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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1061/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 667/2023 depositato il 03/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3362037040 CONTRIBUTO CONS 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Commissione tributaria provinciale di NO, Sezione 1, 6 luglio
2022, n. 297), ha osservato quanto segue. <ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di notifica n. 3362037040 – per l'anno 2020 - emesso dal resistente_1 del liri e notificato il 18.11.2020, con quale le veniva richiesto pagamento della somma totale € 355,63 a titolo contributo consortile.
La ricorrente ha premesso di essere proprietaria di alcuni immobili ubicati nel territorio del Comune di
PI ER (FR), contraddistinti da un fabbricato identificato al catasto al foglio 24, mappale 6, nonché da alcuni terreni iscritti al foglio 9, mapp.152, e al foglio 24, mapp. 877, 878 e 926. Tutti i predetti immobili, a detta della Ricorrente_1 ricadrebbero nella zona urbana comunale e, in quanto tali, sarebbero posizionati al di fuori del perimetro di contribuenza;
per questo motivo essi sarebbero esenti dal versamento del contributo consortile.
Nello specifico, con il primo motivo di ricorso, la parte ha lamentato l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato non indicando esso le modalità di calcolo, i differenti indici attribuiti ai singoli beni, nonché le aliquote di contribuenza utilizzate ed applicate per l'anno d'imposta 2020. Ne sarebbe conseguita, pertanto, l'impossibilità per la ricorrente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa non avendo potuto la stessa controllare la correttezza e la legittimità degli importi richiesti dal Consorzio ed il metodo di calcolo utilizzato per giungere ad essi.
Inoltre, come secondo motivo, la Ricorrente_1 ha eccepito, come peraltro già anticipato in premessa, la non debenza del contributo atteso che nessuno dei sopra indicati immobili ricadevano nel perimetro di contribuenza del
Consorzio essendo ubicati nel centro urbano del paese.
Infine ha contestato il difetto di sottoscrizione dell'atto privo di firma autografa del dirigente.
Il Consorzio di Bonifica si è costituito telematicamente contestando quanto sostenuto dalla ricorrente, producendo documentazione allegata all'atto di controdeduzione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso in camera di consiglio all'udienza dell'11.04.2022. […].
Il ricorso della signora Ricorrente_1 non può essere accolto.
Si osserva, quanto al difetto di motivazione dell'avviso di notifica, che esso, in quanto equiparabile al primo atto impostivo portato a conoscenza del contribuente, deve contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire la verifica dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che fondano l'imposizione.
Esso, nel caso di specie, indica nel dettaglio l'oggetto dell'avviso (indicato espressamente come “contributo consortile”), gli estremi catastali degli immobili della contribuente, l'area di localizzazione, l'importo del contributo consortile. L'atto impugnato soddisfa dunque i requisiti minimi di informazione della contribuente che peraltro ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non ha provato -se non genericamente- quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Non avendo inoltre la Ricorrente_1 mai contestato o impugnato il vigente piano di classifica, adottato il 29.09.1999 con delibera CdA n. 7, ed approvato dalla Giunta della Regione Lazio il 28.06.2001 con delibera n. 903, né
i successivi piani di gestione, la doglianza generica di non aver potuto oggi valutare i criteri di calcolo in virtù dei quali il Consorzio le aveva chiesto il pagamento di quella specifica somma, è eccezione priva di pregio non tenendo conto del fatto che i predetti documenti (atti dai quali poter ricavare i criteri di conteggio del contributo), erano perfettamente conosciuti e comunque conoscibili dalla parte in quanto assoggettati alle forme di pubblicazione e di accesso proprie di tutte le delibere pubbliche, e ben avrebbe potuto prenderne visione e copia essendo regolarmente depositati presso gli uffici competenti semmai impugnandoli allora nei termini di legge.
In definitiva non si ravvisa alcun difetto di motivazione dell'atto impugnato né è dimostrata, una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa del contribuente.
Quanto alla debenza del contributo il Consorzio ha depositato documentazione da cui si evince che gli immobili della signora Ricorrente_1 rientrano nel perimetro di contribuenza nonché perizia da cui si deduce che sebbene inseriti in contesto urbano non possono essere esentati dal contributo in quanto la zona ed il
Comune di PI ER non beneficiano di convenzioni tra il Consorzio di Bonifica e le Autorità di
Ambito atte a esentare alcuni contribuenti allacciati alla rete idrica dalla corresponsione del tributo.
Va infine disattesa anche la terza eccezione, quella relativa alla mancanza di una valida sottoscrizione dell'avviso, atteso che esso risulta firmato con stampa elettronica del funzionario responsabile del tributo, in persona della dott.ssa Nominativo_2 che altri non è (e ciò lo si evince dalla documentazione depositata dalla parte resistente, cfr procura alle liti), che il Commissario Straordinario, legale rappresentante del
Consorzio; trattandosi dunque di massimo ruolo apicale dell'ente, non vi era alcuna necessità di un provvedimento dirigenziale che si sarebbe risolto, in definitiva, in un'autorizzazione della dirigente a se stessa, a sottoscrivere l'atto.
Il ricorso per i motivi suesposti va respinto.
Quanto alle spese, si ritiene di compensarle in virtù del modesto valore della controversia>>.
B) Ha prodotto ricorso in appello la sig.ra Ricorrente_1 deducendo quanto segue. <ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di notifica n. 3362037040 – per l'anno 2020 - emesso dal resistente_1 del liri e notificato il 18.11.2020, con quale le veniva richiesto pagamento della somma totale € 355,63 a titolo contributo consortile.
Tutti gli immobili sopra descritti ricadono nella zona urbana del Comune di PI ER e, in quanto tali, non scontano il pagamento del contributo consortile perché ubicati al di fuori del cosiddetto “perimetro di contribuenza”.
Ciò nonostante veniva notificato all'odierna appellante l'avviso di notifica in narrativa, con il quale si richiedeva il pagamento della somma totale di € 355,63 per l'anno d'imposta 2020; il tutto senza la minima indicazione delle ragioni e delle modalità di calcolo del predetto importo, così precludendo al ricorrente la possibilità di verificare se le poste richieste in pagamento fossero legittime e dovute.
Veniva presentato ricorso avverso l'avviso di notifica del 2020 e, all'udienza del 11.04.2022 la CTP di
NO rigettava integralmente il ricorso, compensando le spese di giudizio>>.
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati.
-1) sulla eccepita illegittimità dell'avviso di notifica impugnato per difetto assoluto di motivazione. -2) sull'infondatezza della richiesta di pagamento del contributo consortile perché beni immobili ricadenti nel centro urbano di PI ER.
-3) sull'illegittimità dell'avviso di notifica per difetto di valida sottoscrizione>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello della contribuente non può trovare accoglimento alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione.
< del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente. Nella fattispecie in esame è incontestata la sussistenza sia del piano di classifica che del perimetro di contribuenza e che i fondi dei contribuenti fossero in essi inclusi, in quanto è pacifico che i contribuenti non abbiano specificamente contestato - nel giudizio di merito - la legittimità degli stessi, essendosi limitati a dedurre la mancata esecuzione delle opere e, in genere, l'insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico>> (Cassazione civile sez. trib. – 29 aprile
2025, n. 11238).
D) Le spese del giudizio possono essere compensate per le medesime ragioni indicate nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 667/2023 depositato il 03/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3362037040 CONTRIBUTO CONS 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Commissione tributaria provinciale di NO, Sezione 1, 6 luglio
2022, n. 297), ha osservato quanto segue. <ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di notifica n. 3362037040 – per l'anno 2020 - emesso dal resistente_1 del liri e notificato il 18.11.2020, con quale le veniva richiesto pagamento della somma totale € 355,63 a titolo contributo consortile.
La ricorrente ha premesso di essere proprietaria di alcuni immobili ubicati nel territorio del Comune di
PI ER (FR), contraddistinti da un fabbricato identificato al catasto al foglio 24, mappale 6, nonché da alcuni terreni iscritti al foglio 9, mapp.152, e al foglio 24, mapp. 877, 878 e 926. Tutti i predetti immobili, a detta della Ricorrente_1 ricadrebbero nella zona urbana comunale e, in quanto tali, sarebbero posizionati al di fuori del perimetro di contribuenza;
per questo motivo essi sarebbero esenti dal versamento del contributo consortile.
Nello specifico, con il primo motivo di ricorso, la parte ha lamentato l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato non indicando esso le modalità di calcolo, i differenti indici attribuiti ai singoli beni, nonché le aliquote di contribuenza utilizzate ed applicate per l'anno d'imposta 2020. Ne sarebbe conseguita, pertanto, l'impossibilità per la ricorrente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa non avendo potuto la stessa controllare la correttezza e la legittimità degli importi richiesti dal Consorzio ed il metodo di calcolo utilizzato per giungere ad essi.
Inoltre, come secondo motivo, la Ricorrente_1 ha eccepito, come peraltro già anticipato in premessa, la non debenza del contributo atteso che nessuno dei sopra indicati immobili ricadevano nel perimetro di contribuenza del
Consorzio essendo ubicati nel centro urbano del paese.
Infine ha contestato il difetto di sottoscrizione dell'atto privo di firma autografa del dirigente.
Il Consorzio di Bonifica si è costituito telematicamente contestando quanto sostenuto dalla ricorrente, producendo documentazione allegata all'atto di controdeduzione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso in camera di consiglio all'udienza dell'11.04.2022. […].
Il ricorso della signora Ricorrente_1 non può essere accolto.
Si osserva, quanto al difetto di motivazione dell'avviso di notifica, che esso, in quanto equiparabile al primo atto impostivo portato a conoscenza del contribuente, deve contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire la verifica dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che fondano l'imposizione.
Esso, nel caso di specie, indica nel dettaglio l'oggetto dell'avviso (indicato espressamente come “contributo consortile”), gli estremi catastali degli immobili della contribuente, l'area di localizzazione, l'importo del contributo consortile. L'atto impugnato soddisfa dunque i requisiti minimi di informazione della contribuente che peraltro ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non ha provato -se non genericamente- quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Non avendo inoltre la Ricorrente_1 mai contestato o impugnato il vigente piano di classifica, adottato il 29.09.1999 con delibera CdA n. 7, ed approvato dalla Giunta della Regione Lazio il 28.06.2001 con delibera n. 903, né
i successivi piani di gestione, la doglianza generica di non aver potuto oggi valutare i criteri di calcolo in virtù dei quali il Consorzio le aveva chiesto il pagamento di quella specifica somma, è eccezione priva di pregio non tenendo conto del fatto che i predetti documenti (atti dai quali poter ricavare i criteri di conteggio del contributo), erano perfettamente conosciuti e comunque conoscibili dalla parte in quanto assoggettati alle forme di pubblicazione e di accesso proprie di tutte le delibere pubbliche, e ben avrebbe potuto prenderne visione e copia essendo regolarmente depositati presso gli uffici competenti semmai impugnandoli allora nei termini di legge.
In definitiva non si ravvisa alcun difetto di motivazione dell'atto impugnato né è dimostrata, una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa del contribuente.
Quanto alla debenza del contributo il Consorzio ha depositato documentazione da cui si evince che gli immobili della signora Ricorrente_1 rientrano nel perimetro di contribuenza nonché perizia da cui si deduce che sebbene inseriti in contesto urbano non possono essere esentati dal contributo in quanto la zona ed il
Comune di PI ER non beneficiano di convenzioni tra il Consorzio di Bonifica e le Autorità di
Ambito atte a esentare alcuni contribuenti allacciati alla rete idrica dalla corresponsione del tributo.
Va infine disattesa anche la terza eccezione, quella relativa alla mancanza di una valida sottoscrizione dell'avviso, atteso che esso risulta firmato con stampa elettronica del funzionario responsabile del tributo, in persona della dott.ssa Nominativo_2 che altri non è (e ciò lo si evince dalla documentazione depositata dalla parte resistente, cfr procura alle liti), che il Commissario Straordinario, legale rappresentante del
Consorzio; trattandosi dunque di massimo ruolo apicale dell'ente, non vi era alcuna necessità di un provvedimento dirigenziale che si sarebbe risolto, in definitiva, in un'autorizzazione della dirigente a se stessa, a sottoscrivere l'atto.
Il ricorso per i motivi suesposti va respinto.
Quanto alle spese, si ritiene di compensarle in virtù del modesto valore della controversia>>.
B) Ha prodotto ricorso in appello la sig.ra Ricorrente_1 deducendo quanto segue. <ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di notifica n. 3362037040 – per l'anno 2020 - emesso dal resistente_1 del liri e notificato il 18.11.2020, con quale le veniva richiesto pagamento della somma totale € 355,63 a titolo contributo consortile.
Tutti gli immobili sopra descritti ricadono nella zona urbana del Comune di PI ER e, in quanto tali, non scontano il pagamento del contributo consortile perché ubicati al di fuori del cosiddetto “perimetro di contribuenza”.
Ciò nonostante veniva notificato all'odierna appellante l'avviso di notifica in narrativa, con il quale si richiedeva il pagamento della somma totale di € 355,63 per l'anno d'imposta 2020; il tutto senza la minima indicazione delle ragioni e delle modalità di calcolo del predetto importo, così precludendo al ricorrente la possibilità di verificare se le poste richieste in pagamento fossero legittime e dovute.
Veniva presentato ricorso avverso l'avviso di notifica del 2020 e, all'udienza del 11.04.2022 la CTP di
NO rigettava integralmente il ricorso, compensando le spese di giudizio>>.
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati.
-1) sulla eccepita illegittimità dell'avviso di notifica impugnato per difetto assoluto di motivazione. -2) sull'infondatezza della richiesta di pagamento del contributo consortile perché beni immobili ricadenti nel centro urbano di PI ER.
-3) sull'illegittimità dell'avviso di notifica per difetto di valida sottoscrizione>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello della contribuente non può trovare accoglimento alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione.
< del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente. Nella fattispecie in esame è incontestata la sussistenza sia del piano di classifica che del perimetro di contribuenza e che i fondi dei contribuenti fossero in essi inclusi, in quanto è pacifico che i contribuenti non abbiano specificamente contestato - nel giudizio di merito - la legittimità degli stessi, essendosi limitati a dedurre la mancata esecuzione delle opere e, in genere, l'insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico>> (Cassazione civile sez. trib. – 29 aprile
2025, n. 11238).
D) Le spese del giudizio possono essere compensate per le medesime ragioni indicate nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.