CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'GI PP, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1578/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 P.IVA_1 S.r.l. - Difensore_1Difeso da - CF_Difensore_1 Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230029713183000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Nominativo_1La “ srl”, con sede in Torino, nella persona del l.r.p.t sig. , difesa dal commercialista dott. Difensore_1, con ricorso depositato il 20/2/2024, si oppone alla Cartella di Pagamento n. 11020230029713183, notificata il 19/9/2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino (AdER), per conto dell'Agenzia delle Entrate-DirProv di CS (A.d.E.), con richiesta di versamento di tot. € 8.306,18, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/'73 sul Mod Unico/ Redditi 2020 per IRES 2019 e previa Comunicazione Preventiva/Avviso bonario del 26/9/2022, consegnata all'interessato con pec del 30/9/2022. Sempre dalla stessa Cartella si evince, altresì, che il recupero a tassazione in essa contenuto, scaturisce dal “mancato riconoscimento di perdite pregresse per € 24.330,00”, invece scomputate dalla parte ricorrente.
Nel ricorso (in formato word!), si chiede di annullare la suddetta Cartella in quanto la soc. ricorrente non avrebbe mai ricevuto la richiamata comunicazione preventiva del 26/9/2022. Nel merito -aggiunge- che, in ogni caso le “perdite” evidenziate nel 2019 sono riferibili alle annualità 2017 e 2018 e che le stesse, per mero errore, non sono state riportate nel relativo “quadro” degli anni precedenti, anche se
-precisa- ne è consentito lo scomputo negli anni successivi “pure in presenza della mancata indicazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dell'anno d'imposta 2018”, quando tale “volontà” emerge dagli atti, come nella fattispecie in esame. Possibilità che, sempre a parere della ricorrente, è consentita anche dalle indicazioni fornite dalla stessa A.F. e dalla giurisprudenza in materia.
L'AdE, con controdeduzioni del 9/4/2024, dopo avere premesso il regolare invio della “Comunicazione Preventiva” con pec del 30/9/2022 (come da prova in atti), chiede il rigetto delle ragioni della controparte perché infondate e non sorrette da alcuna prova, mancando, fra l'altro, qualsiasi documentazione che provi la effettiva perdita conseguita negli anni precedenti.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare questo giudicante deve evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l'Ufficio impositore, ancor prima di attivare la fase della riscossione, ha inviato la
“Comunicazione preventiva” alla società ricorrente con pec del 30/9/2022, la cui prova è in atti. Il riscontro alla suddetta comunicazione, avrebbe consentito al contribuente, in via preventiva, di evidenziare eventuali atti e prove a sostegno del proprio operato, contestato, invece, dall'Ufficio. In quella sede, al soc. ricorrente avrebbe, quantomeno, dovuto e potuto provare la effettiva sussistenza delle “perdite d'impresa conseguite negli anni precedenti”, ma ha, invece, preferito
“ignorare” la segnalazione bonaria dell'Ufficio.
Ciò posto, va aggiunto che la materia del possibile computo delle “perdite d'impresa conseguite negli anni precedenti” è disciplinata dall'art. 84, c. 1 e 2 del TUIR, che, in buona sostanza, consente lo scomputo delle stesse negli anni successivi, purchè le “perdite pregresse” siano state annotate (e provate) nell'apposito quadro (RS44) della dichiarazione dell'anno precedente.
Nel caso in esame, la suddetta norma risulta violata dalla soc contribuente. La stessa, infatti dichiara che la mancata annotazione delle “perdite” subite negli anni precedenti è dovuta ad un mero errore materiale. Però questa “circostanza-scusante”, oltre alla possibilità di essere provata in sede di contestazione della “comunicazione preventiva” (invece ignorata), non viene provata neanche in questa sede. In effetti il contribuente pur riconoscendo che “dal contesto degli atti” emergerebbe “la volontà” di utilizzo delle “perdite pregresse”, di contra non solo non fornisce alcuna prova sulla sussistenza di questi atti, quanto non prova neanche la effettiva sussistenza e la natura delle “perdite” reclamate.
Legittimo, quindi, deve essere ritenuto l'operato dell'ufficio impositore, che, sulla base dei dati e degli elementi ricavati da quanto dichiarato dalla stessa soc. contribuente, ha recuperato (ex art. 36bis del DPR n. 600/1973), a tassazione l'importo delle (presunte) perdite d'impresa, perché non provate e, quindi, legittimamente non riconosciute.
La relativa Cartella di Pagamento va quindi confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 300,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, così come liquidate nella parte motiva. Cosenza 12 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'GI PP, Presidente ALTOMARE GIUSEPPE, Relatore TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1578/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 P.IVA_1 S.r.l. - Difensore_1Difeso da - CF_Difensore_1 Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230029713183000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Nominativo_1La “ srl”, con sede in Torino, nella persona del l.r.p.t sig. , difesa dal commercialista dott. Difensore_1, con ricorso depositato il 20/2/2024, si oppone alla Cartella di Pagamento n. 11020230029713183, notificata il 19/9/2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino (AdER), per conto dell'Agenzia delle Entrate-DirProv di CS (A.d.E.), con richiesta di versamento di tot. € 8.306,18, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/'73 sul Mod Unico/ Redditi 2020 per IRES 2019 e previa Comunicazione Preventiva/Avviso bonario del 26/9/2022, consegnata all'interessato con pec del 30/9/2022. Sempre dalla stessa Cartella si evince, altresì, che il recupero a tassazione in essa contenuto, scaturisce dal “mancato riconoscimento di perdite pregresse per € 24.330,00”, invece scomputate dalla parte ricorrente.
Nel ricorso (in formato word!), si chiede di annullare la suddetta Cartella in quanto la soc. ricorrente non avrebbe mai ricevuto la richiamata comunicazione preventiva del 26/9/2022. Nel merito -aggiunge- che, in ogni caso le “perdite” evidenziate nel 2019 sono riferibili alle annualità 2017 e 2018 e che le stesse, per mero errore, non sono state riportate nel relativo “quadro” degli anni precedenti, anche se
-precisa- ne è consentito lo scomputo negli anni successivi “pure in presenza della mancata indicazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dell'anno d'imposta 2018”, quando tale “volontà” emerge dagli atti, come nella fattispecie in esame. Possibilità che, sempre a parere della ricorrente, è consentita anche dalle indicazioni fornite dalla stessa A.F. e dalla giurisprudenza in materia.
L'AdE, con controdeduzioni del 9/4/2024, dopo avere premesso il regolare invio della “Comunicazione Preventiva” con pec del 30/9/2022 (come da prova in atti), chiede il rigetto delle ragioni della controparte perché infondate e non sorrette da alcuna prova, mancando, fra l'altro, qualsiasi documentazione che provi la effettiva perdita conseguita negli anni precedenti.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare questo giudicante deve evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l'Ufficio impositore, ancor prima di attivare la fase della riscossione, ha inviato la
“Comunicazione preventiva” alla società ricorrente con pec del 30/9/2022, la cui prova è in atti. Il riscontro alla suddetta comunicazione, avrebbe consentito al contribuente, in via preventiva, di evidenziare eventuali atti e prove a sostegno del proprio operato, contestato, invece, dall'Ufficio. In quella sede, al soc. ricorrente avrebbe, quantomeno, dovuto e potuto provare la effettiva sussistenza delle “perdite d'impresa conseguite negli anni precedenti”, ma ha, invece, preferito
“ignorare” la segnalazione bonaria dell'Ufficio.
Ciò posto, va aggiunto che la materia del possibile computo delle “perdite d'impresa conseguite negli anni precedenti” è disciplinata dall'art. 84, c. 1 e 2 del TUIR, che, in buona sostanza, consente lo scomputo delle stesse negli anni successivi, purchè le “perdite pregresse” siano state annotate (e provate) nell'apposito quadro (RS44) della dichiarazione dell'anno precedente.
Nel caso in esame, la suddetta norma risulta violata dalla soc contribuente. La stessa, infatti dichiara che la mancata annotazione delle “perdite” subite negli anni precedenti è dovuta ad un mero errore materiale. Però questa “circostanza-scusante”, oltre alla possibilità di essere provata in sede di contestazione della “comunicazione preventiva” (invece ignorata), non viene provata neanche in questa sede. In effetti il contribuente pur riconoscendo che “dal contesto degli atti” emergerebbe “la volontà” di utilizzo delle “perdite pregresse”, di contra non solo non fornisce alcuna prova sulla sussistenza di questi atti, quanto non prova neanche la effettiva sussistenza e la natura delle “perdite” reclamate.
Legittimo, quindi, deve essere ritenuto l'operato dell'ufficio impositore, che, sulla base dei dati e degli elementi ricavati da quanto dichiarato dalla stessa soc. contribuente, ha recuperato (ex art. 36bis del DPR n. 600/1973), a tassazione l'importo delle (presunte) perdite d'impresa, perché non provate e, quindi, legittimamente non riconosciute.
La relativa Cartella di Pagamento va quindi confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 300,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, così come liquidate nella parte motiva. Cosenza 12 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Altomare Giuseppina D'Ingianna