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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/12/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della Giudice Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2295/18 promossa da:
N.9/17 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
(P.I: , in persona dei Curatori dott. ed avv. Francesco Scutiero, rapp.ti e P.IVA_1 Parte_2 assistiti dall'avv. Francesco Spirito e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio legale di Salerno
Via Cantarella n.7, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
, (C.F.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Domenico CP_1 CodiceFiscale_1
CO in Salerno al C.so Garibaldi, n.153, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Costanza CO, Controparte_2 CodiceFiscale_2 presso il cui studio in Salerno al C.so Garibaldi, 153 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_2
, presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla Via Barbarulo n. 98 elettivamente domicilia, giusta
[...] procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 9 (CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Controparte_4 CodiceFiscale_4
Guarracino, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Nocera Inferiore (SA) alla via A.
Barbarulo n. 98, giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Risarcimento danni per inadempimento contrattuale (comodato) e pagamento penale.
Conclusioni: Come precisate dalle parti nelle comparse conclusionali in atti.
Svolgimento del Processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del fallimento Parte_1
(dichiarato con Sentenza n. 9/2017) conveniva in giudizio i Sigg. , , CP_1 Controparte_2
e per ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_4 danni (danno emergente e lucro cessante) e al pagamento della penale contrattuale.
La domanda si fonda sull'asserito inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di comodato del 30.05.2011, stipulato dalla fallita con il solo Sig. , avente ad oggetto un CP_1 impianto stradale di carburanti sito in Nocera Inferiore, alla Via Villanova.
In particolare, la Curatela contestava al Sig. : CP_1
1. La violazione dell'esclusiva sui rifornimenti a partire dal dicembre 2015.
2. L'omessa retrocessione dell'impianto dopo il recesso comunicato il 24.10.2016, con conseguente danno da deprezzamento e penale di € 250,00 giornalieri.
Gli altri convenuti ( , e ) venivano coinvolti per presunto concorso e CP_3 CP_4 Controparte_2 coadiuvanza nell'illecito, attraverso azioni pretestuose (intimazione di sfratto) e violazione dei doveri di custodia.
2. Provvedevano a costituirsi in giudizio i convenuti.
In particolare, i Sigg. , e sollevavano l'eccezione pregiudiziale di CP_2 CP_3 Controparte_4 rito relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la loro mancata partecipazione al contratto di comodato stipulato tra e . Parte_1 CP_1
Il Sig. , nel merito, contestava l'assunto attoreo, sostenendo la prevalenza CP_1 dell'inadempimento della società (per aver interrotto i rifornimenti dal 2015), Parte_1
pagina 2 di 9 evento che avrebbe legittimato la sua condotta in via di autotutela. Chiedeva, pertanto ed in via principale il rigetto della domanda attorea.
3. Il precedente giudice istruttore, ammetteva parzialmente la prova orale articolata dalle parti.
Veniva altresì assegnato al CTU, dott. , il seguente incarico: “
1. sulla base della Persona_1 documentazione in atti e della ulteriore documentazione da acquisirsi dalle parti previo accordo tra le stesse, nonché della documentazione pubblica reperibile – o in mancanza di documentazione utile sulla base dei valori mercato relativi ad attività analoghe – dica quale sia il presumibile valore degli utili ricavabile dalla vendita in regime di Con esclusiva di carburante e prodotto connessi da parte della in favore della impresa di Parte_1 CP_1 per il periodo tra il dicembre del 2015 e il 26.10.2017; 2. dica quale sia il valore di godimento dell'impianto di distribuzione oggetto del comodato già in essere tra e la con riguardo al periodo tra il CP_1 Parte_1 dicembre del 2015 e il dicembre del 2017, indicato l'ipotetico canone figurativo mensile;
3. dica se l'impianto di distribuzione già oggetto del comodato abbia subito un deprezzamento a causa del mancato reimpiego dello stesso e quantifichi tale eventuale predita di valore, specificando i criteri utilizzati nell'esprimere il richiesto giudizio e indicando in particolare il valore dell'impianto al 26.10.2017 e all'attualità;
4. tenti la conciliazione tra le parti, anche ipotizzando i termini di una possibile cessione dell'impianto di distribuzione ai convenuti;
5. riferisca anche su richiesta delle parti ogni altro elemento utile”.
4. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data
09/07/2025, assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della Decisione
Sul Difetto di Legittimazione Passiva , e ) CP_3 CP_4 Controparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da convenuti , Controparte_3 CP_4
e è fondata e merita accoglimento.
[...] Controparte_2
Ai sensi degli Artt. 81 e 100 c.p.c., la legittimazione ad agire e a contraddire si identifica con la titolarità, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, l'azione della Curatela si fonda sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali scaturenti dal contratto di comodato del 30.05.2011 e dal patto di esclusiva ad esso collegato, rapporti che pagina 3 di 9 vedono come uniche parti il solo Sig. (comodatario/gestore) e la CP_1 Parte_1
(comodante/fornitrice).
e sono comproprietari del suolo, ma non parti del contratto di comodato. CP_3 Controparte_4
L'azione di sfratto da essi promossa (R.G. 6661/2017) attiene a un autonomo rapporto locativo e costituisce esercizio di un diritto di azione garantito, non un illecito civile di "coadiuvanza" all'inadempimento altrui, mancando qualsiasi prova di dolo o colpa grave nel suo esercizio.
è ugualmente estraneo al rapporto contrattuale. Controparte_2
La contestata violazione dei sigilli non integra di per sé la responsabilità in solido per le obbligazioni risarcitorie contrattuali in questione (lucro cessante e penale), che rimangono causalmente connesse all'inadempimento principale del comodatario.
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Sigg. , e CP_2 CP_3 CP_4
, con conseguente estromissione dal giudizio e rigetto delle domande attoree nei loro confronti.
[...]
La fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva rende assorbite le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dai Sigg. e relative alla presunta nullità dell'atto di CP_3 Controparte_4 citazione (Art. 164 c.p.c.) e all'inammissibilità della domanda per litispendenza o continenza (R.G.
6661/2017), venendo meno in radice la legitimatio ad causam dei convenuti.
Sull'Inadempimento Contrattuale
La domanda di risarcimento del danno per violazione dell'esclusiva (lucro cessante) è infondata.
L'istruttoria probatoria, in particolare la prova testimoniale, ha accertato che, a partire dal periodo 2015-
2016, la ha manifestato il proprio inadempimento rendendo impossibile o gravemente Parte_1 difficoltoso il rifornimento dell'impianto.
In particolare, la prova orale ha fornito i seguenti elementi:
Il primo teste di ha confermato di essersi recato presso l'impianto tra il 2015 e il CP_1
2016 e di non aver potuto fare rifornimento per la mancanza di carburante da parte della Parte_1
e che in seguito l'impianto riaprì con approvvigionamento diretto da TE LI (cfr. verbale
[...] del 28.11.2019: confermo la circostanza n. 3 della memoria dell'avv. CO in quanto mi rifornivo all'epoca dei fatti presso la pompa di benzina del ricordo che forse l'insegna era IP e poi ha cambiato per esigenza di CP_2
pagina 4 di 9 gestione. confermo che in qualche occasione non ho potuto fare rifornimento a causa della mancanza di carburante da parte delle violante petroli, circostanza questa riferitami da , tale fatto è accaduto tra il 2015 e il 2016. CP_1 confermo la circostanza n. 4 della memoria dell'avv. corvino in quanto proprio per l'assenza di rifornimento
l'impianto venne chiuso. confermo la circostanza n. 7 in quanto dopo che la violante non potè più fornire il carburante dopo un periodo di tempo l'impianto riaprì e seppi sempre dal sig. de vivo luigi che si era approvvigionato direttamente dalla rete di distribuzione TE LI).
Il secondo teste , ha confermato che l'impianto è rimasto chiuso per un periodo di tempo "poiché la ditta fornitrice non riforniva l'impianto" (Capo 3 e 4) (cfr. verbale del Parte_1
28.11.2019: sono a conoscenza dei fatti di causa perchè abito accanto al distributore. confermo la circostanza di cui al capo 3 poichè abitando vicino al distributore ho visto che l'impianto è rimasto chiuso per un periodo di tempo in quanto la ditta fornitrice violante petroli non riforniva l'impianto. tanto accadeva 4, 5 anni fa. confermo la circostanza n. 4 perchè non vi era carburante. confermo la circostanza n. 7, ho saputo che de vivo si rifornisse di carburante direttamente dalla società che a sua volta forniva la violante e che s non ricordo male si chiamava TE
LI).
Il teste di parte attrice (ex dipendente ), infine, non è stato in grado di smentire le Pt_1 circostanze precedenti il fallimento (2015-2016), limitandosi a confermare l'impossibilità di adempimento solo dopo l'apertura del fallimento (2017) (cfr. verbale del 28.11.2019: sono stato dipendente della con la mansione di impiegato prima del fallimento. dopodichè ho collaborato con la Parte_1 curatela per il reperimento di documentazione contabile. Sul capo 3 della memoria dell'avv. CO rispondo che intervenuto il fallimento non era più possibile adempiere ai contratti di fornitura. capo 4 della memoria dell'avv.
CO risponde non lo so. capo 7 risponde non so non sono a conoscenza. Preciso che dopo il fallimento il titolare della non poteva più operare e non so se il curatore si sia attivato per conservare la ordinaria gestione i miei Pt_1 contati con il curatore si sono limitati alla collaborazione nel reperimento della documentazione contabile).
In applicazione del principio dell'eccezione di inadempimento di cui all'Art. 1460 c.c., l'inadempimento della all'obbligo di fornitura (prestazione essenziale e corrispettiva del patto di Parte_1 esclusiva) ha legittimato la condotta del Sig. di rifornirsi altrove e di comunicare il recesso. CP_1 CP_2
Invero, nel contratto di fornitura, il mancato rifornimento costituisce la violazione della prestazione principale.
Non potendosi addebitare a la violazione dell'esclusiva per il periodo di interesse (dicembre CP_1
2015 – 26.10.2017), viene meno il titolo per il risarcimento del danno da lucro cessante richiesto dalla
Curatela.
pagina 5 di 9 Sulla Penale Contrattuale (Omessa Retrocessione)
Sebbene l'inadempimento della fornitrice abbia legittimato la risoluzione del contratto e il recesso, l'obbligo di riconsegna dell'impianto incombeva comunque sul comodatario. Tale riconsegna è mancata fino all'apposizione dei sigilli del 26.10.2017.
Il Tribunale ritiene che la penale non possa decorrere immediatamente dalla data di recesso (Ipotesi A:
24.10.2016) stante l'incertezza e la confusione determinata dalla sopravvenienza del fallimento e dai successivi scambi di comunicazioni.
Si accoglie, pertanto, l'Ipotesi B di decorrenza, in quanto la data del 17.04.2017 rappresenta il momento in cui la Curatela fallimentare (quale unico soggetto legittimato a gestire il patrimonio e richiedere il rilascio) ha formalmente intimato al Sig. la cessazione dell'utilizzo dell'impianto per intervenuta CP_1 risoluzione.
Tale data fissa un termine certo e inequivocabile di esigibilità dell'obbligo di riconsegna, superando la tolleranza e l'incertezza del periodo precedente.
Calcolo della Penale (Ipotesi B):
Dies a quo: 17.04.2017 (Intimazione formale Curatela).
Dies ad quem: 26.10.2017 (Data di chiusura del periodo di calcolo CTU/Apposizione Sigilli).
Importo: € 48.000,00.
Il Sig. deve pertanto essere condannato al pagamento della penale contrattuale quantificata CP_1 dal CTU secondo l'Ipotesi B, pari a € 48.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno da deprezzamento si osserva il CTU ha ritenuto lo stesso
“indeterminabile” e, in ogni caso, l'ammontare della penale è tale da assorbire tale pregiudizio, in linea con la funzione tipica della clausola penale.
Sul punto il CTU riferisce testualmente: “Per quanto concerne il valore di godimento dell'impianto, la mancata acquisizione della documentazione contabile attestante il bilancio aziendale rende oltremodo, impossibile giungere ad una compiuta valutazione. Ed invero, tra gli allegati all'atto di citazione della Curatela attrice, al. n. 9, si rileva la “relazione di stima” che, pur constando di numero 96 pagine, sono state allegate esclusivamente le seguenti pagine: 1 (frontespizio), 2 e 3
(esplicitazione del sommario), 67 (ove viene evidenziata una riproduzione tabellare della valutazione degli asstes). Dalla mera
pagina 6 di 9 lettura della citata tabella è dato rilevare che il valore dell'impianto oggetto della vexata quaestio (Nocera Inferiore, Via
Villanova) è stato stimato in Euro 130.000,00 senza comprendere, per mancanza materiale delle precedenti pagine, il percorso tecnico prodromico alla prefata valutazione. Appare a dir poco apodittico evidenziare che la determinazione del valore di godimento dell'impianto di distribuzione presuppone la “conoscenza” di tutti gli elementi concernenti costi e ricavi aziendali per poter, di tal guisa, procedere con la relativa determinazione del valore di godimento. In altri e più immediati termini, il valore di godimento dell'impianto determinato esclusivamente in relazione ai volumi erogati è oltremodo riduttivo per poter esprimere la capacità dell'impianto di produrre ricchezza senza considerarne i relativi costi sostenuti. Dal verbale di consegna, allegato al contratto di comodato, si rileva che l'impianto per l'immagazzinamento e distribuzione di carburante in maniera esclusivamente generica consta di nn. 2 distributori a doppia erogazione, n. 1 distributore a singola erogazione, nn. 2 serbatoi da mc. 10 cadauno, n. 1 serbatoio da mc. 7,5, n. 1 serbatoio da mc. 5, n. 1 serbatoio da mc. 3 e da ulteriori beni. Ed invero, senza pretesa alcuna di esaustività, per procedere con una, seppur approssimativa, valutazione di stima dei prefati bene occorreva, quanto meno, riscontrare al carteggio processuale le fatture di acquisto, le caratteristiche tecniche, verifiche in ordine alla corretta manutenzione degli impianti, nonché ogni ulteriore informazione in ordine allo stato di conservazione e manutenzione degli stessi. L'assenza della citata documentazione non ha consentito allo scrivente di espletare alcuna connessa valutazione”.
Sulla condanna per lite temeraria
Infine, le istanze di condanna per lite temeraria (Art. 96 c.p.c.) avanzate dai convenuti , e CP_2 CP_3
, pur in presenza di una domanda rivelatasi infondata nei loro confronti, devono essere Controparte_4 rigettate. Non sussistono, infatti, i presupposti soggettivi della mala fede o della colpa grave in capo alla attrice, la quale ha agito per tutelare la massa fallimentare, sebbene l'estensione della domanda agli Pt_3 altri convenuti non sia stata supportata da sufficienti elementi probatori.
Sulle Spese di Lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base del decisum, come in dispositivo.
A. Spese tra Curatela e , , CP_2 CP_3 Controparte_4
Si ritiene equa la compensazione integrale delle spese tra la e i convenuti , Parte_4 CP_2
e . CP_3 Controparte_4
Pur essendo la Curatela totalmente soccombente nei confronti di tali parti (avendo accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva), la compensazione si giustifica in base a gravi ed eccezionali ragioni (Art.
92 c.p.c.) ovvero: a) Obbligo di Tutela della Massa: La Curatela ha agito per adempiere all'obbligo di pagina 7 di 9 recuperare il patrimonio fallimentare, estendendo la domanda anche a quei soggetti (i comproprietari del suolo) il cui comportamento era stato addotto come concorrente nell'illecito (promozione dello sfratto) o connesso alla gestione del bene (custodia), rendendo l'azione non manifestamente temeraria. b) Assenza di
Malafede: Non sussistono gli estremi della colpa grave o della mala fede (e si rigetta l'istanza ex Art. 96
c.p.c.), potendo la Curatela aver confidato, seppur erroneamente, nella sussistenza di un concorso extracontrattuale che giustificasse la chiamata in solido.
B. Spese tra Curatela e CP_1
Riguardo al rapporto tra la Curatela e il Sig. , si ravvisa una situazione di soccombenza CP_1 reciproca (Art. 92 c.p.c.): l'Attrice ha visto rigettata la domanda principale di risarcimento del danno (lucro cessante e deprezzamento) e parzialmente accolta la domanda di penale (liquidata in € 48.000,00 contro i €
91.750,00 richiesti).
Pertanto, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 (un terzo), ponendo il residuo
(2/3) a carico del Sig. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , e Controparte_2 Controparte_3
e, per l'effetto, rigetta le domande proposte dalla Controparte_4 Parte_5
nei loro confronti.
[...]
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante avanzata dalla Curatela del
Fallimento nei confronti del Sig. . Parte_1 CP_1
3. Accoglie in parte la domanda di pagamento della penale contrattuale e, per l'effetto, condanna il
Sig. al pagamento della somma di € 48.000,00 (quarantottomila/00) in favore della CP_1
, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo Parte_5 effettivo.
4. Dichiara interamente compensate tra la Curatela e i Sigg. , e le CP_2 CP_3 Controparte_4 spese di lite.
pagina 8 di 9 5. Dichiara compensate per 1/3 (un terzo) le spese di lite tra la e il Sig. e Pt_3 CP_1 condanna il Sig. al pagamento in favore della Curatela del residuo 2/3 (due terzi) CP_1 delle spese processuali, che liquida in via complessiva in € 5.077,33 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 06.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della Giudice Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2295/18 promossa da:
N.9/17 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
(P.I: , in persona dei Curatori dott. ed avv. Francesco Scutiero, rapp.ti e P.IVA_1 Parte_2 assistiti dall'avv. Francesco Spirito e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio legale di Salerno
Via Cantarella n.7, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
, (C.F.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Domenico CP_1 CodiceFiscale_1
CO in Salerno al C.so Garibaldi, n.153, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Costanza CO, Controparte_2 CodiceFiscale_2 presso il cui studio in Salerno al C.so Garibaldi, 153 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_2
, presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla Via Barbarulo n. 98 elettivamente domicilia, giusta
[...] procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 9 (CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Controparte_4 CodiceFiscale_4
Guarracino, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Nocera Inferiore (SA) alla via A.
Barbarulo n. 98, giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Risarcimento danni per inadempimento contrattuale (comodato) e pagamento penale.
Conclusioni: Come precisate dalle parti nelle comparse conclusionali in atti.
Svolgimento del Processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del fallimento Parte_1
(dichiarato con Sentenza n. 9/2017) conveniva in giudizio i Sigg. , , CP_1 Controparte_2
e per ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_4 danni (danno emergente e lucro cessante) e al pagamento della penale contrattuale.
La domanda si fonda sull'asserito inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di comodato del 30.05.2011, stipulato dalla fallita con il solo Sig. , avente ad oggetto un CP_1 impianto stradale di carburanti sito in Nocera Inferiore, alla Via Villanova.
In particolare, la Curatela contestava al Sig. : CP_1
1. La violazione dell'esclusiva sui rifornimenti a partire dal dicembre 2015.
2. L'omessa retrocessione dell'impianto dopo il recesso comunicato il 24.10.2016, con conseguente danno da deprezzamento e penale di € 250,00 giornalieri.
Gli altri convenuti ( , e ) venivano coinvolti per presunto concorso e CP_3 CP_4 Controparte_2 coadiuvanza nell'illecito, attraverso azioni pretestuose (intimazione di sfratto) e violazione dei doveri di custodia.
2. Provvedevano a costituirsi in giudizio i convenuti.
In particolare, i Sigg. , e sollevavano l'eccezione pregiudiziale di CP_2 CP_3 Controparte_4 rito relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la loro mancata partecipazione al contratto di comodato stipulato tra e . Parte_1 CP_1
Il Sig. , nel merito, contestava l'assunto attoreo, sostenendo la prevalenza CP_1 dell'inadempimento della società (per aver interrotto i rifornimenti dal 2015), Parte_1
pagina 2 di 9 evento che avrebbe legittimato la sua condotta in via di autotutela. Chiedeva, pertanto ed in via principale il rigetto della domanda attorea.
3. Il precedente giudice istruttore, ammetteva parzialmente la prova orale articolata dalle parti.
Veniva altresì assegnato al CTU, dott. , il seguente incarico: “
1. sulla base della Persona_1 documentazione in atti e della ulteriore documentazione da acquisirsi dalle parti previo accordo tra le stesse, nonché della documentazione pubblica reperibile – o in mancanza di documentazione utile sulla base dei valori mercato relativi ad attività analoghe – dica quale sia il presumibile valore degli utili ricavabile dalla vendita in regime di Con esclusiva di carburante e prodotto connessi da parte della in favore della impresa di Parte_1 CP_1 per il periodo tra il dicembre del 2015 e il 26.10.2017; 2. dica quale sia il valore di godimento dell'impianto di distribuzione oggetto del comodato già in essere tra e la con riguardo al periodo tra il CP_1 Parte_1 dicembre del 2015 e il dicembre del 2017, indicato l'ipotetico canone figurativo mensile;
3. dica se l'impianto di distribuzione già oggetto del comodato abbia subito un deprezzamento a causa del mancato reimpiego dello stesso e quantifichi tale eventuale predita di valore, specificando i criteri utilizzati nell'esprimere il richiesto giudizio e indicando in particolare il valore dell'impianto al 26.10.2017 e all'attualità;
4. tenti la conciliazione tra le parti, anche ipotizzando i termini di una possibile cessione dell'impianto di distribuzione ai convenuti;
5. riferisca anche su richiesta delle parti ogni altro elemento utile”.
4. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data
09/07/2025, assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della Decisione
Sul Difetto di Legittimazione Passiva , e ) CP_3 CP_4 Controparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da convenuti , Controparte_3 CP_4
e è fondata e merita accoglimento.
[...] Controparte_2
Ai sensi degli Artt. 81 e 100 c.p.c., la legittimazione ad agire e a contraddire si identifica con la titolarità, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, l'azione della Curatela si fonda sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali scaturenti dal contratto di comodato del 30.05.2011 e dal patto di esclusiva ad esso collegato, rapporti che pagina 3 di 9 vedono come uniche parti il solo Sig. (comodatario/gestore) e la CP_1 Parte_1
(comodante/fornitrice).
e sono comproprietari del suolo, ma non parti del contratto di comodato. CP_3 Controparte_4
L'azione di sfratto da essi promossa (R.G. 6661/2017) attiene a un autonomo rapporto locativo e costituisce esercizio di un diritto di azione garantito, non un illecito civile di "coadiuvanza" all'inadempimento altrui, mancando qualsiasi prova di dolo o colpa grave nel suo esercizio.
è ugualmente estraneo al rapporto contrattuale. Controparte_2
La contestata violazione dei sigilli non integra di per sé la responsabilità in solido per le obbligazioni risarcitorie contrattuali in questione (lucro cessante e penale), che rimangono causalmente connesse all'inadempimento principale del comodatario.
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Sigg. , e CP_2 CP_3 CP_4
, con conseguente estromissione dal giudizio e rigetto delle domande attoree nei loro confronti.
[...]
La fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva rende assorbite le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dai Sigg. e relative alla presunta nullità dell'atto di CP_3 Controparte_4 citazione (Art. 164 c.p.c.) e all'inammissibilità della domanda per litispendenza o continenza (R.G.
6661/2017), venendo meno in radice la legitimatio ad causam dei convenuti.
Sull'Inadempimento Contrattuale
La domanda di risarcimento del danno per violazione dell'esclusiva (lucro cessante) è infondata.
L'istruttoria probatoria, in particolare la prova testimoniale, ha accertato che, a partire dal periodo 2015-
2016, la ha manifestato il proprio inadempimento rendendo impossibile o gravemente Parte_1 difficoltoso il rifornimento dell'impianto.
In particolare, la prova orale ha fornito i seguenti elementi:
Il primo teste di ha confermato di essersi recato presso l'impianto tra il 2015 e il CP_1
2016 e di non aver potuto fare rifornimento per la mancanza di carburante da parte della Parte_1
e che in seguito l'impianto riaprì con approvvigionamento diretto da TE LI (cfr. verbale
[...] del 28.11.2019: confermo la circostanza n. 3 della memoria dell'avv. CO in quanto mi rifornivo all'epoca dei fatti presso la pompa di benzina del ricordo che forse l'insegna era IP e poi ha cambiato per esigenza di CP_2
pagina 4 di 9 gestione. confermo che in qualche occasione non ho potuto fare rifornimento a causa della mancanza di carburante da parte delle violante petroli, circostanza questa riferitami da , tale fatto è accaduto tra il 2015 e il 2016. CP_1 confermo la circostanza n. 4 della memoria dell'avv. corvino in quanto proprio per l'assenza di rifornimento
l'impianto venne chiuso. confermo la circostanza n. 7 in quanto dopo che la violante non potè più fornire il carburante dopo un periodo di tempo l'impianto riaprì e seppi sempre dal sig. de vivo luigi che si era approvvigionato direttamente dalla rete di distribuzione TE LI).
Il secondo teste , ha confermato che l'impianto è rimasto chiuso per un periodo di tempo "poiché la ditta fornitrice non riforniva l'impianto" (Capo 3 e 4) (cfr. verbale del Parte_1
28.11.2019: sono a conoscenza dei fatti di causa perchè abito accanto al distributore. confermo la circostanza di cui al capo 3 poichè abitando vicino al distributore ho visto che l'impianto è rimasto chiuso per un periodo di tempo in quanto la ditta fornitrice violante petroli non riforniva l'impianto. tanto accadeva 4, 5 anni fa. confermo la circostanza n. 4 perchè non vi era carburante. confermo la circostanza n. 7, ho saputo che de vivo si rifornisse di carburante direttamente dalla società che a sua volta forniva la violante e che s non ricordo male si chiamava TE
LI).
Il teste di parte attrice (ex dipendente ), infine, non è stato in grado di smentire le Pt_1 circostanze precedenti il fallimento (2015-2016), limitandosi a confermare l'impossibilità di adempimento solo dopo l'apertura del fallimento (2017) (cfr. verbale del 28.11.2019: sono stato dipendente della con la mansione di impiegato prima del fallimento. dopodichè ho collaborato con la Parte_1 curatela per il reperimento di documentazione contabile. Sul capo 3 della memoria dell'avv. CO rispondo che intervenuto il fallimento non era più possibile adempiere ai contratti di fornitura. capo 4 della memoria dell'avv.
CO risponde non lo so. capo 7 risponde non so non sono a conoscenza. Preciso che dopo il fallimento il titolare della non poteva più operare e non so se il curatore si sia attivato per conservare la ordinaria gestione i miei Pt_1 contati con il curatore si sono limitati alla collaborazione nel reperimento della documentazione contabile).
In applicazione del principio dell'eccezione di inadempimento di cui all'Art. 1460 c.c., l'inadempimento della all'obbligo di fornitura (prestazione essenziale e corrispettiva del patto di Parte_1 esclusiva) ha legittimato la condotta del Sig. di rifornirsi altrove e di comunicare il recesso. CP_1 CP_2
Invero, nel contratto di fornitura, il mancato rifornimento costituisce la violazione della prestazione principale.
Non potendosi addebitare a la violazione dell'esclusiva per il periodo di interesse (dicembre CP_1
2015 – 26.10.2017), viene meno il titolo per il risarcimento del danno da lucro cessante richiesto dalla
Curatela.
pagina 5 di 9 Sulla Penale Contrattuale (Omessa Retrocessione)
Sebbene l'inadempimento della fornitrice abbia legittimato la risoluzione del contratto e il recesso, l'obbligo di riconsegna dell'impianto incombeva comunque sul comodatario. Tale riconsegna è mancata fino all'apposizione dei sigilli del 26.10.2017.
Il Tribunale ritiene che la penale non possa decorrere immediatamente dalla data di recesso (Ipotesi A:
24.10.2016) stante l'incertezza e la confusione determinata dalla sopravvenienza del fallimento e dai successivi scambi di comunicazioni.
Si accoglie, pertanto, l'Ipotesi B di decorrenza, in quanto la data del 17.04.2017 rappresenta il momento in cui la Curatela fallimentare (quale unico soggetto legittimato a gestire il patrimonio e richiedere il rilascio) ha formalmente intimato al Sig. la cessazione dell'utilizzo dell'impianto per intervenuta CP_1 risoluzione.
Tale data fissa un termine certo e inequivocabile di esigibilità dell'obbligo di riconsegna, superando la tolleranza e l'incertezza del periodo precedente.
Calcolo della Penale (Ipotesi B):
Dies a quo: 17.04.2017 (Intimazione formale Curatela).
Dies ad quem: 26.10.2017 (Data di chiusura del periodo di calcolo CTU/Apposizione Sigilli).
Importo: € 48.000,00.
Il Sig. deve pertanto essere condannato al pagamento della penale contrattuale quantificata CP_1 dal CTU secondo l'Ipotesi B, pari a € 48.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno da deprezzamento si osserva il CTU ha ritenuto lo stesso
“indeterminabile” e, in ogni caso, l'ammontare della penale è tale da assorbire tale pregiudizio, in linea con la funzione tipica della clausola penale.
Sul punto il CTU riferisce testualmente: “Per quanto concerne il valore di godimento dell'impianto, la mancata acquisizione della documentazione contabile attestante il bilancio aziendale rende oltremodo, impossibile giungere ad una compiuta valutazione. Ed invero, tra gli allegati all'atto di citazione della Curatela attrice, al. n. 9, si rileva la “relazione di stima” che, pur constando di numero 96 pagine, sono state allegate esclusivamente le seguenti pagine: 1 (frontespizio), 2 e 3
(esplicitazione del sommario), 67 (ove viene evidenziata una riproduzione tabellare della valutazione degli asstes). Dalla mera
pagina 6 di 9 lettura della citata tabella è dato rilevare che il valore dell'impianto oggetto della vexata quaestio (Nocera Inferiore, Via
Villanova) è stato stimato in Euro 130.000,00 senza comprendere, per mancanza materiale delle precedenti pagine, il percorso tecnico prodromico alla prefata valutazione. Appare a dir poco apodittico evidenziare che la determinazione del valore di godimento dell'impianto di distribuzione presuppone la “conoscenza” di tutti gli elementi concernenti costi e ricavi aziendali per poter, di tal guisa, procedere con la relativa determinazione del valore di godimento. In altri e più immediati termini, il valore di godimento dell'impianto determinato esclusivamente in relazione ai volumi erogati è oltremodo riduttivo per poter esprimere la capacità dell'impianto di produrre ricchezza senza considerarne i relativi costi sostenuti. Dal verbale di consegna, allegato al contratto di comodato, si rileva che l'impianto per l'immagazzinamento e distribuzione di carburante in maniera esclusivamente generica consta di nn. 2 distributori a doppia erogazione, n. 1 distributore a singola erogazione, nn. 2 serbatoi da mc. 10 cadauno, n. 1 serbatoio da mc. 7,5, n. 1 serbatoio da mc. 5, n. 1 serbatoio da mc. 3 e da ulteriori beni. Ed invero, senza pretesa alcuna di esaustività, per procedere con una, seppur approssimativa, valutazione di stima dei prefati bene occorreva, quanto meno, riscontrare al carteggio processuale le fatture di acquisto, le caratteristiche tecniche, verifiche in ordine alla corretta manutenzione degli impianti, nonché ogni ulteriore informazione in ordine allo stato di conservazione e manutenzione degli stessi. L'assenza della citata documentazione non ha consentito allo scrivente di espletare alcuna connessa valutazione”.
Sulla condanna per lite temeraria
Infine, le istanze di condanna per lite temeraria (Art. 96 c.p.c.) avanzate dai convenuti , e CP_2 CP_3
, pur in presenza di una domanda rivelatasi infondata nei loro confronti, devono essere Controparte_4 rigettate. Non sussistono, infatti, i presupposti soggettivi della mala fede o della colpa grave in capo alla attrice, la quale ha agito per tutelare la massa fallimentare, sebbene l'estensione della domanda agli Pt_3 altri convenuti non sia stata supportata da sufficienti elementi probatori.
Sulle Spese di Lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base del decisum, come in dispositivo.
A. Spese tra Curatela e , , CP_2 CP_3 Controparte_4
Si ritiene equa la compensazione integrale delle spese tra la e i convenuti , Parte_4 CP_2
e . CP_3 Controparte_4
Pur essendo la Curatela totalmente soccombente nei confronti di tali parti (avendo accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva), la compensazione si giustifica in base a gravi ed eccezionali ragioni (Art.
92 c.p.c.) ovvero: a) Obbligo di Tutela della Massa: La Curatela ha agito per adempiere all'obbligo di pagina 7 di 9 recuperare il patrimonio fallimentare, estendendo la domanda anche a quei soggetti (i comproprietari del suolo) il cui comportamento era stato addotto come concorrente nell'illecito (promozione dello sfratto) o connesso alla gestione del bene (custodia), rendendo l'azione non manifestamente temeraria. b) Assenza di
Malafede: Non sussistono gli estremi della colpa grave o della mala fede (e si rigetta l'istanza ex Art. 96
c.p.c.), potendo la Curatela aver confidato, seppur erroneamente, nella sussistenza di un concorso extracontrattuale che giustificasse la chiamata in solido.
B. Spese tra Curatela e CP_1
Riguardo al rapporto tra la Curatela e il Sig. , si ravvisa una situazione di soccombenza CP_1 reciproca (Art. 92 c.p.c.): l'Attrice ha visto rigettata la domanda principale di risarcimento del danno (lucro cessante e deprezzamento) e parzialmente accolta la domanda di penale (liquidata in € 48.000,00 contro i €
91.750,00 richiesti).
Pertanto, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 (un terzo), ponendo il residuo
(2/3) a carico del Sig. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , e Controparte_2 Controparte_3
e, per l'effetto, rigetta le domande proposte dalla Controparte_4 Parte_5
nei loro confronti.
[...]
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante avanzata dalla Curatela del
Fallimento nei confronti del Sig. . Parte_1 CP_1
3. Accoglie in parte la domanda di pagamento della penale contrattuale e, per l'effetto, condanna il
Sig. al pagamento della somma di € 48.000,00 (quarantottomila/00) in favore della CP_1
, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo Parte_5 effettivo.
4. Dichiara interamente compensate tra la Curatela e i Sigg. , e le CP_2 CP_3 Controparte_4 spese di lite.
pagina 8 di 9 5. Dichiara compensate per 1/3 (un terzo) le spese di lite tra la e il Sig. e Pt_3 CP_1 condanna il Sig. al pagamento in favore della Curatela del residuo 2/3 (due terzi) CP_1 delle spese processuali, che liquida in via complessiva in € 5.077,33 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 06.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gisella Ciniglio
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