare riguardo a quella di a) condanna di Parte Opponente
ex art.96 CPC;
b) riduzione dell'importo ingiunto in una somma maggiore di €.1.068,55 in favore di ed €.21.370,51 in favore di;
CP_2 Controparte_1
8. Accertare, dichiarare e, per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n.11937/2023
(RG.18090/2023) emesso il 14.07.2023 dal Tribunale di Milano e notificato in data 22.09.2023, nei confronti di e di su iniziativa di e di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
che hanno richiesto, in maniera del tutto illegittima, l'ingiunzione nei confronti di CP_2
e di , per carenza di legittimazione attiva e processuale Parte_2 Parte_1
perché le fidejussioni del 06.08.2020 -il richiamo alla datazione delle fidejussioni successiva al
2005 e la pretesa assenza di intesa anticoncorrenziale operato dal Giudice nell'ordinanza del
12.03.2024 non risulta condivisibile perché in contrasto con Cass. SS.UU.41994/2021 e con i principi nomofilattici ivi contenuti-, sopra specificate, sono inefficaci, invalide e nulle per le
seguenti ragioni: a) nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale, cfr. Cass.
41994/2021, della clausola n.6 dello schema ABI di fidejussione rilevata nell'art.5 delle fidejussioni specifiche azionate -di deroga alla decadenza ex art.1957 CC-; b) reviviscenza della
decadenza ex art.1957 CC;
c) decorso del termine bimestrale di decadenza ex art.1957 CC;
9. Accertare e dichiarare la decadenza ex art.1957 CC, in ragione della nullità della clausola n.6 dello schema ABI di deroga al predetto articolo con contestuale reviviscenza dell'intervenuta decadenza per le Appellate Opposte in I grado dall'attivazione nei termini delle fidejussioni specifiche di €.325.000,00 rilasciate da e di Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 20 10. Accertare e dichiarare che la domanda monitoria di e di nei Controparte_1 CP_2
confronti di di e di ad oggetto la pretesa Pt_3 Parte_1 Controparte_5 condanna al pagamento di €.266.349,49 a e di €.14.008,71 a Controparte_1 CP_2
oltre accessori- è improcedibile per mancata realizzazione della relativa condizione di
[...]
procedibilità, rappresentata dalla obbligatorietà della mediazione ex D.LGS.28/2010 per la
domanda -anche monitoria- e quella relativa a questo giudizio -cfr. sentenza Cass.SS.UU.
n3452/2024 del 07.02.2024- mai richiesta da Parte Opposta. Si deve evidenziare che oggetto della mediazione (ALL.2 att.) n.644/2021/003 del 07.10.2021 era la domanda di accertamento,
ripetizione e risarcimento del danno avanzata dagli odierni Opponenti e che le convenute Opposte in I grado non hanno partecipato alla mediazione, per cui non risulta estensibile a loro vantaggio
l'effetto della mediazione incardinata da Parte Opponente;
11. Accertare e dichiarare nulli e revocare perché illeciti, o aventi causa illecita per contrarietà
alle norme di ordine pubblico i seguenti contratti:
Contr i. mutuo chirografario n.17929 di €.250.000,00 del 06.08.2020, garantito da ex L.662/96 fino ad €.225.000,00 -90% dell'importo erogato-;
ii. fidejussioni specifiche rilasciate il 05.08.2020 da e Parte_1 Parte_2 per €.325.000,00 nell'interesse di ed in favore esclusivamente di 2, Pt_3 Controparte_6
5 e 7 uguali alle clausole nn.2), 6) e 8) dello schema fidejussorio ABI-;
a) per violazione della soglia usura trimestralmente fissata dai Decreti del Ministero del Tesoro,
conseguentemente delle relative leggi penali -L. 108/96, L.24/2001 e art. 644 CP -cfr.
Cass.SS.UU.24675/2017, Cass. Civ., Sez. I, 8383/2024, 33964/2022: i) prevedono l'inclusione dell'estinzione anticipata e della capitalizzazione in ragione delle formula giuridica del TEG
“qualsiasi remunerazione, data o promessa, a qualsiasi titolo, riferita ad anno” per cui la pretesa assenza di usura del TEG, e non del TAN, dichiarata dal Giudice nell'ordinanza del 12.03.2024
non risulta condivisibile;
ii) la inutilizzabilità del Tasso soglia usura “mutui” perché la L.108/96 disponeva la creazione di categorie di rilevazione in funzione del negozio giuridico (c/c, mutuo,
leasing, sconti) per questioni di omogeneità ed organicità, cfr. Cass. civ. 12964/2021 e
16077/2022, e non può applicarsi il tasso soglia usura per la categoria “altri finanziamenti”-; b) per truffa contrattuale art. 640 CP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 CC;
c)
pagina 5 di 20 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1284 e 1346 CC, ovvero per mancanza di causa e dei contratti, -il richiamo alla presenza del TAN e dell' Pt_4 operato dal Giudice nell'ordinanza del 12.03.2024 non risulta condivisibile perché mancano le componenti di costo che hanno determinato il TEG, l' e il regime finanziario-; d) per Pt_4
violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede di cui agli artt.1175, 1176 e 1375 CC;
e)
per violazione del divieto di anatocismo ex art.120 D.LGS. 385/93 e art.1283 CC;
f) per violazione
del D.LGS. 385/93 (artt.115 e segg.) con conseguente declaratoria di nullità ex art.117 dei contratti medesimi;
nonché per tutte le ragioni esposte in atti e in narrativa, ovvero ridurre e/o
azzerare il credito presunto dalla Parte Opposta, in funzione delle ingenti somme già incassate, anche a fronte delle somme versate da;
Controparte_7
12. Accertare e dichiarare la violazione della L. 287/1990, articolo 2, comma 2, lettera a), in ragione del contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali -come affermato anche da Banca
d'Italia con il provvedimento n.55 del 02.05.2005, dall'AGCOM con il parere del 20.04.2005
n.14251 e dalla Cass. Civ. con le sentenze n.29810/2017 e SS.UU. n.41994/2021- dichiarando la nullità parziale delle fidejussioni specifiche elencate all'alinea 11) delle presenti conclusioni.
13. Accertare e dichiarare la nullità parziale, delle fidejussioni elencate all'alinea 11) delle presenti conclusioni per le seguenti ragioni: a) decadenza ex art.1957 CC;
b) invalidità,
inefficacia e nullità per identità delle predette fidejussioni allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, che la Banca d'Italia, con provvedimento n.55 del 02.05.2005, aveva ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, co. II, lett. a) della L.
287/1990, su parere dell'AGCOM del 20.04.2005 n.14251 dichiarando, tra l'altro, la nullità della clausola n.6) del predetto modulo ABI, rilevata anche nei moduli di fidejussione elencate all'alinea
11) delle presenti conclusioni con la numerazione sopra precisata -Cass. SS.UU. sentenza
n.41994/2021-; c) sussistenza del fumus boni iuris;
d) sussistenza del periculum in mora -decreto
ingiuntivo illegittimamente concesso per tutte le ragioni sopra esposte-; e) sussistenza dei gravi motivi.
14. Accertare e dichiarare illegittime, e dunque non dovute, perché mai correttamente pattuite e, dunque, indebite tutte le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, dalla Parte Attrice, in relazione ai
rapporti indicati negli alinea precedenti ed ordinare la immediata restituzione alla stessa società.
pagina 6 di 20 15. Accertare e dichiarare inefficaci ed invalide tutte le operazioni poste in essere dalla Banca
Convenuta, per tutti i rapporti di cui agli alinea precedenti, incluse le variazioni delle condizioni economiche e contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli alla Parte Attrice.
16. Accertare e dichiarare illegittimo l'incasso già avvenuto delle somme -corrispondenti al 90% dei presunti crediti relativi ai rapporti elencati all'alinea 11) delle presenti conclusioni, sub i) e Contr ii)- che sono state o che saranno pagate a e a da in Controparte_1 CP_2
conseguenza della attivazione del fondo di garanzia ex L.662/96 e disporne la restituzione - maggiorate delle spese e degli agi dell' e/o dell' Controparte_8 Controparte_9
a Parte Deducente, in considerazione dell'illegittima escussione -tenuto conto delle
[...]
molteplici criticità e vizi dei crediti pretesi da e da e Controparte_1 CP_2 dell'altrettanto illegittima emissione dei relativi avvisi e/o delle relative cartelle.
17. In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed
extracontrattuale di e di in ordine a tutti i rapporti oggetto del Controparte_1 CP_2 presente atto, ed accertare il reale rapporto dare/avere tra le parti”;
18. Rimettere sul ruolo il fascicolo per il conferimento dell'incarico al CTU, iscritto nelle liste degli esperti contabili della Corte d'Appello di Milano, che non abbia mai ricoperto il ruolo di CTP per conto di una Banca e/o di una cessionaria di Intermediari finanziari, secondo i quesiti riportati nella sezione in via istruttoria, ovvero secondo quelli che l'Ill.ma Corte vorrà disporre.
19. Accertare e rigettare tutte le eccezioni e domande avversarie contenute nella comparsa di costituzione delle appellate.
Condannare , entrambe in persona dei rispettivi Controparte_10
legali rappresentanti p.t. al pagamento, non in solido, di spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA, ed accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio – da determinare secondo il relativo scaglione di valore – con attribuzione in favore dei procuratori antistatari -previa riforma della illegittima statuizione della soccombenza processuale dichiarata in
I grado in danno della Deducente-.
In via Istruttoria,
pagina 7 di 20 ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente tecnico di acclarare l'effettivo rapporto credito/debito esistente tra le parti in relazione al rapporto indicato negli alinea precedenti delle conclusioni, in particolare per mutui su base annua ex art.2 L.108/96
i. accertare se il tasso indicato nel mutuo è inquadrabile nel TEG e ricomprende effettivamente tutte le voci di costo, escluse imposte e tasse, ai sensi di quanto stabilito dalla L.108/96. L.24/2001 e art.644 CP e se il TEG, come sopra determinato, violava la soglia usura per qualsiasi tipo di interesse convenuto, includendo tutte le commissioni e spese a qualsiasi titolo dovute, ai sensi della L.24/2001 e della SC.350/2013;
ii. accertare se il sistema di calcolo alla francese ha prodotto un aumento del tasso d'interesse dichiarato ed indicare la dimensione di tale aumento, nonché il TEG finale e se questo risultava ultra soglia usura;
iii. accertare se la ha violato le norme sulla trasparenza bancaria, evitando di esporre le componenti incluse nel CP_1
TAEG/ISC, ed il funzionamento delle pratiche di cui agli alinea precedenti, rendendo la controprestazione indeterminata e/o indeterminabile. In mancanza, dichiarare la nullità del contratto ex art.116 e art.117 TUB;
iv. determinare se il TEG, a norma della L.108/96 e della L.24/2001, abbia superato il tasso soglia usura, tempo per tempo vigente, anche nel corso dell'ammortamento e verificare l'eventuale presenza di anatocismo, vietato per legge, espungendone gli effetti;
v. accertare l'entità delle somme pagate da parte Attrice ed indicare le somme che devono essere riconosciute nell'ipotesi di nullità relativa (solo interessi e oneri art.1815 CC) o di nullità assoluta (tutto quanto pagato in funzione del negozio nullo ai sensi degli artt.1343 e 1418 CC);
vi. accertare e dichiarare, in ogni caso e per tutti i rapporti dedotti in giudizio, l'esatto rapporto dare/avere tra le parti”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
[...]
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
nel merito,
- laddove non dovesse ritenere rimossa la condizione di improcedibilità domanda formulata dagli odierni opposti, disporre un rinvio del giudizio al fine di consentire l'introduzione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010;
pagina 8 di 20 - rigettare tanto l'appello avversario, quanto ogni ulteriore domanda formulata dalla controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6648/2024, rep. n.
5837/2024, del 02.07.2024, resa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio recante n. R.G.
40816/2023, notificata in data 26.07.2024.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (per brevità, , oltre che Parte_3 Parte_3 Parte_1
e - (rispettivamente, Società debitrice e fideiussori, in virtù di
[...] Parte_2
contratto di mutuo chirografario n. 06/100/17929 concluso in data 6.08.2020 per complessivi euro 250.000,00 e di fideiussioni datate 5.8.2020) - proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 11937/2023 emesso in data 6-14.07.2023 e con il quale venivano ingiunti, in solido fra loro, al pagamento di euro 280.358,20, oltre interessi, di cui il 95% in favore di e il 5% in favore di Controparte_1 Controparte_11
2. Gli opponenti articolavano i seguenti motivi di opposizione:
(i) l'improcedibilità della domanda per l'omessa attivazione della mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche, da parte delle Società opposte;
(ii) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano (quale foro esclusivo previsto nel contratto di mutuo) in favore del “Tribunale di Nola”, in quanto i fideiussori erano residenti a [...] ed erano “consumatori”;
(iii) la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni sottoscritte da e Parte_1 per violazione dell'art. 2 legge 287/1990, in ragione di quanto deciso Parte_2 da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 e, per l'effetto, l'intervenuta decadenza dei creditori dall'azione contro i garanti ex art. 1957 c.c.; Contro (iv) la nullità parziale delle fideiussioni in quanto il debito è garantito sino all'80% da ex art.
4.4. d.m. 23.09.2005;
(v) il difetto di legittimazione attiva di nei confronti dei garanti, in Controparte_1
quanto le fideiussioni sono state rilasciate solo in favore di Controparte_12 recando in intestazione il riferimento a TT.le ; Controparte_13
(vi) la pattuizione di interessi, corrispettivi e moratori, sopra soglia di usura;
pagina 9 di 20 (vii) l'effetto anatocistico del piano di ammortamento;
(viii) la nullità del TAEG/ISC per indeterminatezza;
(ix) la truffa contrattuale ex art. 640 c.p.;
(x) infine, la nullità delle fideiussioni o del mutuo per “abuso di posizione dominante”.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6648/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024, così disponeva:
“1. rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 11937/2023;
3. condanna gli opponenti in solido a pagare la somma di euro 52.599,49, oltre interessi come in motivazione, in favore di e la somma di euro 2.758,17, oltre interessi Controparte_1
come in motivazione, in favore di i garanzia collettiva dei fidi;
Parte_5
4. condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili, nonché le spese già liquidate nel decreto ingiuntivo”.
4. Il Tribunale di Milano così, essenzialmente, decideva le questioni proposte da parte opponente.
Quanto alla dedotta improcedibilità della domanda avanzata da parte opposta, il primo Giudice
evidenziava che – nel caso in esame – la mediazione obbligatoria fosse stata avviata dalla stessa opponente e che aveva avuto esito negativo;
inoltre, che l'individuazione (nella parte opposta) del soggetto tenuto ad avviare la mediazione obbligatoria è rilevante nel solo e diverso caso in cui la mediazione non sia stata svolta – quale fattispecie estranea a quello in decisione.
Ancora, la controversia era stata correttamente radicata avanti al Tribunale di Milano, non trovando applicazione il “foro del consumatore”, in quanto i fideiussori sono i soci di al 50% Parte_3 ciascuno, come da visura camerale prodotta in giudizio;
inoltre, l'art. 18) del contratto di mutuo prevedeva, quale “foro esclusivo”, il Tribunale di Milano e la competenza per territorio così individuata si estendeva ai rapporti di garanzia ex art. 32 c.p.c.
pagina 10 di 20 In ordine alle dedotte questioni di nullità delle fideiussioni, si osservava che le stesse erano
“fideiussioni specifiche” e non “fideiussioni omnibus” e che erano state sottoscritte nel mese di agosto 2020, tale che - ad esse - non si estendeva il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
Sotto altro profilo, non si riteneva fondata la dedotta nullità parziale delle fideiussioni - (per l'avvenuto rilascio di garanzia, sino all'80%, da - atteso che l'art.
4.4. d.m. 23.09.2005 CP_4 prevedeva che “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia assicurativa o bancaria” e i garanti non sono, né una Compagnia di Assicurazione, né una Banca;
quindi, i medesimi garantiscono “l'intero” e sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito;
infine, si rilevava che l'impegno fideiussorio fosse stato assunto nei confronti di entrambi i mutuanti.
Ulteriormente, venivano ritenute non fondate le doglianze relative all'usura ed all'anatocismo, stante il rispetto dei tassi di interesse alla soglia di usura prevista dal decreto Mef applicabile al caso in decisione;
nonché, tra l'altro, escludendosi qualsivoglia effetto anatocistico in relazione al
“piano di ammortamento alla francese”.
Infine, quanto al dedotto “abuso di posizione dominante”, il Tribunale di Milano riteneva poco chiara la relativa doglianza, così motivando a pg. 14 della statuizione impugnata:
“In citazione parte attrice ha dedotto la nullità delle fideiussioni, o del mutuo – l'allegazione non è chiara
– per abuso di posizione dominante.
In realtà sul punto l'allegazione è estremamente sintetica e generica (cfr. pagg. 33 e 34); la parte si è limitata ad invocare l'art. 86 del Trattato di Roma del 1957 e, in particolare, ha evidenziato la clausola d) della norma, che qualifica come pratica abusiva il fatto di “subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.”
Dopo di che, la parte ha ritenuto il Tribunale tenuto ad accertare ed a riconoscere la responsabilità pre- contrattuale, contrattuale ed extra contrattuale della parte opposta.
Non si comprende, però, in cosa sarebbe consistita la pratica abusiva e quale sarebbe la prestazione supplementare imposta priva di alcun nesso con l'oggetto del contratto”.
Peraltro, lo stesso Tribunale evidenziava che – in sede di precisazione delle conclusioni – la domanda non era stata riproposta e, dunque, doveva intendersi abbandonata. pagina 11 di 20 5. e hanno proposto quattro motivi di Parte_3 Parte_1 Parte_2
appello che, in seguito, verranno partitamente esaminati.
6. e Controparte_1 Controparte_14
(d'ora innanzi, ) si sono costituite nel presente giudizio e hanno concluso per
[...] CP_2 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza celebrata in data 5 febbraio 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa è stata avviata all'udienza del 26 novembre 2025, per discussione orale, avanti al Collegio, ex art. 350 bis
c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di incompetenza per territorio e, in particolare, per non avere valutato che:
- l'art. 18 del contratto di mutuo (che prevedeva il foro esclusivo di Milano) fosse stato sottoscritto solo dal debitore principale e non anche dai fideiussori;
- per questi ultimi, pertanto, trovano applicazione i fori generali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., così risultando competente il Tribunale di Nola, perché i garanti sono residenti a [...]
(NA);
- inoltre, che sussiste la competenza del Tribunale di Nola in quanto i medesimi garanti, in precedenza, avevano chiesto ingiunzione di consegna di documenti, avanti a quest'ultimo – ingiunzione che non era stata opposta, essendosi così formato giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
- i garanti, infine, sono “consumatori”, in quanto soci di una piccola media – impresa.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i profili di impugnazione, così indicati, non siano meritevoli di accoglimento.
In linea generale, si osserva che - per quanto risulta dal contratto di mutuo prodotto in giudizio
(doc. n. 1 appellate) - le parti avevano espressamente indicato quale “foro esclusivo” il Tribunale di pagina 12 di 20 Milano (avendo così previsto: “Art.18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - Il presente
Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Impresa e gli Enti
Finanziatori in occasione o in dipendenza del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di
Milano, fatte salve le competenze inderogabili di legge. Qualora l'Impresa sia persona fisica, per ogni controversia é competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Impresa medesima”).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 32 c.p.c., la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale - così risultando correttamente proposta la domanda giudiziale avanti al Tribunale di Milano.
Inoltre, si esclude che i garanti siano “consumatori” - (con presunzione, sino a prova contraria, della vessatorietà della clausola che stabilisce “come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, ex art. 33, comma 1, lett. u), Codice Consumo) - in quanto, dalla visura camerale prodotta in giudizio (doc. n. 5 appellanti), risulta Parte_1
essere il legale rappresentante ed amministratore unico della Società ed è socio al 50% unitamente a Parte_2
Di conseguenza, si esclude che le fideiussioni (docc. nn. 4 e 5 appellate) siano state rilasciate per finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa, risultando, anzi, evidente il collegamento funzionale fra quest'ultima e le garanzie personali assunte.
La natura di “piccola - media” impresa della Società appellante non consente, in ogni caso, di qualificare la stessa quale “consumatore”, in quanto persona giuridica che ha agito nell'esercizio della propria attività.
Infine, non appare fondato il dedotto “giudicato esterno” - sulla competenza per territorio - che gli appellanti ritengono essersi formato a seguito di emissione, da parte del Tribunale di Nola, di decreto ingiuntivo di consegna di documenti, (d.i. n. 2440/2021 del 9.12.2021 - Allegato “B21” appellanti), non opposto da parte delle appellate, in quanto, si trattava di domanda giudiziale differente rispetto a quelle proposte nel presente giudizio - (essendo solo stato ingiunto, in detta sede, a
“ ed a , in solido, di consegnare senza dilazione alla parte ricorrente Controparte_1 CP_2 copia del contratto di mutuo chirografario n. 17929 di €.250.000,00 del 06.08.2020, stipulato da
[...]
, nonché copia delle fideiussioni rilasciate da e Parte_3 Parte_1 per €.325.000,00”). Parte_2
pagina 13 di 20 Pertanto, alcun giudicato - sulla competenza territoriale del Tribunale di Nola - appare invocabile nella presente controversia, stante la diversità di petitum e causa petendi.
II. Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado per avere accertato la procedibilità della domanda giudiziale avanzata dalle allora parti opposte, sebbene la procedura di mediazione obbligatoria - alla quale queste ultime non partecipavano - fosse stata avviata da parte opponente ed avesse ad oggetto la differente domanda di accertamento e di ripetizione di poste indebite e non, invece, la domanda di adempimento proposta in sede monitoria.
La censura in esame appare non fondata.
Il primo Giudice, sul punto, ha così motivato a pg. 9 della sentenza impugnata:
“L'eccezione è infondata, perché l'oggetto del procedimento obbligatorio di mediazione è la controversia di natura bancaria, oggettivamente intesa, pendente tra le parti e quindi è indifferente la parte che l'abbia introdotto. Il riferimento soggettivo rileva solo ai fini della individuazione della parte onerata, la cui
domanda diverrebbe improcedibile in caso di mancato esperimento. D'altra parte, sarebbe davvero priva
di senso e contraria ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la rinnovazione del procedimento di mediazione, già infruttuosamente esperito”.
La valutazione effettuata dal Tribunale di Milano risulta meritevole di conferma.
E' documentale che la mediazione obbligatoria sia stata svolta su iniziativa di parte opponente.
Risulta, in particolare, che le banche appellate siano state convocate in mediazione - con istanza depositata dagli odierni appellanti in data 21.09.2021- ed avente ad oggetto, quali “rapporti contestati”: “1. Mutuo chirografario n. 17929 di euro 250.000,00 del 06.08.2020; 2. Fideiussioni rilasciate da e 3. Garantito da in Parte_1 Parte_2 Controparte_7 ragione dell'ammissione al fondo di garanzia per le p.i. ex Legge 662/96 fino ad euro 225.000,00; co - finanziato da per euro 12.500,00; risarcimento danno per equivalente e per via CP_2
equitativa ex art. 1226 c.c.; violazione (TUB) artt. 115 e segg. D.lgs. 385/1993; anatocismo;
illegittima capitalizzazione trimestrale;
art. 1283 c.c.; responsabilità contrattuale ed extra contrattuale artt. 1175, 1176, 1375, 1284, 1343, 1346, 1418, 1815, 1832, 2043 c.c.; artt. 640 e 644
pagina 14 di 20 c.p., L. 108/96, L.24/2001; truffa e usura;
nullità delle fideiussioni per identità a moduli ABI”
(così, Allegati B4 e B5 appellanti).
Di conseguenza, l'ampio oggetto dell'istanza di mediazione obbligatoria, così come proposta dalle appellanti, aveva ad oggetto tutte le questioni, poi, proposte nel presente giudizio ed oggetto della decisione di prime cure.
La condizione di procedibilità deve, pertanto, intendersi soddisfatta.
III. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado, per non avere dichiarato la nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate da Parte_1
e da per due distinti profili: Parte_2
(i) innanzi tutto, per non avere il Tribunale di Milano valutato che:
- il loro contenuto riproduce le clausole dichiarate nulle da Banca D'Italia con il provvedimento n. 55/2005;
- di conseguenza, non è decisivo il fatto che le fideiussioni siano “specifiche” e siano state sottoscritte “nell'anno 2020”.
Per tali ragioni, gli appellanti ritengono che la clausola presente in entrambe le fideiussioni e che deroga all'art. 1957 c.c. sia nulla e riviva la disciplina codicistica, con conseguente decadenza dei creditori dall'azione contro i garanti.
Ritengono, inoltre, che – nel caso di specie – trovino applicazione i commi 2° e 3° dell'art. 1957
c.c., in base ai quali - laddove l'impegno fideiussorio sia limitato alla durata della garanzia, il creditore deve proporre istanza al debitore principale entro “due mesi” dalla scadenza dell'obbligazione principale.
(ii) Ulteriormente, gli appellanti prospettano che la decisione sia erronea:
- per violazione della “competenza monocratica” del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la causa stata decisa dalla VI^ Sezione Civile del Tribunale di Milano, in composizione collegiale, quale “Tribunale delle Imprese”;
- inoltre, in quanto la decisione è stata emessa dal “Tribunale delle Imprese”, senza che vi sia stata una preventiva statuizione di incompetenza da parte del Tribunale Ordinario;
pagina 15 di 20 - quindi, per essere stato richiesto il pagamento di “un contributo unificato integrativo” e che ritengono non dovuto.
Ciò premesso, la Corte ritiene che entrambi i profili di censura non siano fondati, per le seguenti principali ragioni.
(i) Quanto alla prima questione proposta da parte appellante, si osserva - in via assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione - che, quand'anche si accedesse all'interpretazione offerta dalla stessa e, dunque, si ritenesse possibile l'applicazione dei principi stabiliti da
Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005, alle “fideiussioni specifiche” rilasciate
“nell'anno 2020” da e da in ogni caso - da ciò - Parte_1 Parte_2 non potrebbe conseguire la declaratoria di decadenza dell'azione delle Banche contro questi ultimi, ex art. 1957 c.c.
Invero, come risulta dai documenti prodotti in giudizio, la risoluzione del contratto di mutuo è
avvenuta con comunicazione scritta del 13.12.2022 e il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data 9.5.2023, quindi, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957, 1° comma, c.c. - (così come risulta dai documenti nn. 8 - 12 prodotti dalle appellate e che constano delle comunicazioni pec 13.12.2022, unitamente alle prove di avvenuta consegna, sia alla debitrice, sia ai garanti, di risoluzione del contratto di mutuo e di richiesta di immediato pagamento delle somme dovute).
Inoltre, si osserva che - nelle fideiussioni specifiche sottoscritte dai garanti - non risulti pattuita alcuna limitazione dell'impegno fideiussorio allo stesso termine previsto per l'obbligazione principale.
Anzi, l'art. 5) delle fideiussioni specifiche (docc. nn. 4 e 5 cit.) prevedeva, tra l'altro, che “I diritti derivanti ai Finanziatori dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”.
(ii) Quanto al secondo profilo di censura, si osserva che il Tribunale di Milano, a pg. 8 della sentenza di primo grado, così scriveva:
“La decisione della causa è attribuita al collegio ex art. 50 bis, primo comma, n.3) c.p.c., in quanto in ragione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, di cui al
pagina 16 di 20 punto 8 delle conclusioni di parte attrice, la controversia è devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa dall'art. 33 legge n. 287/1990, quale è nel settore bancario l'intestata sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione del Tribunale”.
La doglianza in esame non affronta specificamente la motivazione del Giudice di primo grado e,
dunque, la ritenuta competenza collegiale della decisione (art. 50 bis c.p.c. cit.) da parte della
Sezione Specializzata in Materia di Impresa (art. 33 Legge 287/90 cit.).
Di conseguenza, in difetto di puntuale argomentazione volta a impugnare la ratio decidendi,
l'appello viene respinto.
IV. Con il quarto motivo, gli appellanti si dolgono della decisione di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di usurarietà
dei tassi di interesse pattuiti con il mutuo chirografario inter partes.
Parte appellante, sul punto, prospetta che:
- il tasso effettivo globale (TEG) è comprensivo di ogni remunerazione a qualsiasi titolo data o promessa, escluse imposte e tasse.
- Nel caso di specie (pg. 37 appello) “… i valori contrattuali sopra riportati - cfr. sezione di analisi della documentazione a corredo del monitorio - ovvero i soli tassi annui nominali corrispettivo, pari all'8,80%, e di mora, pari al 10,80%, … confrontandoli con i valori del
TSU correttamente determinati, come sopra precisato, sono, da soli ed ex contractu - senza
alcuna maggiorazione come invece prescrive la legge -, oltre la soglia usura prevista per la categoria dei mutui (6,475%)”.
Ad avviso di questa Corte, l'assunto è erroneo e appare, sul punto, meritevole di conferma la decisione di primo grado, laddove ha così motivato il rigetto della questione così proposta:
“Parte attrice ha allegato l'usurarietà del tasso corrispettivo e del tasso di mora pattuiti in contratto, indicati nella misura rispettivamente del 10,80% e del 12,80% (cfr. citazione, pag. 17). A tal fine la parte ha considerato quale tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula il valore del 6,475%, stabilito per i mutui ipotecari a tasso fisso dal decreto MEF del 25/6/2020.
La censura è infondata sotto vari profili. In primo luogo, diversamente da quanto allegato da parte attrice, il tasso debitore, fisso, indicato in contratto è pari al 5,50% e in caso di mora è prevista una maggiorazione di 2 punti, di modo che il relativo tasso è pari 7,80% [rectius: 7,50%]. Errato è anche il parametro preso a pagina 17 di 20 riferimento. Infatti, il finanziamento per cui è causa è un mutuo chirografario, non ipotecario. E' ovvio che la presenza dell'ipoteca costituisce una forte garanzia per il creditore, che consente l'applicazione di un tasso inferiore;
tale garanzia non c'è nel mutuo chirografario e quindi non è corretto considerare per tale tipologia di finanziamento il tasso soglia fissato per i mutui ipotecari. In effetti la tabella pubblicata con il citato decreto ministeriale prevede anche la voce “altri finanziamenti”, nella quale va ricompreso il mutuo chirografario per cui è causa;
il relativo tasso soglia è pari al 15,5125% per cui i valori del tasso debitore e del tasso di mora indicati nel contratto non sono usurari.
Il valore considerato da parte attrice è quello del TAEG, indicato in contratto nell'8,80%, cui la parte ha aggiunto ancora la percentuale del 2%, prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Premesso che i valori considerati da parte attrice (10,80% e 12,80%), sono comunque inferiori al tasso soglia di riferimento (15,5125%), l'operazione svolta non è corretta. Il TAEG, infatti, comprende anche gli oneri fiscali, che sono invece espressamente esclusi dal calcolo del TEG, a norma dell'art. 644, quarto comma, c.p., di modo che quell'indice non può essere preso come base di calcolo. Inoltre, la commissione di anticipata estinzione è un onere eventuale, che può sopravvenire durante l'esecuzione del contratto e dipende dalla scelta operata dal mutuatario e quindi non può rientrare nel calcolo del TEG, che deve invece essere effettuato al momento della conclusione del contratto, a norma dell'art. 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001”.
Invero - alla luce della rinnovata disamina dei documenti prodotti in giudizio - risulta, dal contratto di mutuo sottoscritto dalle parti, che il tasso corrispettivo fosse indicato nel 5,50% e il tasso di mora risultasse pari al 7,50% tenuto conto della prevista maggiorazione di due punti percentuali
(così, pg. 2 contratto prodotto sub doc. n. 1 dalle Banche1).
pagina 18 di 20 Inoltre, il “tasso soglia” per i “mutui chirografari” - come da decreto Mef 25.06.2020 prodotto in giudizio (allegato B22 appellanti) - era indicato nel 15,5125% sotto la voce “altri finanziamenti”, risultando da confermare - in assenza di specifica impugnazione - la valutazione del primo Giudice
circa la non riferibilità del rapporto contrattuale in esame nella categoria “mutui ipotecari”, in quanto il mutuo concluso fra le parti non era garantito da ipoteca.
Infine, risulta corretta l'ulteriore valutazione del primo Giudice circa il fatto che il calcolo del TEG contrattuale non possa essere fatto partendo dal “TAEG” (indicato in contratto nella misura dell'8,80%), in quanto - in via assorbente - “Il TAEG … comprende anche gli oneri fiscali, che sono invece espressamente esclusi dal calcolo del TEG, a norma dell'art. 644, quarto comma, c.p., di modo che quell'indice non può essere preso come base di calcolo” (così, sentenza cit.).
In ultimo, si osserva che l'appellante ha computato - a detti fini - anche la “commissione di estinzione anticipata” quale componente che - in quanto funzionale, non all'erogazione del credito, ma alla sua eventuale estinzione - si ritiene non debba essere valutata per il calcolo del TEG (così,
Cass. Civ., n. 7352/2022).
V. Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri prossimi ai minimi, in ragione del valore della controversia (= euro 52.599,49) - che è vicino al minimo dello scaglione di riferimento (euro 52.001, 00 - euro 250.000,00) - e tenuto conto delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude, in appello, la fase istruttoria).
I compensi vengono liquidati in complessivi euro 4.350,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale).
Si dà atto, ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da Parte_3 Parte_2
e nei confronti di e di
[...] Parte_1 Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la Controparte_14
sentenza n. 6648/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024 dal Tribunale di Milano;
- condanna e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, in solido fra loro, alla rifusione, in favore di e
[...] Controparte_1 [...]
delle ulteriori spese del Controparte_14
grado che liquida in complessivi euro 4.350,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA LL PE ON
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art.
4 - rubricato “interessi” - così prevedeva:
“Il Tasso di interesse nominale annuo del Mutuo è fisso per tutta la durata del Mutuo ed è pari al 5,50%, come indicato nel Documento di Sintesi.
Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) relativo al Mutuo è pari al 8,80 %. Ai fini del calcolo del Taeg si è tenuto conto, ove presente, anche della Commissione di intermediazione corrisposta dall'impresa all'intermediario del credito, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del Mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore degli Enti Finanziatori nella misura del tasso convenzionale sopra indicato (che verrà aggiornato, con le medesime modalità e scadenze sopra previste, anche in caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, ovvero di termine del piano di ammortamento, ai soli fini della determinazione del tasso di mora) maggiorato di 2 (due) punti percentuali in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.