Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 514
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata ricezione della comunicazione preventiva

    L'Ufficio ha inviato la comunicazione preventiva con PEC in data successiva a quella indicata dalla ricorrente, come provato in atti.

  • Rigettato
    Legittima deduzione delle perdite pregresse nonostante mancata indicazione nel quadro apposito

    La mancata annotazione delle perdite pregresse nell'apposito quadro della dichiarazione dell'anno precedente, come previsto dall'art. 84, c. 1 e 2 del TUIR, non è stata provata come mero errore materiale e non è stata fornita alcuna documentazione a supporto della sussistenza e natura delle perdite reclamate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 514
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 514
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo