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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1538/2020 depositato il 04/06/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1108/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 05/12/2019
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380201800003336000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta agli atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione propone appello avverso la sentenza, n. 1108/4/2019, con la quale la CTP di Foggia ha in parte dichiarato il difetto di giurisdizione e in parte ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro il preavviso di fermo relativo a due cartelle di pagamento.
Il giudice di prime cure, mentre per la cartella recante sanzioni al codice della strada ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, per l'altra cartella ha accolto il ricorso in mancanza della dimostrazione della notifica della cartella stessa.
Con l'appello, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – si duole della decisione e ne chiede la riforma rilevando che la cartella è stata correttamente notificata a mani di un familiare convivente dell'appellato.
Rileva inoltre l'infondatezza delle altre eccezioni sollevate dal contribuente. In particolare, stante la regolarità della notifica della cartella risulta infondata l'eccezione di prescrizione.
Si è costituito l'appellato contribuente che chiede il rigetto del gravame.
A seguito di decesso del difensore dell'appellante Agenzia, l'Ader, in data 3 ottobre 2024, ha trasmesso atto di costituzione di nuovo difensore (avv. Difensore_1) con contestuale istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio.
All'odierna udienza, il difensore del contribuente, riportandosi agli scritti, ha insistito per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
L'Agenzia delle entrate riscossione, che si era costituita in primo grado, contrariamente a quanto affermato in sentenza, ha dimostrato la regolare notifica della cartella a mani di un familiare convivente in data 18 maggio 2017.
Come affermato dalla Cassazione, "la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 175 del 2018); a mente della disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente".
Peraltro, "pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario" (Cass. 4160/2022).
L'accertata regolare notifica della cartella, pertanto, esclude il compimento della prescrizione. Peraltro, se il contribuente avesse voluto far valere l'eccezione di prescrizione per il periodo antecedente alla cartella avrebbe dovuto impugnarla nei termini di legge.
Nè, rispetto al preavviso di fermo, risulta che il contribuente abbia dimostrato in alcun modo la strumentalità del bene mobile oggetto del fermo stesso.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della regione Puglia - Sezione 26 di Foggia - accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese di questo grado nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1538/2020 depositato il 04/06/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1108/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 05/12/2019
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380201800003336000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta agli atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione propone appello avverso la sentenza, n. 1108/4/2019, con la quale la CTP di Foggia ha in parte dichiarato il difetto di giurisdizione e in parte ha accolto il ricorso di Resistente_1 contro il preavviso di fermo relativo a due cartelle di pagamento.
Il giudice di prime cure, mentre per la cartella recante sanzioni al codice della strada ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, per l'altra cartella ha accolto il ricorso in mancanza della dimostrazione della notifica della cartella stessa.
Con l'appello, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – si duole della decisione e ne chiede la riforma rilevando che la cartella è stata correttamente notificata a mani di un familiare convivente dell'appellato.
Rileva inoltre l'infondatezza delle altre eccezioni sollevate dal contribuente. In particolare, stante la regolarità della notifica della cartella risulta infondata l'eccezione di prescrizione.
Si è costituito l'appellato contribuente che chiede il rigetto del gravame.
A seguito di decesso del difensore dell'appellante Agenzia, l'Ader, in data 3 ottobre 2024, ha trasmesso atto di costituzione di nuovo difensore (avv. Difensore_1) con contestuale istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio.
All'odierna udienza, il difensore del contribuente, riportandosi agli scritti, ha insistito per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
L'Agenzia delle entrate riscossione, che si era costituita in primo grado, contrariamente a quanto affermato in sentenza, ha dimostrato la regolare notifica della cartella a mani di un familiare convivente in data 18 maggio 2017.
Come affermato dalla Cassazione, "la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 175 del 2018); a mente della disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente".
Peraltro, "pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario" (Cass. 4160/2022).
L'accertata regolare notifica della cartella, pertanto, esclude il compimento della prescrizione. Peraltro, se il contribuente avesse voluto far valere l'eccezione di prescrizione per il periodo antecedente alla cartella avrebbe dovuto impugnarla nei termini di legge.
Nè, rispetto al preavviso di fermo, risulta che il contribuente abbia dimostrato in alcun modo la strumentalità del bene mobile oggetto del fermo stesso.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della regione Puglia - Sezione 26 di Foggia - accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese di questo grado nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti per legge.