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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7533 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall' Avv. GIACOMO Parte_1
MILANA
ricorrente
e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, dell'esenzione dal ticket sanitario, nonché del riconoscimento dello status di persona disabile con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 104/92.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n. rg. 2238/24) il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa , negava la sussistenza delle condizioni Persona_1 sanitarie legittimanti la concessione dei benefici richiesti, giudicando la stessa invalida nella sola misura del 58%.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la sig.ra è affetta da patologie tali da Parte_1
integrare il requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno mensile ex art. 13 legge 118/71, né il requisito sanitario legittimante il diritto all'esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ex art. 6 Decreto del Ministero della Sanità del
01.02.1991, né il requisito sanitario legittimante il diritto ai benefici connessi allo stato di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/92, sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito nel presente giudizio. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.12.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1 Nel merito, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle provvidenze richieste.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 13 L.118/71, l'assegno mensile di assistenza spetta agli “invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi”;
Quanto alla condizione di disabilità di persona con necessità di sostegno intensivo,
l'art. 3 co. 3 L.104/92 prevede che tale situazione ricorra “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Infine, ai sensi dell'art. 6 DM 1.2.1991, l'esenzione dal ticket sanitario spetta agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al
99%.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott.ssa Persona_1
, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato
[...]
la documentazione medica versata in atti, ha ricostruito il quadro patologico della periziata in termini di “pregresso scompenso cardiaco (aprile 2022) in paziente con verosimilmente tachicardiomiopatia ed episodi di flutter atriale;
asma bronchiale estrinseco”, procedendo ad attribuire a ciascuna patologia diagnosticata le percentuali di invalidità prevista dalle tabelle allegate al DM
5.02.1992 e facendo corretta applicazione dei criteri di calcolo ivi previsti. In particolare, in ordine alla patologia cardiaca, l'ausiliario ha evidenziato come
“si stima un grado percentuale di invalidità, facendo riferimento alle tabelle indicative della percentuale di invalidità allegate alla Legge, pari al 45%
(riferimento codice 6442), mentre, “Per quanto attiene la patologia che insiste sul versante respiratorio, ovvero la condizione di asma bronchiale estrinseco di natura allergica, si ritiene equo attribuire un grado di invalidità valutabile nella misura del 25% (riferimento tabellare codice 6003)”.
Il CTU ha quindi concluso che, “tenuto conto di quanto sopra argomentato e delle indicazioni medico-legali vigenti in tema di valutazione complessiva dell'invalidità permanente si deriva, per il caso in trattazione, un'invalidità permanente complessiva pari al 58%”, con conseguente esclusione a carico della ricorrente dei requisiti previsti dall'art. 13, L. 118/71 per la concessione dell'assegno mensile di assistenza e dei i requisiti per il diritto all'esenzione dalla compartecipazione della spesa sanitaria.
Quanto alla condizione di disabilità di cui al comma 3, art 3 della L. 104/1992, il consulente ha evidenziato come “il complesso minorativo, focalizzato a carico della ricorrente, non appare di entità tale da determinare la riduzione della sua autonomia personale, correlata alla sua età, in modo da rendersi necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale e di relazione”.
Tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
In particolare, non appare dirimente la doglianza relativa alla sussistenza di una patologia cardiaca riferibile alla classe NYHA II-III, la cui incidenza percentualistica avrebbe dovuto essere non quella prevista per voce tabellare 6442, ma quella ottenuta dalla media tra le voci tabellari 6442 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata - II classe NYHA: dal 41% al
50%) e 6443 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave - III classe NYHA: dal 71% al 80%), avendo il CTU, seguendo un iter logico coerente ed immune da censure, adeguatamente motivato la riconducibilità di tale patologia nella voce 6442 (“trattasi nel caso di una donna dell'attuale età di 58 anni che nell'aprile 2022 è stata ricoverata per uno scompenso cardiaco, episodio di flutter atriale, versamento pleurico con infezione da SARS COV2 e dimessa con diagnosi di verosimile tachicardiomiopatia ed indicazione a trattamento farmacologico con miglioramento dei sintomi clinico-strumentali, come da certificazioni di specialisti cardiologi presenti in atti e come è emerso in esito all'esame obiettivo da me espletato in sede di visita peritale”).
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'opposizione. Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'ente convenuto.
Per quanto concerne, invece, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , si ritiene che le stesse debbano essere poste definitivamente a CP_1
carico della parte ricorrente, non rinvenendosi in fatti la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata in fase di ATP (rg. n. 2238/2024), già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7533 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall' Avv. GIACOMO Parte_1
MILANA
ricorrente
e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, dell'esenzione dal ticket sanitario, nonché del riconoscimento dello status di persona disabile con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 104/92.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n. rg. 2238/24) il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa , negava la sussistenza delle condizioni Persona_1 sanitarie legittimanti la concessione dei benefici richiesti, giudicando la stessa invalida nella sola misura del 58%.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la sig.ra è affetta da patologie tali da Parte_1
integrare il requisito sanitario legittimante il diritto all'assegno mensile ex art. 13 legge 118/71, né il requisito sanitario legittimante il diritto all'esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ex art. 6 Decreto del Ministero della Sanità del
01.02.1991, né il requisito sanitario legittimante il diritto ai benefici connessi allo stato di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/92, sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito nel presente giudizio. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.12.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1 Nel merito, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. non sono stati riscontrati in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle provvidenze richieste.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 13 L.118/71, l'assegno mensile di assistenza spetta agli “invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi”;
Quanto alla condizione di disabilità di persona con necessità di sostegno intensivo,
l'art. 3 co. 3 L.104/92 prevede che tale situazione ricorra “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Infine, ai sensi dell'art. 6 DM 1.2.1991, l'esenzione dal ticket sanitario spetta agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al
99%.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott.ssa Persona_1
, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato
[...]
la documentazione medica versata in atti, ha ricostruito il quadro patologico della periziata in termini di “pregresso scompenso cardiaco (aprile 2022) in paziente con verosimilmente tachicardiomiopatia ed episodi di flutter atriale;
asma bronchiale estrinseco”, procedendo ad attribuire a ciascuna patologia diagnosticata le percentuali di invalidità prevista dalle tabelle allegate al DM
5.02.1992 e facendo corretta applicazione dei criteri di calcolo ivi previsti. In particolare, in ordine alla patologia cardiaca, l'ausiliario ha evidenziato come
“si stima un grado percentuale di invalidità, facendo riferimento alle tabelle indicative della percentuale di invalidità allegate alla Legge, pari al 45%
(riferimento codice 6442), mentre, “Per quanto attiene la patologia che insiste sul versante respiratorio, ovvero la condizione di asma bronchiale estrinseco di natura allergica, si ritiene equo attribuire un grado di invalidità valutabile nella misura del 25% (riferimento tabellare codice 6003)”.
Il CTU ha quindi concluso che, “tenuto conto di quanto sopra argomentato e delle indicazioni medico-legali vigenti in tema di valutazione complessiva dell'invalidità permanente si deriva, per il caso in trattazione, un'invalidità permanente complessiva pari al 58%”, con conseguente esclusione a carico della ricorrente dei requisiti previsti dall'art. 13, L. 118/71 per la concessione dell'assegno mensile di assistenza e dei i requisiti per il diritto all'esenzione dalla compartecipazione della spesa sanitaria.
Quanto alla condizione di disabilità di cui al comma 3, art 3 della L. 104/1992, il consulente ha evidenziato come “il complesso minorativo, focalizzato a carico della ricorrente, non appare di entità tale da determinare la riduzione della sua autonomia personale, correlata alla sua età, in modo da rendersi necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale e di relazione”.
Tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
In particolare, non appare dirimente la doglianza relativa alla sussistenza di una patologia cardiaca riferibile alla classe NYHA II-III, la cui incidenza percentualistica avrebbe dovuto essere non quella prevista per voce tabellare 6442, ma quella ottenuta dalla media tra le voci tabellari 6442 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata - II classe NYHA: dal 41% al
50%) e 6443 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave - III classe NYHA: dal 71% al 80%), avendo il CTU, seguendo un iter logico coerente ed immune da censure, adeguatamente motivato la riconducibilità di tale patologia nella voce 6442 (“trattasi nel caso di una donna dell'attuale età di 58 anni che nell'aprile 2022 è stata ricoverata per uno scompenso cardiaco, episodio di flutter atriale, versamento pleurico con infezione da SARS COV2 e dimessa con diagnosi di verosimile tachicardiomiopatia ed indicazione a trattamento farmacologico con miglioramento dei sintomi clinico-strumentali, come da certificazioni di specialisti cardiologi presenti in atti e come è emerso in esito all'esame obiettivo da me espletato in sede di visita peritale”).
Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'opposizione. Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'ente convenuto.
Per quanto concerne, invece, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , si ritiene che le stesse debbano essere poste definitivamente a CP_1
carico della parte ricorrente, non rinvenendosi in fatti la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata in fase di ATP (rg. n. 2238/2024), già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
GI Busoli