Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3574
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale

    La Corte ritiene che i garanti non siano consumatori, essendo soci di una società e che il foro esclusivo di Milano previsto nel contratto di mutuo sia valido e si estenda ai rapporti di garanzia. Si esclude inoltre la formazione di un giudicato esterno sulla competenza territoriale a seguito di un precedente decreto ingiuntivo di consegna documenti.

  • Rigettato
    Nullità delle fideiussioni per violazione normativa anticoncorrenziale e conseguente decadenza del creditore

    La Corte ritiene che, anche ammettendo l'applicazione dei principi relativi allo schema ABI alle fideiussioni specifiche del 2020, non sussiste la decadenza dell'azione dei creditori. La risoluzione del contratto di mutuo è avvenuta nel dicembre 2022 e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel maggio 2023, rispettando il termine semestrale dell'art. 1957 c.c. Inoltre, le fideiussioni non prevedono limitazioni di durata.

  • Rigettato
    Riduzione dell'obbligazione fideiussoria

    La Corte ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado che ha rigettato le eccezioni e domande degli opponenti, revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti al pagamento di somme ridotte. Le motivazioni specifiche relative a questa domanda subordinata non sono dettagliate nella parte della sentenza che respinge l'appello, ma rientrano nel rigetto complessivo delle domande degli appellanti.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme corrisposte e richiesta di restituzione

    La Corte ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado che ha rigettato le eccezioni e domande degli opponenti, revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti al pagamento di somme ridotte. Le motivazioni specifiche relative a questa domanda non sono dettagliate nella parte della sentenza che respinge l'appello, ma rientrano nel rigetto complessivo delle domande degli appellanti.

  • Rigettato
    Nullità parziale delle fideiussioni per violazione normativa antitrust

    La Corte ha respinto l'appello. Per quanto riguarda la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la Corte ha ritenuto che, anche ammettendo l'applicazione dei principi relativi allo schema ABI alle fideiussioni specifiche del 2020, non sussiste la decadenza dell'azione dei creditori ai sensi dell'art. 1957 c.c., poiché i termini per l'azione sono stati rispettati. Inoltre, le fideiussioni non prevedono limitazioni di durata.

  • Rigettato
    Rigetto delle domande avversarie

    La Corte ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado che ha rigettato le eccezioni e domande degli opponenti, revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti al pagamento di somme ridotte. Di conseguenza, le domande avversarie, nella misura in cui erano state accolte dal Tribunale, sono state confermate.

  • Accolto
    Procedibilità della domanda per mediazione obbligatoria

    La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale, ritenendo che la mediazione obbligatoria sia stata svolta su iniziativa di parte opponente e avesse ad oggetto tutte le questioni poi proposte nel giudizio. Pertanto, la condizione di procedibilità si intende soddisfatta.

  • Accolto
    Rigetto dell'appello e conferma della sentenza

    La Corte ha respinto l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3574
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3574
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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