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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di revocazione iscritta al numero 207 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Pasquale Andrizzi) Parte_1 ricorrente in revocazione - appellata
E
(avv.ti Elisabetta Paonessa e Fabrizio Allegrini) CP_1 resistente in revocazione – appellante
Oggetto: revocazione per errore di fatto. Appello a sentenza del tribunale di Vibo
Valentia. Malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con sentenza del 9.2.2023, il tribunale di Vibo Valentia ha riconosciuto l'origine professionale della malattia per cui, con ricorso del 22.10.2015, Pt_1
ha rivendicato la tutela assicurativa che l' le aveva negato
[...] CP_1 respingendo la sua istanza amministrativa del 18.9.2014. Ha quindi condannato l' assicuratore ad erogarle “la rendita da inabilità permanente nella misura del CP_2
Pag. 1 di 4 dodici per cento”, “oltre agli accessori di legge dal dovuto al soddisfo” e alle spese di lite.
2. Questa Corte, con sentenza del 26.3.2024, ha accolto l'appello dell' CP_1
e, nella contumacia dell'assicurata, ha riformato la pronuncia impugnata e ha rigettato la sua domanda di tutela.
3. L'assicurata propone ricorso per revocazione, denunciando l'errore di percezione che ha indotto la Corte a ritenere che l'appello di controparte le fosse stato notificato.
3.1. Sostiene che: a) il ricorso pervenuto al domicilio telematico dei suoi difensori di primo grado non era, in realtà, quello contro la sentenza pronunciata in suo favore, bensì, uno del tutto diverso, che si appuntava contro una sentenza emessa in un altro processo e tra parti diverse;
b) il decreto presidenziale, notificato insieme a quel ricorso, fissava l'udienza di discussione in una data diversa rispetto a quella in cui l'appello è poi stato discusso e deciso, e indicava un relatore differente da quello designato per il processo d'appello in cui essa era parte;
c) la relazione di notifica, depositata in telematico, attestava che la notifica aveva ad oggetto l'impugnazione di quella diversa sentenza e che i destinatari erano l' e Controparte_3 il difensore di una diversa parte privata.
3.2. Chiede, quindi, che revocata la sentenza che erroneamente l'ha considerata contumace, si dichiari improcedibile l'appello dell' per inesistenza CP_1 della relativa notifica o, in subordine, si dichiari nulla la stessa notifica e si rigetti l'appello perché infondato.
4. L' resiste e sostiene che l'errore di trasmissione commesso sia CP_1 causa non già di inesistenza, bensì di nullità della notifica dell'atto di appello. Chiede quindi che se ne disponga la rinnovazione e, all'esito, si accolga l'appello che ha proposto.
5. La Corte, su istanza della ricorrente, ha sospeso, ai sensi dell'art. 398, c. 4,
c.p.c., il procedimento per cassazione che contro la sentenza d'appello essa aveva instaurato e, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
Pag. 2 di 4 6. È manifesto l'errore revocatorio che la ricorrente ha denunciato tempestivamente, allorquando l' , in data 10.7.2024, le ha notificato la sentenza CP_1
d'appello che ha riformato quella di primo grado a lei favorevole.
6.1. Alla declaratoria della sua contumacia in appello questa Corte era infatti pervenuta sulla base della disamina del messaggio di posta elettronica certificata e delle relative ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica che l'Istituto appellante aveva prodotto e che risultavano pervenuti il 17.4.2023 al domicilio digitale dei suoi difensori.
6.2. Sennonché è documentato che né il testo di quel messaggio, né alcuno dei documenti ad esso allegati avrebbero consentito a chi li aveva ricevuti di comprendere: a) che l'appello proposto dall' si appuntava sulla sentenza CP_1 favorevole all'odierna ricorrente;
b) che l'appello sarebbe stato discusso all'udienza in cui è poi stato deciso.
6.3. Le allegazioni della ricorrente sul punto, siccome dinanzi riassunte
(relative ai contenuti del messaggio di posta elettronica e dei documenti ad esso allegati che pervennero il 17.4.203 ai suoi difensori di primo grado), trovano riscontro nei documenti prodotti e non sono state confutate specificamente dall' CP_2 resistente.
6.4. Da ciò discende la revoca della dichiarazione di contumacia dell'appellata e della conseguente sentenza d'appello che è stata resa sull'erroneo presupposto dell'effettiva instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti (cfr. Cass.
17057/2007).
7. La notifica dell'atto di appello così eseguita è inesistente e non già nulla.
7.1. Depone in tal senso l'insegnamento della Cassazione secondo cui la notifica è inesistente se il “procedimento notificatorio ha riguardato un atto diverso dall'appello che si era depositato in cancelleria e rispetto al quale era stata fissata la discussione, con la conseguenza che nessuna notifica vi è mai stata di quell'atto”
(Cass. 30044/2022): così com'è avvenuto nel caso di specie.
7.2. Nello stesso senso depone, del resto, anche l'indicazione ermeneutica più recente della Cassazione, secondo cui la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati telematicamente alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, a condizione, però, che il messaggio pervenuto al destinatario consenta di
Pag. 3 di 4 comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione: appellante, appellato, pronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 4903/2024 e n. 30082/2023). Ed invece, nel caso di specie, questi dati minimi (che avrebbero consentito ai difensori destinatari del messaggio di comprendere, almeno, quale fosse il processo nel quale l' CP_2 appellante aveva proposto impugnazione) in realtà mancano. Non si rinvengono, in particolare, né il nome della parte appellata, né il numero della pronuncia impugnata, né il numero del processo (d'appello o di primo grado) nell'ambito del quale quella pronuncia è stata resa.
8. L'inesistenza della notifica dell'appello determina l'improcedibilità dello stesso (Cass. SU 20604/2008).
9. In tal senso, pertanto, va rivista la sentenza oggetto di revocazione.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il Parte_1
19.7.2024, per la revocazione della sentenza di questa Corte di appello n. 370/24 pubblicata in data 11.4.2024, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto: a) revoca la gravata sentenza d'appello; b) dichiara improcedibile l'appello proposto dall' il 13.3.2023 contro la CP_1 sentenza del tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 138/23 pubblicata in data 9.2.2023,
2. Condanna l' a rifondere a le spese del giudizio per CP_1 Parte_1 revocazione che, distratte a favore del suo difensore, liquida in tremila euro oltre rimborsi e accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di revocazione iscritta al numero 207 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Pasquale Andrizzi) Parte_1 ricorrente in revocazione - appellata
E
(avv.ti Elisabetta Paonessa e Fabrizio Allegrini) CP_1 resistente in revocazione – appellante
Oggetto: revocazione per errore di fatto. Appello a sentenza del tribunale di Vibo
Valentia. Malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con sentenza del 9.2.2023, il tribunale di Vibo Valentia ha riconosciuto l'origine professionale della malattia per cui, con ricorso del 22.10.2015, Pt_1
ha rivendicato la tutela assicurativa che l' le aveva negato
[...] CP_1 respingendo la sua istanza amministrativa del 18.9.2014. Ha quindi condannato l' assicuratore ad erogarle “la rendita da inabilità permanente nella misura del CP_2
Pag. 1 di 4 dodici per cento”, “oltre agli accessori di legge dal dovuto al soddisfo” e alle spese di lite.
2. Questa Corte, con sentenza del 26.3.2024, ha accolto l'appello dell' CP_1
e, nella contumacia dell'assicurata, ha riformato la pronuncia impugnata e ha rigettato la sua domanda di tutela.
3. L'assicurata propone ricorso per revocazione, denunciando l'errore di percezione che ha indotto la Corte a ritenere che l'appello di controparte le fosse stato notificato.
3.1. Sostiene che: a) il ricorso pervenuto al domicilio telematico dei suoi difensori di primo grado non era, in realtà, quello contro la sentenza pronunciata in suo favore, bensì, uno del tutto diverso, che si appuntava contro una sentenza emessa in un altro processo e tra parti diverse;
b) il decreto presidenziale, notificato insieme a quel ricorso, fissava l'udienza di discussione in una data diversa rispetto a quella in cui l'appello è poi stato discusso e deciso, e indicava un relatore differente da quello designato per il processo d'appello in cui essa era parte;
c) la relazione di notifica, depositata in telematico, attestava che la notifica aveva ad oggetto l'impugnazione di quella diversa sentenza e che i destinatari erano l' e Controparte_3 il difensore di una diversa parte privata.
3.2. Chiede, quindi, che revocata la sentenza che erroneamente l'ha considerata contumace, si dichiari improcedibile l'appello dell' per inesistenza CP_1 della relativa notifica o, in subordine, si dichiari nulla la stessa notifica e si rigetti l'appello perché infondato.
4. L' resiste e sostiene che l'errore di trasmissione commesso sia CP_1 causa non già di inesistenza, bensì di nullità della notifica dell'atto di appello. Chiede quindi che se ne disponga la rinnovazione e, all'esito, si accolga l'appello che ha proposto.
5. La Corte, su istanza della ricorrente, ha sospeso, ai sensi dell'art. 398, c. 4,
c.p.c., il procedimento per cassazione che contro la sentenza d'appello essa aveva instaurato e, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
Pag. 2 di 4 6. È manifesto l'errore revocatorio che la ricorrente ha denunciato tempestivamente, allorquando l' , in data 10.7.2024, le ha notificato la sentenza CP_1
d'appello che ha riformato quella di primo grado a lei favorevole.
6.1. Alla declaratoria della sua contumacia in appello questa Corte era infatti pervenuta sulla base della disamina del messaggio di posta elettronica certificata e delle relative ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica che l'Istituto appellante aveva prodotto e che risultavano pervenuti il 17.4.2023 al domicilio digitale dei suoi difensori.
6.2. Sennonché è documentato che né il testo di quel messaggio, né alcuno dei documenti ad esso allegati avrebbero consentito a chi li aveva ricevuti di comprendere: a) che l'appello proposto dall' si appuntava sulla sentenza CP_1 favorevole all'odierna ricorrente;
b) che l'appello sarebbe stato discusso all'udienza in cui è poi stato deciso.
6.3. Le allegazioni della ricorrente sul punto, siccome dinanzi riassunte
(relative ai contenuti del messaggio di posta elettronica e dei documenti ad esso allegati che pervennero il 17.4.203 ai suoi difensori di primo grado), trovano riscontro nei documenti prodotti e non sono state confutate specificamente dall' CP_2 resistente.
6.4. Da ciò discende la revoca della dichiarazione di contumacia dell'appellata e della conseguente sentenza d'appello che è stata resa sull'erroneo presupposto dell'effettiva instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti (cfr. Cass.
17057/2007).
7. La notifica dell'atto di appello così eseguita è inesistente e non già nulla.
7.1. Depone in tal senso l'insegnamento della Cassazione secondo cui la notifica è inesistente se il “procedimento notificatorio ha riguardato un atto diverso dall'appello che si era depositato in cancelleria e rispetto al quale era stata fissata la discussione, con la conseguenza che nessuna notifica vi è mai stata di quell'atto”
(Cass. 30044/2022): così com'è avvenuto nel caso di specie.
7.2. Nello stesso senso depone, del resto, anche l'indicazione ermeneutica più recente della Cassazione, secondo cui la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati telematicamente alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, a condizione, però, che il messaggio pervenuto al destinatario consenta di
Pag. 3 di 4 comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione: appellante, appellato, pronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 4903/2024 e n. 30082/2023). Ed invece, nel caso di specie, questi dati minimi (che avrebbero consentito ai difensori destinatari del messaggio di comprendere, almeno, quale fosse il processo nel quale l' CP_2 appellante aveva proposto impugnazione) in realtà mancano. Non si rinvengono, in particolare, né il nome della parte appellata, né il numero della pronuncia impugnata, né il numero del processo (d'appello o di primo grado) nell'ambito del quale quella pronuncia è stata resa.
8. L'inesistenza della notifica dell'appello determina l'improcedibilità dello stesso (Cass. SU 20604/2008).
9. In tal senso, pertanto, va rivista la sentenza oggetto di revocazione.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il Parte_1
19.7.2024, per la revocazione della sentenza di questa Corte di appello n. 370/24 pubblicata in data 11.4.2024, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto: a) revoca la gravata sentenza d'appello; b) dichiara improcedibile l'appello proposto dall' il 13.3.2023 contro la CP_1 sentenza del tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 138/23 pubblicata in data 9.2.2023,
2. Condanna l' a rifondere a le spese del giudizio per CP_1 Parte_1 revocazione che, distratte a favore del suo difensore, liquida in tremila euro oltre rimborsi e accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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