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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite n. 2596/2024 RG + 2717/2024 RG + 105/2025 RG promosse con ricorso ex art 414 cpc da
e ( 2596/2024 RG) Parte_1 Parte_2
(2717/2024 RG) Parte_3
(105/2025 RG) Pt_4
tutti con avv.ti SILVIA MATTANA e PABLO BOTTEGA
- ricorrenti -
contro
Controparte_1
contumace e contro altresì
Controparte_2
con avv.ti RICCARDO FUSO , CARMELO FAZIO, , ANDREA CAPUTO, ERSILIA DE Controparte_3
IS, VA OS E AN ND
- resistente - in punto: responsabilità solidale del committente riunite, discusse e decise l' 1.10.2025
FATTO
I ricorrenti in epigrafe indicati con distinti ricorsi all' odierna udienza riuniti hanno agito in giudizio nei confronti di (P.I. con sede in Napoli (NA) Via Provinciale delle Controparte_1 P.IVA_1
Brecce n.40, quale datrice di lavoro, e di quale committente responsabile Controparte_2
solidalmente ex artt 1676 cc e 29 c 2 d.lgs 276/2003 esponendo : - di avere prestato la propria attività lavorativa dal 11/01/2021 al 04/06/2021, Parte_1
dal 15/06/2021 al 21/12/2022, dal 19/01/2021 al 17/10/2023 e Parte_2 Parte_3
dal 25/03/2022 al 28/10/2023 quali dipendenti ell' ambito di appalto Pt_4 Controparte_1 avente ad oggetto lavori di coibentazione presso di Porto Marghera via Delle Industrie n. CP_2
18 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - tempo pieno (40 ore settimanali, poi trasformato in tempo indeterminato ed inquadrati nel Livello D1 del CCNL Metalmeccanici
Industria;
- di essere stati sempre adibiti, appunto presso il cantiere navale di in Marghera – Controparte_2
Venezia dove la datrice di lavoro aveva dei propri uffici amministrativi siti all'interno di un container ed un magazzino ad uso esclusivo, a mansioni di tubisti navali ( = montaggio delle tubazioni) operando sovente contemporaneamente su piu' navi in costruzione;
- di avere osservato il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 16:30, salvo una pausa pranzo di 30 minuti dalle ore 12:00 alle ore 12:30 (pari a 9 ore di lavoro al die: 8 ore di lavoro ordinario ed un 1 ora di lavoro straordinario) + mediamente ogni due settimane il sabato dalle ore
07:00 alle ore 12:00 (pari a 5 ore di lavoro straordinario)
Lamentato di non avere percepito l'elemento perequativo e il TFR , nonché e Parte_3 Pt_4
altresì il pagamento dello straordinario, e trattenuta di euro 1.049,00, per i seguenti
[...] Pt_3
rispettivi importi:
1. tot euro 662,47 lordi ( € 202,00 + € 420,47) Parte_1
2. tot euro 2.696,95 lordi ( € 778,00+ € 1.918,95) Parte_2
3. tot euro 9.679,33 lordi di cui 6.046,34 per straordinario + 1.334 per elemento Parte_3
perequativo + 1.049,00 a titolo di “trattenute varie” + 1.249,99 lordi per TFR
4. tot euro 3.175,63 lordi di cui 632,96 lordi per straordinario + 768,00 per elemento Pt_4
perequativo + 1.774,67 lordi a titolo di TFR
e chiedono la condanna al relativo pagamento a carico sia della datrice di lavoro, sia di ex CP_2
art 29 c 2 dlgs 276/2003.
In tutte e tre le cause riunite delle due convenute si è costituita unicamente la eccependo CP_2
in via preliminare la decadenza ex art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003 con riferimento agli appalti cessati anteriormente al biennio rispetto al deposito del ricorso, e nel merito rilevando la carenza di prova nell'an (adibizione all' appalto) e nel quantum delle pretese formulate, e l' insussistenza di propria responsabilità ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003 quanto alle voci non aventi natura strettamente retributiva. La causa è stata istruita documentalmente e con testi all' esito di odierna discussione in udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La prestazione dell' attività lavorativa da parte dei ricorrenti quali dipendenti ddetti, Controparte_1 durante tutta la durata del rapporto, ad appalto presso la sede di Porto Marghera è certa alla CP_2
luce delle deposizioni assunte, provenienti da colleghi di lavoro, che nel contempo comprovano lo svolgimento del lavoro straordinario azionato da e , e la cassazione dell' Parte_3 Pt_4
appalto unitariamente inteso non prima della primavera 2023. .
I testi si sono, infatti, così espressi:
➢ AL KR : “ Sono stato dipendente della a inizio 2021 per piu' di due anni Controparte_1 fino a ottobre 2023 quando sono finiti i lavori di tubisteria, e ho sempre lavorato presso CP_2 qui a Porto Marghera come tubista. e come tubisti, e invece Parte_3 Pt_4 Parte_2
come saldatore, tutti originari come me del Bangladesh, per la Persona_1 Controparte_1
hanno tutti e quattro come me sempre lavorato in qui a Porto Marghera. Conclusi i lavori CP_2
di tubisteria la datrice di lavoro non ci ha piu' chiamato, e io a quel punto mi sono dimesso. Il nostro orario di lavoro, uguale per tutti, era dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17 con un'ora di pausa pranzo e dalle 7 alle 12 senza pausa mediamente tre sabati al mese. Io sono sempre stato pagato come da busta paga, e sono rimasto in credito del tfr e dello straordinario, ad oggi non ha promosso per recuperare tali importi alcuna causa”
➢ : “ Sono stato dipendente della a inizio 2021 per piu' di due anni CP_4 Controparte_1
fino a dopo l' estate 2023 quando sono finiti i lavoro di tubisteria, il mese esatto non lo ricordo, e ho sempre lavorato presso ui a Porto Marghera come tubista. come tubista, CP_2 Parte_3
come tubista, come saldatore e come tubista, come Pt_4 Persona_1 Parte_2
hanno lavorato anche loro come me sempre in qui a Porto Marghera Controparte_1 CP_2 piu' o meno tutti nello stesso mio periodo. Conclusi i lavori di tubisteria la datrice di lavoro non ci ha piu' chiamato, e io sono stato licenziato. Il nostro orario di lavoro, uguale per tutti, era dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17 con un'ora di pausa pranzo e fisso due sabati al mese, a volte quando c'era piu' lavoro anche 4 sabati su 4, dalle ore 7 alle ore 12 senza pausa. Io sono sempre stato pagato come da busta paga, e sono rimasto in credito per tfr e lavoro straordinario, ad oggi non ha promosso per recuperare tali importo alcuna causa”.
Dal riscontro circa la cessazione dell' appalto unitariamente inteso non prima della primavera 2023, non smentita da prove di segno opposto fornite da tenuto conto del deposito dei ricorsi in CP_2 date rispettivamente 12.12.2024 ( e RG 2596/2024), Parte_1 Parte_2 30.12.2024 ( RG 2717/2024) e 17.1.2025 ( RG 105/2025), deriva Parte_3 Parte_4
innanzitutto l' infondatezza dell' eccezione di ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003 Controparte_5
sollevata da CP_2
La stessa va esclusa avendo la Sezione da tempo recepito l' orientamento della Cassazione sentenze nn. 7815/2022 + 29629/2019, secondo cui, sia rispetto alla specifica casistica (sentenza CP_2
29629/2019), sia nella diversa fattispecie di spezzettamento di singoli identici appalti (sentenza
7815/2022), va fatto riferimento al rapporto di appalto unitariamente considerato.
A fronte della peculiare struttura del rapporto di con i propri appaltatori, costituita dalla CP_2
“combinazione” di contratto quadro + singoli ordini per lotti di lavorazioni relativi via via nel tempo a piu' costruzioni navali, va valorizzato il rapporto di appalto latamente inteso, da considerarsi unico a fronte di attività ininterrotta per gli stessi servizi affidata al medesimo appaltatore, a prescindere dunque finanche dal fatto che le prestazioni lavorative siano rese su diverse navi in successione e a prescindere altresì, portata l'impostazione, per coerenza, alle estreme conseguenze, dall' eventuale non continuità
e/o cessazione ante biennio del singolo rapporto di lavoro.
Va preso atto, in altre parole, che secondo Cass. 7815/2022 il termine decadenziale decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non già dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente e appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto.
Dunque nel caso di specie, in adesione a tale orientamento, l' eccezione di decadenza va rigettata non essendo provata la cessazione ante biennio del rapporto contrattuale di appalto/subappalto come sopra inteso unitariamente, ed anzi essendo la stessa, in base alle sopra riportate deposizioni testimoniali, certamente ricompresa nel biennio antecedente al deposito del ricorso
Le risultanze dell' istruttoria orale comprovano, d' altro canto, sia l' adibizione durante tutto il rapporto ad appalto presso la sede di Porto Marghera, sia il sistematico svolgimento di attività CP_2
lavorativa per nove ore di lavoro/giorno dal lunedì al venerdì, + 5 ore mediamente due sabati al mese, da cui la spettanza del compenso per lavoro straordinario azionato in tali termini da e Parte_3
. Pt_4
Quanto alle altri voci la spettanza degli importi come azionati risulta da dimesse busta e CUD, laddove l' elemento perequativo ha, al pari di tfr e compenso per lavoro straordinario, natura retributiva essendo ex art 13 del CCNL applicato previsto nei seguenti termini: “A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle Aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento perequativo è elevato a 485 euro.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto”
Nel caso de quo, la ex datrice di lavoro dei ricorrenti era priva di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e i ricorrenti non hanno mai percepito nel corso del rapporto di lavoro tale elemento perequativo
Si tratta di voce che, sebbene non utile ai fini del calcolo del t.f.r., è prevista dall'accordo collettivo come atta a surrogare trattamenti strettamente retributivi (superminimi ed elementi aggiuntivi derivanti dalla contrattazione di secondo livello), e dunque condivide la loro natura e cioè retributiva.
Ne deriva la condanna al pagamento, sia a carico della datrice di lavoro contumace, sia di CP_2 ex art 29 c 2 dlgs 276/2003, dei seguenti rispettivi importi:
1. a euro 662,47 lordi di cui € 202,00 per elemento perequativo + euro 420,47 Parte_1
per Tfr;
2. a euro 2.696,95 lordi, di cui euro 778,00 per elemento perequativo + euro Parte_2
1.918,95 per tfr;
3. a tot euro 9.679,33 lordi, di cui euro 6.046,34 per straordinario + euro 1.334 per Parte_3
elemento perequativo + euro 1.049,00 a titolo di “trattenute varie” + euro 1.249,99 lordi per TFR
4. a tot euro 3.175,63 lordi, di cui euro 632,96 lordi per straordinario + euro 768,00 per Pt_4
elemento perequativo + euro 1.774,67 lordi a titolo di TFR
Gli esborsi vanno posti a carico della datrice di lavoro quale debitrice principale e di n solido CP_2
ex art 29 c d.lgs 276/2003 trattandosi, appunto, di voci (elemento perequativo, straordinario, importo trattenuto e tfr) aventi tutte natura retribuiva.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo nell' importo medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. condanna il pagamento ai ricorrenti, da parte di quale datrice di lavoro e di Controparte_1
quale committente responsabile in solido ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, dei CP_2
seguenti rispettivi importi lordi, maggiorati di accessori:
• a euro 662,47 ; Parte_1
• a euro 2.696,95 ; Parte_2
• a euro 9.679,33; Parte_3
• a euro 3.175,63; Pt_4
2. condanna le medesime convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 4.800,00 oltre al rimborso del CU se versato
Così deciso in Venezia, 1.10.2025
Il Giudice