Articolo 3 della Legge 2 marzo 1974, n. 77
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 aprile 1974
Art. 3.

L'articolo 5, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , e' sostituito dal seguente:
"Quando il servizio e' svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per piu' di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno".
Entrata in vigore il 11 aprile 1974