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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2579/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20 dicembre 2024, vertente TRA (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi, in
[...] CodiceFiscale_2 forza di separate procure allegate rispettivamente al ricorso introduttivo e alla comparsa di risposta, dall'avv. Flavio Greco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roggiano Gravina, alla via Che Guevara, n. 5; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 20/12/2024.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 18/9/2024 ha premesso che in Parte_1 data 13/12/1987 ha contratto matrimonio con Parte_2
Dall'unione sono nati i figli in data 27/9/1988, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, e in data 26/1/2005, maggiorenne Per_2 ma non ancora economicamente autosufficiente. La ricorrente ha riferito che l'unione matrimoniale si è disgregata a seguito di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la convivenza. Per tali ragioni ha chiesto la separazione personale, con obbligo a carico del di Parte_2 provvedere alla corresponsione di un assegno per il mantenimento della figlia di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un ulteriore Per_2 assegno per il mantenimento della moglie, da sempre casalinga, di € 400,00. Si è costituito in giudizio sempre col patrocinio dell'avv. Parte_2
Flavio Greco per aderire alla domanda di separazione e a tutte le richieste formulate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. 2
Alla prima udienza del 20/12/2024 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno chiesto al tribunale di decidere la causa tenendo conto dell'accordo raggiunto. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini specificati in parte motiva. L'accordo può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, rispetto alla quale sono regolati gli obblighi di mantenimento e tenuto conto che l'altro figlio della coppia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Roggiano Parte_1
Gravina (CS), il 13 dicembre 1987, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 36, Parte 2 serie A del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- è obbligato a versare ad entro il Parte_2 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese la somma di € 500,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. ISTAT, per il mantenimento della figlia Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza;
- è obbligato a versare ad entro il Parte_2 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese la somma di € 400,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. ISTAT, per il suo mantenimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma