Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 441
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Regolarità della notifica della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella a mani di un familiare convivente, citando la giurisprudenza della Cassazione sulla validità di tale forma di notifica e sulla presunzione di conoscenza da parte del destinatario.

  • Accolto
    Infondatezza eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la regolarità della notifica della cartella esclude il compimento della prescrizione e che, in ogni caso, il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella nei termini di legge per far valere la prescrizione relativa al periodo antecedente.

  • Accolto
    Mancanza di prova sulla strumentalità del bene mobile

    La Corte ha constatato che il contribuente non ha dimostrato la strumentalità del bene mobile oggetto del fermo amministrativo.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    Il giudice di prime cure aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a sanzioni al codice della strada, ma tale aspetto non è stato oggetto di appello specifico da parte dell'Agenzia delle Entrate, che si è concentrata sulla notifica della cartella per l'altra tipologia di tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 441
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 441
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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