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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7340 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.6349/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Jacopo Arcangeli che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso la sede Roma CP_2
Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi Eleonora in virtù di procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 22.2.2025 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con decreto del
22.9.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendo in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L.
n.18/1980 a decorrere da novembre 2023; che il decreto di omologa veniva notificato all' il CP_1
24.9.2024 mentre il 23.10.2024, veniva trasmesso all' il Modello AP70 ai fini della CP_1 CP_ liquidazione dell'emolumento spettante;
che l' con nota del 29.10.2024, comunicava alla parte ricorrente di avere liquidato la prestazione, ma provvedeva al pagamento della sola mensilità a CP_ partire dal mese di novembre 2024; che la liquidazione effettuata dall' è incompleta in quanto non comprensiva degli interessi legali maturati. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:” 1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal NOVEMBRE 2023 e CP_ fino al 31.10.2024 stante l'intervenuto pagamento dal mese successivo;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi legali e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere, essendo stato integralmente soddisfatto in tempi congrui l'interesse azionato in giudizio dalla parte ricorrente, con vittoria di spese, considerato il comportamento della parte ricorrente che ha promosso il presente giudizio nonostante l'intervenuto pagamento”, atteso che l' , preso atto dell'omologa, ha disposto la liquidazione integrale della prestazione e degli CP_1 arretrati, come risulta dal provvedimento TE08 del 29.10.2024 e dal pagamento effettuato con il cedolino del mese di novembre 2024.
All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione allegata al ricorso che: con decreto di omologa del 22.9.2024 il
Tribunale di Roma sezione lavoro ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del ctu, riconoscendo che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere da novembre 2023; in data
22.9.2024 è stato notificato all' il decreto di omologa;
in data 23.10.2024 è stato trasmesso CP_1 all' il Modello AP 70 al fine della liquidazione della prestazione riconosciuta;
con CP_1 comunicazione del 29.10.2024 l' ha comunicato alla ricorrente “che la richiesta presentata il 7 CP_1 marzo 2023 è stata accolta e che Le è stata liquidata l'indennità di accompagnamento quale invalido totale n. 044-701207557802 Cat. INVCIV. con decorrenza dal 1 novembre 2023”, con determinazione degli arretrati per il periodo dal 1.11.2023 al 31.10.2024, pari ad € 6.371,92, disponibili presso l'Ufficio pagatore prescelto con valuta 7.11.2024.
L' ha prodotto il cedolino di novembre dell'importo di € 6.903,68 (di cui € 6.371,92 per CP_1 arretrati + € 531,76 per rateo novembre 2024), che tuttavia indica come “Stato pagamento Pagamento Non Effettuato”.
La difesa del ricorrente ha prodotto il 12.6.2025 estratto conto del conto corrente bancario intestato alla ricorrente dal quale si evince l'accredito da parte dell' in data 7.5.2025 di € 6.903,68, a CP_1 titolo di arretrati non corrisposti.
In conseguenza va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli arretrati della prestazione di cui in ricorso per definizione del contesto in via amministrativa.
Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi legali si richiama quanto stabilito dalla
Cassazione sez. lavoro con sentenza del 2.8.2021 n. 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento CP_ degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.”(conforme Cass. sez. lav. ordin. n. 24777/2022 del
12.8.2022).
Agli atti è documentato che la parte ricorrente ha trasmesso all' il 23.10.2024 il modello CP_1
AP70 necessario per la liquidazione del beneficio e che gli arretrati della prestazione sono stati erogati il 7.5.2025, oltre il termine di 120 giorni (decorrente dalla data di trasmissione del modello
AP70) previsto per il pagamento dall'art. 445 bis cpc, ai sensi del quale il decreto di omologa “è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Per le considerazioni che precedono, considerato che il termine di 120 giorni per il pagamento degli arretrati, decorrente dal 23.10.2024 (data di trasmissione del modello AP70), è scaduto il
20.2.2025, l' deve essere condannato al pagamento degli interessi legali sulla somma di € CP_1
6.903,68 per il periodo dal 21.2.2025 al 6.5.2025. CP_ Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli arretrati della prestazione di cui in ricorso per definizione del contesto in via amministrativa;
2) condanna l' al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 6.903,68 per il periodo CP_1 dal 21.2.2025 al 6.5.2025; CP_
3) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi