Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2022, proposto dal sig. IC AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
della nota prot. 0347484/2017 del 17.11.2017 della Guardia di Finanza, della nota prot. 0368407/2018 dell’11.12.2018 della Guardia di Finanza, della nota prot. n. 377581SS/30/73 “2021” in data 11.2.2022 dell'Arma dei Carabinieri, della nota prot. n. 377581SS/30/73-3 “2021” emessa in data 7.4.2022 e notificata in data 12.4.2022 dell'Arma dei Carabinieri, della nota prot. 140697/2022 del 13.5.2022 della Guardia di Finanza, della nota prot. n. 377581SS/30/73-5 “2021” emessa in data 30.5.2022 dell'Arma dei Carabinieri;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al trattamento economico corrispondente alla qualifica di Brigadiere dal 1.1.2017;
per la condanna
delle resistenti Amministrazioni al pagamento delle somme dovute quale trattamento stipendiale da Brigadiere nel periodo intercorrente dall’1.1.2017 al 7.8.2019, quantificato nella misura di €. 2.019,76 ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di giudizio, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge dal giorno del dovuto al soddisfo;
in subordine, per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno asseritamente subito per effetto dell’illegittima procedura di transito del ricorrente corrispondente alla somma di €. 2.019,76 ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di giudizio, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge dal giorno del dovuto al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Brigadiere IC AI si è rivolto a questo Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e per vedersi riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica di Brigadiere dall’1.1.2017 e, quindi, a trattenere gli emolumenti al medesimo corrisposti nel mese di gennaio 2020 per l’avanzamento in grado nell’ambito dell’aliquota straordinaria al 1° gennaio 2017, relativi alla promozione a Brigadiere, per il periodo dall’1.1.2017 al 6.8.2019, pari alla somma di € 2.019,76 di cui l’Amministrazione chiede la restituzione.
1.1. Il ricorrente espone in fatto che:
- veniva nominato nella qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Sato con decorrenza dall’1.1.2012;
- con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81254 del 31 ottobre 2016 veniva assegnato alla Guardia di Finanza a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi del d.lgs. n. 177/2016, e con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.12.2016 veniva inquadrato nei ruoli della Guardia di Finanza;
- impugnava tali provvedimenti dinanzi a questo Tribunale (ricorso RG n. 68/2017), sostenendo di dover essere assegnato all’Arma dei Carabinieri e non alla Guardia di Finanza;
- la II Sezione di questo TAR, con sentenza n. 621/2018, passata in giudicato, annullava gli atti impugnati e accertava il suo diritto ad essere trasferito all’Arma dei Carabinieri;
- in data 7.8.2019 veniva quindi assegnato all’Arma dei Carabinieri ed immesso nei relativi ruoli.
Per ciò che rileva ai fini dell’odierno ricorso il ricorrente espone ancora che:
- mentre era in servizio nella Guardia di Finanza aveva richiesto l’avanzamento di grado nell’ambito di un’aliquota straordinaria al 1° gennaio 2017, che gli era stato negato in ragione del fatto che questo TAR, con ordinanza cautelare n. 138/2017 (emessa nell’ambito del ricorso RG n. 68/2017), aveva sospeso i provvedimenti di assegnazione alla Guardia di Finanza;
- a seguito della definizione del giudizio RG n. 68/2017 (con la citata sentenza di accoglimento n. 621/2018) reiterava la richiesta di avanzamento con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ma la Guardia di Finanza rimandava l’esame della sua posizione in ragione dell’esigenza di conoscere le iniziative che sarebbero state intraprese a seguito della ridetta sentenza.
Espone, ancora, il ricorrente che l’Arma dei Carabinieri, in data 21.2.2022, gli ha comunicato l’avvio di un procedimento per recuperare la somma di € 2.019,76, al medesimo corrisposta nel mese di gennaio 2020 a titolo di emolumenti stipendiali relativi alla promozione a Brigadiere per il periodo dall’1.1.2017 al 6.8.2019 (periodo in cui il ricorrente aveva prestato servizio per la Guardia di Finanza), sul presupposto che tale somma non fosse dovuta in quanto riferibile ad epoca antecedente alla data della sua immissione nell’Arma dei Carabinieri.
Successivamente alla presentazione di memorie difensive ex art. 10 della l. n. 241/1990 da parte dell’interessato, l’Arma dei Carabinieri, con PEC del 12.4.2022, ha comunicato che avrebbe proceduto al recupero delle dette somme.
Il ricorrente ha quindi rappresentato alla Guardia di Finanza, quale Amministrazione che aveva in carico il dipendente nel periodo dall’1.1.2017 al 6.8.2019, che avrebbe dovuto corrispondere gli emolumenti dovuti per l’avanzamento in grado, attesa la posizione assunta dall’Arma dei Carabinieri.
La Guardia di Finanza, tuttavia, ha riscontrato l’istanza comunicando che tali spettanze erano di competenza dell’Arma dei Carabinieri.
Da ultimo, il ricorrente ha indirizzato una ulteriore istanza di intervento in autotutela all’Arma dei Carabinieri, la quale, con nota prot. 377581SS/30/73-5 in data 30.5.2022, ha ribadito la precedente decisione di recuperare le somme già versate.
1.2. Con l’odierno gravame, dunque, il ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni resistenti ed il riconoscimento del suo diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica di Brigadiere sin dall’1.1.2017, con condanna delle stesse al pagamento
delle somme dovute quale trattamento stipendiale da Brigadiere per il periodo dall’1.1.2017 al 7.8.2019, quantificato nella misura di €. 2.019,76, o in subordine al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno.
1.3. Il ricorso è affidato al seguente motivo:
- “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017, dell’art. 21 del decreto legislativo n. 95 del 2017, dell’art. 31 del decreto legislativo n. 95 del 2017, dell’art. 1298 e 1299 del decreto legislativo n. 66 del 2010 ”.
1.3.1. Il ricorrente muove dall’assunto secondo cui nella fattispecie trova applicazione il comma 4 dell’art 36 del d.lgs. n. 95/2017, essendo l’interessato in possesso dei requisiti per ottenere l’avanzamento in grado per anzianità connessa al compimento del quinto anno da vicebrigadiere e avendo pertanto maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al d.lgs. n. 199/1995.
La previsione in parola stabilisce che “ I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017 ”.
Dallo stato matricolare allegato (doc. 1 dell’Amministrazione) emergerebbe che il ricorrente, con Decreto dirigenziale M_D GMIL REG2019 0594355 del 14.11.2019 del Ministero della Difesa – DGPM, è stato promosso al grado di Brigadiere con decorrenza dall’1.1.2017. Pertanto, transitato da vice sovrintendente dal Corpo Forestale dello Stato alla Guardia di Finanza, il ricorrente si sarebbe trovato nelle condizioni giuridiche per potere fruire dell’avanzamento nel ruolo con la qualifica di Brigadiere sin dall’1.1.2017.
1.3.2. Il ricorrente si duole del fatto che:
- da un lato, la Guardia di Finanza ha ritenuto di soprassedere sul riconoscimento degli effetti anche economici di tale avanzamento, attesa l’intervenuta sospensiva del provvedimento di assegnazione, seguita poi – come visto sopra - dall’annullamento degli atti di transito e dal definitivo riconoscimento del suo diritto ad ottenere il trasferimento all’Arma dei Carabinieri;
- d’altro lato, l’Arma dei Carabinieri ha deciso di negare il riconoscimento del suo diritto al trattamento stipendiale in questione per il periodo in cui l’interessato ha prestato servizio non già come carabiniere, ma presso la Guardia di Finanza.
Sul punto, obietta il ricorrente che vi è perfetta corrispondenza tra la qualifica di Brigadiere nella Guardia di Finanza e quella di Brigadiere nell’Arma dei Carabinieri.
Di talché il riconoscimento della progressione non solo giuridica, ma anche economica, relativa alla qualifica di Brigadiere sin dall’1.1.2017, sarebbe risultato doveroso sia nel caso in cui si fosse cristallizzato il transito nella Guardia di Finanza, sia nel caso, concretizzatosi nella specie, di successiva modifica dei provvedimenti di destinazione relativi al personale del soppresso Corpo Forestale dello Stato e trasferimento all’Arma dei Carabinieri.
1.3.3. Soggiunge il ricorrente che se gli emolumenti retributivi per cui è causa non dovessero ritenersi dovuti dall’Arma dei Carabinieri, in ragione del fatto che nel periodo dall’1.1.2017 al 6.8.2019 l’interessato ha svolto il proprio servizio non già come carabiniere ma per la diversa Amministrazione cui era stato dapprima assegnato ( id est : la Guardia di Finanza), allora dovrebbe riconoscersi in capo alla Guardia di Finanza l’obbligo del pagamento delle somme in questione.
1.3.4. In via subordinata, infine, il ricorrente chiede il pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno, a suo dire cagionato dalla illegittima condotta tenuta dall’Amministrazione, consistita nell’avere erroneamente assegnato una parte del personale del Corpo Forestale dello Stato alla Guardia di Finanza, in luogo dell’Arma dei Carabinieri.
1.4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
1.5. In vista dell’udienza di discussione la difesa erariale ha depositato documenti.
Il ricorrente, con memoria, ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie difese.
Le parti si sono poi scambiate memorie di replica.
1.6. All’udienza pubblica del 20.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei sensi di seguito esposti.
2.1. È pacifico e incontestato che dal 1° gennaio 2017 al 6 agosto 2019 il ricorrente ha svolto il proprio servizio presso la Guardia di Finanza, alla quale è stato assegnato con il grado di Vice Brigadiere all’esito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato.
Altrettanto pacifico, siccome risultante dagli atti prodotti dalle stesse Amministrazioni, è che il ricorrente, dall’1.1.2017, ha maturato il grado di Brigadiere: una volta promosso l’esponente a tale grado (v. decreto dirigenziale del Ministero della Difesa M_D GMIL REG209 0594355 del 14.11.2019, sub doc. 1 dell’Amministrazione, stralcio del foglio matricolare), l’Arma dei Carabinieri ha dapprima provveduto a pagargli le differenze retributive rispetto al grado di Vicebrigadiere (v. docc. 2, 3 e 4 dell’Amministrazione) e, successivamente (v. doc. 7 dell’Amministrazione), ha ritenuto di dover ricollegare la decorrenza economica dell’avanzamento al 7.8.2019, ossia alla data in cui il ricorrente ha preso servizio presso l’Arma dei Carabinieri, restando comunque invariata la decorrenza giuridica all’1.1.2017.
2.2. La difesa delle resistenti, da un lato, riconosce che il ricorrente ha effettivamente prestato servizio presso la Guardia di Finanza nel periodo dall’1.1.2017 al 6.8.2019; dall’altro, però, nega il diritto al beneficio economico dell’avanzamento, per il periodo in questione, sostenendo che il pagamento di tale emolumento non spetti né alla Guardia di Finanza, né all’Arma dei Carabinieri.
Secondo la tesi delle resistenti, infatti:
- le differenze retributive non potrebbero essere pretese dall’Arma dei Carabinieri perché il ricorrente nel periodo de quo (1.1.2017 - 6.8.2019) avrebbe percepito i relativi emolumenti stipendiali dal Corpo della Guardia di Finanza;
- nello stesso tempo, le stesse somme non potrebbero essere pretese dalla Guardia di Finanza, in quanto: i) il ricorrente non avrebbe proposto impugnazione avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze dal medesimo avanzate; ii) l’accoglimento della domanda di annullamento da parte del Giudice Amministrativo (con la sentenza n. 621/2018 cit.) avrebbe comportato la caducazione con effetti ex tunc del provvedimento risultato illegittimo (avente ad oggetto il “ transito, inquadramento e assegnazione del Vice Brigadiere mare IC AI nella GdF ”).
Sarebbe dunque infondata anche la pretesa volta ad ottenere dalla Guardia di Finanza gli emolumenti relativi ad un periodo in cui il ricorrente – per effetto del predetto giudicato di annullamento - sarebbe risultato assegnato ad altra Amministrazione (ossia l’Arma dei Carabinieri).
In altri termini, secondo le resistenti il ricorrente non potrebbe pretendere le somme per cui è causa dall’Arma dei Carabinieri, perché il medesimo, nel periodo di riferimento, ha prestato il proprio servizio alle dipendenze della Guardia di Finanza; al contempo, nulla potrebbe pretendere nemmeno dalla Guardia di Finanza, giacché l’interessato, in ragione dell’efficacia ex tunc dell’annullamento del suo trasferimento, risulterebbe assegnato dall’1.1.2017 ad altra Amministrazione, ossia all’Arma dei Carabinieri.
Le resistenti, inoltre, eccepiscono l’inammissibilità della domanda risarcitoria (formulata in via subordinata, come visto sopra), in quanto già proposta con il ricorso in precedenza incardinato dinanzi a questo Giudice (RG n. 68/2017) e respinta con la sentenza, più volte citata, n. 621/2018.
2.3. In limine litis , osserva il Collegio che non hanno pregio le eccezioni sollevate dalla difesa erariale in merito alla mancata impugnazione delle note della Guardia di Finanza, di “rigetto” delle istanze di avanzamento di grado presentate dal ricorrente.
Sul punto, è sufficiente rilevare che la pretesa fatta valere da parte ricorrente ha ad oggetto l’accertamento della spettanza, a far data dall’1.1.2017, del trattamento stipendiale da Brigadiere. Viene in rilievo, dunque, una domanda di riconoscimento di un diritto, per la quale trovano applicazione i termini di prescrizione del diritto azionato – peraltro interrotti proprio con le istanze presentate dall’esponente - anziché quello ordinario decadenziale dell’azione impugnatoria (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 115/2019, che richiama C.d.S., Ad. Plen. n. 1/2016).
2.4. Venendo al merito, va anzitutto chiarito che non è in discussione, nella fattispecie, l’idoneità del ricorrente ad ottenere l’avanzamento al grado di Brigadiere.
Non risulta agli atti, invero, alcun motivo ostativo al riconoscimento dell’avanzamento al grado da Vicebrigadiere a Brigadiere. Ed infatti, come visto sopra, il ricorrente, con decreto dirigenziale M_D GMIL REG209 0594355 del 14.11.2019 del Ministero della Difesa (documento risultante nello stralcio dello stato matricolare del ricorrente, sub doc. 1 dell’Amministrazione), è stato promosso al grado di Brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa dall’1.1.2017.
Dalla normativa applicabile alla fattispecie risulta altresì la totale corrispondenza delle qualifiche di Brigadiere per la Guardia di Finanza e per l’Arma dei Carabinieri.
Ciò in quanto il ruolo di Sovrintendente (ruolo assunto dal ricorrente al momento del passaggio dal disciolto Corpo Forestale dello Stato alla Guardia di Finanza e, poi, all’Arma dei Carabinieri per effetto della ridetta sentenza n. 621/2018) corrisponde a quelli di Brigadiere Capo qualifica speciale, Brigadiere Capo, Brigadiere, Vice Brigadiere, sia per la Guardia di Finanza, sia per l’Arma dei Carabinieri (cfr. tabella 26 del d.lgs. n. 95/2017).
Il d.lgs. n. 95/2017, Capo III, “ Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza ”, all’art. 36, comma 4, stabilisce che “ 4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017 ”.
L’art. 30 del medesimo decreto, con riferimento all’ordinamento dell’Arma dei Carabinieri (“ Disposizioni transitorie in materia di avanzamento ”), ai commi 6 e 7 così dispone:
“ 6. I vicebrigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017 ”.
La tabella allegata al sopra citato decreto, inoltre, richiede un’anzianità pari a 5 anni nel grado di Vicebrigadiere per avanzare al grado di Brigadiere.
Dunque, sussiste la corrispondenza, in termini di anzianità nella qualifica, tra la qualifica di Brigadiere nella Guardia di Finanza e quella di Brigadiere nell’Arma dei Carabinieri.
2.4.1. Del resto, il parere reso dall’Avvocatura e depositato in giudizio a sostegno della tesi della non spettanza al ricorrente degli emolumenti stipendiali per cui è causa, ad avviso del Collegio è fuori bersaglio: il parere de quo attiene infatti al diverso caso di unità di personale che, all’esito dello scioglimento del Corpo Forestale dello Stato, è stata dapprima assegnata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avente un regime giuridico differente da quello dell’Arma dei Carabinieri, Amministrazione presso la quale l’unità è stata successivamente trasferita per effetto di provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti.
La vicenda richiamata dall’Avvocatura, quindi, aveva ad oggetto il differente trattamento economico ricevuto per aver svolto il servizio presso il CNVF (trattamento non comparabile rispetto a quello che il personale avrebbe ricevuto se fosse stato sin da subito trasferito all’Arma dei Carabinieri).
2.4.2. Una volta appurato che il ricorrente è stato promosso alla qualifica di Brigadiere (con decreto dirigenziale del 14.11.2019 del Ministero della Difesa), in presenza dei necessari requisiti, con decorrenza dall’1.1.2017, e tenuto conto che il medesimo, nel periodo 1.1.2017 - 6.8.2019, ha espletato servizio presso la Guardia di Finanza, non può che concludersi che in ultima analisi deve gravare su quest’ultimo Corpo, in ragione della sinallagmaticità del rapporto di servizio e del concreto svolgimento in suo favore della prestazione lavorativa (v. il richiamo ad opera delle resistenti alla sentenza del Consiglio di Stato, n. 5350/2018), l’obbligo della corresponsione all’interessato delle contestate differenze economiche.
2.4.3. Ora, nella vicenda che occupa si è verificata una ipotesi di indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., poiché le somme spettanti al ricorrente sono state a lui corrisposte (erroneamente) dall’Arma dei Carabinieri anziché dalla Guardia di Finanza.
Il disposto di cui al primo comma del citato art. 2036 c.c., a tenore del quale “ Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito ”, parrebbe dunque lasciare intendere che l’Arma dei Carabinieri (Ministero della Difesa), con gli atti in questa sede gravati, si sia correttamente attivata per il recupero delle predette somme.
Purtuttavia, ritiene il Collegio che nella fattispecie non possa trovare applicazione la disposizione richiamata, in quanto l’errore in cui è incorsa l’Arma dei Carabinieri (con il Ministero della difesa), a fronte di fatti oggettivamente non complessi (effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in favore di altra Amministrazione nel periodo in questione), è dipeso da sua colpa e pertanto non può ritenersi scusabile.
Trova dunque applicazione la diversa disposizione di cui al terzo comma dello stesso art. 2036 c.c., secondo il quale “ Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore ”.
In altri termini, l’Arma dei Carabinieri non può recuperare le somme per cui è causa dal ricorrente, ma può solo “rivalersi” a tal fine sulla Guardia di Finanza.
2.5. Pertanto, se così è, la questione sembra più involgere i rapporti meramente interni, nell’ambito dell’Amministrazione statale, tra l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
L’Arma dei Carabinieri, a seguito dell’adozione del decreto di avanzamento di grado con decorrenza dall’1.1.2017, prima di indirizzare al ricorrente la richiesta di restituzione delle somme corrisposte, avrebbe dovuto quantomeno interfacciarsi con la Guardia di Finanza, ben sapendo che lo stesso ricorrente, dall’1.1.2017 al 6.8.2019, aveva prestato servizio presso la Guardia di Finanza.
2.6. In conclusione, il ricorso va accolto, con l’annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente, degli atti impugnati, incluso il provvedimento di recupero della somma di € 2.019,76. Per l’effetto, la Guardia di Finanza dovrà riconoscere al ricorrente il diritto all’avanzamento di grado a Brigadiere, con la relativa ricostruzione della carriera a tutti gli effetti giuridici ed economici, per il periodo di servizio prestato nella Guardia di Finanza, ossia dal 1° gennaio 2017 al 6 agosto 2019.
2.7. La peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO