Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/03/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Benazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8345/2022 promossa da:
(C.F. ) corrente in Monselice (PD) – Via Silvio Controparte_1 P.IVA_1
Travaglia n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2
, elettivamente domiciliata in Este (PD) Via Atheste n. 38/d2 presso lo studio
[...]
dell'Avv. Giuseppe Momi, Cod. Fisc. del foro di Padova, che la C.F._1
rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto (fax 0429.603649, PEC
Email_1
(ATTORE opponente) contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore, sig. Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Trevenzuolo (VR), via S. Pierino, 20, P. IVA Controparte_4
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Busti, C.F. P.IVA_2
, sito in Verona Via Trainotti 10, e con indirizzo PEC C.F._2
ed il numero di fax 045/8038800 Email_2
CONVENUTO opposto
1)CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
Parte opponente precisava con note scritte le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza
Nel merito:
In via principale:
- Revocarsi, annullarsi o comunque dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2853/2022 ing. – RG n. 6193/2022 del 18.10.2022 emesso dal
Tribunale di Verona poiché infondato, ingiusto e illegittimo e per difetto di procedibilità.
In subordine
- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da a Controparte_1 CP_3
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2853/2022 ing. – RG
[...]
n. 6193/2022 del 18.10.2022, con restituzione a favore di di quanto CP_1
pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo per cui è causa.
In ulteriore subordine in via gradata
- Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accertarsi l'ammontare eventualmente dovuto da a secondo Controparte_1 Controparte_3
equità e giustizia, con restituzione a favore di di quanto pagato in CP_1
esecuzione del decreto ingiuntivo per cui è causa. .
In ancora ulteriore subordine:
-laddove venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto, attesi i pagamenti che a seguito di pignoramento sta effettuando, si condanni CP_1
alla consegna della merce mai consegnata all'attrice in Controparte_3
opposizione;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari di causa determinati secondo i parametri del D.M.
55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Parte opposta precisava con note scritte le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 6 1) nel merito, respingersi l'opposizione in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa di comparsa di costituzione;
in via subordinata, per l'ipotesi di revoca del decreto opposto, condannarsi al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3
della somma capitale di € 16.017,13 con gli interessi legali di cui al Decreto
[...]
Legislativo 3.10.2002 n. 231 dalle scadenze al saldo;
2) spese di lite rifuse e condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 cpc.
In via istruttoria, per scrupolo difensivo, ripropone l'istanza di prova Controparte_3
testimoniale non accolta dal Tribunale con il provvedimento 19.9.2023; in particolare chiede che venga emessa prova per testi sui capitoli 11, 12, 14 e 15 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 cpc di parte opposta depositata in data 21.6.2023, con i testi ivi indicati;
viene rimessa naturalmente al Tribunale ogni valutazione in ordine alla sufficienza, ai fini della decisione, dei dati istruttori già acquisiti.
2) FATTO:
Con atto di citazione regolarmente notificato la società proponeva Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della . Parte_1
Quest'ultima infatti depositava il ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento di tre fatture emesse per aver realizzato merce in favore di parte opponente.
La causa veniva istruita sia documentalmente sia con l'espletamento delle prove orali.
All'udienza del 18 Luglio 2024 previa concessione dei termini massimi di legge ex art
190 cpc la causa veniva trattenuta in decisione.
3)Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione al decreto ingiuntivo genera un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto assume la veste dii attore in senso sostanziale e l'opponente sul quale incombe l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso assume la posizione di convenuto in senso sostanziale.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta questo giudicante ritiene che l'opposizione al decreto ingiuntivo n.2853/2022 Ing-RG n.6193/2022 del 18-10-2022 pagina 3 di 6 sia infondata e debba essere rigettata.
L'istruttoria espletata e i documenti prodotti dimostravano sia l'acquisto della merce da parte di sia la consegna da parte di della merce indicata CP_1 Controparte_3
nelle fatture 6664/21 e 7893/21.
Veniva data conferma anche dell'ordine relativo alla fattura 4920/22 e della realizzazione della merce in essa indicata;
inoltre i testimoni escussi confermavano le circostanze e gli insoluti accumulati dall'opponente.
Le prove orali espletate confermavano infatti quanto segue:
1) Gli ordini erano stati effettuati dal sig. , legale rappresentante Controparte_2
di ; Parte_2
2) La merce relativa alle fatture 6664/21 e 7893/21veniva recapitata nelle date indicate nei documenti di trasporto;
3) I DDT venivano sottoscritti dal sig. dipendente di;
Persona_1 CP_1
4) La merce relativa alla fattura 4920/22 veniva realizzata ma non veniva consegnata in quanto non risultavano saldate le fatture del 2021.
Le contestazioni di parte opponente ,ovvero il disconoscimento della firma apposta sui ddt non riconducibili al Sig. , non sono sufficienti a giustificare l'opposizione; CP_2
parte opposta infatti non imputava al legale rappresentante della società opponente le firme apposte sui DDT, ma ribadiva e dimostrava con le prove orali che le stesse venivano apposte dal magazziniere al momento della consegna della merce.
Il disconoscimento da parte del legale rappresentante di della sottoscrizione CP_1
apposta quale destinatario sui documenti di trasporto viene ritenuto irrilevante in quanto, come risultava dalle prove orali, la firma sui DDT veniva apposta dal magazziniere della società opponente;
analogamente del tutto infondata è la tesi di parte opponente secondo la quale tali documenti non sarebbero utilizzabili, non avendone Controparte_3
chiesto la verificazione. Il sig. avrebbe potuto effettuare il vero e proprio CP_2
pagina 4 di 6 disconoscimento della sottoscrizione solo qualora essa fosse stata indicata come sua .
L'avvenuta contestazione di tale sottoscrizione non comportava per parte opposta alcuna necessità di proporre istanza di verificazione, non essendo stata in alcun modo contestata la genuinità della firma .
Le prove orali espletate confermavano la consegna della merce indicata nelle fatture
6664/21 e 7893/21 , che i documenti di trasporto venivano sottoscritti dal magazziniere di e non dal sig. e che l'ordine di cui alla fattura n.4920 /22 veniva CP_5 CP_2
realizzato e non veniva consegnato a causa degli insoluti delle due fatture precedenti .
Le deposizioni dei due autisti di signori e Controparte_3 Testimone_1
e dell'impiegata della società della cui Testimone_2 Parte_3
attendibilità non è dato dubitare attesa la genuinità delle deposizioni e la loro estraneità alla vicenda, confermavano la consegna della merce.
I documenti di trasporto , venivano confermati dagli autotrasportatori dipendenti della società opposta che davano atto di aver personalmente consegnato alla società opponente la merce .
Non trova accoglimento nemmeno la seconda contestazione di parte opponente che afferma di non aver ordinato la merce.
Tale contestazione veniva smentita dalle risultanze delle prove orali e dai documenti prodotti da parte opposta (mail). documentava con il deposito degli Controparte_3
ordinativi e delle conferme d'ordine, la stipula di contratti scritti di vendita;
inoltre la testimone addetta commerciale della società opposta, precisava che tutta Parte_3
la merce oggetto delle tre fatture azionate in sede monitoria veniva personalmente ordinata dal sig. , socio e legale rappresentante di , Controparte_2 CP_1
utilizzatore delle caselle mail e Tra Email_3 Email_4
l'altro anche dalla testimonianza della signora socia e dipendente di Testimone_3
e coniuge del sig. si evince che la merce consegnata CP_1 Controparte_2
alla veniva ricevuta dal Sig. , nipote della stessa e CP_1 Persona_1
dipendente della società opponente .
pagina 5 di 6 Pertanto questo giudicante ritiene che parte opposta abbia fornito la prova del proprio credito, sia relativo alla merce consegnata , sia relativa alla merce ordinata da
[...]
e realizzata da (rif alla fattura 4920/22) in ottemperanza agli CP_1 Controparte_3
ordini ricevuti. Di conseguenza si ribadisce che l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e viene rigettata.
Le spese di lite così come liquidate in dispositivo secondo i valori medi del
D.M.55/2014 seguono la soccombenza e vengono poste a carico di dare opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel procedimento n.RG 8345-2022 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.2853/2022 Ing-RG
n.6193/2022 del 18-10-2022 .
- Condanna parte opponente (C.F. ) a rifondere Controparte_1 P.IVA_1
a parte opposta (C.F. le spese di lite Controparte_3 P.IVA_2
che vengono liquidate in Euro 5077,00 oltre spese generali e accessori di legge .
Verona, 23 marzo 2025
Il Got
dott. Cristina Benazzi
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